Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 26/02/2026, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00075/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00379/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 379 del 2024, proposto da
AN CI, rappresentato e difeso dall’avvocato Enrico Tedeschi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Di Cato, Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Perugia, Via Canali, 5;
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di Perugia;
per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987, con interessi e rivalutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 la dott.ssa AN EN Di AU e udita la difesa di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, residente in [...], ha prestato servizio nell’Arma dei carabinieri fino al 30 luglio 2021 ed è stato collocato in congedo, a domanda, all’età di 55 anni, con 43 anni di servizio utile ai fini pensionistici (v. documentazione depositata dalla parte).
2. Con la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, il predetto ha lamentato l’errata liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), calcolato senza considerare i sei scatti stipendiali di cui all’articolo 6- bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Il TFS non sarebbe stato rideterminato neppure a seguito della diffida inviata all’INPS dal ricorrente, per il tramite del suo legale, il 23 maggio 2024.
La parte ha domandato dunque l’accertamento del proprio diritto alla rideterminazione dell’indennità di fine servizio con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei predetti sei scatti stipendiali, oltre al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria sulle somme dovute in suo favore.
3. L’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, costituitosi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere tenuto soltanto alla corresponsione del trattamento di fine servizio, da determinare in conformità al prospetto di liquidazione di competenza esclusiva dell’Amministrazione datrice di lavoro. Per la stessa ragione, l’Ente ha allegato anche il difetto di integrità del contraddittorio, stante la mancata notifica del ricorso alla predetta Amministrazione.
Nel merito, l’Istituto resistente ha comunque negato la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente. Questi non verserebbe, infatti, in alcuna delle ipotesi previste dalla disciplina normativa, essendo cessato dal servizio volontariamente e non appartenendo alla Polizia di Stato né a un corpo di polizia a ordinamento civile, bensì a un corpo a ordinamento militare, quale è l’Arma dei carabinieri.
Più in dettaglio, le ragioni ostative al riconoscimento del beneficio dei sei scatti stipendiali sarebbero le seguenti:
- il ricorrente non avrebbe ottemperato in modo chiaro all’onere di compiuta allegazione dei fatti a supporto della pretesa, non avendo dedotto quali siano in concreto i requisiti assicurativi e contributivi maturati, né l’età anagrafica di presentazione della domanda di quiescenza all’INPS;
- l’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, che è intervenuto a sostituire i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987, non riguarderebbe gli appartenenti all’ordinamento militare;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il beneficio invocato dal ricorrente spetterebbe solamente ai militari collocati in congedo per raggiunti limiti di età oppure per invalidità o per decesso, e non anche ai militari collocati in congedo a domanda; per questi ultimi, dovrebbe trovare applicazione il comma 2 dello stesso articolo 4, secondo il quale il personale che cessa dal servizio a domanda può avere diritto ai sei scatti stipendiali a condizione del previo pagamento della restante contribuzione “ calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”, pagamento che nel caso di specie non sarebbe stato eseguito;
- la domanda di collocamento in quiescenza dovrebbe, a pena di decadenza, essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe richieste anzianità, ossia i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, e nel caso in esame tale termine non sarebbe stato rispettato o comunque il ricorrente non avrebbe comprovato di averlo osservato.
4. All’udienza pubblica fissata la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Preliminarmente, deve rilevarsi che, come affermato da consolidata giurisprudenza, “ l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Id., Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Id., Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; TAR Umbria, 12 febbraio 2024, n. 82 e n. 87; Id., 6 febbraio 2024, n. 58) e, pertanto, la controversia concernente la liquidazione dell’indennità deve essere instaurata esclusivamente nei confronti di tale Ente (cfr. ancora Cons. Stato, n. 1231 del 2019, cit.; TAR Umbria, 2 febbraio 2024, n. 51, n. 52 e n. 53; Id., 6 febbraio 2024, n. 55 e n. 59) ” (così, ex multis , TAR Umbria, 8 gennaio 2025, nn. 8-12).
Vanno, conseguentemente, disattese sia l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione dell’Amministrazione datrice di lavoro, sia l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS.
6. Deve poi osservarsi che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Istituto resistente, il ricorrente ha debitamente allegato e comprovato i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
La parte ha, infatti, affermato nel ricorso di possedere i requisiti previsti per il riconoscimento del beneficio dei c.d. sei scatti stipendiali e ha depositato agli atti di causa il prospetto di liquidazione della pensione, ove sono riportati tutti i dati relativi alla posizione contributiva del ricorrente e dal quale risulta il possesso dei requisiti dichiarati.
7. Per quanto attiene alla ricostruzione normativa che ha condotto al riconoscimento del beneficio oggetto di controversia anche agli appartenenti all’Arma dei carabinieri, per economia processuale si richiama l’ampia ricostruzione contenuta nei precedenti specifici di questo Tribunale amministrativo regionale.
Come già affermato da questo Tribunale, “[i] l beneficio dell’applicazione nella base di calcolo per l’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali di importo pari al 2,5% da calcolarsi sull’ultimo stipendio –in passato previsto solo per i gradi più elevati della carriera militare - è stato introdotto dall’art. 6 bis comma 1 del D.L. 387 del 21 settembre 1987 in riferimento al personale della sola Polizia di Stato (quindi non al personale militare cui appartiene il ricorrente) “ che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”.
Il comma 2 del medesimo articolo estende l’attribuzione dei sei scatti “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, con la precisazione che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
Lo stesso beneficio è stato esteso ai sensi dell’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, - introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987 n. 468 - “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non era quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. Tale norma è stata successivamente sostituita dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, avente analogo contenuto.
In buona sostanza, prima dell’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare il beneficio dei sei scatti stipendiali da calcolarsi nell’indennità di buonuscita spettava al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare (tra cui deve ritenersi compresa l’Arma dei Carabinieri) e alle altre forze armate nei soli casi di collocamento a riposo non volontario - sopraggiunti limiti di età, morte o inabilità permanente al servizio - mentre al personale della polizia di Stato era riconosciuto anche a domanda, al raggiungimento dei prescritti requisiti di età e di servizio.
Il D.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) all’art. 2268 ha abrogato sia l’art. 11 della L. 231/90, che l’art. 6 bis del D.l. 387/1987; che peraltro l’abrogazione della l. 231/90 non abbia determinato la reviviscenza del precedente art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987 è stato espressamente escluso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023 n. 2986, ma anche C.G.A.R.S., 19 agosto 2022 n. 926, cit.). In merito al predetto istituto in generale è stato chiarito che “ la tesi della reviviscenza di disposizioni a seguito di abrogazione referendaria non può essere accolta, perché si fonda su una visione “stratificata” dell’ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove fosse seguita tale tesi, l’abrogazione, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto [...]. Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate, dunque, non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate [...]. Peraltro, sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso ” (Corte cost., 24 gennaio 2012, n. 13).
Lo stesso D.lgs. 66/2010 all’art. 1911 ha nuovamente introdotto in via generale il beneficio dei sei aumenti periodi di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio: detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “ continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 del C.O.M. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, anche quelle ad ordinamento militare, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987: infatti, come già anticipato supra , l’art. 6 bis - in origine limitato alle sole forze di polizia ad ordinamento civile - prevedeva l’applicabilità del beneficio sia nei casi di collocamento a riposo non volontario che a domanda. Dal 2010, per espressa previsione dell’art. 1911 C.O.M. quello stesso articolo, già abrogato dallo stesso testo normativo, continua a produrre effetti con ambito soggettivo più ampio rispetto a quello originario, ovvero risulta rivolto a tutto il personale, anche quello militare.
Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
Tutte le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che l’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987 debba trovare applicazione oltre che al personale della Polizia di Stato, anche a quello delle forze di polizia ad ordinamento militare, quale è senz’altro l’Arma dei Carabinieri, e che quindi debba essere affermato il diritto del ricorrente al ricalcolo dell’indennità di buonuscita mediante computo dei sei scatti stipendiali del 2,5% calcolati sull’ultima retribuzione (cfr. Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10838, id. 18 aprile 2023, n.3914, id., 23 marzo 2023 n. 2986, T.A.R. Piemonte, sez. I, 08 maggio 2023, n. 439, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 12 gennaio 2023, n. 139, T.A.R. Umbria, 17 maggio 2022, n. 287) ” (TAR Umbria, 12 febbraio 2024, n. 82).
8. Ciò posto, non risulta ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il ricorrente sia stato collocato in pensione a domanda e che non sia stata versata la contribuzione necessaria ad assicurare la copertura relativa al beneficio stesso.
8.1. Non è, infatti, applicabile alla fattispecie in esame l’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, che si riferisce al calcolo dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento pensionistico, e non invece ai fini del trattamento di fine servizio, oggetto dell’odierna controversia.
In particolare, il predetto articolo 4 dispone, al comma 1, che “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , all’articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , inserito dall’articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , all’articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , all’articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3 ”.
Secondo quanto stabilito dal successivo comma 2, “ Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”.
Se è vero, quindi, che, laddove il beneficio venga richiesto ai fini pensionistici, lo stesso deve avere un’adeguata copertura previdenziale, al contrario, nel caso in cui sia domandato ai soli fini dell’indennità di buonuscita, non è previsto alcun obbligo di versamento, rimanendo il beneficio a carico della fiscalità generale (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1906 del 27 giugno 2019). Tale differenza di trattamento è giustificata dall’intrinseca diversità dei due emolumenti: la pensione ha chiaramente natura previdenziale, mentre l’indennità di buonuscita ha carattere di retribuzione differita e prescinde dal raggiungimento dei requisiti necessari per l’acquisto del diritto a pensione (TAR Umbria, 6 febbraio 2024, n. 58).
8.2. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997 non modifica, dunque, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione – per quanto rileva nella presente controversia – all’attribuzione dei sei scatti riconosciuti dall’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987 (Cons. Stato, Sez. II, 18 aprile 2023, n. 3908).
9. Non può, poi, ritenersi che il ricorrente sia decaduto dal beneficio per la mancata presentazione della domanda di collocamento in quiescenza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate richieste anzianità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987.
9.1. Al riguardo, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che “ secondo la giurisprudenza largamente prevalente, la natura non decadenziale della previsione deve farsi discendere non soltanto dalla mancata previsione espressa del termine del 30 giugno come appunto termine decadenziale, ma anche nella lettura della norma all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del comma 3 dell’art. 6-bis, ove si dispone che “ i provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda ”.
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, mentre in caso di mancato rispetto non determina alcuna decadenza in capo all’interessato.
Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette), proprio perché il già richiamato comma 3 lascia intendere che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza ” (TAR Umbria, 12 febbraio 2024, n. 87).
Di conseguenza, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “ non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2986; Id., Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
9.2. Nessuna decadenza può, pertanto, ritenersi maturata a carico del ricorrente.
10. Alla luce di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente dichiarazione del diritto del ricorrente al beneficio economico, relativo al calcolo del trattamento di fine servizio, contemplato dall’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987.
L’INPS dovrà pertanto provvedere alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita con l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione richiamata.
Sulla somma spettante dovranno essere computati gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Cons. Stato, Sez. II, 16 marzo 2023, n. 2761). Più precisamente, gli importi dovranno essere “ maggiorati dalla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, per il divieto di cumulo stabilito dall’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile a tutte le categorie di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per cui ricorrono le ragioni di contenimento della spesa pubblica a base della norma testé richiamata, secondo la ratio decidendi prospettata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 459/2000 ( ex aliis , Cass., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624; C.d.S., sez. III, 22 maggio 2019, n. 3327) ” (Cons. Stato, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2463).
11. Stante l’esito del giudizio, l’INPS va condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA e oneri per spese generali nella misura del 15 per cento, da distrarsi in favore dell’avvocato Enrico Tedeschi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO UN, Presidente
AN EN Di AU, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EN Di AU | CO UN |
IL SEGRETARIO