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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 06/08/2025, n. 1199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1199 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2371/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Ermanno Di Nuzzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via N. Aversano n. 18, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'Avv. Valerio Preziosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via
Matteotti n. 22, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la società proponendo opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2022, notificato in data 23.05.2022, con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento di € 30.149,04, oltre interessi e spese di procedura. Tale importo risultava dovuto in forza dell'omesso pagamento delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e relative all'esecuzione delle prestazioni di trasporto effettuate in favore dell'opponente.
L'opponente eccepiva: 1) l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita;
-2) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché carente dei requisiti di legge;
-2) l'assenza di prova del contratto intercorso tra le parti e dell'esecuzione delle prestazioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
-3) l'integrale pagamento del compenso dovuto, pari ad € 16.000,00, a mezzo effetti cambiari con scadenza aprile 2019, emessi da una società terza in favore dell'opponente, che li aveva sottoscritti per girata in favore dell'opposta.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, con ordinanza del
16.12.2022, il Giudice, in accoglimento dell'istanza di provvisoria esecutività, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta;
indi,
all'udienza del 2.05.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, si rileva che l'opposizione è procedibile, avendo l'opposta dato prova di aver attivato la procedura di negoziazione assistita (cfr. verbale allegato alle note d'udienza del 22.11.2022). Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo sarebbe privo dell'indicazione del numero, del protocollo di deposito e della firma del magistrato emittente. Tuttavia, l'esame della documentazione prodotta dall'opposto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta rende palese la presenza di tutti i predetti dati identificativi (cfr. all. 4).
Passando all'esame del merito, deve premettersi in punto di diritto che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova, essendo oggetto dell'accertamento giudiziale,
infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso: il creditore ricorrente è tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incombe sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
In punto di fatto, l'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, sia al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo che nel presente giudizio di opposizione,
consente di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza del credito in lite.
La documentazione allegata al ricorso monitorio è pienamente utilizzabile, poiché rientra nella sfera di cognizione del giudice dell'opposizione in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non può, perciò, essere considerata nuova (cfr. Cass. S.U., n.
14475/2015).
In particolare, l'opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo:1) le fatture, che indicano la tipologia e la quantità di merce consegnata;
2) l'estratto conto, da cui emerge un debito complessivo dell'opponente di € 30.149,04 alla data del 21.03.2022; 3) l'elenco dei documenti di trasporto, espressamente e puntualmente richiamati nelle fatture.
Tale documentazione non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. L'opponente ha eccepito di aver integralmente adempiuto all'obbligazione di pagamento corrispondendo all'opposta la somma di € 16.000,00 mediante n. 8 effetti cambiari, emessi da un soggetto terzo in favore dell'opponente, e poi girati all'opposta.
Ebbene, le suindicate cambiali non sono idonee ad integrare il fatto estintivo della pretesa.
Giova, infatti, evidenziare che quando il debitore eccepisce l'avvento pagamento del credito azionato mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), l'onere probatorio grava in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati,
là dove esso sia contestato dal creditore (ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 27247/2023; App. Napoli,
sez. I, n. 92/2024).
Nel caso in esame, non solo l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di tale collegamento, ma l'opposta ha prodotto in giudizio ulteriori cambiali non pagate (n. 8), chiarendo che il credito in lite è relativo a tali diverse cambiali.
In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, deve aggiungersi che nella cessione “pro solvendo” di un credito in luogo dell'adempimento, anche mediante dazione in pagamento di cambiali attuata tramite la girata dei titoli, l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto. Pertanto, in applicazione dell'art. 2697 c.c., co. 2, «il debitore convenuto per l'adempimento di un'obbligazione il quale
ne eccepisca l'estinzione tramite l'avvenuta cessione pro solvendo di titoli cambiari di cui è
portatore, ha l'onere di dimostrare non solo la cessione stessa, ma anche l'estinzione del debito
ceduto» (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12130/1991).
Il debitore cedente è, dunque, liberato solo quando venga adempiuta l'obbligazione ceduta,
circostanza non verificatasi nel caso in esame.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 526/22 oggetto di opposizione;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Valerio Preziosi, antistatario.
Così deciso in Avellino, il 5.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli
II SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in persona del giudice dott.ssa Teresa Cianciulli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile iscritto al n. R.G. 2371/2022 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo”,
vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata Parte_1 P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Ermanno Di Nuzzo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via N. Aversano n. 18, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in opposizione
opponente
E
(p.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'Avv. Valerio Preziosi, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via
Matteotti n. 22, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
opposta
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio, dinanzi al Tribunale di Avellino, la società proponendo opposizione CP_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 526/2022, notificato in data 23.05.2022, con cui era stato ad essa ingiunto il pagamento di € 30.149,04, oltre interessi e spese di procedura. Tale importo risultava dovuto in forza dell'omesso pagamento delle fatture indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo e relative all'esecuzione delle prestazioni di trasporto effettuate in favore dell'opponente.
L'opponente eccepiva: 1) l'improcedibilità della domanda, per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita;
-2) la nullità del decreto ingiuntivo opposto, perché carente dei requisiti di legge;
-2) l'assenza di prova del contratto intercorso tra le parti e dell'esecuzione delle prestazioni indicate nel ricorso per decreto ingiuntivo;
-3) l'integrale pagamento del compenso dovuto, pari ad € 16.000,00, a mezzo effetti cambiari con scadenza aprile 2019, emessi da una società terza in favore dell'opponente, che li aveva sottoscritti per girata in favore dell'opposta.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria delle spese di lite.
L'opposta si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese.
Esperita con esito negativo la procedura di negoziazione assistita, con ordinanza del
16.12.2022, il Giudice, in accoglimento dell'istanza di provvisoria esecutività, dichiarava il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta;
indi,
all'udienza del 2.05.2025, il Giudice tratteneva la causa in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata per le ragioni che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, si rileva che l'opposizione è procedibile, avendo l'opposta dato prova di aver attivato la procedura di negoziazione assistita (cfr. verbale allegato alle note d'udienza del 22.11.2022). Sempre in via preliminare, va disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo.
L'opponente ha eccepito che il decreto ingiuntivo sarebbe privo dell'indicazione del numero, del protocollo di deposito e della firma del magistrato emittente. Tuttavia, l'esame della documentazione prodotta dall'opposto in allegato alla comparsa di costituzione e risposta rende palese la presenza di tutti i predetti dati identificativi (cfr. all. 4).
Passando all'esame del merito, deve premettersi in punto di diritto che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova, essendo oggetto dell'accertamento giudiziale,
infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso: il creditore ricorrente è tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incombe sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
In punto di fatto, l'attento esame della documentazione prodotta dall'opposta, sia al momento del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo che nel presente giudizio di opposizione,
consente di ritenere raggiunta la prova dell'esistenza del credito in lite.
La documentazione allegata al ricorso monitorio è pienamente utilizzabile, poiché rientra nella sfera di cognizione del giudice dell'opposizione in forza del principio “di non dispersione della prova” ormai acquisita al processo, e non può, perciò, essere considerata nuova (cfr. Cass. S.U., n.
14475/2015).
In particolare, l'opposta ha allegato al ricorso per decreto ingiuntivo:1) le fatture, che indicano la tipologia e la quantità di merce consegnata;
2) l'estratto conto, da cui emerge un debito complessivo dell'opponente di € 30.149,04 alla data del 21.03.2022; 3) l'elenco dei documenti di trasporto, espressamente e puntualmente richiamati nelle fatture.
Tale documentazione non è mai stata oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente. L'opponente ha eccepito di aver integralmente adempiuto all'obbligazione di pagamento corrispondendo all'opposta la somma di € 16.000,00 mediante n. 8 effetti cambiari, emessi da un soggetto terzo in favore dell'opponente, e poi girati all'opposta.
Ebbene, le suindicate cambiali non sono idonee ad integrare il fatto estintivo della pretesa.
Giova, infatti, evidenziare che quando il debitore eccepisce l'avvento pagamento del credito azionato mediante la produzione di assegni o cambiali, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare (e l'astrattezza della causa), l'onere probatorio grava in capo al debitore, che deve dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati,
là dove esso sia contestato dal creditore (ex multis, Cass. civ., sez. II, n. 27247/2023; App. Napoli,
sez. I, n. 92/2024).
Nel caso in esame, non solo l'opponente non ha dimostrato la sussistenza di tale collegamento, ma l'opposta ha prodotto in giudizio ulteriori cambiali non pagate (n. 8), chiarendo che il credito in lite è relativo a tali diverse cambiali.
In senso rafforzativo rispetto alle conclusioni raggiunte, deve aggiungersi che nella cessione “pro solvendo” di un credito in luogo dell'adempimento, anche mediante dazione in pagamento di cambiali attuata tramite la girata dei titoli, l'estinzione dell'obbligazione originaria si verifica solo con la riscossione del credito verso il debitore ceduto. Pertanto, in applicazione dell'art. 2697 c.c., co. 2, «il debitore convenuto per l'adempimento di un'obbligazione il quale
ne eccepisca l'estinzione tramite l'avvenuta cessione pro solvendo di titoli cambiari di cui è
portatore, ha l'onere di dimostrare non solo la cessione stessa, ma anche l'estinzione del debito
ceduto» (cfr. Cass. civ., sez. I, sent. n. 12130/1991).
Il debitore cedente è, dunque, liberato solo quando venga adempiuta l'obbligazione ceduta,
circostanza non verificatasi nel caso in esame.
In definitiva, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo. Le spese di lite seguono la soccombenza;
la liquidazione è operata in dispositivo in ragione del valore della controversia secondo le tariffe di cui al D.M 147/22, valori minimi attesa la bassa complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da così provvede: Parte_1
1) rigetta l'opposizione;
2) dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 526/22 oggetto di opposizione;
3) condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze di lite che liquida in complessivi € 3.809,00 oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Valerio Preziosi, antistatario.
Così deciso in Avellino, il 5.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Teresa Cianciulli