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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 25/09/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
n° 438/24 R.G.L
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 23 settembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 438/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, con Parte_1 sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, c.f. rappresentato e di- P.IVA_1 feso dall'avv. Flavia Incletolli (c.f. ; pec avv.flavia. C.F._1 [...] E
, fax 06.94527726), elettivamente domiciliato in Messina, Email_1
Via Armeria 1, presso l'avvocatura distrettuale Inps– appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f. , elettivamente domiciliata in Brolo, via C. C.F._2
Colombo 5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina, (cf. , CodiceFiscale_3 fax 0941561465, pec che la rappresenta e difende- ap- Email_3 pellata
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 488 pronunciata in data 2 aprile 2024
CONCLUSIONI
riformare integralmente la sentenza impugnata rigettando le domande pro- Pt_1 poste in primo grado da , confermando la legittimità Controparte_1 del provvedimento 4.4.2017 di recupero dell'indennità di disoccupazione indebita- mente percepita nell'anno 2014. Con condanna della controparte alle spese di lite di entrambi i gradi e alla restituzione di quanto eventualmente erogato dall' in Pt_1 esecuzione dell'impugnata sentenza.
: rigetare l'appello con conferma della sentenza impugnata e Controparte_1 vittoria di spese e compensi da distrarre in favore della procuratrice antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, narrava di Controparte_1 n° 438/24 R.G.L
avere lavorato alle dipendenze della per 102 giornate Controparte_2 nell'anno 2014, regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di resi- denza, e di avere pertanto ricevuto le prestazioni temporanee previdenziali connesse al rapporto di lavoro. Lamentava che l' con provvedimento del 4 aprile 2017, Pt_1 aveva chiesto la restituzione di 2.143,01 euro sull'indennità di disoccupazione agri- cola anno 2014, disconoscendo l'iscrizione agli elenchi per quell'anno. Eccepiva
l'indeterminatezza della causale del pagamento e la carenza di prova sull'effettiva erogazione, rivendicando inoltre la genuinità del rapporto alle dipendenze della cooperativa e il proprio conseguente diritto alla prestazione, e invocando comunque la disciplina di favore di cui all'art. 52 legge 88/1989 per carenza di dolo e la pre- scrizione dell'eventuale credito.
Nella resistenza dell' che eccepiva decadenza dall'impugnazione della can- Pt_1 cellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, con sentenza n° 488 pronunciata in data 2 aprile 2024 il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando l' anche a rimborsare le spese di lite alla attrice. Pt_1
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 17 settembre 2024. Nella Pt_1 resistenza di , depositate note di trattazione scritta entro Controparte_1 il 23 settembre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha accolto la domanda ritenendo non dimostrata l'erogazione da parte dell' della prestazione oggetto di ripetizione. Pt_1
Con il primo motivo di appello l' lamenta che il tribunale non ha nemmeno Pt_1 preso in esame l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 7 D.l. 7/1970, con la quale si segnalava che la cancellazione dagli elenchi nominativi era stata pubblicata dal
15 giugno all'1 luglio 2016 sul sito internet istituzionale e che pertanto, alla data di introduzione del giudizio, il termine di 120 giorni era ormai spirato, precludendo l'accertamento nel merito della genuinità del rapporto. L' evidenzia che la pro- Pt_1 posizione del ricorso in sede amministrativa, non avvenuto entro i trenta giorni, non spostava i termini. Con il secondo motivo l'istituto lamenta che il tribunale avrebbe invertito l'onere della prova, avendo omesso di accertare che il rapporto con la coop. si fosse realmente svolto, nonostante l'avvenuto disconoscimento. CP_2
Collegato è il quarto motivo con il quale l'istituto ribadisce che il disconoscimento era motivato da un accertamento ispettivo concluso in data 17 dicembre 2015 nel quale si accertava la sproporzione abissale fra la manodopera dichiarata dalla coo- perativa e la redditività dell'impresa, la cui attività primaria era l'allevamento di non più di novanta capi bovini, cui si aggiungeva la sistemazione per conto terzi di alcuni noccioleti, attività questa da inquadrare nel settore servizi e non in quello agricolo, non essendo fra l'altro la seconda connessa finalisticamente alla prima. n° 438/24 R.G.L
Ha tuttavia valore preliminare la verifica del terzo motivo, con il quale l' con- Pt_1 testa che manchi la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione ripetuta. Evi- denzia che l'avere la eccepito la prescrizione del diritto di re- Controparte_1 cupero e l'avere riconosciuto ella l'avvenuto pagamento nel corpo del ricorso am- ministrativo rendevano superflua l'affermazione in giudizio dell'erogazione.
Va premesso che, a pag. 1 del ricorso art. 414 c.p.c., la lavoratrice affermava te- stualmente “l' ha erogato le prestazioni spettanti alla ricorrente come per Pt_1 legge”, con ciò confessando esplicitamente la dazione, e l'eccezione di prescrizione sollevata alle pag. 3-4, se letta alla luce di tale premessa, è in effetti incompatibile con la negazione dell'erogazione, peraltro nemmeno univoca visto che in realtà
(motivo 1, pag. 2) la dichiarava piuttosto che dalla richiesta di Controparte_1 restituzione “non si comprende… se gli importi sono stati effettivamente erogati”, proponendo pertanto una contestazione meramente formale riguardante il tenore letterale del provvedimento 4 aprile 2017.
La appellata si difende a partire da pag. 8 della memoria art. 436 c.p.c., con la quale ripropone tuttavia questioni meramente formali di scarsa chiarezza del prov- vedimento di recupero, addirittura ribadendo (pag. 9) di avere “ottenuto l'eroga- zione delle prestazioni di legge”. Nel ricorso amministrativo (peraltro proposto con- tro la ripetizione e non contro la cancellazione) la lavoratrice dimostrava tuttavia di avere perfettamente inteso le ragioni del provvedimento impugnato (“a mezzo rac- comandata datata 4 aprile 2017 l' richiedeva la restituzione delle somme ero- CP_3 gate in suo favore a titolo di indennità di disoccupazione relative al periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014 a causa della mancata iscrizione negli elenchi nomi- nativi dei lavoratori agricoli”) rivendicando soltanto il proprio diritto a ritenere la prestazione in quanto ella aveva “prestato regolarmente la propria attività lavora- tiva”.
Ne discende che era la appellata a dovere dimostrare sia, in via preliminare, di non essere decaduta dal diritto di provare la prestazione, sia, nel merito, di averla effettivamente svolta.
Si deve pertanto a questo punto verificare la fondatezza dell'eccezione di deca- denza. La lavoratrice ammette implicitamente di non avere proposto alcun ricorso contro la cancellazione, ma contesta che il relativo termine fosse iniziato a decorrere perché non sarebbero provate “la pubblicazione del 1° elenco di variazione 2016 e la data in cui” questa sarebbe avvenuta.
L' produce la copia del frontespizio del 1° elenco 2016 con l'attestazione Pt_1 della pubblicazione posta sotto la firma a stampa da parte del direttore provinciale, nonché copia integrale dell'elenco, in cui si dà atto (n° ord. 16) della cancellazione della lavoratrice per l'anno 2014, il cui frontespizio è di contro privo dell'attesta- n° 438/24 R.G.L
zione di pubblicazione. La appellata eccepisce la difformità dei due atti discono- scendone la genuinità.
Il fatto della pubblicazione per il periodo previsto dalla legge costituisce allega- zione specifica, rispetto alla quale la aveva onere di altrettanto Controparte_1 puntuale controdeduzione. Ella contesta semmai l'idoneità in astratto della produ- zione a fornire la prova di quanto dedotto in ordine alla conoscenza del provvedi- mento di cancellazione. La stessa lavoratrice ammette che la giurisprudenza di le- gittimità (Cass. sez. lav. 271/24) ha specificato che la dicitura relativa al periodo di pubblicazione, anche se non sottoscritta, ha valore di rappresentazione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c.: in questa sede la appellata dichiara di disconoscere il documento, ma lo fa con formule di stile ("contesta tale dicitura, ribadendo che non vi è prova della pubblicazione del 2° elenco di variazione 2014 e soprattutto della data di pubblicazione").
Il disconoscimento deve essere innanzitutto tempestivo (per tutte Cass. Sez. II
5755/2023), valendo il medesimo onere previsto dall'art. 157 comma 2 c.p.c. per i rilievi relativi al difetto di forma degli atti processuali. Agli atti processuali del primo grado non vi è traccia di disconoscimento, né la lavoratrice tenta anche solo di affermare di averlo fatto nel primo atto difensivo successivo alla costituzione dell' Resta a questo punto assorbito l'ulteriore problema della genericità del Pt_1 disconoscimento formulato dalla appellata in questa sede.
Si deve pertanto concludere che, a decorrere dal'1 luglio 2016, la appellata aveva l'onere di impugnare amministrativamente la cancellazione nei termini di legge e la decadenza prevista dall'art. 22 D.L. 7/1970 si è dunque perfezionata e, avendo que- sta efficacia sostanziale, la lavoratrice aveva perso la facoltà di dimostrare la sussi- stenza del rapporto lavorativo. Resta a questo punto assorbita ogni valutazione sul merito del disconoscimento effettuato dall' Pt_1
L'appello è dunque fondato. In entrambi i gradi la ha prodotto Controparte_1 dichiarazione ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. e va pertanto esonerata dalle spese di lite.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 dall'
[...] contro , av- Parte_1 Controparte_1 verso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 488 pronunciata in data 2 aprile
2024, accoglie l'appello rigettando le domande della appellata. Spese del doppio grado irripetibili ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. Messina 24 settembre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) n° 438/24 R.G.L
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 23 settembre 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 438/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, con Parte_1 sede legale in Roma, via Ciro il Grande 21, c.f. rappresentato e di- P.IVA_1 feso dall'avv. Flavia Incletolli (c.f. ; pec avv.flavia. C.F._1 [...] E
, fax 06.94527726), elettivamente domiciliato in Messina, Email_1
Via Armeria 1, presso l'avvocatura distrettuale Inps– appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a [...], c.f. , elettivamente domiciliata in Brolo, via C. C.F._2
Colombo 5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina, (cf. , CodiceFiscale_3 fax 0941561465, pec che la rappresenta e difende- ap- Email_3 pellata
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 488 pronunciata in data 2 aprile 2024
CONCLUSIONI
riformare integralmente la sentenza impugnata rigettando le domande pro- Pt_1 poste in primo grado da , confermando la legittimità Controparte_1 del provvedimento 4.4.2017 di recupero dell'indennità di disoccupazione indebita- mente percepita nell'anno 2014. Con condanna della controparte alle spese di lite di entrambi i gradi e alla restituzione di quanto eventualmente erogato dall' in Pt_1 esecuzione dell'impugnata sentenza.
: rigetare l'appello con conferma della sentenza impugnata e Controparte_1 vittoria di spese e compensi da distrarre in favore della procuratrice antistataria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Patti, narrava di Controparte_1 n° 438/24 R.G.L
avere lavorato alle dipendenze della per 102 giornate Controparte_2 nell'anno 2014, regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di resi- denza, e di avere pertanto ricevuto le prestazioni temporanee previdenziali connesse al rapporto di lavoro. Lamentava che l' con provvedimento del 4 aprile 2017, Pt_1 aveva chiesto la restituzione di 2.143,01 euro sull'indennità di disoccupazione agri- cola anno 2014, disconoscendo l'iscrizione agli elenchi per quell'anno. Eccepiva
l'indeterminatezza della causale del pagamento e la carenza di prova sull'effettiva erogazione, rivendicando inoltre la genuinità del rapporto alle dipendenze della cooperativa e il proprio conseguente diritto alla prestazione, e invocando comunque la disciplina di favore di cui all'art. 52 legge 88/1989 per carenza di dolo e la pre- scrizione dell'eventuale credito.
Nella resistenza dell' che eccepiva decadenza dall'impugnazione della can- Pt_1 cellazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, con sentenza n° 488 pronunciata in data 2 aprile 2024 il giudice di primo grado ha accolto la domanda condannando l' anche a rimborsare le spese di lite alla attrice. Pt_1
L' ha proposto appello con ricorso depositato in data 17 settembre 2024. Nella Pt_1 resistenza di , depositate note di trattazione scritta entro Controparte_1 il 23 settembre 2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha accolto la domanda ritenendo non dimostrata l'erogazione da parte dell' della prestazione oggetto di ripetizione. Pt_1
Con il primo motivo di appello l' lamenta che il tribunale non ha nemmeno Pt_1 preso in esame l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 7 D.l. 7/1970, con la quale si segnalava che la cancellazione dagli elenchi nominativi era stata pubblicata dal
15 giugno all'1 luglio 2016 sul sito internet istituzionale e che pertanto, alla data di introduzione del giudizio, il termine di 120 giorni era ormai spirato, precludendo l'accertamento nel merito della genuinità del rapporto. L' evidenzia che la pro- Pt_1 posizione del ricorso in sede amministrativa, non avvenuto entro i trenta giorni, non spostava i termini. Con il secondo motivo l'istituto lamenta che il tribunale avrebbe invertito l'onere della prova, avendo omesso di accertare che il rapporto con la coop. si fosse realmente svolto, nonostante l'avvenuto disconoscimento. CP_2
Collegato è il quarto motivo con il quale l'istituto ribadisce che il disconoscimento era motivato da un accertamento ispettivo concluso in data 17 dicembre 2015 nel quale si accertava la sproporzione abissale fra la manodopera dichiarata dalla coo- perativa e la redditività dell'impresa, la cui attività primaria era l'allevamento di non più di novanta capi bovini, cui si aggiungeva la sistemazione per conto terzi di alcuni noccioleti, attività questa da inquadrare nel settore servizi e non in quello agricolo, non essendo fra l'altro la seconda connessa finalisticamente alla prima. n° 438/24 R.G.L
Ha tuttavia valore preliminare la verifica del terzo motivo, con il quale l' con- Pt_1 testa che manchi la prova dell'avvenuto pagamento della prestazione ripetuta. Evi- denzia che l'avere la eccepito la prescrizione del diritto di re- Controparte_1 cupero e l'avere riconosciuto ella l'avvenuto pagamento nel corpo del ricorso am- ministrativo rendevano superflua l'affermazione in giudizio dell'erogazione.
Va premesso che, a pag. 1 del ricorso art. 414 c.p.c., la lavoratrice affermava te- stualmente “l' ha erogato le prestazioni spettanti alla ricorrente come per Pt_1 legge”, con ciò confessando esplicitamente la dazione, e l'eccezione di prescrizione sollevata alle pag. 3-4, se letta alla luce di tale premessa, è in effetti incompatibile con la negazione dell'erogazione, peraltro nemmeno univoca visto che in realtà
(motivo 1, pag. 2) la dichiarava piuttosto che dalla richiesta di Controparte_1 restituzione “non si comprende… se gli importi sono stati effettivamente erogati”, proponendo pertanto una contestazione meramente formale riguardante il tenore letterale del provvedimento 4 aprile 2017.
La appellata si difende a partire da pag. 8 della memoria art. 436 c.p.c., con la quale ripropone tuttavia questioni meramente formali di scarsa chiarezza del prov- vedimento di recupero, addirittura ribadendo (pag. 9) di avere “ottenuto l'eroga- zione delle prestazioni di legge”. Nel ricorso amministrativo (peraltro proposto con- tro la ripetizione e non contro la cancellazione) la lavoratrice dimostrava tuttavia di avere perfettamente inteso le ragioni del provvedimento impugnato (“a mezzo rac- comandata datata 4 aprile 2017 l' richiedeva la restituzione delle somme ero- CP_3 gate in suo favore a titolo di indennità di disoccupazione relative al periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 2014 a causa della mancata iscrizione negli elenchi nomi- nativi dei lavoratori agricoli”) rivendicando soltanto il proprio diritto a ritenere la prestazione in quanto ella aveva “prestato regolarmente la propria attività lavora- tiva”.
Ne discende che era la appellata a dovere dimostrare sia, in via preliminare, di non essere decaduta dal diritto di provare la prestazione, sia, nel merito, di averla effettivamente svolta.
Si deve pertanto a questo punto verificare la fondatezza dell'eccezione di deca- denza. La lavoratrice ammette implicitamente di non avere proposto alcun ricorso contro la cancellazione, ma contesta che il relativo termine fosse iniziato a decorrere perché non sarebbero provate “la pubblicazione del 1° elenco di variazione 2016 e la data in cui” questa sarebbe avvenuta.
L' produce la copia del frontespizio del 1° elenco 2016 con l'attestazione Pt_1 della pubblicazione posta sotto la firma a stampa da parte del direttore provinciale, nonché copia integrale dell'elenco, in cui si dà atto (n° ord. 16) della cancellazione della lavoratrice per l'anno 2014, il cui frontespizio è di contro privo dell'attesta- n° 438/24 R.G.L
zione di pubblicazione. La appellata eccepisce la difformità dei due atti discono- scendone la genuinità.
Il fatto della pubblicazione per il periodo previsto dalla legge costituisce allega- zione specifica, rispetto alla quale la aveva onere di altrettanto Controparte_1 puntuale controdeduzione. Ella contesta semmai l'idoneità in astratto della produ- zione a fornire la prova di quanto dedotto in ordine alla conoscenza del provvedi- mento di cancellazione. La stessa lavoratrice ammette che la giurisprudenza di le- gittimità (Cass. sez. lav. 271/24) ha specificato che la dicitura relativa al periodo di pubblicazione, anche se non sottoscritta, ha valore di rappresentazione meccanica ai sensi dell'art. 2712 c.c.: in questa sede la appellata dichiara di disconoscere il documento, ma lo fa con formule di stile ("contesta tale dicitura, ribadendo che non vi è prova della pubblicazione del 2° elenco di variazione 2014 e soprattutto della data di pubblicazione").
Il disconoscimento deve essere innanzitutto tempestivo (per tutte Cass. Sez. II
5755/2023), valendo il medesimo onere previsto dall'art. 157 comma 2 c.p.c. per i rilievi relativi al difetto di forma degli atti processuali. Agli atti processuali del primo grado non vi è traccia di disconoscimento, né la lavoratrice tenta anche solo di affermare di averlo fatto nel primo atto difensivo successivo alla costituzione dell' Resta a questo punto assorbito l'ulteriore problema della genericità del Pt_1 disconoscimento formulato dalla appellata in questa sede.
Si deve pertanto concludere che, a decorrere dal'1 luglio 2016, la appellata aveva l'onere di impugnare amministrativamente la cancellazione nei termini di legge e la decadenza prevista dall'art. 22 D.L. 7/1970 si è dunque perfezionata e, avendo que- sta efficacia sostanziale, la lavoratrice aveva perso la facoltà di dimostrare la sussi- stenza del rapporto lavorativo. Resta a questo punto assorbita ogni valutazione sul merito del disconoscimento effettuato dall' Pt_1
L'appello è dunque fondato. In entrambi i gradi la ha prodotto Controparte_1 dichiarazione ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. e va pertanto esonerata dalle spese di lite.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 17 settembre 2024 dall'
[...] contro , av- Parte_1 Controparte_1 verso la sentenza del Giudice del lavoro di Patti n° 488 pronunciata in data 2 aprile
2024, accoglie l'appello rigettando le domande della appellata. Spese del doppio grado irripetibili ai sensi dell'art. 152 att. c.p.c. Messina 24 settembre 2025 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini) n° 438/24 R.G.L