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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 30/10/2025, n. 2773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2773 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3208/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Angela Baraldi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3208/2025, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. POGGI FILIPPO e dell'Avv. MALPEZZI FLAVIO, elettivamente domiciliata in Bologna, via S. Stefano n. 30, presso lo studio del difensore Avv. Poggi Filippo;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, domiciliati presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6; RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ogni eccezione avversaria disattesa e respinta: Annullare il provvedimento impugnato emesso dalla Prefettura di Forlì – sportello unico per l'immigrazione il 23/01/2025 e notificato in pari data, che ha rigettato la richiesta di nulla osta al ricongiungimento famigliare per il marito Sig. ; - Per l'effetto ordinare alla Forlì -Cesena il rilascio del nulla osta al ricongiungimento Parte_2 CP_1 familiare in favore del sig. in base all'art.29 D.Lvo n.286/1998. Con vittoria di spese di lite.” Parte_2
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso siccome in primis inammissibile e, comunque, infondato e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Prefetto di Forlì-Cesena. Vinte le spese.”
A scioglimento della riserva assunta il 30.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies co. 3 c.p.c.
Fatto e diritto 1. Con ricorso depositato il 12.3.2025, la ricorrente, cittadina albanese nata il [...], ha chiesto al Tribunale di “annullare il provvedimento impugnato emesso dalla Prefettura di Forlì – sportello unico per l'immigrazione il 23/01/2025 e notificato in pari data, che ha rigettato la richiesta di nulla osta al ricongiungimento famigliare per il marito Sig. ; per l'effetto ordinare alla il rilascio del nulla osta al ricongiungimento Parte_2 Controparte_2 familiare in favore del sig. in base all'art.29 D.lgs. n.286/1998”. Parte_2
2. A tal fine, l'istante ha premesso: di essere cittadina albanese regolarmente residente in Italia dall'agosto 2002 e di essere titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato dalla Questura di Forlì in data 16.3.2021 con scadenza prevista il 16.3.2031; di aver presentato in data 12.9.2019 richiesta di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare ex art. 29 co. 7 D.lgs. n. 286/1998 nei confronti del marito , cittadino albanese, con il quale è coniugata dal 30.4.2019; di aver ricevuto il Parte_2 preavviso di rigetto dell'istanza ex art. 10bis L. 241/1990 in data 9.3.2020 motivato sulla base del parere contrario espresso dalla Questura di Forlì-Cesena in ragione di taluni precedenti penali commessi dal coniuge;
di aver ricevuto il provvedimento definitivo di rigetto in data 23.1.2025, dopo circa 5 anni e 4 mesi dalla richiesta, fondato sul parere negativo della Questura “per mancanza di requisiti – numerosi precedenti di polizia (rapina, estorsione, furto e favoreggiamento prostituzione)”; che la propria situazione familiare era medio tempore mutata, in particolare, di avere due figli nati in Italia rispettivamente in data 9.8.2020 e 29.7.2022 durante il soggiorno irregolare del marito sul territorio;
che il marito è stato destinatario di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Forlì in data 1.3.2023 ex art. 13 co. 2 lett. b) D.lgs. n. 286/1998 per ingresso irregolare sul territorio nazionale dalla frontiera di Trieste in data 8.3.2020 e soggiorno irregolare;
che tale provvedimento veniva effettivamente eseguito in data 2.3.2023 mediante accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna. Con l'odierno ricorso, la difesa ha preliminarmente contestato la validità del diniego per vizio di nullità ex art. 21septies L. n. 241/1990 derivante dalla mancanza della firma (analogica o digitale) del dirigente dello Sportello unico immigrazione e dall'omessa dichiarazione di conformità all'originale informatico detenuto dalla ai sensi dell'art. 18 DPR n. 445/2000. Nel merito, la ricorrente ha censurato le CP_1 motivazioni poste a fondamento del diniego, evidenziando che i fatti penalmente rilevanti commessi dal marito risalgono agli anni 1999 e 2007 e sarebbero quindi inidonei a formulare un giudizio di pericolosità sociale ostativo alla luce del combinato disposto degli artt. 4 co. 3, e art. 5 e 5bis D.lgs. n. 286/1998, mentre con riguardo al reato di favoreggiamento della prostituzione non sarebbe intervenuta alcuna sentenza di condanna. L'istante ha poi evidenziato il lungo lasso temporale decorso tra la data di presentazione dell'istanza volta al rilascio del nulla osta e la notificazione del diniego (oltre un lustro) a fronte dei 90 giorni previsti dall'art. 29 co. 8 D.lgs. n. 286/1998, che sarebbero coincisi con la data del 19/12/2019. Tale circostanza avrebbe dunque costretto il coniuge a fare ingresso in Italia l'8.3.2020 con visto turistico atteso lo stato di gravidanza della moglie e l'imminente chiusura delle frontiere a fronte della diffusione della pandemia da Covid-19. Dal marzo 2020 sino all'esecuzione dell'espulsione del marito in data 1.3.2023, quest'ultimo avrebbe dunque convissuto con il nucleo familiare e avrebbe instaurato legami con il primogenito, peraltro affetto da una sindrome d'alterazione globale dello sviluppo psicologico debitamente certificata, e con il secondogenito, nato nel luglio del 2022, entrambi attualmente affidati alla cura esclusiva della ricorrente.
3. Si è costituito il , per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo di Controparte_1 dichiarare il ricorso i tardivo, ovvero, il rigetto del ricorso in quanto infondato. In fatto, la difesa erariale ha evidenziato come, nell'ambito dell'istruttoria esperita a seguito della richiesta di nulla osta avanzata il 12.09.2019 fossero emersi plurimi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in particolare: la non idoneità alloggiativa dell'abitazione, opportunamente comunicata con preavviso di rigetto notificato il 2.10.2019, e l'esistenza di precedenti penali a carico del marito impeditivi del rilascio del nulla osta, parimenti comunicata con preavviso di rigetto notificato il 26.5.2020. In mancanza della produzione, da parte della ricorrente, di elementi utili a superare le condizioni ostative rappresentate, la provvedeva al rigetto dell'istanza con provvedimento dell'11.5.2021, notificato in data 7.9.2021 CP_1 ite del servizio notifiche del attesa l'impossibilità di perfezionare la notifica Parte_3
a mezzo postale per l'irreperibilità del destinatario. In diritto, parte resistente ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta tardività, in quanto il decreto di rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente in data 12.9.2019 non può essere individuato nel documento datato 23.1.2025, bensì nel provvedimento dell'11.5.2021, notificato il 7.9.2021 e mai oggetto di gravame e, dunque, oramai divenuto definitivo. Difatti, la difesa ha rappresentato che il decreto datato 23.1.2025 sarebbe stato emesso in conseguenza di un'anomalia informatica e dovrebbe considerarsi nullo ovvero inesistente in quanto non riconducibile alla manifestazione di volontà della PA, essendo del resto privo di firma. Di conseguenza, l'atto conclusivo del procedimento amministrativo volto al rilascio del nulla osta dovrebbe individuarsi esclusivamente nel provvedimento dell'11.5.2021, mentre il documento datato 23.1.2025 non potrebbe integrare né un nuovo diniego né una conferma del precedente. Nel merito, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della sussistenza di un giudizio di pericolosità sociale del coniuge della ricorrente che impedirebbe il rilascio del nulla osta, dovendosi considerare prevalenti le esigenze pubblicistiche di tutela sul diritto del singolo all'unità familiare. 4. La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti, l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. del certificato del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e dell'AFIS aggiornato riferiti al marito della ricorrente, dai quali risultano i seguenti pregiudizi penali a carico di : Parte_2
1) sentenza del 22.3.2005 della Corte di Ap li (irrevocabile 1.12.2005) di conferma della sentenza emessa il 3.2.2004 dal Tribunale monocratico di Santa Maria Capua Vetere – sez. dist. Aversa, per ricettazione ex art. 648 c.p. accertato il 14.7.1999 in San Marcellino di condanna alla pena della reclusione di anni 1, mesi 4 e multa di € 2.000 (concessi benefici della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e non menzione);
2) sentenza del 17.11.2008 della Corte di Appello di Napoli (irrevocabile il 14.5.2009) in parziale riforma della sentenza emessa il 4.3.2008 dal Gup – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per detenzione illegale di armi ex art. 10 L. 497/1974 commesso il 20.11.2007 in Cancello ed Arnone, porto illegale di armi ex art. 12 L. 497/1974 commesso il 20.11.2007 in Cancello ed Arnone, resistenza a pubblico ufficiale continuato ex artt. 81, 337 c.p. commesso il 20.11.2007 in Cancello ed Arnone, spari in luoghi abitati ex art. 703 c.p. commesso il 20.11.2007 in Cancello ed Arnone, in continuazione tra loro, evasione ex art. 385 c.p. accertato il 15.11.2007 in Parete, di condanna alla pena della reclusione di anni 6 e multa di € 1.000;
3) sentenza del 16.4.2010 emessa in sede di rinvio della Corte di Appello di Napoli (irrevocabile 1.6.2010) in riforma della sentenza emessa il 19.6.2008 dal Gup – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
– annullata con rinvio parziale dalla Corte di cassazione la decisione emessa in data 31.3.2009 dalla Corte di Appello di Napoli, per rapina continuato in concorso ex artt. 81, 110, 628 co. 1 c.p. (commesso il 15.11.2007 in Marcianise), detenzione illegale di armi ex art. 10 L. 497/1974 commesso il 15.11.2007 in Marcianise, porto illegale di armi ex art. 12 L. 497/1974 commesso il 15.11.2007 in Marcianise, violenza privata tentata ex art. 56, 610 c.p. commesso il 16.11.2007 in Marcianise, rapina ex art. 628 c.p. commesso il 14.11.2007 in Marcianise, estorsione tentato in concorso ex art. 56, 110, 629 c.p. commesso il 14.11.2007 in Marcianise, di condanna alla reclusione di anni 5, mesi 10 e multa di € 2.000;
4) provvedimento del 11.2.2011 di cumulo delle pene riportate ai nn. 1), 2), 3) pena complessiva della reclusione di anni 14, mesi 4 e multa di € 5.000, cumulo sciolto con provvedimento del 6.6.2011;
5) provvedimento del 6.6.2011 di cumulo delle pene riportate ai nn. 1), 2), 3) e 4) per pena complessiva della reclusione di anni 13, mesi 2 e multa di € 3.000; (provvedimenti successivi: disposto l'affidamento in prova al servizio sociale in data 28.4.2016; ordinanza del 2.7.2018 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiara non estinta parte della pena detentiva in relazione all'affidamento in prova);
6) sentenza del 26.2.2024 di applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. allargato del Tribunale in composizione monocratica di Forlì (irrevocabile il 28.4.2024) per furto continuato in concorso ex art. 81, 110, 624 c.p. commesso in Forlì tra l'8.7.2022 e il 9.7.2022 e nel mese di agosto 2022 (recidiva specifica), ricettazione in concorso ex artt. 110, 648 c.p. commesso in Forlì il 7.9.2022 (recidiva specifica), alla pena della reclusione di anni 2, mesi 4 e multa di € 1.800 (provvedimento del 7.6.2024 disposta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva). All'udienza del 30.9.2025 è stata sentita la ricorrente, che ha dichiarato: “il papà è in contatto con i minori siccome li sente tutti i giorni con la video chiamata. Dal marzo 2023 questa è la situazione. Noi siamo andati l'anno scorso due mesi in Albania. Nel 2025 non siamo andati sia perché era fissata una visita medica sia perché mi è scaduto il passaporto. Mio marito in Albania lavora. Ho detto ai bambini che la nonna non sta tanto bene e che quindi il papà deve stare vicino a lei. Che poi tornerà. Che io sappia le vicende penali più risalenti sono state tutte espiate mentre credo che abbia ancora una pena di due anni e 4 mesi di reclusione perché a casa nostra hanno trovato del materiale edile di provenienza illecita. Per quanto ne so è stata richiesta una misura alternativa. In Italia non ho parenti. L'educazione dei figli ricade su di me. Ho un fratello a Napoli e uno a Roma.”. Alla medesima udienza, i difensori di parte attrice hanno rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso e il Giudice si è riservato ai sensi dell'art. 261-sexies co. 3 c.p.c.
***
5. In via preliminare, l'eccezione di tardività del ricorso per decorrenza dei termini per impugnare deve essere respinta, con la conseguenza che il ricorso può considerarsi ammissibile. 5.1. Sul punto, parte resistente ha osservato che il provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del marito della ricorrente dovesse essere individuato nel decreto adottato dal Dirigente dello Sportello Ufficio per l'Immigrazione della Prefettura di Forlì-Cesena in data 11.5.2021 (notificato in data 8.9.2021 tramite il servizio posta del per irreperibilità del Parte_3 destinatario) e non, invece, nel documento del 23.1.2025, individuato da parte attrice in sede di ricorso quale oggetto di impugnazione e del quale la stessa ricorrente ha contestato la validità per mancata sottoscrizione. Di tale documento, parte resistente ha eccepito la nullità in quanto inviato a seguito di anomalia informatica, sprovvisto di firma e, in ogni caso, non riconducibile ad una valida manifestazione di volontà della PA.
5.2. In diritto va precisato che il presente giudizio ricade nell'ambito applicativo dell'art. 30 co. 6 D.lgs. n. 286/1998 («Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.») e dell'art. 20 D.lgs. n. 150/2011 («1. Le controversie previste dall'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. 3. La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta»). Entrambe le norme non prevedono alcun termine processuale decadenziale per proporre domanda o opposizione al diniego del nulla osta dinanzi all'Autorità Giudiziaria, la quale resta investita non già del controllo formale sulla legittimità dell'«atto amministrativo», bensì dell'accertamento sulla spettanza del bene della vita richiesto, ossia del diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, circostanza che giustifica la devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria e non amministrativa (cfr. Cass. sez. 1, Sent. n. 5380/2006).
Ciò chiarito, occorre muovere dal dato normativo – rappresentato dall'art. 29 D.lgs 286/98 e dall'art. 6 DPR 394/99 – per comprendere quali siano i presupposti, tenendo conto che il rilascio del visto di ingresso viene considerato come l'atto conclusivo di un procedimento a formazione complessa il cui avvio coincide con la richiesta di nulla osta al ricongiungimento (cfr. Cass., 30 marzo 2011, n. 7218). L'art. 29 cit., al comma 7, prevede che la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare sia corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3. Esso dispone poi il rispetto del seguente iter: “L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età
o stato di salute”. Tale disposizione deve essere integrata dalla previsione contenuta nel regolamento di attuazione (art. 6 DPR 394/99) che si esprime in questi termini:
“1.[…] La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla: a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno […]; b) documentazione attestante la disponibilità del reddito […]; c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio […]; d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute […]; f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico […] prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.
2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
[…] 4. […] Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione […]. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare […]. 5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico”
5.3. Nel caso di specie, trattandosi di giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del coniuge, in mancanza di espressa previsione normativa che assoggetti a termine decadenziale la proposizione del ricorso e non potendosi ravvisare aliunde l'esistenza di alcun termine perentorio per l'instaurazione della presente controversia, la domanda avanzata in questa sede, da intendersi proposta a seguito di impugnazione del primo provvedimento, va dichiarata preliminarmente ammissibile.
6. Venendo al merito, il ricorso non può essere accolto.
7. La ricorrente, cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante in Italia, ha chiesto ordinarsi il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del coniuge, cittadino extracomunitario residente in [...]. L'accertamento del suo diritto deve essere svolto all'attualità e in concreto, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria del presente giudizio. In diritto, il quadro normativo applicabile, giova ribadire, è rappresentato dall'art. 29 co. 1 lett. a) D.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni». Tale nulla osta è propedeutico al rilascio di un visto per l'ingresso del familiare nel territorio dello Stato. Condizioni positive per il rilascio del nulla osta sono rappresentate dai requisiti reddituali e di idonea disponibilità alloggiativa di cui all'art. 29, co. 3, lett. a) e b) del D.lgs. n. 286/1998. Condizione negativa è rappresentata dalla pericolosità sociale dello straniero, da valutarsi in concreto, ai sensi degli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 e 5 bis D.lgs. n. 286/1998.
8. Va dunque osservato che la ricorrente ha prodotto documentazione comprovante il proprio stato civile e il legame coniugale con in forza di matrimonio contratto il 30.4.2019 in Albania. Non è Parte_2 stato invece prodotto alcun certificato di conformità ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa dell'alloggio sito nel Comune di Forlì in Via Cervese n. 396 lett. B), dove l'istante risulta risiedere unitamente ai due figli minori (cfr. certificazione anagrafica del 5.3.2025), requisito che, peraltro, era stato previamente contestato dall'autorità amministrativa nel corso dell'istruttoria procedimentale con riferimento ad un diverso alloggio sito in in corso Cavour n. 32. Né è stata prodotta prova della Pt_3 disponibilità di un reddito minimo annuo te da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Agli atti è presente unicamente una busta paga riferita al mese di dicembre 2024, con l'indicazione Cont della scadenza del rapporto di lavoro in data 30.12.2024 alle dipendenze della soc. coop. agr. presso cui la ricorrente era già impiegata nel 2019, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente, con un reddito annuo lordo per il 2018 di € 24.653 (cfr. all. 1 – memoria costituzione)
9. Ad ogni modo, anche volendo prescindere da quanto indicato sub 8., deve darsi atto dell'esistenza di motivi assorbenti ostativi al riconoscimento del diritto in parola in ragione della pericolosità sociale del coniuge della ricorrente. Le norme che vengono in rilievo sono rappresentate dall'art. 4 co. 3 D.lgs. n. 286/1998 che contempla i reati ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e che nell'ultimo periodo testualmente recita “lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interna e la libera circolazione delle persone” e la seconda parte dell'art. 5, comma 5, D.L.vo n. 286/98 che così dispone “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Completa il quadro normativo l'art. 6 bis DPR n. 394/1999 ai sensi del quale “[…] il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado per i reati di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico” Giova precisare che i reati ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego del nulla osta all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico all'allontanamento di un soggetto pericoloso con l'interesse all'unità del nucleo familiare. Il giudice deve quindi verificare se nella fattispecie la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.) sia legittima o meno con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza.
9.1. Nel caso di specie, con riguardo alla situazione familiare della ricorrente, appare il caso di evidenziare che, a fronte del matrimonio celebrato il 30 aprile 2019 in Albania, l'istante ha presentato istanza di nulla osta al ricongiungimento il 12 settembre 2019, mentre i figli della coppia risultano essere nati il 9.8.2020 e il 29.7.2022. Nel ricorso, la ricorrente ha lamentato l'eccessiva dilatazione dei termini procedimentali per oltre cinque anni, senza lo svolgimento di istruttoria da parte dell'amministrazione in merito alle sopravvenute condizioni del nucleo familiare, e ha rappresentato di aver ricevuto un preavviso di diniego unicamente in data 9.3.2020, ben oltre i novanta giorni previsti dalla normativa per la determinazione amministrativa in merito all'istanza di rilascio o diniego del nulla osta. Il prolungato silenzio amministrativo avrebbe quindi reso necessario l'ingresso del marito in Italia il giorno precedente alla ricezione del preavviso di rigetto, ossia in data 8.3.2020, in ragione della diffusione della pandemia da Covid-19 con imminente chiusura delle frontiere. Il coniuge si sarebbe poi trattenuto irregolarmente in Italia per tre anni sino alla sua espulsione eseguita nel marzo 2023 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso). Tuttavia, l'istruttoria documentale ha consentito di accertare che la ricorrente fosse stata edotta dell'esito negativo della domanda già nell'ottobre 2019 con preavviso di rigetto del 24.9.2019, notificato il 2.10.2019 e motivato in ragione dell'assenza del requisito di idoneità alloggiativa (cfr. all. 3 – memoria costituzione
“è emerso che l'alloggio, occupato da n. 2 persone che in seguito a ricongiungimento familiare diverrebbero 3, può ospitare massimo 2 persone risultando, pertanto, non idoneo. Qualora il richiedente, entro 30 giorni, non faccia pervenire documentazione richiesta, verrà emesso decreto di rigetto”) e, successivamente, nel maggio 2020, con un secondo preavviso di rigetto del 9.3.2020, notificato il 26.5.2020, fondato sui precedenti penali del marito (cfr. all. 5 – memoria costituzione). Ciò nonostante, il coniuge della ricorrente si è trattenuto irregolarmente in Italia per tre anni e ha qui radicato il proprio nucleo familiare, ad oggi costituito dalla moglie e dai due figli. Inoltre, in relazione al primogenito, la ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria che ne attesta la valutazione diagnostica di disturbo dello spettro autistico, livello di gravità 2, con necessità di supporto significativo. Con riguardo al legame con i figli minori, deve qui evidenziarsi come il coniuge della ricorrente abbia convissuto con il proprio nucleo familiare per soli tre anni. Dal marzo 2023, a seguito dell'espulsione, egli ha fatto rientro in Albania e i figli avrebbero rivisto di persona il padre unicamente l'anno scorso per due mesi, sebbene la ricorrente abbia dichiarato mantenere i contatti giornalmente mediante video chiamate (cfr. verbale di udienza “il papà è in contatto con i minori siccome li sente tutti i giorni con la video chiamata […] Noi siamo andati l'anno scorso due mesi in Albania. Nel 2025 non siamo andati sia perché era fissata una visita medica sia perché mi è scaduto il passaporto”). Dunque, in conseguenza all'espulsione, il coniuge dell'istante manca dal territorio italiano da oltre due anni e sei mesi e si ritiene che, ad oggi, difettino le condizioni per il reingresso, attesa la sua perdurante pericolosità sociale.
9.2. Difatti, a fronte di tali legami familiari, deve darsi atto del curriculum criminale di , per Parte_2 come risulta dalla documentazione acquisita ex art. 213 c.p.c. Egli è stato più volte condannato nel 2005, nel 2008 e nel 2010 in riferimento a fatti commessi nel 1999 e nel 2007 per ricettazione, detenzione e porto illegali di armi, resistenza a pubblico ufficiale, spari in luoghi abitati, evasione, rapina, violenza privata ed estorsione tentati, venendo condannato ad una pena complessivamente determinata nel giugno 2011 in anni 13 e mesi 2 di reclusione e multa di € 3.000. Stando a quanto si apprende dalla documentazione penale, egli ha scontato periodi di detenzione carceraria dal 2010 al 2016, venendo ammesso nell'aprile 2016 all'affidamento in prova al servizio sociale, sebbene dal casellario risulti un'ordinanza di non estinzione parziale della pena detentiva in relazione all'affidamento in prova datata 2.7.2018. Alla luce di tale trascorso, sebbene i fatti per i quali il coniuge della ricorrente ha riportato una consistente condanna risalgano oramai ad oltre venti anni addietro e siano antecedenti all'instaurazione del vincolo coniugale e alla nascita dei figli, d'altra parte assume valenza negativa dirimente la più recente condanna alla pena della reclusione di anni 2, mesi 4 e multa di € 1.800 emessa a suo carico nel febbraio 2024 con applicazione della pena su richiesta nelle forme del patteggiamento allargato dal Tribunale di Forlì, per i reati di furto continuato in concorso e ricettazione in concorso, per fatti commessi in luglio, agosto e settembre 2022. I fatti penalmente rilevanti, in relazione ai quali, peraltro, è stata pienamente riconosciuta la recidiva specifica, appaiono recenti e commessi non solo in seguito all'instaurazione del vincolo coniugale e alla nascita del primo figlio, ma anche subito dopo la nascita del secondogenito e testimoniano all'evidenza una pericolosità sociale di per la pubblica sicurezza, pericolosità attuale e concreta. Del Parte_2 resto, né la pregressa esper a né la costituzione di un nucleo familiare sono state in grado di spiegare nei confronti dell'uomo alcuna efficacia preventiva. A condizioni diverse non può giungersi neppure avuto riguardo all'ottenimento da parte del coniuge della ricorrente della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 co. 5 c.p.p. in data 7.6.2024. Sul punto, nulla è stato allegato o prodotto nel corso dell'odierno giudizio e, ad ogni modo, anche ove fosse concessa una misura alternativa, tale circostanza non sarebbe di per sé idonea a ritenere cessate le esigenze di tutela pubblicistica. Del resto, la concessione di una misura alternativa non presuppone la totale assenza di pericolosità sociale del condannato, ma unicamente l'inizio del processo di rieducazione (cfr. tra le altre, Cass. penale, sez. V, sent. 36233/2015 in materia di affidamento in prova al servizio sociale). E nel caso di specie, il richiedente si trova ancora in attesa di una decisione in merito.
10. Alla luce di tali elementi complessivamente considerati, la condizione familiare della ricorrente appare del tutto inidonea a giustificare l'accoglimento del ricorso. Del resto, e lo si ribadisce, il marito, con il quale è coniugata dal 2019, nei tre anni trascorsi in Italia dal 2020 al 2023, peraltro in condizioni di soggiorno irregolare, si è reso nuovamente responsabile nel 2022 di condotte illecite, senza alcun riguardo del neocostituito nucleo familiare e dei due figli minori. Ne deriva che anche le condizioni di salute del primogenito non sono tali da giustificare l'esito positivo del giudizio anche all'esito del bilanciamento.
11. In conclusione, alla luce della condizione ostativa rappresentata dalla pericolosità sociale del coniuge della ricorrente, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
12. Le spese si intendono compensate avuto riguardo alla questione inerente l'emissione del nuovo provvedimento da parte dell'amministrazione che pare essere stata la causa genetica del presente procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-sexies co. 3 c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso.
Spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Bologna, 29 ottobre 2025
Il Giudice Dott. Angela Baraldi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del magistrato Dott. Angela Baraldi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3208/2025, promosso da:
, nata in [...], il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. POGGI FILIPPO e dell'Avv. MALPEZZI FLAVIO, elettivamente domiciliata in Bologna, via S. Stefano n. 30, presso lo studio del difensore Avv. Poggi Filippo;
RICORRENTE
contro
Controparte_1
[...] con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna, domiciliati presso gli uffici di quest'ultima in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6; RESISTENTE
Conclusioni per parte ricorrente: “Voglia il Tribunale di Bologna, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE, ogni eccezione avversaria disattesa e respinta: Annullare il provvedimento impugnato emesso dalla Prefettura di Forlì – sportello unico per l'immigrazione il 23/01/2025 e notificato in pari data, che ha rigettato la richiesta di nulla osta al ricongiungimento famigliare per il marito Sig. ; - Per l'effetto ordinare alla Forlì -Cesena il rilascio del nulla osta al ricongiungimento Parte_2 CP_1 familiare in favore del sig. in base all'art.29 D.Lvo n.286/1998. Con vittoria di spese di lite.” Parte_2
Conclusioni per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso siccome in primis inammissibile e, comunque, infondato e, per l'effetto, confermare il provvedimento del Prefetto di Forlì-Cesena. Vinte le spese.”
A scioglimento della riserva assunta il 30.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies co. 3 c.p.c.
Fatto e diritto 1. Con ricorso depositato il 12.3.2025, la ricorrente, cittadina albanese nata il [...], ha chiesto al Tribunale di “annullare il provvedimento impugnato emesso dalla Prefettura di Forlì – sportello unico per l'immigrazione il 23/01/2025 e notificato in pari data, che ha rigettato la richiesta di nulla osta al ricongiungimento famigliare per il marito Sig. ; per l'effetto ordinare alla il rilascio del nulla osta al ricongiungimento Parte_2 Controparte_2 familiare in favore del sig. in base all'art.29 D.lgs. n.286/1998”. Parte_2
2. A tal fine, l'istante ha premesso: di essere cittadina albanese regolarmente residente in Italia dall'agosto 2002 e di essere titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo UE rilasciato dalla Questura di Forlì in data 16.3.2021 con scadenza prevista il 16.3.2031; di aver presentato in data 12.9.2019 richiesta di rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare ex art. 29 co. 7 D.lgs. n. 286/1998 nei confronti del marito , cittadino albanese, con il quale è coniugata dal 30.4.2019; di aver ricevuto il Parte_2 preavviso di rigetto dell'istanza ex art. 10bis L. 241/1990 in data 9.3.2020 motivato sulla base del parere contrario espresso dalla Questura di Forlì-Cesena in ragione di taluni precedenti penali commessi dal coniuge;
di aver ricevuto il provvedimento definitivo di rigetto in data 23.1.2025, dopo circa 5 anni e 4 mesi dalla richiesta, fondato sul parere negativo della Questura “per mancanza di requisiti – numerosi precedenti di polizia (rapina, estorsione, furto e favoreggiamento prostituzione)”; che la propria situazione familiare era medio tempore mutata, in particolare, di avere due figli nati in Italia rispettivamente in data 9.8.2020 e 29.7.2022 durante il soggiorno irregolare del marito sul territorio;
che il marito è stato destinatario di un decreto di espulsione adottato dal Prefetto di Forlì in data 1.3.2023 ex art. 13 co. 2 lett. b) D.lgs. n. 286/1998 per ingresso irregolare sul territorio nazionale dalla frontiera di Trieste in data 8.3.2020 e soggiorno irregolare;
che tale provvedimento veniva effettivamente eseguito in data 2.3.2023 mediante accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna. Con l'odierno ricorso, la difesa ha preliminarmente contestato la validità del diniego per vizio di nullità ex art. 21septies L. n. 241/1990 derivante dalla mancanza della firma (analogica o digitale) del dirigente dello Sportello unico immigrazione e dall'omessa dichiarazione di conformità all'originale informatico detenuto dalla ai sensi dell'art. 18 DPR n. 445/2000. Nel merito, la ricorrente ha censurato le CP_1 motivazioni poste a fondamento del diniego, evidenziando che i fatti penalmente rilevanti commessi dal marito risalgono agli anni 1999 e 2007 e sarebbero quindi inidonei a formulare un giudizio di pericolosità sociale ostativo alla luce del combinato disposto degli artt. 4 co. 3, e art. 5 e 5bis D.lgs. n. 286/1998, mentre con riguardo al reato di favoreggiamento della prostituzione non sarebbe intervenuta alcuna sentenza di condanna. L'istante ha poi evidenziato il lungo lasso temporale decorso tra la data di presentazione dell'istanza volta al rilascio del nulla osta e la notificazione del diniego (oltre un lustro) a fronte dei 90 giorni previsti dall'art. 29 co. 8 D.lgs. n. 286/1998, che sarebbero coincisi con la data del 19/12/2019. Tale circostanza avrebbe dunque costretto il coniuge a fare ingresso in Italia l'8.3.2020 con visto turistico atteso lo stato di gravidanza della moglie e l'imminente chiusura delle frontiere a fronte della diffusione della pandemia da Covid-19. Dal marzo 2020 sino all'esecuzione dell'espulsione del marito in data 1.3.2023, quest'ultimo avrebbe dunque convissuto con il nucleo familiare e avrebbe instaurato legami con il primogenito, peraltro affetto da una sindrome d'alterazione globale dello sviluppo psicologico debitamente certificata, e con il secondogenito, nato nel luglio del 2022, entrambi attualmente affidati alla cura esclusiva della ricorrente.
3. Si è costituito il , per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, chiedendo di Controparte_1 dichiarare il ricorso i tardivo, ovvero, il rigetto del ricorso in quanto infondato. In fatto, la difesa erariale ha evidenziato come, nell'ambito dell'istruttoria esperita a seguito della richiesta di nulla osta avanzata il 12.09.2019 fossero emersi plurimi motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, in particolare: la non idoneità alloggiativa dell'abitazione, opportunamente comunicata con preavviso di rigetto notificato il 2.10.2019, e l'esistenza di precedenti penali a carico del marito impeditivi del rilascio del nulla osta, parimenti comunicata con preavviso di rigetto notificato il 26.5.2020. In mancanza della produzione, da parte della ricorrente, di elementi utili a superare le condizioni ostative rappresentate, la provvedeva al rigetto dell'istanza con provvedimento dell'11.5.2021, notificato in data 7.9.2021 CP_1 ite del servizio notifiche del attesa l'impossibilità di perfezionare la notifica Parte_3
a mezzo postale per l'irreperibilità del destinatario. In diritto, parte resistente ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile per manifesta tardività, in quanto il decreto di rigetto dell'istanza presentata dalla ricorrente in data 12.9.2019 non può essere individuato nel documento datato 23.1.2025, bensì nel provvedimento dell'11.5.2021, notificato il 7.9.2021 e mai oggetto di gravame e, dunque, oramai divenuto definitivo. Difatti, la difesa ha rappresentato che il decreto datato 23.1.2025 sarebbe stato emesso in conseguenza di un'anomalia informatica e dovrebbe considerarsi nullo ovvero inesistente in quanto non riconducibile alla manifestazione di volontà della PA, essendo del resto privo di firma. Di conseguenza, l'atto conclusivo del procedimento amministrativo volto al rilascio del nulla osta dovrebbe individuarsi esclusivamente nel provvedimento dell'11.5.2021, mentre il documento datato 23.1.2025 non potrebbe integrare né un nuovo diniego né una conferma del precedente. Nel merito, l'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso in ragione della sussistenza di un giudizio di pericolosità sociale del coniuge della ricorrente che impedirebbe il rilascio del nulla osta, dovendosi considerare prevalenti le esigenze pubblicistiche di tutela sul diritto del singolo all'unità familiare. 4. La causa è stata istruita mediante il deposito di documenti, l'acquisizione ex art. 213 c.p.c. del certificato del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e dell'AFIS aggiornato riferiti al marito della ricorrente, dai quali risultano i seguenti pregiudizi penali a carico di : Parte_2
1) sentenza del 22.3.2005 della Corte di Ap li (irrevocabile 1.12.2005) di conferma della sentenza emessa il 3.2.2004 dal Tribunale monocratico di Santa Maria Capua Vetere – sez. dist. Aversa, per ricettazione ex art. 648 c.p. accertato il 14.7.1999 in San Marcellino di condanna alla pena della reclusione di anni 1, mesi 4 e multa di € 2.000 (concessi benefici della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p. e non menzione);
2) sentenza del 17.11.2008 della Corte di Appello di Napoli (irrevocabile il 14.5.2009) in parziale riforma della sentenza emessa il 4.3.2008 dal Gup – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per detenzione illegale di armi ex art. 10 L. 497/1974 commesso il 20.11.2007 in Cancello ed Arnone, porto illegale di armi ex art. 12 L. 497/1974 commesso il 20.11.2007 in Cancello ed Arnone, resistenza a pubblico ufficiale continuato ex artt. 81, 337 c.p. commesso il 20.11.2007 in Cancello ed Arnone, spari in luoghi abitati ex art. 703 c.p. commesso il 20.11.2007 in Cancello ed Arnone, in continuazione tra loro, evasione ex art. 385 c.p. accertato il 15.11.2007 in Parete, di condanna alla pena della reclusione di anni 6 e multa di € 1.000;
3) sentenza del 16.4.2010 emessa in sede di rinvio della Corte di Appello di Napoli (irrevocabile 1.6.2010) in riforma della sentenza emessa il 19.6.2008 dal Gup – Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
– annullata con rinvio parziale dalla Corte di cassazione la decisione emessa in data 31.3.2009 dalla Corte di Appello di Napoli, per rapina continuato in concorso ex artt. 81, 110, 628 co. 1 c.p. (commesso il 15.11.2007 in Marcianise), detenzione illegale di armi ex art. 10 L. 497/1974 commesso il 15.11.2007 in Marcianise, porto illegale di armi ex art. 12 L. 497/1974 commesso il 15.11.2007 in Marcianise, violenza privata tentata ex art. 56, 610 c.p. commesso il 16.11.2007 in Marcianise, rapina ex art. 628 c.p. commesso il 14.11.2007 in Marcianise, estorsione tentato in concorso ex art. 56, 110, 629 c.p. commesso il 14.11.2007 in Marcianise, di condanna alla reclusione di anni 5, mesi 10 e multa di € 2.000;
4) provvedimento del 11.2.2011 di cumulo delle pene riportate ai nn. 1), 2), 3) pena complessiva della reclusione di anni 14, mesi 4 e multa di € 5.000, cumulo sciolto con provvedimento del 6.6.2011;
5) provvedimento del 6.6.2011 di cumulo delle pene riportate ai nn. 1), 2), 3) e 4) per pena complessiva della reclusione di anni 13, mesi 2 e multa di € 3.000; (provvedimenti successivi: disposto l'affidamento in prova al servizio sociale in data 28.4.2016; ordinanza del 2.7.2018 del Tribunale di Sorveglianza di Napoli dichiara non estinta parte della pena detentiva in relazione all'affidamento in prova);
6) sentenza del 26.2.2024 di applicazione della pena su richiesta delle parti c.d. allargato del Tribunale in composizione monocratica di Forlì (irrevocabile il 28.4.2024) per furto continuato in concorso ex art. 81, 110, 624 c.p. commesso in Forlì tra l'8.7.2022 e il 9.7.2022 e nel mese di agosto 2022 (recidiva specifica), ricettazione in concorso ex artt. 110, 648 c.p. commesso in Forlì il 7.9.2022 (recidiva specifica), alla pena della reclusione di anni 2, mesi 4 e multa di € 1.800 (provvedimento del 7.6.2024 disposta la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva). All'udienza del 30.9.2025 è stata sentita la ricorrente, che ha dichiarato: “il papà è in contatto con i minori siccome li sente tutti i giorni con la video chiamata. Dal marzo 2023 questa è la situazione. Noi siamo andati l'anno scorso due mesi in Albania. Nel 2025 non siamo andati sia perché era fissata una visita medica sia perché mi è scaduto il passaporto. Mio marito in Albania lavora. Ho detto ai bambini che la nonna non sta tanto bene e che quindi il papà deve stare vicino a lei. Che poi tornerà. Che io sappia le vicende penali più risalenti sono state tutte espiate mentre credo che abbia ancora una pena di due anni e 4 mesi di reclusione perché a casa nostra hanno trovato del materiale edile di provenienza illecita. Per quanto ne so è stata richiesta una misura alternativa. In Italia non ho parenti. L'educazione dei figli ricade su di me. Ho un fratello a Napoli e uno a Roma.”. Alla medesima udienza, i difensori di parte attrice hanno rassegnato le proprie conclusioni, insistendo per l'accoglimento del ricorso e il Giudice si è riservato ai sensi dell'art. 261-sexies co. 3 c.p.c.
***
5. In via preliminare, l'eccezione di tardività del ricorso per decorrenza dei termini per impugnare deve essere respinta, con la conseguenza che il ricorso può considerarsi ammissibile. 5.1. Sul punto, parte resistente ha osservato che il provvedimento di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del marito della ricorrente dovesse essere individuato nel decreto adottato dal Dirigente dello Sportello Ufficio per l'Immigrazione della Prefettura di Forlì-Cesena in data 11.5.2021 (notificato in data 8.9.2021 tramite il servizio posta del per irreperibilità del Parte_3 destinatario) e non, invece, nel documento del 23.1.2025, individuato da parte attrice in sede di ricorso quale oggetto di impugnazione e del quale la stessa ricorrente ha contestato la validità per mancata sottoscrizione. Di tale documento, parte resistente ha eccepito la nullità in quanto inviato a seguito di anomalia informatica, sprovvisto di firma e, in ogni caso, non riconducibile ad una valida manifestazione di volontà della PA.
5.2. In diritto va precisato che il presente giudizio ricade nell'ambito applicativo dell'art. 30 co. 6 D.lgs. n. 286/1998 («Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è disciplinata dall'art. 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.») e dell'art. 20 D.lgs. n. 150/2011 («1. Le controversie previste dall'art. 30, comma 6, del decreto legislativo 15 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato. 3. La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta»). Entrambe le norme non prevedono alcun termine processuale decadenziale per proporre domanda o opposizione al diniego del nulla osta dinanzi all'Autorità Giudiziaria, la quale resta investita non già del controllo formale sulla legittimità dell'«atto amministrativo», bensì dell'accertamento sulla spettanza del bene della vita richiesto, ossia del diritto al rilascio del nulla osta al ricongiungimento, circostanza che giustifica la devoluzione della controversia alla giurisdizione ordinaria e non amministrativa (cfr. Cass. sez. 1, Sent. n. 5380/2006).
Ciò chiarito, occorre muovere dal dato normativo – rappresentato dall'art. 29 D.lgs 286/98 e dall'art. 6 DPR 394/99 – per comprendere quali siano i presupposti, tenendo conto che il rilascio del visto di ingresso viene considerato come l'atto conclusivo di un procedimento a formazione complessa il cui avvio coincide con la richiesta di nulla osta al ricongiungimento (cfr. Cass., 30 marzo 2011, n. 7218). L'art. 29 cit., al comma 7, prevede che la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare sia corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3. Esso dispone poi il rispetto del seguente iter: “L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale, di cui all'articolo 4, comma 3, ultimo periodo, e verificata l'esistenza dei requisiti di cui al comma 3, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità' consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età
o stato di salute”. Tale disposizione deve essere integrata dalla previsione contenuta nel regolamento di attuazione (art. 6 DPR 394/99) che si esprime in questi termini:
“1.[…] La domanda dell'interessato deve essere corredata dalla: a) copia della carta di soggiorno o del permesso di soggiorno […]; b) documentazione attestante la disponibilità del reddito […]; c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio […]; d) documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia;
e) documentazione attestante l'invalidità totale o i gravi motivi di salute […]; f) documentazione concernente la condizione economica nel Paese di provenienza dei familiari a carico […] prodotta dalle locali autorità o da soggetti privati, valutata dall'autorità consolare alla luce dei parametri locali.
2. L'autorità consolare italiana provvede, ove nulla osti, alla legalizzazione della documentazione di cui al comma 1, lettere d), e) e f), salvo che gli accordi internazionali vigenti per l'Italia prevedano diversamente, nonché alla sua validazione ai fini del ricongiungimento familiare.
[…] 4. […] Verificata la sussistenza dei requisiti e condizioni previsti dall'articolo 29 del testo unico, nonché i dati anagrafici dello straniero, lo Sportello unico per l'immigrazione verifica l'esistenza del codice fiscale o ne richiede l'attribuzione […]. Lo Sportello unico per l'immigrazione rilascia, anche attraverso procedure telematiche, entro novanta giorni dalla ricezione, il nullaosta ovvero il provvedimento di diniego, dandone comunicazione all'autorità consolare […]. 5. Le autorità consolari, ricevuto il nullaosta di cui al comma 4 ovvero, se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nullaosta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma del medesimo comma 4, rilasciano il visto di ingresso entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di visto, dandone comunicazione, in via telematica, allo Sportello unico”
5.3. Nel caso di specie, trattandosi di giudizio avente ad oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del coniuge, in mancanza di espressa previsione normativa che assoggetti a termine decadenziale la proposizione del ricorso e non potendosi ravvisare aliunde l'esistenza di alcun termine perentorio per l'instaurazione della presente controversia, la domanda avanzata in questa sede, da intendersi proposta a seguito di impugnazione del primo provvedimento, va dichiarata preliminarmente ammissibile.
6. Venendo al merito, il ricorso non può essere accolto.
7. La ricorrente, cittadina extracomunitaria regolarmente soggiornante in Italia, ha chiesto ordinarsi il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare in favore del coniuge, cittadino extracomunitario residente in [...]. L'accertamento del suo diritto deve essere svolto all'attualità e in concreto, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'istruttoria del presente giudizio. In diritto, il quadro normativo applicabile, giova ribadire, è rappresentato dall'art. 29 co. 1 lett. a) D.lgs. n. 286/1998, ai sensi del quale «Lo straniero può chiedere il ricongiungimento familiare per i seguenti familiari: a) coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni». Tale nulla osta è propedeutico al rilascio di un visto per l'ingresso del familiare nel territorio dello Stato. Condizioni positive per il rilascio del nulla osta sono rappresentate dai requisiti reddituali e di idonea disponibilità alloggiativa di cui all'art. 29, co. 3, lett. a) e b) del D.lgs. n. 286/1998. Condizione negativa è rappresentata dalla pericolosità sociale dello straniero, da valutarsi in concreto, ai sensi degli artt. 4 co. 3 e 5 co. 5 e 5 bis D.lgs. n. 286/1998.
8. Va dunque osservato che la ricorrente ha prodotto documentazione comprovante il proprio stato civile e il legame coniugale con in forza di matrimonio contratto il 30.4.2019 in Albania. Non è Parte_2 stato invece prodotto alcun certificato di conformità ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa dell'alloggio sito nel Comune di Forlì in Via Cervese n. 396 lett. B), dove l'istante risulta risiedere unitamente ai due figli minori (cfr. certificazione anagrafica del 5.3.2025), requisito che, peraltro, era stato previamente contestato dall'autorità amministrativa nel corso dell'istruttoria procedimentale con riferimento ad un diverso alloggio sito in in corso Cavour n. 32. Né è stata prodotta prova della Pt_3 disponibilità di un reddito minimo annuo te da fonti lecite non inferiore all'importo dell'assegno sociale. Agli atti è presente unicamente una busta paga riferita al mese di dicembre 2024, con l'indicazione Cont della scadenza del rapporto di lavoro in data 30.12.2024 alle dipendenze della soc. coop. agr. presso cui la ricorrente era già impiegata nel 2019, come si evince dalla documentazione prodotta da parte resistente, con un reddito annuo lordo per il 2018 di € 24.653 (cfr. all. 1 – memoria costituzione)
9. Ad ogni modo, anche volendo prescindere da quanto indicato sub 8., deve darsi atto dell'esistenza di motivi assorbenti ostativi al riconoscimento del diritto in parola in ragione della pericolosità sociale del coniuge della ricorrente. Le norme che vengono in rilievo sono rappresentate dall'art. 4 co. 3 D.lgs. n. 286/1998 che contempla i reati ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato e che nell'ultimo periodo testualmente recita “lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'art. 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interna e la libera circolazione delle persone” e la seconda parte dell'art. 5, comma 5, D.L.vo n. 286/98 che così dispone “nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto ai sensi dell'art. 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”. Completa il quadro normativo l'art. 6 bis DPR n. 394/1999 ai sensi del quale “[…] il visto di ingresso è negato anche quando risultino accertate condanne in primo grado per i reati di cui all'art. 4, comma 3, del testo unico” Giova precisare che i reati ostativi rappresentano elementi che possono giustificare il diniego del nulla osta all'esito di una valutazione discrezionale che deve mettere in comparazione l'interesse pubblico all'allontanamento di un soggetto pericoloso con l'interesse all'unità del nucleo familiare. Il giudice deve quindi verificare se nella fattispecie la preferenza accordata dall'autorità di pubblica sicurezza alle esigenze pubblicistiche rispetto al diritto alla tutela dell'unità familiare (come delineato dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU e fatto proprio dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte cost.) sia legittima o meno con riferimento ai criteri della proporzionalità e dell'adeguatezza.
9.1. Nel caso di specie, con riguardo alla situazione familiare della ricorrente, appare il caso di evidenziare che, a fronte del matrimonio celebrato il 30 aprile 2019 in Albania, l'istante ha presentato istanza di nulla osta al ricongiungimento il 12 settembre 2019, mentre i figli della coppia risultano essere nati il 9.8.2020 e il 29.7.2022. Nel ricorso, la ricorrente ha lamentato l'eccessiva dilatazione dei termini procedimentali per oltre cinque anni, senza lo svolgimento di istruttoria da parte dell'amministrazione in merito alle sopravvenute condizioni del nucleo familiare, e ha rappresentato di aver ricevuto un preavviso di diniego unicamente in data 9.3.2020, ben oltre i novanta giorni previsti dalla normativa per la determinazione amministrativa in merito all'istanza di rilascio o diniego del nulla osta. Il prolungato silenzio amministrativo avrebbe quindi reso necessario l'ingresso del marito in Italia il giorno precedente alla ricezione del preavviso di rigetto, ossia in data 8.3.2020, in ragione della diffusione della pandemia da Covid-19 con imminente chiusura delle frontiere. Il coniuge si sarebbe poi trattenuto irregolarmente in Italia per tre anni sino alla sua espulsione eseguita nel marzo 2023 (cfr. doc. 8 allegato al ricorso). Tuttavia, l'istruttoria documentale ha consentito di accertare che la ricorrente fosse stata edotta dell'esito negativo della domanda già nell'ottobre 2019 con preavviso di rigetto del 24.9.2019, notificato il 2.10.2019 e motivato in ragione dell'assenza del requisito di idoneità alloggiativa (cfr. all. 3 – memoria costituzione
“è emerso che l'alloggio, occupato da n. 2 persone che in seguito a ricongiungimento familiare diverrebbero 3, può ospitare massimo 2 persone risultando, pertanto, non idoneo. Qualora il richiedente, entro 30 giorni, non faccia pervenire documentazione richiesta, verrà emesso decreto di rigetto”) e, successivamente, nel maggio 2020, con un secondo preavviso di rigetto del 9.3.2020, notificato il 26.5.2020, fondato sui precedenti penali del marito (cfr. all. 5 – memoria costituzione). Ciò nonostante, il coniuge della ricorrente si è trattenuto irregolarmente in Italia per tre anni e ha qui radicato il proprio nucleo familiare, ad oggi costituito dalla moglie e dai due figli. Inoltre, in relazione al primogenito, la ricorrente ha prodotto documentazione sanitaria che ne attesta la valutazione diagnostica di disturbo dello spettro autistico, livello di gravità 2, con necessità di supporto significativo. Con riguardo al legame con i figli minori, deve qui evidenziarsi come il coniuge della ricorrente abbia convissuto con il proprio nucleo familiare per soli tre anni. Dal marzo 2023, a seguito dell'espulsione, egli ha fatto rientro in Albania e i figli avrebbero rivisto di persona il padre unicamente l'anno scorso per due mesi, sebbene la ricorrente abbia dichiarato mantenere i contatti giornalmente mediante video chiamate (cfr. verbale di udienza “il papà è in contatto con i minori siccome li sente tutti i giorni con la video chiamata […] Noi siamo andati l'anno scorso due mesi in Albania. Nel 2025 non siamo andati sia perché era fissata una visita medica sia perché mi è scaduto il passaporto”). Dunque, in conseguenza all'espulsione, il coniuge dell'istante manca dal territorio italiano da oltre due anni e sei mesi e si ritiene che, ad oggi, difettino le condizioni per il reingresso, attesa la sua perdurante pericolosità sociale.
9.2. Difatti, a fronte di tali legami familiari, deve darsi atto del curriculum criminale di , per Parte_2 come risulta dalla documentazione acquisita ex art. 213 c.p.c. Egli è stato più volte condannato nel 2005, nel 2008 e nel 2010 in riferimento a fatti commessi nel 1999 e nel 2007 per ricettazione, detenzione e porto illegali di armi, resistenza a pubblico ufficiale, spari in luoghi abitati, evasione, rapina, violenza privata ed estorsione tentati, venendo condannato ad una pena complessivamente determinata nel giugno 2011 in anni 13 e mesi 2 di reclusione e multa di € 3.000. Stando a quanto si apprende dalla documentazione penale, egli ha scontato periodi di detenzione carceraria dal 2010 al 2016, venendo ammesso nell'aprile 2016 all'affidamento in prova al servizio sociale, sebbene dal casellario risulti un'ordinanza di non estinzione parziale della pena detentiva in relazione all'affidamento in prova datata 2.7.2018. Alla luce di tale trascorso, sebbene i fatti per i quali il coniuge della ricorrente ha riportato una consistente condanna risalgano oramai ad oltre venti anni addietro e siano antecedenti all'instaurazione del vincolo coniugale e alla nascita dei figli, d'altra parte assume valenza negativa dirimente la più recente condanna alla pena della reclusione di anni 2, mesi 4 e multa di € 1.800 emessa a suo carico nel febbraio 2024 con applicazione della pena su richiesta nelle forme del patteggiamento allargato dal Tribunale di Forlì, per i reati di furto continuato in concorso e ricettazione in concorso, per fatti commessi in luglio, agosto e settembre 2022. I fatti penalmente rilevanti, in relazione ai quali, peraltro, è stata pienamente riconosciuta la recidiva specifica, appaiono recenti e commessi non solo in seguito all'instaurazione del vincolo coniugale e alla nascita del primo figlio, ma anche subito dopo la nascita del secondogenito e testimoniano all'evidenza una pericolosità sociale di per la pubblica sicurezza, pericolosità attuale e concreta. Del Parte_2 resto, né la pregressa esper a né la costituzione di un nucleo familiare sono state in grado di spiegare nei confronti dell'uomo alcuna efficacia preventiva. A condizioni diverse non può giungersi neppure avuto riguardo all'ottenimento da parte del coniuge della ricorrente della sospensione dell'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 656 co. 5 c.p.p. in data 7.6.2024. Sul punto, nulla è stato allegato o prodotto nel corso dell'odierno giudizio e, ad ogni modo, anche ove fosse concessa una misura alternativa, tale circostanza non sarebbe di per sé idonea a ritenere cessate le esigenze di tutela pubblicistica. Del resto, la concessione di una misura alternativa non presuppone la totale assenza di pericolosità sociale del condannato, ma unicamente l'inizio del processo di rieducazione (cfr. tra le altre, Cass. penale, sez. V, sent. 36233/2015 in materia di affidamento in prova al servizio sociale). E nel caso di specie, il richiedente si trova ancora in attesa di una decisione in merito.
10. Alla luce di tali elementi complessivamente considerati, la condizione familiare della ricorrente appare del tutto inidonea a giustificare l'accoglimento del ricorso. Del resto, e lo si ribadisce, il marito, con il quale è coniugata dal 2019, nei tre anni trascorsi in Italia dal 2020 al 2023, peraltro in condizioni di soggiorno irregolare, si è reso nuovamente responsabile nel 2022 di condotte illecite, senza alcun riguardo del neocostituito nucleo familiare e dei due figli minori. Ne deriva che anche le condizioni di salute del primogenito non sono tali da giustificare l'esito positivo del giudizio anche all'esito del bilanciamento.
11. In conclusione, alla luce della condizione ostativa rappresentata dalla pericolosità sociale del coniuge della ricorrente, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
12. Le spese si intendono compensate avuto riguardo alla questione inerente l'emissione del nuovo provvedimento da parte dell'amministrazione che pare essere stata la causa genetica del presente procedimento.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-sexies co. 3 c.p.c., ogni altra istanza o eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
RIGETTA il ricorso.
Spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Bologna, 29 ottobre 2025
Il Giudice Dott. Angela Baraldi