Sentenza 18 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/05/2021, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2021
N. 00663/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00487/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 487 del 2017, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Zagonel, con domicilio eletto presso il suo studio in Vicenza, Contrà San Faustino 12;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento con cui si dichiarava irricevibile l'istanza di permesso di soggiorno prodotta tramite kit postale in data 14.3.2016 a firma il Questore di -OMISSIS-, portante protocollo -OMISSIS-^-OMISSIS-e i precedenti e presupposti provvedimenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 1-OMISSIS- del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, munito di permesso di soggiorno -OMISSIS-rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- con scadenza 12.6.2008, in data 11.06.2008 ha presentato una prima istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per attesa occupazione presso la Questura di -OMISSIS-.
Quest’ultima, in data 9.5.2012, ha respinto l’istanza motivando il diniego per la presenza di una condanna ad -OMISSIS- emessa dal Tribunale di -OMISSIS- il 4.3.2011, con sentenza ex art. 444 c.p.p.
Tale provvedimento di diniego è stato impugnato dal ricorrente, avanti all’intestato TAR, con ricorso Rg 1889/12, nell’ambito del quale, con ordinanza n. -OMISSIS- del 23.1.2013, è stata respinta la domanda cautelare dallo stesso formulata.
In data 14.3.2016 il ricorrente, senza, nel frattempo, aver più regolarizzato la propria permanenza nel territorio italiano, ha presentato istanza di rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione.
Il 25.11.2016 in regime di autotutela, l’odierno ricorrente ha chiesto alla Questura di -OMISSIS- la convocazione per la definizione della questione.
Nelle more, il 7.10.2016 il Tribunale di -OMISSIS- ha dichiarato l’estinzione del reato giudicato con la sentenza n.-OMISSIS-, sopra citata.
Il 20.02.2017 la Questura ha notificato il provvedimento con il quale ha dichiarato irricevibile l'istanza di permesso di soggiorno presentata in data 14.3.2016.
Avverso il predetto provvedimento, quindi, il ricorrente, con ricorso depositato in data 4 maggio 2017 ha proposto impugnazione chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi:
1. la Questura avrebbe dovuto prendere in considerazione tutte quelle circostanze sopravvenute, sino al momento di adozione del provvedimento, idonee ad influire sul rilascio di un titolo di soggiorno, impedendo, al ricorrere di esse, l'emissione di provvedimenti di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno; in particolare, il ricorrente ha sottolineato di aver ricevuto una proposta di lavoro, mentre la Questura si sarebbe limitata a richiamare il precedente diniego dovuto ad una sentenza che, con l’estinzione del reato, dovrebbe considerarsi tamquam non esset .; inoltre, il ricorrente ha sottolineato di non aver riportato nessuna condanna per delitti contro l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato, e di non trattarsi di cittadino straniero dichiarato -OMISSIS- abituale o per indole, né tantomeno recidivo semplice o infraquinquennale; inoltre, l’Amministrazione non avrebbe considerato che il ricorrente, da quando aveva -OMISSIS-, entrando in Italia, aveva sempre vissuto con i propri genitori, tutti regolarmente soggiornanti, né sarebbe stato espresso alcun giudizio in ordine alla prevalenza della ritenuta pericolosità sociale sulla predetta situazione familiare; ancora, il ricorrente ha dedotto di risiedere regolarmente in Italia da oltre quindici anni avendo raggiunto la famiglia, con procedura di ricongiungimento ex art. 29, d.lgs. n. 286 del 1998; la Questura non avrebbe nemmeno considerato che dopo la commissione del reato per il quale vi era stata condanna il comportamento del ricorrente sarebbe stato irreprensibile.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 12 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Occorre, in primo luogo, premettere che, nel caso di specie, non trova applicazione l’art. 9, d.lgs. n. 286 del 1998, non trattandosi di un soggetto già titolare di permesso di lungo soggiorno né è stato richiesto dallo stesso tale titolo.
Diversamente, si tratta della richiesta di permesso di soggiorno per attesa occupazione, da intendersi come “nuovo permesso” e non come mero rinnovo, in quanto il precedente rinnovo dell’originario permesso di soggiorno era stato, come detto, negato dalla Questura con provvedimento impugnato, ma non sospeso dall’intestato TAR.
Pertanto, nel momento in cui (a distanza di 8 anni dalla scadenza del precedente titolo) è stata presentata l’istanza respinta con il provvedimento impugnato nel presente giudizio, il ricorrente risultava presente nel territorio dello Stato in modo irregolare.
Nel caso di specie, è dirimente sottolineare come il ricorrente, al momento della presentazione dell’istanza di rilascio di permesso per “attesa occupazione”, non presentasse le condizioni “analoghe” ad uno straniero titolare di un permesso eventualmente meramente scaduto, ma il cui rinnovo non risulta essere ancora stato rifiutato.
Il ricorrente, a seguito del citato rifiuto di rinnovo, è divenuto privo di un titolo di soggiorno “rinnovabile”: pertanto, egli avrebbe dovuto richiedere, con tutte le formalità previste, il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno alle condizioni di cui agli artt. 4 e 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
In questo senso, il permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286 del 1998 può essere rilasciato solo a colui il quale <<perde il posto di lavoro>> essendo <<in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato>>.
E’ stato sottolineato, infatti, che <<la disciplina ordinamentale, contemplando giustappunto il rilascio di tale speciale permesso di soggiorno "per attesa occupazione", è teleologicamente e funzionalmente preordinata ad agevolare il reingresso nel mondo del lavoro del cittadino straniero regolarmente soggiornante, e che abbia temporaneamente perso la titolarità di un reddito da lavoro>> (T.A.R. Campania, sez. VI, 01 luglio 2020, n. 2735).
Pertanto, proprio in considerazione della differente natura e dei differenti presupposti del titolo di soggiorno richiedibile nel caso concreto dal ricorrente (la cui condizione è identica a chi si introduce illegittimamente nel territorio dello Stato o intende entrarvi per la prima volta) nessun rilievo può avere in una fattispecie come quella in esame l’intervenuta estinzione del reato, né il fatto che siano presenti in Italia altri familiari del ricorrente, perché circostanze non accedenti ad una istanza avente ad oggetto il rilascio di un nuovo permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma a una istanza meramente finalizzata al rilascio di un titolo, quello per attesa occupazione, non compatibile con la situazione di irregolarità del ricorrente.
Sotto altro profilo, poi, correttamente, la P.A. con il provvedimento impugnato ha sottolineato la mancanza di legami familiari tali da giustificare il rilascio di un permesso per motivi familiari ex art. 29, d.lgs. n. 286 del 1998.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese devono essere compensate attesa la particolarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO