Art. 9.
Il collegio dei revisori e' composta da:
a) un funzionario del Ministero del tesoro;
b) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
c) un funzionario dell'amministrazione regionale.
Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarita' dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro per la pubblica istruzione ed a quello per il tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al precedente esercizio finanziario.
Il collegio dei revisori e' composta da:
a) un funzionario del Ministero del tesoro;
b) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
c) un funzionario dell'amministrazione regionale.
Il collegio dei revisori provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolarita' dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Entro il 31 marzo di ogni anno il collegio dei revisori trasmette al Ministro per la pubblica istruzione ed a quello per il tesoro una relazione sulla gestione dell'Ente relativa al precedente esercizio finanziario.