Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 16/06/2025, n. 1615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1615 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
N. 3247/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Domenico Pellegrini Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Nerina Carbone,
Attrice
nei confronti di
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Guendalina Vigone,
Convenuto
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attrice e del convenuto: come da verbale di udienza del
29.4.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 4.2.2025.
1
Premesso che:
con ricorso depositato il 25.3.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia di separazione personale dal marito, alle condizioni ivi indicate, Controparte_1
anche concernenti la IG della coppia (nata il [...], ormai maggiorenne Per_1
ma non ancora economicamente autosufficiente), e ha, al contempo, spiegato domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
con comparsa di risposta del 31.7.2024 si è costituito in giudizio il convenuto, il quale ha prestato adesione alla domanda di separazione (e poi di divorzio), ma ha formulato, per il resto, conclusioni parzialmente difformi da quelle di controparte;
con ordinanza del 26.1.2025 il giudice delegato, preso atto del carattere ormai conclamato della crisi coniugale, ha autorizzato le parti a vivere separate e ha adottato gli ulteriori provvedimenti provvisori ritenuti opportuni;
all'udienza del 29.4.2025 i coniugi, personalmente comparsi, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della propria separazione personale (e poi del proprio divorzio), e ne hanno congiuntamente chiesto il recepimento da parte del Tribunale,
a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Genova (GE) il 21.1.1995, atto ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente;
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale tra i coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
2 3. rilevato che le parti – avvalendosi della facoltà di cumulo oggettivo loro riconosciuta dalla normativa vigente – hanno richiesto altresì la pronuncia di divorzio, decorsi i termini di legge e maturate le ulteriori condizioni prescritte;
considerato che deve di conseguenza disporsi la prosecuzione del procedimento per l'ulteriore corso, rimettendosi la liquidazione delle spese processuali alla sentenza che definisce il giudizio dinanzi a questa autorità giudiziaria,
P.Q.M.
il Tribunale,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“- l'immobile sito in Genova, via Dodecaneso, 32/2, viene assegnato a , con Parte_1
ogni arredo e pertinenza;
- continuerà a versare, con decorrenza dal 25.3.2024, a , a Controparte_1 Parte_1
titolo di contributo indiretto al mantenimento ordinario della IG , la somma Per_1
mensile di euro 200,00, da corrispondere entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT;
- le spese straordinarie per la IG (per la cui individuazione si rinvia al verbale Per_1
della riunione ex art. 47-quater ORD. GIUD. del 15.9.2016 della IV Sezione di questo
Tribunale, qui richiamato altresì per la distinzione tra spese da concordarsi preventivamente
3 e spese che non necessitano del previo accordo) saranno sostenute dai genitori, Pt_1
e nella misura del 50% a carico di ciascuno dei due”;
[...] Controparte_1
ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio (atto numero 15, parte II, serie A, anno 1995), e alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
la rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Spese di lite al definitivo.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 6.5.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Domenico Pellegrini
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