Sentenza 5 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 05/03/2026, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00474/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00010/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10 del 2026, proposto da
Almed S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B5B0967B9A, rappresentata e difesa dagli avvocati Tommaso Matteo Ferrario, Alessandro Vazzola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna - Ares, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paola Trudu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Autonoma della Sardegna, non costituito in giudizio;
nei confronti
Asl 105 - Oristano, Philips S.p.A., Terapon S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione, e comunque concessione di idonee misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.,
del provvedimento della ARES di data 1° dicembre 2025 prot. PG/2025/0058191 (doc. 1) recante l'esclusione del costituendo R.T.I. indicato in epigrafe dal lotto n. 1 (C.I.G. B5B0967B9A) della gara europea a procedura aperta per l'affidamento, in due lotti distinti ad aggiudicazione separata, di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di sistemi di monitoraggio centralizzato ad alta intensità di cura per terapia intensiva ed unità di terapia intensiva coronaria e sistemi di monitoraggio centralizzato a media e bassa intensità di cura per terapia semi-intensiva, pronto soccorso ed altre tipologie di degenze avanzate, dispositivi accessori e servizi connessi per le aziende sanitarie e ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale della Sardegna; - del verbale della seduta della Commissione Giudicatrice del 21 novembre 2025, non noto ma richiamato dal provvedimento di esclusione;
- nei limiti dei motivi di ricorso, e con interesse per il solo lotto 1, del Disciplinare di Gara (con particolare riguardo, inter alia, al paragrafo 16) e di ogni altro atto afferente alla medesima procedura nella parte in cui rechi previsioni confermative dell'esclusione disposta in danno dell'R.T.I. facente capo alla ricorrente per l'omessa produzione del documento "Offerta economica dettagliata", nonché nelle parti in cui escludono l'ammissibilità del soccorso istruttorio o procedimentale per la medesima ipotesi;
- ancora nei limiti dei motivi di ricorso, e con interesse per il solo lotto 1, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso a quelli impugnati, ancorché non conosciuto, tra cui, ove emanato, il provvedimento di aggiudicazione a definizione della procedura di gara avversata per il solo lotto 1;
nonché per la declaratoria di inefficacia
del non conosciuto e medio tempore eventualmente stipulato accordo quadro afferente al lotto 1, con conseguente domanda di subentro della ricorrente e del proprio R.T.I., ai sensi del combinato disposto ex artt. 121 e 122 c.p.a., alla cui sottoscrizione si manifesta sin d'ora il relativo primario interesse ed immediata disponibilità.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale della Salute Regione Sardegna - Ares;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2026 il dott. EL RR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente Almed S.r.l. ha esposto di aver partecipato, quale mandataria di costituendo R.T.I. con mandanti M.D.M. S.r.l. e Extra Informatica S.r.l., alla procedura aperta suddivisa in due lotti per l’aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (con 80 punti per la parte tecnica e 20 per quella economica), di un accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 avente ad oggetto la fornitura di sistemi di monitoraggio centralizzato ad alta intensità di cura per terapia intensiva ed unità di terapia intensiva coronarica e sistemi di monitoraggio centralizzato a media e bassa intensità di cura per terapia semi-intensiva, pronto soccorso ed altre tipologie di degenze avanzate, dispositivi accessori e servizi connessi, indetta da ARES- Azienda Regionale Salute.
In particolare, oggetto della controversia è il lotto n. 1 della procedura, da aggiudicarsi per la fornitura di 21 sistemi di monitoraggio centralizzato per alta intensità di cura: terapia intensiva, unità di terapia intensiva coronarica e cardiologia, per l’importo a base d’asta di euro 8.542.000, oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (C.I.G. B5B0967B9A).
Per tale lotto n. 1 la ricorrente aveva conseguito il miglior punteggio tecnico, con 70,62 punti, mentre agli altri operatori partecipanti venivano assegnati 52,72 punti quanto alla SEAB Instruments S.r.l. e 63,46 punti all’RTI della società Philips S.p.A.
2. La ricorrente è stata tuttavia esclusa dalla gara con provvedimento del 1 dicembre 2025 in quanto:
- l’art. 16 del Disciplinare di gara richiede, a pena di esclusione la presentazione, oltre al “ Documento di Offerta economica (generata dal sistema) ”, anche “ l’Offerta economica dettagliata (in conformità al facsimile Allegato 6 – lotto 1, Allegato 7 – lotto 2). Lo schema di offerta economica dettagliata deve riportare l’indicazione dei prezzi unitari dei beni offerti per tutte le voci di offerta previste nello schema di offerta economica dettagliata stesso, con indicazione dei quantitativi previsti e richiesti dall’Accordo Quadro e dei conseguenti importi complessivi, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; nello schema di offerta economica dettagliata sono riportate tutte le voci per cui è richiesta offerta e i quantitativi previsti dall’Accordo Quadro, oltre alle dichiarazioni indicate nello schema stesso ”;
- “ l’offerta del R.T.I. costituendo in indirizzo risulta carente del documento “Offerta economica dettagliata”, la cui produzione è chiaramente richiesta, a pena di esclusione, dal Disciplinare stesso ”;
- dunque l’offerta è “ carente di un elemento essenziale previsto dalla Lex Specialis, che non può essere oggetto di soccorso istruttorio in quanto comporterebbe una consentita integrazione postuma dell’offerta stessa, vietata dal disposto di cui all’art. 101, comma 1, lett. a), ai sensi del quale è esclusa ogni integrazione relativa alla documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica ”.
3. Avverso tale atto di esclusione, nonché avverso il “ Disciplinare di Gara (con particolare riguardo, inter alia, al paragrafo 16) e di ogni altro atto afferente alla medesima procedura nella parte in cui rechi previsioni confermative dell’esclusione disposta in danno dell’R.T.I. facente capo alla ricorrente per l’omessa produzione del documento “Offerta economica dettagliata”, nonché nelle parti in cui escludono l’ammissibilità del soccorso istruttorio o procedimentale per la medesima ipotesi ”, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di diritto:
- I Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis di gara, violazione del principio del risultato, del principio di tassatività delle cause di esclusione, degli artt. 1, 2, 3, 10 e 101 del d.lgs. n. 36/2023 e dei principi di risultato e di massima partecipazione; eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia, difetto di istruttoria e ingiustizia , in quanto:
- il documento omesso non incide né sul confronto concorrenziale, né sulla valutazione dell’offerta;
- lo stesso par. 16 del Disciplinare dispone infatti che “ ai fini dell’assegnazione del punteggio economico e dell’aggiudicazione l’offerta economica vincolante è costituita esclusivamente dal Prezzo totale offerto indicato nell’”Offerta economica” generata dal Sistema ”;
- l’offerta economica propriamente intesa si esauriva, quindi, nel solo documento recante l’importo complessivamente offerto dall’operatore economico, che, nel caso di Almed, recava tutti gli impegni richiesti dal Disciplinare di gara;
- la mancanza del documento “ Offerta Economica Dettagliata ” non incideva, pertanto, in alcun modo sulla validità e sulla determinatezza dell’offerta economica, né poteva inficiare la corretta attribuzione dei punteggi, poiché utile solo nella successiva fase afferente al calcolo del costo dell’ordine e non poteva influire sulla scelta dell’operatore economico (neanche all’interno della graduatoria dei firmatari dell’accordo quadro);
- in tale seconda fase - retta da ARES e della Aziende sanitarie e ospedaliere, preordinata alla formulazione degli ordini di acquisto, - nella quale le amministrazioni devono rivolgersi, per i propri acquisti, prima presso l’operatore risultato posizionato al primo posto e fino al soddisfacimento della propria quota di sistemi, e poi una volta esaurito il relativo contingente, presso l’operatore immediatamente successivo e così via sino al terzo, senza che l’“ Offerta Economica Dettagliata ” giocasse alcun ruolo;
- dunque, trattandosi di documento privo di rilievo nella fase di gara, constatata l’omessa produzione da parte dell’operatore economico, la Stazione Appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio/procedimentale nei confronti del R.T.I. ricorrente, dovendosi fare coincidere l’offerta economica di cui all’art. 101 del Codice esclusivamente con il prezzo totale;
- con conseguente illegittimità della legge di gara ove commina l’esclusione per l’omessa produzione dell’offerta dettagliata e ove esclude l’applicabilità del soccorso istruttorio per essa, in forza del principio di tassatività delle cause di esclusione;
- inoltre, l’art. 12 del Disciplinare di gara chiariva che “ Il Sistema non accetta: […] offerte carenti di uno o più documenti la cui presenza è obbligatoria per il Sistema ”, così ingenerando nell’operatore economico, una volta giunto a concludere il procedimento di upload dell’offerta, l’affidamento circa la completezza della documentazione inviata;
- peraltro, tra le schermate e le sezioni presenti nella piattaforma telematica predisposta per la sottomissione dell’offerta non vi era alcuna “ apposita sezione ” deputata al caricamento della “ Offerta Economica Dettagliata ”, così impendendo all’operatore economico di individuare dove dovesse essere caricato detto documento.
4. Resiste in giudizio ARES, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
5. All’udienza pubblica del 4 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
6.1. L’art. 16 del Disciplinare di gara dispone che “ L’offerta economica, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo 12.1, è costituita, a pena di esclusione, dai seguenti documenti:
l“Offerta Economica”, generata automaticamente dal Sistema e firmata digitalmente, contenente i valori inseriti a Sistema dal Concorrente nell’apposita scheda, secondo le modalità successivamente indicate. I valori offerti verranno riportati su una dichiarazione generata dal Sistema in formato .pdf “Documento di Offerta Economica”, che il concorrente dovrà caricare a Sistema dopo averla: i. scaricata e salvata sul proprio PC; ii. sottoscritta digitalmente.
L’“Offerta Economica Dettagliata”, redatta secondo il facsimile Allegato n. 6 “Schema di Offerta Economica Dettagliata Lotto 1”, Allegato n. 7 “Schema di Offerta Economica Dettagliata Lotto 2”, che il concorrente dovrà compilare secondo le modalità indicate di seguito e all’interno del suddetto allegato, e che dovrà inviare e far pervenire all’Amministrazione, in formato .pdf, attraverso il Sistema nell’apposita sezione “Offerta economica dettagliata” dopo averlo sottoscritto digitalmente ”.
La norma prosegue poi recando il contenuto dei due documenti:
“ L’offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
(quanto all’”Offerta economica” generata dal Sistema): indicazione, solo in cifre, del Prezzo totale offerto per la fornitura, servizi connessi inclusi (importo totale a base d’asta, non superabile: Lotto 1 Euro € 8.542.450,00 – Lotto 2 Euro € 4.025.750,00), al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;
(quanto all’”Offerta economica dettagliata”):
a) indicazione dei prezzi unitari dei beni offerti per tutte le voci di offerta previste nello schema di offerta economica dettagliata, con indicazione dei quantitativi previsti e richiesti dall’Accordo Quadro e dei conseguenti importi complessivi, sempre al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze; gli schemi di offerta economica dettagliata (Allegati 6, 7) riportano tutte le voci per cui è richiesta offerta e i quantitativi previsti dall’Accordo Quadro;
b) l’impegno a tenere ferma ed irrevocabile l’offerta per un periodo non inferiore a 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; c) dichiarazione che l’offerta si intende omnicomprensiva e completa di tutto quanto richiesto nel presente Disciplinare e relative Appendici, nel Capitolato tecnico e relativa Appendice e, più in generale, nella documentazione di gara;
d) le altre dichiarazioni indicate nello schema allegato ”.
È su tale base, in uno con il divieto di soccorso istruttorio in relazione all’offerta economica, recato anche dall’art. 13 del medesimo Disciplinare, che la stazione appaltante ha escluso la ricorrente, senza appunto ricorrere al soccorso istruttorio, per l’omessa presentazione dell’offerta economica dettagliata.
7. Ciò posto, ritiene il Collegio che la disposta esclusione della ricorrente sia illegittima, anche per illegittimità dell’art. 16 del Disciplinare di gara, in combinato disposto con l’art. 13, ove impone a pena di esclusione la presentazione di un documento, denominato Offerta economica dettagliata e perciò non passibile di soccorso istruttorio, a pena di esclusione, che rappresenta però nella sostanza un quid pluris rispetto all’offerta economica rettamente intesa, che è invece rappresentata dal documento contenente il prezzo totale offerto, unico la cui omessa presentazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio.
Come chiarisce l’art. 24 del Disciplinare, “ Per ciascun Lotto, l'affidamento delle forniture oggetto dell'Accordo Quadro avviene alla conclusione dello svolgimento di due fasi procedimentali:
- la prima fase, che si conclude con l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro e la sua stipula da parte di ARES Sardegna;
- la seconda fase che si caratterizza per l'affidamento ai Fornitori aggiudicatari di ciascun singolo Appalto Specifico da parte delle Amministrazioni, indicate nelle premesse del presente Disciplinare, legittimate ad utilizzare l’Accordo Quadro ”.
7.1. Ora, è pacifico in causa e documentalmente risultante dal Disciplinare, che l’unico documento rilevante ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro (prima fase) è costituito dall’offerta economica complessiva e non da quella dettagliata; lo stesso art. 16 del Disciplinare prevede infatti che “Il Prezzo totale offerto indicato nell’”Offerta economica” dovrà includere e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo: della fornitura delle apparecchiature e dispositivi previsti nei quantitativi richiesti; della prestazione dei servizi connessi richiesti nel Capitolato Tecnico. Si fa presente che ai fini dell’assegnazione del punteggio economico e dell’aggiudicazione l’offerta economica vincolante è costituita esclusivamente dal Prezzo totale offerto indicato nell’”Offerta economica” generata dal Sistema. In caso di discordanza tra il Prezzo totale offerto inserito a Sistema dal concorrente, e gli importi totali risultanti dalla sommatoria delle poste unitarie, moltiplicate per i quantitativi, indicate nell’Offerta Economica Dettagliata, prevarrà l'importo totale inserito a Sistema ”.
È chiaro dunque come sia decisivo il valore complessivo inserito nell’offerta economica generale e che tale valore prevale sulla sommatoria dei singoli prezzi unitari eventualmente discordante riportata nell’offerta dettagliata, sicchè quest’ultima non assume rilievo ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro.
7.2. Come ha poi ben chiarito la ricorrente, l’offerta economica dettagliata non rileva neppure ai fini della seconda fase, poiché, da un lato, l’art. 24 dispone che “ l’individuazione del fornitore parte dell’Accordo Quadro che eseguirà la prestazione avverrà, ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. a) del Codice, sulla base di decisione motivata secondo le seguenti condizioni oggettive: 1) criterio di priorità del posizionamento dell’aggiudicatario nella graduatoria di aggiudicazione, fino ad esaurimento del relativo quantitativo ”, dall’altro, riconosce la possibilità che “ in deroga al criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito e nei limiti del relativo quantitativo, alla luce delle specifiche e motivate esigenze, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) del Codice, ”, pur tuttavia escludendo qualsivoglia rilevanza al valore economico dei prezzi unitari offerti e riportati nell’offerta dettagliata, bensì per “ motivate e oggettive ragioni tecniche o motivate e specifiche esigenze cliniche della specialità/branca correlate a particolari configurazioni/funzionalità delle apparecchiature; tempistiche di consegna delle apparecchiature; (relativamente agli accessori soggetti ad usura oggetto di ordinativi successivi) compatibilità con il Sistema di Monitoraggio Centralizzato ordinato ”.
7.3. Dunque, i singoli prezzi unitari oggetto dell’offerta economica dettagliata assumono rilievo concreto solo in relazione ai singoli ordinativi, come in effetti pare risultare anche dalla memoria di ARES, ove afferma che l’offerta dettagliata è “ di fondamentale importanza per la predisposizione dell’ordinativo di fornitura nella fase esecutiva di attivazione degli appalti specifici ” (p. 5).
7.4. È poi appena il caso di rilevare che l’offerta economica generale della ricorrente (doc. 8 e 8.1.) contiene altresì le clausole di impegno al mantenimento dell’offerta e alla incondizionatezza di essa e omnicomprensività, posto che comunque, come già evidenziato, l’art. 16 del Disciplinare afferma che “ Il Prezzo totale offerto indicato nell’”Offerta economica” dovrà includere e, in ogni caso, sarà considerato comprensivo: della fornitura delle apparecchiature e dispositivi previsti nei quantitativi richiesti; della prestazione dei servizi connessi richiesti nel Capitolato Tecnico ”.
Si legge infatti nell’offerta tecnica generale depositata tempestivamente che:
“ Il Concorrente, nell’accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d’oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver presto cognizione di tutte le circostanze generi e speciali che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1457 cod. civ.;
che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali., costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente ”.
Ciò che in sostanza viene a mancare è solo l’indicazione dei singoli prezzi unitari in relazione ai beni offerti dalla ricorrente.
7.5. Se così è, è pertinente, seppur in chiave analogica, la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, richiamata anche dalla ricorrente, afferente al ruolo del computo metrico estimativo negli appalti di lavori, attraverso il quale appunto si rappresentano i costi unitari delle lavorazioni.
Documento che può ben esser richiesto dalla stazione appaltante anche in sede di gara, ma che non può assurgere a offerta economica, come tale non passibile di soccorso istruttorio.
Ha infatti chiarito questo T.a.r. che “ La disciplina normativa degli appalti “a corpo” è, perciò, assolutamente chiara nello stabilire che l’unico dato giuridicamente rilevante ai fini della determinazione dell’offerta economica è il ribasso complessivo formulato sull’importo a base d’asta, mentre il computo metrico assume valore meramente confermativo della corretta formulazione dell’offerta, per cui in caso di contrasto certamente soccombe rispetto a quanto emerge dall’applicazione del ribasso unitario. (…) la difformità tra l’offerta a corpo e il contenuto di un documento tecnico (quale il computo metrico), che la stessa lex specialis definisce espressamente irrilevante ai fini dell’offerta economica (ciò, peraltro, in piena conformità con quanto previsto dalla normativa primaria sugli appalti a corpo: vedi supra), non può ovviamente comportare l’esclusione della concorrente dalla gara, perché ciò sarebbe del tutto illogico e, soprattutto, in contrasto con la normativa primaria di riferimento (con la conseguente nullità della clausola in questione per violazione dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006) e con lo stesso principio di massima partecipazione alle gare” (T.A.R. Sardegna, Sez. I, 14 dicembre 2016, n. 746).
Il principio è confermato altresì dal Consiglio di Stato, che ha affermato che “Il computo metrico estimativo consiste nell'indicazione dei lavori e delle misure e quantità di materiali e opere per ciascuna categoria necessaria per realizzare il progetto e la sua utilità, oltre che in funzione della misurazione dei fattori occorrenti rispetto al prezzo, è correlata alla definizione dell'oggetto dei lavori da eseguire, sicché esso costituisce, ad un tempo, supporto tecnico del progetto e strumento per la valutazione della convenienza economica dell'offerta; alla luce delle finalità del computo metrico estimativo la mancata indicazione delle migliorie proposte nel computo metrico non estimativo previsto dal disciplinare non dà luogo ad effettiva indeterminatezza dell'offerta in quanto tale computo ha valore di mera traccia indicativa delle modalità di formazione del prezzo globale che resta fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e quindi del contratto che si andrà a stipulare; allo stesso modo, non rileva la mancata valorizzazione delle migliorie in termini economici, stante la loro estraneità rispetto al contenuto dell'offerta economica" (Cons. Stato, sez. V, 06/05/2019, n. 2909) ” (T.a.r. Sardegna, sez. II, 5 maggio 2021, n. 327, confermata da Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2024, n. 682: “ Elemento essenziale della proposta economica è, quindi, il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare il detto importo finale. Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e quindi del contratto da stipulare ”).
E d’altronde, che così sia anche nel caso di specie, è espressamente previsto dalla stessa lex specialis ove dispone che in caso di discordanza tra il prezzo totale e quello che risulterebbe dalla sommatoria dei singoli prezzi unitari contenuto nell’offerta dettagliata, semplicemente e automaticamente prevalga e si considera solo il prezzo totale.
7.6. Se perciò il documento richiesto dalla stazione appaltante a pena di esclusione risulta non sussumibile nel concetto di offerta economica, ma resta estraneo ad essa, come invece preteso dalla lex specialis , l’automatica esclusione senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio si pone quale ipotesi di esclusione in contrasto con il principio di tassatività di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 36 del 2023.
È sotto questo profilo che perciò il Collegio ritiene illegittima l’esclusione e, in parte qua , la legge di gara: essa poteva richiedere la presentazione anche del documento offerta economica dettagliata, ma la sua eventuale omessa presentazione, laddove fosse invece stata presentata una regolare offerta economica con prezzo totale, doveva essere sanata mediante soccorso istruttorio, non potendo consistere tale documento nell’offerta economica in senso proprio.
7.7. In concreto, nel caso di specie, la ricorrente ha già proceduto poi alla trasmissione dell’offerta economica dettagliata il 3 dicembre 2025 (doc. 5), peraltro sottoscritta con firma digitale in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta, seppur non trasmessa.
La fattispecie del soccorso istruttorio a cui doveva essere ammessa la ricorrente si è quindi già perfezionata, potendo comunque operare al più l’istituto del soccorso istruttorio processuale, sì da ritenere integrata la lacuna discendente dall’omessa presentazione della documentazione (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 28 marzo 2024, n. 234).
8. Per tutte le superiori ragioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto, nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente.
Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie controversa, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL RR, Presidente FF, Estensore
Roberto Montixi, Primo Referendario
Andrea Gana, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EL RR |
IL SEGRETARIO