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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/09/2025, n. 1590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1590 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 613/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 613/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. COSCI STEFANO con domicilio in VIA LUIGI Parte_1
SANI 9 42100 REGGIO EMILIA
RICORRENTE contro
- - - CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha citato in giudizio la madre e i fratelli , Parte_1 CP_2 CP_1 CP_3
E per l'accertamento della falsità del testamento olografo del padre CP_4 Controparte_5 apparentemente redatto in data 20 dicembre 2012, con il quale la madre è stata nominata erede universale, e per la dichiarazione di indegnità della sorella quale autrice della CP_1 falsificazione, interessata alla stessa per consentire alla madre di ottenere una partecipazione nella società di famiglia che, unita alla propria, ha creato di fatto la maggioranza necessaria per la sua pagina 1 di 4 nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Chiedeva, quindi, l'apertura della CP_ successione legittima, con esclusione dalla successione della sorella il conto della gestione e la restituzione dei beni e dei frutti acquisiti. In giudizio si costituiva tempestivamente solo e, CP_2 solo dopo il deposito della consulenza grafologica, CP_1
Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n.920/2017 del 12-18 settembre 2017, non definitivamente decidendo, accertava e dichiarava la nullità ex art.606 comma 1 c. c. del testamento olografo recante la data del 20 dicembre 2012 pubblicato il 2 maggio 2013 e, per l'effetto, dichiarava aperta la successione legittima di;
accertava e dichiarava l'esclusione di per Controparte_5 CP_1 indegnità dalla successione di;
dichiarava inammissibile la domanda di divisione Controparte_5 di . CP_2
Con successiva sentenza definitiva n.591/2018 del 5-20 aprile 2018, dopo la rinuncia ai frutti di il Tribunale regolava le spese di lite tra le parti e condannava alla Parte_1 CP_1 refusione delle spese in favore di delle spese di CTU. Parte_1
2.- Avverso entrambe le sentenze proponeva appello , censurando sia la sua ritenuta CP_1 indegnità sia la sua condanna alle spese di lite e di CTU. I due procedimenti venivano riuniti. Si costituiva in giudizio soltanto Parte_1
Con sentenza n. 433/2023 la Corte d'Appello, in riforma delle sentenze impugnate, rigettava la domanda di volta alla dichiarazione di indegnità della sorella e regolava diversamente Parte_1 le spese di lite.
3.- Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione con due motivi: Parte_1 omessa/insufficiente motivazione della ritenuta non attendibilità dei risultati peritali circa la falsificazione ad opera di omessa/insufficiente motivazione circa la mancanza di CP_1 interesse di alla falsificazione. CP_1
La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo, riteneva fondate le doglianze in ordine alla mancanza di sufficiente motivazione circa la ritenuta inattendibilità dei risultati peritali sulla falsificazione del testamento ad opera di ritenendo dimostrato anche l'interesse della CP_1 stessa alla falsificazione sulla base dei fatti allegati in citazione e non contestati (la successione per testamento ha creato una maggioranza nella società di famiglia che, di fatto, ha portato alla nomina di quale Presidente del Consiglio di Amministrazione). CP_1
La causa è stata quindi cassata con rinvio.
Il giudizio è stato riassunto da e i resistenti non si sono costituiti. Parte_1 pagina 2 di 4 4.- Sulla base dei documenti di causa e dei principi enunciati dal Supremo Collegio questa Corte ritiene che l'appello proposto da vada rigettato, attesi i risultati della consulenza svolta in primo CP_1 grado con un metodo corretto di indagine ed argomentazioni precise e puntuali con compiuta risposta anche alle osservazioni dei CTP.
regolarmente citata e chiamata dal consulente anche per un saggio grafico, si è costituita CP_1 in giudizio solo dopo il deposito della consulenza, senza quindi nominare un proprio esperto nel corso dei lavori e senza poi chiedere il rinnovo dell'esame. I risultati dell'esame peritale sono peraltro stati ritenuti scientificamente adeguati già della prima sentenza della Corte d'Appello ai fini della declaratoria di falsità del testamento ormai in giudicato.
Dagli atti risulta anche che l'interesse alla falsificazione era stato dedotto esaurientemente fin dall'atto introduttivo e non contestato.
Le spese risultano inoltre regolarmente disciplinate dal Giudice di primo grado secondo il principio della soccombenza sia in ordine alle spese processuali sia in ordine alle spese di CTU.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di alle spese come in dispositivo per la CP_1 soccombenza tranne che per la presente fase alla quale non ha partecipato. Parte_1
Nulla sulle spese per gli appellati contumaci.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro CP_1 Parte_1
- - - , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia non CP_2 CP_3 CP_4 definitiva n. 920/2017 e la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia definitiva n. 591/2018, entrambe riformate dalla sentenza Corte D'Appello di Bologna n. 433/2023 oggetto di cassazione con rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza 24.1.2024, resa in data nel giudizio RG 10902/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'appello proposto da avverso le sentenze del Tribunale di Reggio Emilia non CP_1 definitiva n. 920/2017 e definitiva n. 591/2018;
condanna alle spese di lite in favore di che liquida per spese non CP_1 Parte_1
pagina 3 di 4 imponibili in € 1.850,00 e per compensi in € 6.946,00 per la prima fase di appello ed € 5.513,00 per la fase di legittimità oltre IVA e CPA al 15% come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere Relatore dott. Susanna Zavaglia Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 613/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. COSCI STEFANO con domicilio in VIA LUIGI Parte_1
SANI 9 42100 REGGIO EMILIA
RICORRENTE contro
- - - CP_1 CP_2 CP_3 CP_4
RESISTENTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- ha citato in giudizio la madre e i fratelli , Parte_1 CP_2 CP_1 CP_3
E per l'accertamento della falsità del testamento olografo del padre CP_4 Controparte_5 apparentemente redatto in data 20 dicembre 2012, con il quale la madre è stata nominata erede universale, e per la dichiarazione di indegnità della sorella quale autrice della CP_1 falsificazione, interessata alla stessa per consentire alla madre di ottenere una partecipazione nella società di famiglia che, unita alla propria, ha creato di fatto la maggioranza necessaria per la sua pagina 1 di 4 nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione. Chiedeva, quindi, l'apertura della CP_ successione legittima, con esclusione dalla successione della sorella il conto della gestione e la restituzione dei beni e dei frutti acquisiti. In giudizio si costituiva tempestivamente solo e, CP_2 solo dopo il deposito della consulenza grafologica, CP_1
Il Tribunale di Reggio Emilia con sentenza n.920/2017 del 12-18 settembre 2017, non definitivamente decidendo, accertava e dichiarava la nullità ex art.606 comma 1 c. c. del testamento olografo recante la data del 20 dicembre 2012 pubblicato il 2 maggio 2013 e, per l'effetto, dichiarava aperta la successione legittima di;
accertava e dichiarava l'esclusione di per Controparte_5 CP_1 indegnità dalla successione di;
dichiarava inammissibile la domanda di divisione Controparte_5 di . CP_2
Con successiva sentenza definitiva n.591/2018 del 5-20 aprile 2018, dopo la rinuncia ai frutti di il Tribunale regolava le spese di lite tra le parti e condannava alla Parte_1 CP_1 refusione delle spese in favore di delle spese di CTU. Parte_1
2.- Avverso entrambe le sentenze proponeva appello , censurando sia la sua ritenuta CP_1 indegnità sia la sua condanna alle spese di lite e di CTU. I due procedimenti venivano riuniti. Si costituiva in giudizio soltanto Parte_1
Con sentenza n. 433/2023 la Corte d'Appello, in riforma delle sentenze impugnate, rigettava la domanda di volta alla dichiarazione di indegnità della sorella e regolava diversamente Parte_1 le spese di lite.
3.- Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione con due motivi: Parte_1 omessa/insufficiente motivazione della ritenuta non attendibilità dei risultati peritali circa la falsificazione ad opera di omessa/insufficiente motivazione circa la mancanza di CP_1 interesse di alla falsificazione. CP_1
La Suprema Corte, in accoglimento del primo motivo, riteneva fondate le doglianze in ordine alla mancanza di sufficiente motivazione circa la ritenuta inattendibilità dei risultati peritali sulla falsificazione del testamento ad opera di ritenendo dimostrato anche l'interesse della CP_1 stessa alla falsificazione sulla base dei fatti allegati in citazione e non contestati (la successione per testamento ha creato una maggioranza nella società di famiglia che, di fatto, ha portato alla nomina di quale Presidente del Consiglio di Amministrazione). CP_1
La causa è stata quindi cassata con rinvio.
Il giudizio è stato riassunto da e i resistenti non si sono costituiti. Parte_1 pagina 2 di 4 4.- Sulla base dei documenti di causa e dei principi enunciati dal Supremo Collegio questa Corte ritiene che l'appello proposto da vada rigettato, attesi i risultati della consulenza svolta in primo CP_1 grado con un metodo corretto di indagine ed argomentazioni precise e puntuali con compiuta risposta anche alle osservazioni dei CTP.
regolarmente citata e chiamata dal consulente anche per un saggio grafico, si è costituita CP_1 in giudizio solo dopo il deposito della consulenza, senza quindi nominare un proprio esperto nel corso dei lavori e senza poi chiedere il rinnovo dell'esame. I risultati dell'esame peritale sono peraltro stati ritenuti scientificamente adeguati già della prima sentenza della Corte d'Appello ai fini della declaratoria di falsità del testamento ormai in giudicato.
Dagli atti risulta anche che l'interesse alla falsificazione era stato dedotto esaurientemente fin dall'atto introduttivo e non contestato.
Le spese risultano inoltre regolarmente disciplinate dal Giudice di primo grado secondo il principio della soccombenza sia in ordine alle spese processuali sia in ordine alle spese di CTU.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna di alle spese come in dispositivo per la CP_1 soccombenza tranne che per la presente fase alla quale non ha partecipato. Parte_1
Nulla sulle spese per gli appellati contumaci.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto (Cass. SS UU 23535/2019; Cass. SS UU 4315/2020)
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro CP_1 Parte_1
- - - , avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia non CP_2 CP_3 CP_4 definitiva n. 920/2017 e la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia definitiva n. 591/2018, entrambe riformate dalla sentenza Corte D'Appello di Bologna n. 433/2023 oggetto di cassazione con rinvio disposto dalla Suprema Corte con ordinanza 24.1.2024, resa in data nel giudizio RG 10902/2023, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta l'appello proposto da avverso le sentenze del Tribunale di Reggio Emilia non CP_1 definitiva n. 920/2017 e definitiva n. 591/2018;
condanna alle spese di lite in favore di che liquida per spese non CP_1 Parte_1
pagina 3 di 4 imponibili in € 1.850,00 e per compensi in € 6.946,00 per la prima fase di appello ed € 5.513,00 per la fase di legittimità oltre IVA e CPA al 15% come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Annarita Donofrio dott. Giuseppe De Rosa
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