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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/09/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2516/2024
Udienza dell'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2516/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Costa
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
NONCHÈ CONTRO Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2516/2024
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giannandrea Contieri
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione a sollecito di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/10/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il sollecito di pagamento n.
03020249006130945000, notificatole (in data imprecisata) dall' per il mancato pagamento Controparte_3 dell'avviso di addebito n. 330 2019 0003124610 concernente l'omesso versamento di contributi afferenti alla Gestione CP_1 separata (anno 2012).
1.1. La ricorrente deduce, in via preliminare, che il detto avviso di addebito non le è mai stato notificato e che essendo, pertanto, il sollecito di pagamento il primo atto con cui ella è venuta a conoscenza del debito, esso è autonomamente impugnabile.
1.2. Nel merito, la ricorrente contesta la legittimità della pretesa in quanto, essendo stata iscritta, nell'anno 2012, all'Albo degli Avvocati ella era tenuta a versare contributi previdenziali solo alla Forense. CP_4
1.3. Infine, la ricorrente deduce che non essendo provata la notifica dell'avviso di addebito, il credito richiesto risulta ampiamente prescritto e quindi non più esigibile.
1.4. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che venga accertato e dichiarato che non sono dovute le somme oggetto del
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2516/2024
sollecito e dell'avviso di addebito sopra specificati e che, pertanto, tali atti vengano annullati.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_1
Tribunale voglia:
- rigettare tutte le domande spiegate perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e/o non provate;
- in via subordinata, salvo gravame, condannare comunque la ricorrente a pagare all' tutte le somme che risulteranno CP_1 effettivamente dovute in corso di causa alla gestione separata a titolo di contributi e di somme aggiuntive per l'anno 2012.
3. Si è altresì costituita l' che Controparte_2 ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- dichiarare inammissibile/improcedibile l'avverso ricorso;
- dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
- disporre che essa venga manlevata (ex art. 39 del D. Lgs. n.
112/1999) dall'Ente impositore dalle eventuali conseguenze negative della lite;
- nel merito, rigettare l'avversa domanda perché assolutamente infondata in punto di fatto e in punto di diritto;
- convalidare l'intimazione di pagamento opposta da controparte.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Invero, contrariamente a quando dedotto dalla ricorrente,
l'avviso di addebito sotteso al sollecito di pagamento è stato ad essa notificato a mezzo raccomandata a.r., sebbene non nella data del 28/02/2020 indicata nel dettaglio del debito del medesimo sollecito.
L' ha infatti documentato che l'avviso di addebito n. 330 CP_1
2019 00031246 10 000 veniva spedito con raccomandata n.
68957690671-9 (doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione).
5.1. Sul punto si deve, infatti, ricordare che l'art. 30, comma
4, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce che
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2516/2024
«La notifica [dell'avviso di addebito, n.d.e.] può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
5.2. Vertendosi in tema di raccomandata postale ordinaria, consegue che, in ipotesi di assenza temporanea del destinatario, essa viene depositata dall'agente postale in giacenza presso l'ufficio postale, con avviso al destinatario della possibilità di ivi ritirarla (nel termine di giorni 30, decorsi i quali il plico viene restituito al mittente e senza necessità di ulteriore avviso a mezzo raccomandata - c.d. CAD, che attiene, invece, alle notifiche eseguite a mezzo di Ufficiale giudiziario).
Trova, quindi, applicazione l'art. 1335 cod. civ. in tema di presunzione di conoscenza, dovendosi imputare al destinatario la eventuale mancanza di conoscenza effettiva per omesso ritiro della raccomandata (in tal senso, da ultimo, si veda Cass. n.
20519/2019 che, in tema di licenziamento intimato a mezzo di lettera raccomandata postale, ha ribadito che la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).
5.3. La suddetta raccomandata, nel caso di specie, non veniva consegnata (stante la sua momentanea assenza) alla destinataria, odierna ricorrente, sicché l'operatore postale provvedeva ad avvisarla, in data 21/01/2020, del deposito del plico raccomandato in Ufficio postale (ove la ricorrente avrebbe potuto ritirarlo).
Il plico, stante il mancato ritiro, veniva quindi restituito al mittente per “compiuta giacenza” (il che avviene dopo il decorso di 30 giorni dal suo deposito in Ufficio postale, come da regolamento).
5.4. Tali attività (avviso del deposito e compiuta giacenza) sono state tutte annotate sulla busta contenente l'avviso di
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2516/2024
addebito (doc. n.
3.1 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
5.5. In definitiva, la notifica dell'avviso di addebito si deve ritenere perfezionata in data 21/01/2020 (nella quale il plico giungeva all'indirizzo del destinatario che veniva avvisato del suo deposito in Ufficio postale).
6. Da quanto sopra appurato deriva, in primo luogo, che il credito sotteso all'avviso di addebito è ormai divenuto irretrattabile (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 23397/2016), sicché la ricorrente può in questa sede far valere solo fatti estintivi sopravvenuti alla sua notificazione.
6.1. Non sono quindi ammissibili, in questa sede, le censure di merito afferenti alla legittimità della pretesa contributiva, atteso che esse si sarebbero dovute far valere entro il termine perentorio di giorni 40 decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito (termine oramai ampiamente spirato, tenuto conto che la sua notificazione si era perfezionata in data 21/01/2020).
6.2. Ma è evidentemente infondata anche l'eccezione di prescrizione.
6.2.1. Quella eventualmente già maturata alla data di notificazione dell'avviso di addebito (21/01/2020) si sarebbe infatti anch'essa dovuta eccepire in sede di opposizione (da proporsi tempestivamente entro il citato termine di giorni 40). La mancata proposizione di tale opposizione ha - come detto - comportato la irretrattabilità del credito, potendo la ricorrente far ora valere unicamente la prescrizione maturata in data successiva alla notificazione dell'avviso di addebito.
6.2.2. Tuttavia, tenendo conto della data di notificazione di detto avviso, la prescrizione sarebbe maturata solo in data
21/01/2025 (senza tenere conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2516/2024
È però chiaro e pacifico che il sollecito di pagamento oggetto di causa è stato notificato ben prima di tale data (21/01/2025), essendo stato il ricorso (nella quale la ricorrente omette peraltro di indicare la data di ricevimento del sollecito opposto) depositato in data 08/10/2024.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell che si liquidano nella CP_1 somma di € 1.000,00 per soli compensi difensivi;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite nei riguardi dell Controparte_5
che si liquidano nella somma di € 1.000,00 per
[...] soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Giannandrea Contieri.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo CI
(firmato digitalmente)
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Udienza dell'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2516/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Costa
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
NONCHÈ CONTRO Pagina 1 di 6 R.G. LAV. N. 2516/2024
(C.F. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Giannandrea Contieri
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione a sollecito di pagamento.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 08/10/2024, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' e l' CP_1 Controparte_2 proponendo opposizione avverso il sollecito di pagamento n.
03020249006130945000, notificatole (in data imprecisata) dall' per il mancato pagamento Controparte_3 dell'avviso di addebito n. 330 2019 0003124610 concernente l'omesso versamento di contributi afferenti alla Gestione CP_1 separata (anno 2012).
1.1. La ricorrente deduce, in via preliminare, che il detto avviso di addebito non le è mai stato notificato e che essendo, pertanto, il sollecito di pagamento il primo atto con cui ella è venuta a conoscenza del debito, esso è autonomamente impugnabile.
1.2. Nel merito, la ricorrente contesta la legittimità della pretesa in quanto, essendo stata iscritta, nell'anno 2012, all'Albo degli Avvocati ella era tenuta a versare contributi previdenziali solo alla Forense. CP_4
1.3. Infine, la ricorrente deduce che non essendo provata la notifica dell'avviso di addebito, il credito richiesto risulta ampiamente prescritto e quindi non più esigibile.
1.4. La ricorrente ha quindi concluso chiedendo che venga accertato e dichiarato che non sono dovute le somme oggetto del
Pagina 2 di 6 R.G. LAV. N. 2516/2024
sollecito e dell'avviso di addebito sopra specificati e che, pertanto, tali atti vengano annullati.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il CP_1
Tribunale voglia:
- rigettare tutte le domande spiegate perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e/o non provate;
- in via subordinata, salvo gravame, condannare comunque la ricorrente a pagare all' tutte le somme che risulteranno CP_1 effettivamente dovute in corso di causa alla gestione separata a titolo di contributi e di somme aggiuntive per l'anno 2012.
3. Si è altresì costituita l' che Controparte_2 ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- dichiarare inammissibile/improcedibile l'avverso ricorso;
- dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva;
- disporre che essa venga manlevata (ex art. 39 del D. Lgs. n.
112/1999) dall'Ente impositore dalle eventuali conseguenze negative della lite;
- nel merito, rigettare l'avversa domanda perché assolutamente infondata in punto di fatto e in punto di diritto;
- convalidare l'intimazione di pagamento opposta da controparte.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. Invero, contrariamente a quando dedotto dalla ricorrente,
l'avviso di addebito sotteso al sollecito di pagamento è stato ad essa notificato a mezzo raccomandata a.r., sebbene non nella data del 28/02/2020 indicata nel dettaglio del debito del medesimo sollecito.
L' ha infatti documentato che l'avviso di addebito n. 330 CP_1
2019 00031246 10 000 veniva spedito con raccomandata n.
68957690671-9 (doc. n. 3 allegato alla memoria di costituzione).
5.1. Sul punto si deve, infatti, ricordare che l'art. 30, comma
4, secondo periodo, del decreto-legge n. 78/2010 stabilisce che
Pagina 3 di 6 R.G. LAV. N. 2516/2024
«La notifica [dell'avviso di addebito, n.d.e.] può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento».
5.2. Vertendosi in tema di raccomandata postale ordinaria, consegue che, in ipotesi di assenza temporanea del destinatario, essa viene depositata dall'agente postale in giacenza presso l'ufficio postale, con avviso al destinatario della possibilità di ivi ritirarla (nel termine di giorni 30, decorsi i quali il plico viene restituito al mittente e senza necessità di ulteriore avviso a mezzo raccomandata - c.d. CAD, che attiene, invece, alle notifiche eseguite a mezzo di Ufficiale giudiziario).
Trova, quindi, applicazione l'art. 1335 cod. civ. in tema di presunzione di conoscenza, dovendosi imputare al destinatario la eventuale mancanza di conoscenza effettiva per omesso ritiro della raccomandata (in tal senso, da ultimo, si veda Cass. n.
20519/2019 che, in tema di licenziamento intimato a mezzo di lettera raccomandata postale, ha ribadito che la raccomandata si presume conosciuta alla data in cui, al suddetto indirizzo, è rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale).
5.3. La suddetta raccomandata, nel caso di specie, non veniva consegnata (stante la sua momentanea assenza) alla destinataria, odierna ricorrente, sicché l'operatore postale provvedeva ad avvisarla, in data 21/01/2020, del deposito del plico raccomandato in Ufficio postale (ove la ricorrente avrebbe potuto ritirarlo).
Il plico, stante il mancato ritiro, veniva quindi restituito al mittente per “compiuta giacenza” (il che avviene dopo il decorso di 30 giorni dal suo deposito in Ufficio postale, come da regolamento).
5.4. Tali attività (avviso del deposito e compiuta giacenza) sono state tutte annotate sulla busta contenente l'avviso di
Pagina 4 di 6 R.G. LAV. N. 2516/2024
addebito (doc. n.
3.1 allegato alla memoria di costituzione dell' ). CP_1
5.5. In definitiva, la notifica dell'avviso di addebito si deve ritenere perfezionata in data 21/01/2020 (nella quale il plico giungeva all'indirizzo del destinatario che veniva avvisato del suo deposito in Ufficio postale).
6. Da quanto sopra appurato deriva, in primo luogo, che il credito sotteso all'avviso di addebito è ormai divenuto irretrattabile (ex multis, Cass., Sez. Un., n. 23397/2016), sicché la ricorrente può in questa sede far valere solo fatti estintivi sopravvenuti alla sua notificazione.
6.1. Non sono quindi ammissibili, in questa sede, le censure di merito afferenti alla legittimità della pretesa contributiva, atteso che esse si sarebbero dovute far valere entro il termine perentorio di giorni 40 decorrente dalla notificazione dell'avviso di addebito (termine oramai ampiamente spirato, tenuto conto che la sua notificazione si era perfezionata in data 21/01/2020).
6.2. Ma è evidentemente infondata anche l'eccezione di prescrizione.
6.2.1. Quella eventualmente già maturata alla data di notificazione dell'avviso di addebito (21/01/2020) si sarebbe infatti anch'essa dovuta eccepire in sede di opposizione (da proporsi tempestivamente entro il citato termine di giorni 40). La mancata proposizione di tale opposizione ha - come detto - comportato la irretrattabilità del credito, potendo la ricorrente far ora valere unicamente la prescrizione maturata in data successiva alla notificazione dell'avviso di addebito.
6.2.2. Tuttavia, tenendo conto della data di notificazione di detto avviso, la prescrizione sarebbe maturata solo in data
21/01/2025 (senza tenere conto della sospensione del decorso della prescrizione disposta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19).
Pagina 5 di 6 R.G. LAV. N. 2516/2024
È però chiaro e pacifico che il sollecito di pagamento oggetto di causa è stato notificato ben prima di tale data (21/01/2025), essendo stato il ricorso (nella quale la ricorrente omette peraltro di indicare la data di ricevimento del sollecito opposto) depositato in data 08/10/2024.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite in favore dell che si liquidano nella CP_1 somma di € 1.000,00 per soli compensi difensivi;
- condanna la ricorrente al pagamento delle Parte_1 spese di lite nei riguardi dell Controparte_5
che si liquidano nella somma di € 1.000,00 per
[...] soli compensi professionali di avvocato, oltre rimborso spese forfettarie (15% ex art. 2 d.m. n. 55/2014), C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta), come per legge, con clausola di distrazione, ex art. 93 cod. proc. civ., in favore dell'Avv.
Giannandrea Contieri.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo CI
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