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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/02/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 926 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Falotico e dall'Avv. Michela Falotico, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Manni e dall'Avv. Elisa Gnani, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Le parti depositavano note di udienza con cui precisavano le conclusioni in via congiunta e ne richiedevano l'accoglimento negli esatti termini ivi indicati.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Frascati (RM) il
05.09.2009 con registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 2009 atto n. 113, parte 2, Serie A, Uff. 1;
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli 21.11.2011) e Per_1 Per_2
(15.11.2013);
- di essersi separata consensualmente dalla moglie alle condizioni Controparte_1 di cui alla negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica di
Civitavecchia in data 06.11.2020;
- che le condizioni prevedevano l'affidamento condiviso dei figli e Per_1 con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, Per_2 disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole, la corresponsione da parte del dell'intera rata del Pt_1 mutuo pendente sulla casa coniugale pari ad euro 650,00 mensili sino a quando la non avesse trovato un'occupazione stabile;
CP_1
- di svolgere la professione di impiegato presso l'Istituto per le Opere Religiose percependo nel 2023 un reddito lordo annuo pari ad euro 35.541,45 e di corrispondere euro 857,61 per la rata di mutuo per la casa coniugale oltre al canone di locazione a far data dal mese di giugno 2024 ed euro 700,00 mensili per un finanziamento;
- che la non aveva mai sottoscritto un unico contratto di lavoro di durata CP_1 annuale ma aveva lavorato presso diverse attività per periodi più o meno lunghi, aveva percepito il reddito di cittadinanza e l'assegno unico al 100% per euro 300,00 mensili ed aveva intrapreso una nuova convivenza con
[...] nella casa coniugale;
Persona_3
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
2 Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che ciascuna parte provvedesse autonomamente al proprio mantenimento con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
l'affidamento condiviso dei figli con disciplina del diritto di visita paterno come nel ricorso, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 400,00 mensili (euro 200,00 mensili per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole e disporsi il pagamento del mutuo nella misura del
50% tra le parti.
Con memoria difensiva del 12.09.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che le condizioni previste in sede di separazione non erano mai state rispettate sia in merito al diritto di visita paterno, sia in merito al versamento del mantenimento che veniva corrisposto solo a seguito di continui solleciti e, per tale motivo, nel mese di ottobre 2023 aveva dovuto notificare atto di precetto dopo il quale il aveva iniziato a versare il mantenimento regolarmente;
Pt_1
- che dalla documentazione reddituale allegata al ricorso di controparte emergevano delle discordanze sulla effettiva retribuzione del oltre alla Pt_1 presenza di un ulteriore rapporto bancario con su cui venivano accreditati gli stipendi perché vi erano numerosi bonifici da un conto estero;
- che il ricorrente, oltre all'attività lavorativa svolta presso lo IOR, svolgeva l'attività lavorativa di allenatore di pallavolo per la quale percepiva una retribuzione di euro 750,00 mensili, per una retribuzione complessiva di euro
4.000,00 mensili;
- che dalla separazione aveva lavorato soltanto per brevi periodi consecutivi, di essere attualmente disoccupata e di aver goduto fino al mese di agosto 2024 un sussidio di euro 300,00 mensili;
- di non avere una convivenza con il con il quale la relazione Persona_3 sentimentale era terminata nel mese di luglio 2024.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico dello stesso Pt_1 un assegno di mantenimento per la moglie di euro 500,00 mensili fino al reperimento di una stabile occupazione lavorativa e per i figli di euro 400,00 oltre al 100% delle spese straordinarie afferenti alla prole, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e dell'affidamento condiviso dei figli con
3 collocamento presso la madre con disciplina del diritto di visita paterno come nel ricorso.
All'udienza del 16.10.2024 comparivano le parti personalmente ed il Presidente proponeva alle parti un accordo e rinviava la causa per il deposito di eventuali conclusioni congiunte.
Le parti depositavano note di udienza con cui precisavano le conclusioni in via congiunta e ne richiedevano l'accoglimento negli esatti termini ivi indicati.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 926/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Frascati (RM) il 05.09.2009 tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato Controparte_1
Civile del medesimo Comune all'anno 2009 atto n. 113, parte 2, Serie A,
Uff. 1;
2) Conferma, ratificando quanto già previsto nell'accordo di separazione,
l'assegnazione della casa sita in Fiumicino (RM) alla via Oslo n. 7, già casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra CP_1 affinché possa continuare a coabitarvi con i figli minori e
[...] Per_1
Per_2
3) I figli resteranno affidati a entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente secondo la turnazione lavorativa, con possibilità che gli stessi pernottino presso la propria abitazione, previo accordo con la madre e comunque, in caso di disaccordo, secondo le seguenti modalità minime: 1) due week-end alternati al mese dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica
4 (salva la possibilità di tenerli con sé la notte della domenica e accompagnarli a scuola la mattina del lunedì); 2) nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, lo stesso li terrà con sé un pomeriggio – presumibilmente individuato nel giorno del lunedì − dalle ore 17:00 fino alla ore 21.00; 3) nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre li terrà con sé tre pomeriggi – presumibilmente individuati nei giorni del lunedì, mercoledì
e giovedì − dalle ore 17:00 fino alla ore 21.00;
5) il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni − anche non consecutivi − durante il periodo estivo, da comunicarsi alla madre entro il mese di giugno di ogni anno e per una settimana durante il periodo invernale da comunicarsi entro il mese di dicembre di ogni anno;
6) durante le festività natalizie, secondo il principio dell'alternanza, i figli trascorreranno il 24/12 con un genitore e il 25/12 con l'altro; durante le festività pasquali, secondo il principio dell'alternanza, i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo; mentre il Capodanno e l'Epifania saranno trascorsi dai figli ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
7) Il sig. verserà entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della Sig.ra la somma Controparte_1 mensile €. 100,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat) a far data dal mese di novembre 2024;
8) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, quale contributo al mantenimento per entrambi i figli la somma complessiva di €. 600,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) a far data dal mese di novembre 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie e previamente concordate in ragione di quanto previsto dal
Protocollo in uso presso Tribunale di Civitavecchia;
9) Il Sig. rinuncia alla propria quota di assegno unico in favore della Pt_1
Sig.ra CP_1
10) I coniugi si impegnano al pagamento del mutuo cointestato (attualmente dell'importo mensile di €. 849,00) in misura del 50% ciascuno, mediante versamento sul c/c cointestato n. 01523/0000015207367 Banca Credit
Agricole da effettuarsi entro il giorno 28 di ciascun mese;
5 11) I difensori delle parti rinunciano al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13/8 L.P.F. e ciascuna parte sosterrà le spese relativa all'assistenza del proprio legale;
12) I coniugi si concedono sin d'ora e reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e documenti validi per l'espatrio e di quelli dei figli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 926 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Rocco Falotico e dall'Avv. Michela Falotico, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nata a [...] il [...] e residente in [...], Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Anna Lisa Manni e dall'Avv. Elisa Gnani, giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Le parti depositavano note di udienza con cui precisavano le conclusioni in via congiunta e ne richiedevano l'accoglimento negli esatti termini ivi indicati.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 15.04.2024, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, ha dedotto: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Frascati (RM) il
05.09.2009 con registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 2009 atto n. 113, parte 2, Serie A, Uff. 1;
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli 21.11.2011) e Per_1 Per_2
(15.11.2013);
- di essersi separata consensualmente dalla moglie alle condizioni Controparte_1 di cui alla negoziazione assistita autorizzata dalla Procura della Repubblica di
Civitavecchia in data 06.11.2020;
- che le condizioni prevedevano l'affidamento condiviso dei figli e Per_1 con collocazione prevalente presso la madre nella casa coniugale, Per_2 disciplina del diritto di visita paterno, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 300,00 mensili oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole, la corresponsione da parte del dell'intera rata del Pt_1 mutuo pendente sulla casa coniugale pari ad euro 650,00 mensili sino a quando la non avesse trovato un'occupazione stabile;
CP_1
- di svolgere la professione di impiegato presso l'Istituto per le Opere Religiose percependo nel 2023 un reddito lordo annuo pari ad euro 35.541,45 e di corrispondere euro 857,61 per la rata di mutuo per la casa coniugale oltre al canone di locazione a far data dal mese di giugno 2024 ed euro 700,00 mensili per un finanziamento;
- che la non aveva mai sottoscritto un unico contratto di lavoro di durata CP_1 annuale ma aveva lavorato presso diverse attività per periodi più o meno lunghi, aveva percepito il reddito di cittadinanza e l'assegno unico al 100% per euro 300,00 mensili ed aveva intrapreso una nuova convivenza con
[...] nella casa coniugale;
Persona_3
- che dopo la separazione non era ripresa la convivenza, né si era ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi ed erano decorsi i termini di legge per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione.
2 Tanto dedotto, il ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e che ciascuna parte provvedesse autonomamente al proprio mantenimento con conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla CP_1
l'affidamento condiviso dei figli con disciplina del diritto di visita paterno come nel ricorso, un assegno di mantenimento a carico del padre per i figli di euro 400,00 mensili (euro 200,00 mensili per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti alla prole e disporsi il pagamento del mutuo nella misura del
50% tra le parti.
Con memoria difensiva del 12.09.2024 si costituiva in giudizio Controparte_1 che aderiva alla domanda di divorzio, contestava gli avversi assunti e deduceva:
- che le condizioni previste in sede di separazione non erano mai state rispettate sia in merito al diritto di visita paterno, sia in merito al versamento del mantenimento che veniva corrisposto solo a seguito di continui solleciti e, per tale motivo, nel mese di ottobre 2023 aveva dovuto notificare atto di precetto dopo il quale il aveva iniziato a versare il mantenimento regolarmente;
Pt_1
- che dalla documentazione reddituale allegata al ricorso di controparte emergevano delle discordanze sulla effettiva retribuzione del oltre alla Pt_1 presenza di un ulteriore rapporto bancario con su cui venivano accreditati gli stipendi perché vi erano numerosi bonifici da un conto estero;
- che il ricorrente, oltre all'attività lavorativa svolta presso lo IOR, svolgeva l'attività lavorativa di allenatore di pallavolo per la quale percepiva una retribuzione di euro 750,00 mensili, per una retribuzione complessiva di euro
4.000,00 mensili;
- che dalla separazione aveva lavorato soltanto per brevi periodi consecutivi, di essere attualmente disoccupata e di aver goduto fino al mese di agosto 2024 un sussidio di euro 300,00 mensili;
- di non avere una convivenza con il con il quale la relazione Persona_3 sentimentale era terminata nel mese di luglio 2024.
Tanto dedotto, la resistente concludeva e chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il ponendo a carico dello stesso Pt_1 un assegno di mantenimento per la moglie di euro 500,00 mensili fino al reperimento di una stabile occupazione lavorativa e per i figli di euro 400,00 oltre al 100% delle spese straordinarie afferenti alla prole, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla moglie e dell'affidamento condiviso dei figli con
3 collocamento presso la madre con disciplina del diritto di visita paterno come nel ricorso.
All'udienza del 16.10.2024 comparivano le parti personalmente ed il Presidente proponeva alle parti un accordo e rinviava la causa per il deposito di eventuali conclusioni congiunte.
Le parti depositavano note di udienza con cui precisavano le conclusioni in via congiunta e ne richiedevano l'accoglimento negli esatti termini ivi indicati.
Ritiene il Tribunale che nulla osti all'accoglimento delle condizioni concordate in quanto conformi all'interesse delle parti e della prole.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del presente procedimento nonché alle ragioni della decisione e al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 926/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Frascati (RM) il 05.09.2009 tra nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...], trascritto agli atti dello Stato Controparte_1
Civile del medesimo Comune all'anno 2009 atto n. 113, parte 2, Serie A,
Uff. 1;
2) Conferma, ratificando quanto già previsto nell'accordo di separazione,
l'assegnazione della casa sita in Fiumicino (RM) alla via Oslo n. 7, già casa coniugale, di proprietà di entrambi i coniugi, alla sig.ra CP_1 affinché possa continuare a coabitarvi con i figli minori e
[...] Per_1
Per_2
3) I figli resteranno affidati a entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli liberamente secondo la turnazione lavorativa, con possibilità che gli stessi pernottino presso la propria abitazione, previo accordo con la madre e comunque, in caso di disaccordo, secondo le seguenti modalità minime: 1) due week-end alternati al mese dalle ore 17.00 del venerdì alle ore 21.00 della domenica
4 (salva la possibilità di tenerli con sé la notte della domenica e accompagnarli a scuola la mattina del lunedì); 2) nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con il padre, lo stesso li terrà con sé un pomeriggio – presumibilmente individuato nel giorno del lunedì − dalle ore 17:00 fino alla ore 21.00; 3) nella settimana in cui i minori trascorreranno il weekend con la madre, il padre li terrà con sé tre pomeriggi – presumibilmente individuati nei giorni del lunedì, mercoledì
e giovedì − dalle ore 17:00 fino alla ore 21.00;
5) il padre potrà trascorrere con i figli un periodo di quindici giorni − anche non consecutivi − durante il periodo estivo, da comunicarsi alla madre entro il mese di giugno di ogni anno e per una settimana durante il periodo invernale da comunicarsi entro il mese di dicembre di ogni anno;
6) durante le festività natalizie, secondo il principio dell'alternanza, i figli trascorreranno il 24/12 con un genitore e il 25/12 con l'altro; durante le festività pasquali, secondo il principio dell'alternanza, i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì dell'Angelo; mentre il Capodanno e l'Epifania saranno trascorsi dai figli ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore;
7) Il sig. verserà entro il giorno 5 di ciascun mese, a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento della Sig.ra la somma Controparte_1 mensile €. 100,00 mensili (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat) a far data dal mese di novembre 2024;
8) Il padre verserà alla madre, entro il giorno 5 di ciascun mese, quale contributo al mantenimento per entrambi i figli la somma complessiva di €. 600,00 (da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat) a far data dal mese di novembre 2024, oltre il 50% delle spese straordinarie necessarie e previamente concordate in ragione di quanto previsto dal
Protocollo in uso presso Tribunale di Civitavecchia;
9) Il Sig. rinuncia alla propria quota di assegno unico in favore della Pt_1
Sig.ra CP_1
10) I coniugi si impegnano al pagamento del mutuo cointestato (attualmente dell'importo mensile di €. 849,00) in misura del 50% ciascuno, mediante versamento sul c/c cointestato n. 01523/0000015207367 Banca Credit
Agricole da effettuarsi entro il giorno 28 di ciascun mese;
5 11) I difensori delle parti rinunciano al vincolo di solidarietà professionale ex art. 13/8 L.P.F. e ciascuna parte sosterrà le spese relativa all'assistenza del proprio legale;
12) I coniugi si concedono sin d'ora e reciprocamente l'assenso al rilascio e/o rinnovo dei propri passaporti e documenti validi per l'espatrio e di quelli dei figli.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 febbraio 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
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