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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 270 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2024, avente a oggetto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
NESTLE' ITALIANA S.p.A. (P. IVA indicata: 00777280157), in persona del legale rapp.te protempore, rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio Agostini del
21/09/2000, rep. n. 38.259, in atti, dall'Avv. Guido de Fusco (C.F.. [...]), con domicilio digitale indicato in atti;
e
FIRST S.P.A. SOCIO UNICO (P.IVA indicata 02135850341), in persona del legale rapp.te pt, sig.
Alessandro Cerri, rapp. e difesa dagli avv.ti Massimiliano Cesare (CF [...]) e Alfonso
Pisanzio (CF [...]) giusta procura allegata al ricorso introduttivo, con domicilio digitale indicato in atti;
RICORRENTI per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
SH & RY APPIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P. IVA: 03153701218), in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., con sede legale sita in Sant'Antimo (NA) alla Via Appia Sud 7 Bis Km
19.300, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Falco (CF:[...]), in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, con domicilio digitale indicato in atti;
RESISTENTE
FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato da Nestlè Italiana S.p.A. ex art. 37 co. 2 C.C.I.I. e il decreto di convocazione del
Tribunale sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 6, C.C.I.I. alla società SH & RY APPIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese.
Al ricorso della Nestlè Italiana S.p.A. è stato riunito il ricorso presentato da First S.p.A.
La SH & RY APPIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE si è costituita, depositando memoria difensiva.
2. La resistente ha contestato il credito della Nestlè Italiana S.p.A., adducendo che l'iniziativa per la liquidazione giudiziale è stata intrapresa in forza di fatture e che, se la creditrice si fosse preventivamente munita di un titolo monitorio, in sede di opposizione avrebbe rilevato che la merce consegnatale era prossima alla scadenza e dalla stessa non aveva potuto trarre nessun profitto, avendo dovuto provvedere a smaltirla.
In realtà dalla bolla accompagnatoria dello smaltimento non risulta che vi sia merce riconducibile alla
Nestlè Italiana S.p.A..
In ogni caso l'altra ricorrente, First S.p.A. agisce in forza di titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1491/2023 del Tribunale di Napoli Nord, che ingiunge il pagamento della somma di euro
28.6393,81 oltre interessi (calcolati alla data del 7.10.2024 in euro 7.650,83) e spese del procedimento monitorio.
3.Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 D. Lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) l'imprenditore resistente esercita un'attività commerciale, invero essa svolge attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari;
b) la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d)
CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
invero negli ultimi tre bilanci depositati, relativi agli anni
2021, 2022 e 2023, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano superate, in quanto l'attivo è stato sempre superiore ad euro 1.000.000,00 ed i ricavi sono stato sempre superiori ad euro 2.000.000,00. Sussiste, inoltre, anche la condizione di procedibilità prescritta dall'art. 49 co. 5 C.C.I.I. in quanto già solo il credito della First S.p.A. supera euro 30.000,00.
3.3.Quanto al profilo oggettivo, trattandosi di società in liquidazione, la valutazione che il giudice è chiamato ad effettuare, al fine di verificare l'eventuale stato di insolvenza, deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte). Tuttavia, la sussistenza di una dimensione di equilibrio, se non di eccedenza, fra attivo patrimoniale e complessiva debitoria ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i relativi tempi, in raffronto con una identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr., in motivazione, Cass., sez. 1, n°
25167 del 07/12/2016; cfr. anche Cass., sez. 1, n° 16356 del 20/08/2004, la quale ha evidenziato che, se è vero che il giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento presenta un certo grado di officiosità e attribuisce al giudice il potere-dovere di riscontrare, anche d'ufficio, la sussistenza dello stato d'insolvenza e di ogni altro presupposto del fallimento, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti in atti e nel fascicolo fallimentare, tuttavia si tratta di un carattere officioso relativo perché opera pur sempre nell'ambito del principio generale dell'onere delle parti di fornire la prova delle rispettive allegazioni).
Ebbene, nel caso di specie la resistente non ha fornito alcuna concreta prova circa la sussistenza di una dimensione di equilibrio, se non di eccedenza, fra attivo patrimoniale e complessiva debitoria e, quindi, non ha fornito alcuna concreta prova che gli elementi attivi del suo patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Depongono, invece, per l'insussistenza della citata condizione di equilibrio e, quindi, per l'esistenza di uno stato di insolvenza:
- la consistente debitoria della resistente, pari ad oltre euro 300.000,00 (di cui euro 42.176,31 nei confronti della Nestlè, euro 36.344,64 nei confronti della First ed euro 256.134,01 per debiti erariali risultanti dagli estratti di ruolo);
- la natura dei beni commerciati (prodotti alimentari) sui quali, per la loro rapida deperibilità e il loro veloce ciclo di commercializzazione, la svalutazione incide notevolmente, accelerandone la perdita di valore economico e compromettendo conseguentemente la possibilità, attraverso la loro vendita, di soddisfare i debiti dell'impresa;
- l'esito non satisfattivo del pignoramento mobiliare promosso dalla First sulla base del titolo esecutivo;
- la circostanza che prima dell'ultima udienza sono stati concessi due rinvii per bonario componimento che hanno avuto esito negativo in quanto, per stessa ammissione della resistente, vi era “l'impossibilità a reperire i fondi per soddisfare le esigenze creditorie”;
P.Q.M.
dichiara l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di SH & RY APPIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P. IVA: 03153701218), in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., con sede legale sita in Sant'Antimo (NA) alla Via Appia Sud 7 Bis Km
19.300;
NOMINA giudice delegato il dr. Antonio Cirma. curatore dott.ssa Francesca Leccia, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avrà luogo il giorno
1/07/2025, ore 10.00;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n.
14 del 2019.
Aversa, 5.03.2025
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Napoli nord – Terza sezione civile – nelle persone dei magistrati dott. Michelangelo Petruzziello Presidente dott. Giovanni Di Giorgio Giudice dott. Antonio Cirma Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 270 del ruolo dei procedimenti unitari dell'anno 2024, avente a oggetto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale proposto da
NESTLE' ITALIANA S.p.A. (P. IVA indicata: 00777280157), in persona del legale rapp.te protempore, rapp.ta e difesa, giusta procura generale alle liti a rogito del Notaio Agostini del
21/09/2000, rep. n. 38.259, in atti, dall'Avv. Guido de Fusco (C.F.. [...]), con domicilio digitale indicato in atti;
e
FIRST S.P.A. SOCIO UNICO (P.IVA indicata 02135850341), in persona del legale rapp.te pt, sig.
Alessandro Cerri, rapp. e difesa dagli avv.ti Massimiliano Cesare (CF [...]) e Alfonso
Pisanzio (CF [...]) giusta procura allegata al ricorso introduttivo, con domicilio digitale indicato in atti;
RICORRENTI per la dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di
SH & RY APPIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P. IVA: 03153701218), in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., con sede legale sita in Sant'Antimo (NA) alla Via Appia Sud 7 Bis Km
19.300, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Falco (CF:[...]), in virtù di mandato allegato alla memoria difensiva, con domicilio digitale indicato in atti;
RESISTENTE
FATTI RILEVANTI
E
RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE
1. Il ricorso presentato da Nestlè Italiana S.p.A. ex art. 37 co. 2 C.C.I.I. e il decreto di convocazione del
Tribunale sono stati ritualmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 6, C.C.I.I. alla società SH & RY APPIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese.
Al ricorso della Nestlè Italiana S.p.A. è stato riunito il ricorso presentato da First S.p.A.
La SH & RY APPIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE si è costituita, depositando memoria difensiva.
2. La resistente ha contestato il credito della Nestlè Italiana S.p.A., adducendo che l'iniziativa per la liquidazione giudiziale è stata intrapresa in forza di fatture e che, se la creditrice si fosse preventivamente munita di un titolo monitorio, in sede di opposizione avrebbe rilevato che la merce consegnatale era prossima alla scadenza e dalla stessa non aveva potuto trarre nessun profitto, avendo dovuto provvedere a smaltirla.
In realtà dalla bolla accompagnatoria dello smaltimento non risulta che vi sia merce riconducibile alla
Nestlè Italiana S.p.A..
In ogni caso l'altra ricorrente, First S.p.A. agisce in forza di titolo esecutivo, costituito dal decreto ingiuntivo n. 1491/2023 del Tribunale di Napoli Nord, che ingiunge il pagamento della somma di euro
28.6393,81 oltre interessi (calcolati alla data del 7.10.2024 in euro 7.650,83) e spese del procedimento monitorio.
3.Sussistono entrambi i requisiti previsti dall'art. 121 D. Lgs. n. 14 del 2019.
3.1. Quanto al profilo soggettivo, occorre rilevare che:
a) l'imprenditore resistente esercita un'attività commerciale, invero essa svolge attività di commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari;
b) la società resistente non ha dimostrato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co.1 lett. d)
CCII, per come richiamati dall'art. 121 CCII;
invero negli ultimi tre bilanci depositati, relativi agli anni
2021, 2022 e 2023, le soglie di cui alla citata lett. d) risultano superate, in quanto l'attivo è stato sempre superiore ad euro 1.000.000,00 ed i ricavi sono stato sempre superiori ad euro 2.000.000,00. Sussiste, inoltre, anche la condizione di procedibilità prescritta dall'art. 49 co. 5 C.C.I.I. in quanto già solo il credito della First S.p.A. supera euro 30.000,00.
3.3.Quanto al profilo oggettivo, trattandosi di società in liquidazione, la valutazione che il giudice è chiamato ad effettuare, al fine di verificare l'eventuale stato di insolvenza, deve essere diretta ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali (e ciò in quanto, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte). Tuttavia, la sussistenza di una dimensione di equilibrio, se non di eccedenza, fra attivo patrimoniale e complessiva debitoria ricade nell'onere di allegazione e prova a carico del debitore, che deve perciò indicare compiutamente l'attivo costituente gli assets liquidabili del proprio patrimonio, esponendo in modo realistico i possibili valori di realizzo ed i relativi tempi, in raffronto con una identica esatta rappresentazione del passivo e dei meccanismi di incremento temporale dello stesso (cfr., in motivazione, Cass., sez. 1, n°
25167 del 07/12/2016; cfr. anche Cass., sez. 1, n° 16356 del 20/08/2004, la quale ha evidenziato che, se è vero che il giudizio di opposizione alla sentenza di fallimento presenta un certo grado di officiosità e attribuisce al giudice il potere-dovere di riscontrare, anche d'ufficio, la sussistenza dello stato d'insolvenza e di ogni altro presupposto del fallimento, avvalendosi di tutti gli elementi comunque acquisiti in atti e nel fascicolo fallimentare, tuttavia si tratta di un carattere officioso relativo perché opera pur sempre nell'ambito del principio generale dell'onere delle parti di fornire la prova delle rispettive allegazioni).
Ebbene, nel caso di specie la resistente non ha fornito alcuna concreta prova circa la sussistenza di una dimensione di equilibrio, se non di eccedenza, fra attivo patrimoniale e complessiva debitoria e, quindi, non ha fornito alcuna concreta prova che gli elementi attivi del suo patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali.
Depongono, invece, per l'insussistenza della citata condizione di equilibrio e, quindi, per l'esistenza di uno stato di insolvenza:
- la consistente debitoria della resistente, pari ad oltre euro 300.000,00 (di cui euro 42.176,31 nei confronti della Nestlè, euro 36.344,64 nei confronti della First ed euro 256.134,01 per debiti erariali risultanti dagli estratti di ruolo);
- la natura dei beni commerciati (prodotti alimentari) sui quali, per la loro rapida deperibilità e il loro veloce ciclo di commercializzazione, la svalutazione incide notevolmente, accelerandone la perdita di valore economico e compromettendo conseguentemente la possibilità, attraverso la loro vendita, di soddisfare i debiti dell'impresa;
- l'esito non satisfattivo del pignoramento mobiliare promosso dalla First sulla base del titolo esecutivo;
- la circostanza che prima dell'ultima udienza sono stati concessi due rinvii per bonario componimento che hanno avuto esito negativo in quanto, per stessa ammissione della resistente, vi era “l'impossibilità a reperire i fondi per soddisfare le esigenze creditorie”;
P.Q.M.
dichiara l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di SH & RY APPIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (P. IVA: 03153701218), in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., con sede legale sita in Sant'Antimo (NA) alla Via Appia Sud 7 Bis Km
19.300;
NOMINA giudice delegato il dr. Antonio Cirma. curatore dott.ssa Francesca Leccia, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att.
c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n.
78, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA all'imprenditore sottoposto a liquidazione giudiziale il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori entro tre giorni;
STABILISCE che l'adunanza dei creditori e l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato avrà luogo il giorno
1/07/2025, ore 10.00;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'imprenditore assoggettato a liquidazione giudiziale, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza suddetta per la presentazione delle domande di insinuazione nelle forme indicate dall'art. 201, comma 2, d.lgs. n.
14 del 2019.
Aversa, 5.03.2025
Il Presidente dott. Michelangelo Petruzziello