Ordinanza cautelare 15 giugno 2023
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 03/07/2025, n. 1130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1130 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01130/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2022, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Valerio Donato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Questore di Torino, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del Provvedimento n. -OMISSIS- e del pedissequo foglio di via del Questore della Provincia di Torino del 19 marzo 2022, con il quale è stato ordinato al ricorrente di allontanarsi entro un giorno dal Comune di Torino e di non rientrarvi per i successivi tre anni;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la memoria del 24 giugno 2025, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 25 giugno 2025 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Premesso che il ricorrente ha impugnato gli atti di cui in epigrafe, perché asseritamente illegittimi.
Considerato:
- che il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse a una decisione di merito;
- che, per giurisprudenza pacifica « il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità dell'azione e, quindi, può, dichiarare di non avere più interesse alla stessa decisione » (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 14 marzo 2022, n. 1781);
Ritenuto, pertanto:
- che, ai sensi dell'art. 35 c.p.a., il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- che le spese possono essere compensate, sussistendone giustificati motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti convolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 25 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Luca Pavia, Referendario, Estensore
Pietro Buzano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Pavia | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.