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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 06/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2726 /2024
Oggi 06/05/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2726/2024 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Vito De Stefano ( ) per mandato in atti C.F._2
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_1 Per_1
atti
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per fruire dell'indennità
d'accompagnamento nonché dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai
2 sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di cui CP_1
chiedeva il rigetto.
La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va accolto nei termini di cui alla CTU in atti.
Va anzitutto rilevato che per quanto attiene all'indennità di accompagnamento, l'art. 1
della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione,
alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza;
mentre relativamente al riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, l'art. 3, comma 3 della l. n. 104/1992 definisce l'handicap in situazione di gravità
la condizione della persona la cui minorazione singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Invero, il Consulente in seno all'elaborato peritale si è così espresso: “A parere del
sottoscritto consulente, esaminata la documentazione prodotta, analizzate le patologie riscontrate in
sede di accertamenti peritali e valutata la loro attuale incidenza funzionale, la signora Parte_1
ha diritto al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento ed ha diritto al
[...]
riconoscimento dello status di “persona portatrice di handicap con situazione di gravità L. 104 art.3
comma 3” con decorrenza dal 01.03.2025.”
Con riferimento alla data di decorrenza dei benefici riconosciuti in capo al ricorrente,
analizzata la certificazione agli atti, il CTU ha affermato che i diritti decorrono dal giorno
1.3.2025, data successiva dalla presentazione della domanda amministrativa.
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento dello stato di portatore di handicap in situazione di gravità ai
3 sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92 e per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dal giorno 1.3.2025.
Il ricorso va accolto nei predetti termini.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente
Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale;
v. anche
Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n. 5722/2021).
Vanno definitivamente poste a carico dell' le spese della CTU già liquidate con CP_1
separato provvedimento.
P.Q.M.
1. accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex. L
n. 18/1980 e il riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità
ai sensi dell'art. 3 comma 3 legge 104/1992 dal giorno 1.3.2025, data successiva alla data di presentazione della domanda in via amministrativa.;
2. compensa integralmente le spese di lite;
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1
con separato provvedimento.
4 Marsala, 6.5.2025
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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