TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 75
TAR
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Accolto
    Applicabilità dell’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 al personale dell’Arma dei Carabinieri

    Il Tribunale ha ritenuto che l’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come interpretato e applicato anche alla luce dell’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare, si applichi al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, inclusi i Carabinieri, anche per il calcolo dell’indennità di fine rapporto, e non solo per il trattamento pensionistico.

  • Accolto
    Non applicabilità dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 165/1997 per il trattamento di fine servizio

    Il Tribunale ha chiarito che l’art. 4 del D.Lgs. n. 165/1997 si riferisce al calcolo dei sei scatti ai fini pensionistici e non ai fini del trattamento di fine servizio. Per quest’ultimo, il beneficio è a carico della fiscalità generale e non richiede versamenti aggiuntivi in caso di cessazione a domanda.

  • Accolto
    Insussistenza di decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno

    Il Tribunale ha confermato la giurisprudenza prevalente secondo cui il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura decadenziale, ma è funzionale a garantire la decorrenza del pensionamento dal 1° gennaio dell’anno successivo. La sua inosservanza non comporta decadenza dal beneficio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 75
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 75
    Data del deposito : 26 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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