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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 12319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12319 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 46953/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 27 novembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 1 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46953/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, cui è riunita la causa n. 47681/2024 R.G.A.C., promosse
DA
e - Avv. C. Rienzi Parte_1 Parte_2
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5
, ciascuna in persona del rispettivo legale
[...] rappresentante p. t. – Avvocatura Generale dello Stato
- resistenti –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati le nominate in epigrafe, dipendenti di amministrazione pubblica di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, hanno riassunto dinanzi a questo Tribunale il ricorso proposto al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio-Roma con il quale, a seguito della sentenza n.
178 del 24 giugno 2015 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del c.d. “blocco dei contratti dei pubblici dipendenti”, avevano chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere al rinnovo delle procedure di contrattazione collettiva, nonché l'annullamento della nota del
10/1/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica UORCC.PA. di riscontro alla diffida presentata dal ed Pt_3 altri e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la condanna al risarcimento del danno subito per effetto del nel Parte_4 provvedere al rinnovo contrattuale, dopo che il giudice amministrativo ha dichiarato con sentenza il proprio difetto di giurisdizione, rinnovando unicamente le domande di condanna al risarcimento del danno e alla corresponsione di un equo indennizzo per il ritardato rinnovo dei contratti collettivi, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per le altre domande contenute nel ricorso al giudice amministrativo.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in ciascun giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva, e chiedendo nel merito il rigetto di ciascun ricorso per infondatezza.
Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere respinte l'eccezione di carenza della legittimazione attiva delle ricorrenti perché i ricorsi non sono diretti ad ottenere il rinnovo del
CCNL di settore bensì il risarcimento del danno da ritardato rinnovo del CCNL per il periodo compreso tra il 30 luglio 2015 e fino all'effettivo rinnovo e un equo indennizzo per il periodo antecedente, e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva delle Amministrazioni resistenti in quanto sono state evocate in giudizio solo le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rinnovo della contrattazione, quali uniche responsabili del ritardo, essendo le Amministrazioni datrici di lavoro esterne alla procedura di rinnovo.
Nel merito, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Con la sentenza n. 178 del 2015, depositata il 23 luglio 2015, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati in motivazione, del regime del c.d. blocco della contrattazione nel pubblico impiego in riferimento all'art. 39 della Costituzione.
Come statuito dalla Consulta, gli effetti della sentenza n. 178/2015 decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati nella motivazione, di talché l'illegittimità non ha efficacia retroattiva (a differenza di quanto avvenuto, ad esempio, con la sentenza n.
70/2015 relativa al blocco della perequazione delle pensioni).
Pertanto, la Corte costituzionale ha limitato gli effetti della declaratoria di illegittimità delle norme, con la conseguenza che non possono essere rivendicate in giudizio le differenze stipendiali pregresse, neppure a titolo risarcitorio.
Invero, la Consulta ha ritenuto che il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 della Costituzione è divenuto non più tollerabile, ma solo dal momento della pronuncia (“Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto,” affermano i giudici costituzionali,
“considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della pubblicazione di questa sentenza”).
La Consulta ha rivolto, inoltre, un invito affinché “rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato”.
Dalla sentenza n. 178/2015, dunque, scaturisce non un obbligo a contrarre ma la necessità di riaprire la contrattazione nel pubblico impiego.
In tal senso, la Consulta conclude affermando che: “Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata”.
Pertanto, la Consulta ha demandato al legislatore e non all'Esecutivo l'impulso alla dialettica negoziale.
Ciò posto, in seguito alla pronuncia della Consulta, il Parlamento ha approvato, tra gli altri, l'art. 1, comma 466, della L. n. 208/2015 (c.d. “Legge di Stabilità 2016”), come modificato dal comma 369 dell'art. 1 della L. n. 232/2016 (“Legge di approvazione del bilancio annuale per il 2017 e pluriennale per il triennio 2017-
2019”), con cui si è proceduto alla individuazione delle somme disponibili per i rinnovi contrattuali in relazione al triennio 2016-2018.
Considerata la previsione di nuovi comparti di contrattazione contenuta nel novellato art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, in data 12 febbraio 2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato l'atto di indirizzo, prodromico all'avvio della procedura di rinnovo contrattuale da parte dell'ARAN, per la definizione dei comparti negoziali, “aprendo” di fatto alle trattative per la firma del C.C.N.Q. di individuazione, per l'appunto, dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).
Il rinnovo contrattuale è avvenuto, quindi, nei tempi fisiologici richiesti dalla procedura negoziale, la quale vede coinvolti diversi attori (non, in ogni caso, le singole Amministrazioni, ma, in loro rappresentanza, l' ), tra i quali la parte CP_5 sindacale in rappresentanza dei lavoratori.
Alla sottoscrizione dei nuovi contratti per il triennio 2016-2018 si è giunti, infatti, tra il febbraio e il maggio del 2018.
Tutto quanto sopra esposto dimostra l'assenza di “inadempimento”, ovvero di
“ritardo” nell'adempimento, da parte delle Amministrazioni resistenti (ivi compresa l' , la quale si è attivata nel rispetto della legge e nei tempi ordinari), i quali CP_5 non avevano e non hanno mai avuto alcun ruolo, né alcun compito nelle procedure della contrattazione collettiva, con conseguente infondatezza in fatto e in diritto delle domande risarcitorie.
Quanto alle domande risarcitorie e/o indennitarie formulate dalle ricorrenti anche in applicazione dell'art. 36 Cost. per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 30 luglio 2015, durante il quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stata percepita una ridotta retribuzione e si sarebbe verificata una perdita di potere d'acquisto dello stipendio, occorre rilevare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 178/2015 ha espressamente chiarito che “l'infondatezza delle censure incentrate sull'art. 36, primo comma, Cost. ha come corollario l'infondatezza di eventuali pretese risarcitorie
o indennitarie”.
In sostanza, la Consulta ha ritenuto che le retribuzioni percepite per effetto del blocco della contrattazione siano conformi ai principi di cui all'art. 36 Cost., affermando espressamente che “non risulta dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione”.
Peraltro, occorre rilevare che le ricorrenti non hanno allegato alcunché in ordine all'asserita mancata sufficienza, adeguatezza e proporzionalità della retribuzione percepita per gli anni dal 2010 al 2015, né in ordine alla pretesa perdita del potere d'acquisto della retribuzione, essendosi limitate a richiedere a tale titolo una somma di denaro arbitrariamente determinata.
In conclusione, nessuna pretesa può essere avanzata con riferimento al periodo di vigenza del blocco contrattuale (1 gennaio 2010 - 30 luglio 2015) atteso che la stessa sentenza della Corte Costituzionale, in maniera puntuale e analitica, ha respinto tutte le censure di illegittimità prospettate in relazione alla violazione dell'art. 36 della Costituzione, ritenendo non irragionevole, nella fase economica attraversata, il mancato incremento economico dei dipendenti pubblici ed il mancato recupero degli arretrati nel periodo di “blocco”, sancito dal D.L. n.
78/2010.
Ne consegue, dunque, che anche le pretese attoree relative al periodo antecedente al 30 luglio 2015 sono infondate.
Tali le ragioni del rigetto dei ricorsi.
La complessità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO respinge i ricorsi e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
I SEZIONE LAVORO in persona del dr. Alessandro Coco, all'esito di udienza tenuta in data 27 novembre
2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in data 1 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 46953/2024 R.G.A.C. del Tribunale di Roma, cui è riunita la causa n. 47681/2024 R.G.A.C., promosse
DA
e - Avv. C. Rienzi Parte_1 Parte_2
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1 Controparte_2
Controparte_3 [...]
Controparte_4 Controparte_5
, ciascuna in persona del rispettivo legale
[...] rappresentante p. t. – Avvocatura Generale dello Stato
- resistenti –
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinti ricorsi ritualmente notificati le nominate in epigrafe, dipendenti di amministrazione pubblica di cui all'art. 2, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, hanno riassunto dinanzi a questo Tribunale il ricorso proposto al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio-Roma con il quale, a seguito della sentenza n.
178 del 24 giugno 2015 con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del c.d. “blocco dei contratti dei pubblici dipendenti”, avevano chiesto l'accertamento dell'obbligo delle amministrazioni di provvedere al rinnovo delle procedure di contrattazione collettiva, nonché l'annullamento della nota del
10/1/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Funzione Pubblica UORCC.PA. di riscontro alla diffida presentata dal ed Pt_3 altri e, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 e 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la condanna al risarcimento del danno subito per effetto del nel Parte_4 provvedere al rinnovo contrattuale, dopo che il giudice amministrativo ha dichiarato con sentenza il proprio difetto di giurisdizione, rinnovando unicamente le domande di condanna al risarcimento del danno e alla corresponsione di un equo indennizzo per il ritardato rinnovo dei contratti collettivi, stante la sopravvenuta carenza di interesse ad agire per le altre domande contenute nel ricorso al giudice amministrativo.
Le Amministrazioni resistenti si sono costituite in ciascun giudizio eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva delle ricorrenti e la propria carenza di legittimazione passiva, e chiedendo nel merito il rigetto di ciascun ricorso per infondatezza.
Riuniti i giudizi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ritenuta superflua qualsiasi attività istruttoria orale, la causa è stata decisa con la presente sentenza previo deposito di note conclusionali e di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono essere respinte l'eccezione di carenza della legittimazione attiva delle ricorrenti perché i ricorsi non sono diretti ad ottenere il rinnovo del
CCNL di settore bensì il risarcimento del danno da ritardato rinnovo del CCNL per il periodo compreso tra il 30 luglio 2015 e fino all'effettivo rinnovo e un equo indennizzo per il periodo antecedente, e l'eccezione di carenza di legittimazione passiva delle Amministrazioni resistenti in quanto sono state evocate in giudizio solo le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di rinnovo della contrattazione, quali uniche responsabili del ritardo, essendo le Amministrazioni datrici di lavoro esterne alla procedura di rinnovo.
Nel merito, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti, assorbenti di ogni deduzione e controdeduzione delle parti.
Con la sentenza n. 178 del 2015, depositata il 23 luglio 2015, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta, cioè dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati in motivazione, del regime del c.d. blocco della contrattazione nel pubblico impiego in riferimento all'art. 39 della Costituzione.
Come statuito dalla Consulta, gli effetti della sentenza n. 178/2015 decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nei termini indicati nella motivazione, di talché l'illegittimità non ha efficacia retroattiva (a differenza di quanto avvenuto, ad esempio, con la sentenza n.
70/2015 relativa al blocco della perequazione delle pensioni).
Pertanto, la Corte costituzionale ha limitato gli effetti della declaratoria di illegittimità delle norme, con la conseguenza che non possono essere rivendicate in giudizio le differenze stipendiali pregresse, neppure a titolo risarcitorio.
Invero, la Consulta ha ritenuto che il sacrificio del diritto fondamentale tutelato dall'art. 39 della Costituzione è divenuto non più tollerabile, ma solo dal momento della pronuncia (“Solo ora si è palesata appieno la natura strutturale della sospensione della contrattazione e può, pertanto,” affermano i giudici costituzionali,
“considerarsi verificata la sopravvenuta illegittimità costituzionale, che spiega i suoi effetti a seguito della pubblicazione di questa sentenza”).
La Consulta ha rivolto, inoltre, un invito affinché “rimossi, per il futuro, i limiti che si frappongono allo svolgimento delle procedure negoziali riguardanti la parte economica, sarà compito del legislatore dare nuovo impulso all'ordinaria dialettica contrattuale, scegliendo i modi e le forme che meglio ne rispecchino la natura, disgiunta da ogni vincolo di risultato”.
Dalla sentenza n. 178/2015, dunque, scaturisce non un obbligo a contrarre ma la necessità di riaprire la contrattazione nel pubblico impiego.
In tal senso, la Consulta conclude affermando che: “Il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata”.
Pertanto, la Consulta ha demandato al legislatore e non all'Esecutivo l'impulso alla dialettica negoziale.
Ciò posto, in seguito alla pronuncia della Consulta, il Parlamento ha approvato, tra gli altri, l'art. 1, comma 466, della L. n. 208/2015 (c.d. “Legge di Stabilità 2016”), come modificato dal comma 369 dell'art. 1 della L. n. 232/2016 (“Legge di approvazione del bilancio annuale per il 2017 e pluriennale per il triennio 2017-
2019”), con cui si è proceduto alla individuazione delle somme disponibili per i rinnovi contrattuali in relazione al triennio 2016-2018.
Considerata la previsione di nuovi comparti di contrattazione contenuta nel novellato art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, in data 12 febbraio 2016 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha emanato l'atto di indirizzo, prodromico all'avvio della procedura di rinnovo contrattuale da parte dell'ARAN, per la definizione dei comparti negoziali, “aprendo” di fatto alle trattative per la firma del C.C.N.Q. di individuazione, per l'appunto, dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale (2016-2018).
Il rinnovo contrattuale è avvenuto, quindi, nei tempi fisiologici richiesti dalla procedura negoziale, la quale vede coinvolti diversi attori (non, in ogni caso, le singole Amministrazioni, ma, in loro rappresentanza, l' ), tra i quali la parte CP_5 sindacale in rappresentanza dei lavoratori.
Alla sottoscrizione dei nuovi contratti per il triennio 2016-2018 si è giunti, infatti, tra il febbraio e il maggio del 2018.
Tutto quanto sopra esposto dimostra l'assenza di “inadempimento”, ovvero di
“ritardo” nell'adempimento, da parte delle Amministrazioni resistenti (ivi compresa l' , la quale si è attivata nel rispetto della legge e nei tempi ordinari), i quali CP_5 non avevano e non hanno mai avuto alcun ruolo, né alcun compito nelle procedure della contrattazione collettiva, con conseguente infondatezza in fatto e in diritto delle domande risarcitorie.
Quanto alle domande risarcitorie e/o indennitarie formulate dalle ricorrenti anche in applicazione dell'art. 36 Cost. per il periodo dal 1 gennaio 2010 al 30 luglio 2015, durante il quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbe stata percepita una ridotta retribuzione e si sarebbe verificata una perdita di potere d'acquisto dello stipendio, occorre rilevare che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 178/2015 ha espressamente chiarito che “l'infondatezza delle censure incentrate sull'art. 36, primo comma, Cost. ha come corollario l'infondatezza di eventuali pretese risarcitorie
o indennitarie”.
In sostanza, la Consulta ha ritenuto che le retribuzioni percepite per effetto del blocco della contrattazione siano conformi ai principi di cui all'art. 36 Cost., affermando espressamente che “non risulta dimostrato l'irragionevole sacrificio del principio di proporzionalità della retribuzione”.
Peraltro, occorre rilevare che le ricorrenti non hanno allegato alcunché in ordine all'asserita mancata sufficienza, adeguatezza e proporzionalità della retribuzione percepita per gli anni dal 2010 al 2015, né in ordine alla pretesa perdita del potere d'acquisto della retribuzione, essendosi limitate a richiedere a tale titolo una somma di denaro arbitrariamente determinata.
In conclusione, nessuna pretesa può essere avanzata con riferimento al periodo di vigenza del blocco contrattuale (1 gennaio 2010 - 30 luglio 2015) atteso che la stessa sentenza della Corte Costituzionale, in maniera puntuale e analitica, ha respinto tutte le censure di illegittimità prospettate in relazione alla violazione dell'art. 36 della Costituzione, ritenendo non irragionevole, nella fase economica attraversata, il mancato incremento economico dei dipendenti pubblici ed il mancato recupero degli arretrati nel periodo di “blocco”, sancito dal D.L. n.
78/2010.
Ne consegue, dunque, che anche le pretese attoree relative al periodo antecedente al 30 luglio 2015 sono infondate.
Tali le ragioni del rigetto dei ricorsi.
La complessità della materia trattata giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti nel caso di specie.
DISPOSITIVO respinge i ricorsi e compensa tra le parti le spese di lite.
Roma, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE