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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 10322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10322 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24046/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24046/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monfalcone 3, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Roberto Savarese che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Michele Arabia, come da procura in atti;
ATTRICE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;
CONVENUTA nonché
Controparte_3
in persona del Direttore Generale, , elettivamente
[...] Controparte_4 domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E, presso l'avv. Stefania Troiani dell'Avvocatura Generale dell'ente, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti;
CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a determinazione di decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 21 marzo 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione notificato a in data 7 maggio 2020, la sig.ra CP_1 si è opposta alla Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/1037/2019 Parte_1 del 20 novembre 2019, notificata in data 28 gennaio 2020, con la quale il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di ha CP_1 disposto la decadenza dell'attrice dall'assegnazione dell'alloggio sito in Via G.B. Scozza n. 17, sc. F, int. 1, codice immobile n. 4230198211, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale del Lazio 20 settembre 2000 n. 2, per non avere ottemperato all'obbligo del pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, secondo quanto indicato dall'art. 17 dello stesso Regolamento.
1 A sostegno della domanda l'attrice ha eccepito di non aver potuto pagare i canoni e gli oneri accessori a causa dell'aggravamento del suo stato di salute che l'aveva portata a presentare, nel luglio del 2017, la domanda di invalidità, riconosciuta inizialmente dall'INPS con riduzione permanente della capacità lavorativa al 60%, poi aumentata al 74% a seguito di procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Roma, conclusosi con decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c del 12 luglio 2019. Pertanto, in applicazione del comma 3 dell'art. 17 del Regolamento regionale del Lazio n. 2 del 2000, che prevede come causa di esclusione della risoluzione del contratto e di applicazione degli interessi lo stato di disoccupazione o la grave malattia dell'assegnatario, il provvedimento di decadenza doveva essere annullato e/o dichiarato nullo e/o invalido e comunque disapplicato e dovevano dichiararsi non dovuti gli interessi sulle somme di cui l'attrice era debitrice a titolo di canoni di locazione e servizi, e, per l'effetto, doveva essere imputata in conto canoni la parte di interessi già corrisposta. Si è costituita chiedendo preliminarmente di integrare il CP_1 contraddittorio nei confronti dell' Controparte_3
ente proprietario e gestore
[...] dell'immobile in oggetto;
inoltre di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di sulla domanda di non debenza degli CP_1 interessi sulle somme di cui l'attrice è debitrice a titolo di canoni di locazione e servizi e di rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. Il giudice, dott. Eugenio Gatta, con provvedimento del 18 dicembre 2020, autorizzava la chiamata in causa dell'Ater, che si costituiva con comparsa depositata in data 10 marzo 2021 chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice e la conferma del provvedimento impugnato, nonché che venisse dichiarata la debenza degli interessi sulle somme di cui era debitrice la signora Parte_1 non essendo applicabile al caso di specie la deroga introdotta dal III comma dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e per l'effetto dichiarare la signora debitrice della somma pari a €.15.121,74 alla data del 28 Parte_1 febbraio 2021, oltre interessi di mora. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 marzo 2025. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
con riferimento alla domanda dell'attrice relativa alla non debenza degli CP_1 interessi sui canoni non pagati, trattandosi di immobile di proprietà dell' . CP_3 Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta. La sig,ra ha eccepito, quale motivo di opposizione, lo stato di Pt_1 disoccupazione e le gravi condizioni di salute, come certificate dal riconoscimento da parte dell'INPS della invalidità al 74%. Tale condizione impedirebbe la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. art. 17, 3 comma, del Regolamento Regionale Lazio n.2/2000 : “Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione e dei servizi. Non appena cessi la causa della morosità, l'ente gestore provvede al recupero delle somme dovute.”. Ebbene, risulta dagli atti di causa (dichiarazione di riconoscimento del debito del 4 agosto 2015, doc.4 ) che al 31 agosto 2015 il debito dell'attrice nei CP_3
2 confronti dell' per canoni di locazione, oneri accessori e servizi a rimborso CP_3 era già di euro 8.675,62, oltre a euro 549,47 a titolo di interessi di mora. Pertanto, dal momento che la domanda di invalidità è stata presentata nel luglio del 2017, non è possibile ravvisare una relazione diretta, così come richiesto dal comma 3 dell'art. 17 del regolamento Lazio, fra la morosità contestata e lo stato di grave malattia. Inoltre, l'attrice, nonostante fosse morosa da molti anni, solo a seguito della notifica in data 28 gennaio 2020 della Determinazione Dirigenziale opposta, ha informato l' della sussistenza delle due condizioni che, ai sensi dell'art. 17, CP_3 3 comma del Regolamento Regionale Lazio n.2/2000, avrebbero potuto impedire la risoluzione del contratto, qualora l'Ente avesse ravvisato un nesso di causalità fra queste e la morosità. Pertanto, non avendo la sig.ra consentito all' , con una tempestiva Pt_1 CP_3 comunicazione, di accertare che il mancato pagamento dei canoni di locazione sia dipeso dallo stato di disoccupazione o da grave malattia, devono essere rigettate sia l'opposizione alla Determinazione Dirigenziale che ha disposto la decadenza dell'attrice dall'assegnazione dell'alloggio sito in Via G.B. Scozza n. 17, sc. F, int. 1, sia la domanda di non debenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di canoni di locazione e servizi. Infine, si deve ritenere che l'Ater abbia inteso rinunciare alla domanda relativa all'accertamento del debito dell'attrice, quantificato nella somma di €.15.121,74 alla data del 28 febbraio 2021, oltre interessi di mora, poiché a pag. 2 delle memorie di replica ex art.190 c.p.c. si legge “Preme tuttavia e in via assorbente ricordare che il tema del quantum della morosità esula dal petitum del presente giudizio, non essendo stato richiesto dall' il pagamento delle somme non CP_3 corrisposte, atteso che è pacifica e non contestata la sussistenza della morosità in misura superiore a quanto consentito dalla legge a pena di risoluzione del contratto e conseguente decadenza dall'assegnazione” . Al rigetto delle domande dell'attrice consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle controparti, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dall' Controparte_3 e da che si liquidano, per ciascuna delle parti
[...] CP_1 convenute, in euro 2.540,00, oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, in data 09/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24046/2020 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Roma, Via Monfalcone 3, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Roberto Savarese che la rappresenta e difende anche disgiuntamente con l'avv. Michele Arabia, come da procura in atti;
ATTRICE contro
, in persona del Sindaco pro tempore, CP_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Raspini, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore, ed elettivamente domiciliata negli uffici dell'Avvocatura Capitolina siti in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21;
CONVENUTA nonché
Controparte_3
in persona del Direttore Generale, , elettivamente
[...] Controparte_4 domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci de' Calboli n. 20/E, presso l'avv. Stefania Troiani dell'Avvocatura Generale dell'ente, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti;
CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: opposizione a determinazione di decadenza dall'assegnazione di alloggio ERP CONCLUSIONI: come da verbale di udienza in data 21 marzo 2025
Ragioni di fatto e diritto della decisione Con atto di citazione notificato a in data 7 maggio 2020, la sig.ra CP_1 si è opposta alla Determinazione Dirigenziale rep. n. QC/1037/2019 Parte_1 del 20 novembre 2019, notificata in data 28 gennaio 2020, con la quale il Direttore del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative di ha CP_1 disposto la decadenza dell'attrice dall'assegnazione dell'alloggio sito in Via G.B. Scozza n. 17, sc. F, int. 1, codice immobile n. 4230198211, ai sensi dell'art. 14 comma 1 lettera a) del Regolamento Regionale del Lazio 20 settembre 2000 n. 2, per non avere ottemperato all'obbligo del pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, secondo quanto indicato dall'art. 17 dello stesso Regolamento.
1 A sostegno della domanda l'attrice ha eccepito di non aver potuto pagare i canoni e gli oneri accessori a causa dell'aggravamento del suo stato di salute che l'aveva portata a presentare, nel luglio del 2017, la domanda di invalidità, riconosciuta inizialmente dall'INPS con riduzione permanente della capacità lavorativa al 60%, poi aumentata al 74% a seguito di procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Roma, conclusosi con decreto di omologa ex art. 445 bis, comma 5, c.p.c del 12 luglio 2019. Pertanto, in applicazione del comma 3 dell'art. 17 del Regolamento regionale del Lazio n. 2 del 2000, che prevede come causa di esclusione della risoluzione del contratto e di applicazione degli interessi lo stato di disoccupazione o la grave malattia dell'assegnatario, il provvedimento di decadenza doveva essere annullato e/o dichiarato nullo e/o invalido e comunque disapplicato e dovevano dichiararsi non dovuti gli interessi sulle somme di cui l'attrice era debitrice a titolo di canoni di locazione e servizi, e, per l'effetto, doveva essere imputata in conto canoni la parte di interessi già corrisposta. Si è costituita chiedendo preliminarmente di integrare il CP_1 contraddittorio nei confronti dell' Controparte_3
ente proprietario e gestore
[...] dell'immobile in oggetto;
inoltre di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di sulla domanda di non debenza degli CP_1 interessi sulle somme di cui l'attrice è debitrice a titolo di canoni di locazione e servizi e di rigettare tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto. Il giudice, dott. Eugenio Gatta, con provvedimento del 18 dicembre 2020, autorizzava la chiamata in causa dell'Ater, che si costituiva con comparsa depositata in data 10 marzo 2021 chiedendo il rigetto delle domande dell'attrice e la conferma del provvedimento impugnato, nonché che venisse dichiarata la debenza degli interessi sulle somme di cui era debitrice la signora Parte_1 non essendo applicabile al caso di specie la deroga introdotta dal III comma dell'art. 17 del Regolamento Regionale n. 2/2000 e per l'effetto dichiarare la signora debitrice della somma pari a €.15.121,74 alla data del 28 Parte_1 febbraio 2021, oltre interessi di mora. La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21 marzo 2025. Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di
[...]
con riferimento alla domanda dell'attrice relativa alla non debenza degli CP_1 interessi sui canoni non pagati, trattandosi di immobile di proprietà dell' . CP_3 Nel merito, l'opposizione è infondata e va respinta. La sig,ra ha eccepito, quale motivo di opposizione, lo stato di Pt_1 disoccupazione e le gravi condizioni di salute, come certificate dal riconoscimento da parte dell'INPS della invalidità al 74%. Tale condizione impedirebbe la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. art. 17, 3 comma, del Regolamento Regionale Lazio n.2/2000 : “Non è causa di risoluzione del contratto né di applicazione degli interessi la morosità dovuta a stato di disoccupazione o grave malattia dell'assegnatario qualora ne sia derivata l'impossibilità o la grave difficoltà, accertata dall'ente gestore, di effettuare il regolare pagamento del canone di locazione e dei servizi. Non appena cessi la causa della morosità, l'ente gestore provvede al recupero delle somme dovute.”. Ebbene, risulta dagli atti di causa (dichiarazione di riconoscimento del debito del 4 agosto 2015, doc.4 ) che al 31 agosto 2015 il debito dell'attrice nei CP_3
2 confronti dell' per canoni di locazione, oneri accessori e servizi a rimborso CP_3 era già di euro 8.675,62, oltre a euro 549,47 a titolo di interessi di mora. Pertanto, dal momento che la domanda di invalidità è stata presentata nel luglio del 2017, non è possibile ravvisare una relazione diretta, così come richiesto dal comma 3 dell'art. 17 del regolamento Lazio, fra la morosità contestata e lo stato di grave malattia. Inoltre, l'attrice, nonostante fosse morosa da molti anni, solo a seguito della notifica in data 28 gennaio 2020 della Determinazione Dirigenziale opposta, ha informato l' della sussistenza delle due condizioni che, ai sensi dell'art. 17, CP_3 3 comma del Regolamento Regionale Lazio n.2/2000, avrebbero potuto impedire la risoluzione del contratto, qualora l'Ente avesse ravvisato un nesso di causalità fra queste e la morosità. Pertanto, non avendo la sig.ra consentito all' , con una tempestiva Pt_1 CP_3 comunicazione, di accertare che il mancato pagamento dei canoni di locazione sia dipeso dallo stato di disoccupazione o da grave malattia, devono essere rigettate sia l'opposizione alla Determinazione Dirigenziale che ha disposto la decadenza dell'attrice dall'assegnazione dell'alloggio sito in Via G.B. Scozza n. 17, sc. F, int. 1, sia la domanda di non debenza degli interessi sulle somme dovute a titolo di canoni di locazione e servizi. Infine, si deve ritenere che l'Ater abbia inteso rinunciare alla domanda relativa all'accertamento del debito dell'attrice, quantificato nella somma di €.15.121,74 alla data del 28 febbraio 2021, oltre interessi di mora, poiché a pag. 2 delle memorie di replica ex art.190 c.p.c. si legge “Preme tuttavia e in via assorbente ricordare che il tema del quantum della morosità esula dal petitum del presente giudizio, non essendo stato richiesto dall' il pagamento delle somme non CP_3 corrisposte, atteso che è pacifica e non contestata la sussistenza della morosità in misura superiore a quanto consentito dalla legge a pena di risoluzione del contratto e conseguente decadenza dall'assegnazione” . Al rigetto delle domande dell'attrice consegue la condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle controparti, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) rigetta le domande dell'attrice;
2) condanna la sig.ra al pagamento delle spese di lite sostenute Parte_1 dall' Controparte_3 e da che si liquidano, per ciascuna delle parti
[...] CP_1 convenute, in euro 2.540,00, oltre 15% per Spese Generali, C.P.A. ed IVA.
Così deciso in Roma, in data 09/07/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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