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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 207/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 207/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Vincenzo Fulvio Attisani e Vincenzo Attisani;
appellante
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Antonio Cimino;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1273/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 18.10.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere statuire: - In parziale riforma della
sentenza 1273/2018, pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme in data 04/10/2018 e pubblicata il 18/10/2018, accogliere l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 311/07 e, per l'effetto, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo stesso o, comunque, dichiarare non dovuta la somma ingiunta;
-
Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di legge e/o di giustizia;
- Condannare parte appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “chiede che la Corte d'Appello adita voglia: 1.- nel merito, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 1273/2018 Tribunale di Lamezia
Terme; 2.- condannare l'appellante medesima a rifondere all'appellato spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 311/2007 il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva a di pagare, in favore della Parte_1 Controparte_2 la somma di €11.677,39 oltre interessi e spese del procedimento, portata dalla fattura n. 1/2007 quale corrispettivo per lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti presso l'immobile di sua proprietà.
proponeva opposizione avverso il predetto decreto, deducendo Parte_1
l'assenza delle condizioni richieste dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato, non avendo la , offerto idonea prova scritta del credito fatto CP_2
valere in sede monitoria;
che gli unici lavori eseguiti in favore della stessa erano quelli di cui al contratto e relativo computo metrico aventi ad oggetto le parti comuni del fabbricato, il cui importo pro- quota era stato integralmente corrisposto all'opposta ditta.
Eccepiva inoltre la sussistenza di vizi nelle opere eseguite dall'opposta, lamentando” il mancato rispetto delle quote di imposta originarie inerenti il piano di calpestio risultando lo stesso più alto di circa 15cm, rispetto al precedente solaio” e chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni nella misura di €25.000,00. Dichiarava, altresì, di voler chiamare in causa gli altri condomini.
Si costituiva la , la quale precisava che i lavori oggetto della fattura CP_2
azionata in via monitoria non erano quelli oggetto del contratto del 14/11/2002 e del
17/10/2003, ma quelli aggiuntivi commissionati eseguiti e concordati verbalmente tra le parti, afferenti alla proprietà esclusiva dell'opponente (per un ammontare complessivo di euro 11.677,39, (oggetto, appunto, del decreto ingiuntivo opposto). Escludeva, inoltre, la sussistenza di vizi nelle opere realizzate, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta decadenza della società appaltante da qualsiasi garanzia, per mancata denunzia entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta, come prescritto dall'art. 1667 c.c. ed essendo, comunque, decorso il termine di due anni dalla consegna dell'opera per l'esercizio dell'azione di garanzia.
Istruita la causa con l'espletamento di interrogatorio formale e prova per testi, il
Tribunale con sentenza n. 1273/2018 rigettava sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale proposte dalla e la condannava al pagamento delle spese Parte_1
di lite.
Il giudice di prime cure riteneva, alla luce dell'espletata prova testimoniale e della documentazione versata in atti, che la parte opposta avesse dimostrato l'esistenza di un successivo accordo con la committente riguardo all'esecuzione di ulteriori lavori, rispetto a quelli già pagati.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, riteneva fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.01.2019, lamentando la “omessa e/o errata valutazione delle Parte_1
prove acquisite e illegittima mancata ammissione della prova testimoniale, rilevante ai fini del decidere, chiesta da parte opponente, con conseguente violazione dell'art.
115 c.p.c.”, per aver il Tribunale ritenuto dimostrata, da parte della , CP_2
l'esistenza di un accordo verbale tra le parti che prevedeva l'esecuzione di lavori all'interno della proprietà esclusiva dell'opponente ulteriori rispetto a quelli previsti dai contratti di prestazione d'opera del 14.11.2002 e del 17.10.2003, che riguardavano invece il fabbricato in cui detta proprietà esclusiva era ubicata e di cui era stato provato il pagamento. Rilevava l'appellante che i lavori descritti nella fattura n. 1/07 corrispondevano esattamente a quelli elencati nei citati contratti nonché nel computo metrico redatto dal direttore dei lavori arch. e Persona_1
dal tecnico incaricato dalle parti geom. ; che detti lavori riguardavano CP_3
le parti comuni del fabbricato in cui era ubicata la sua proprietà esclusiva, erano stati commissionati da tutti i condomini ed erano stati integralmente pagati;
che il
Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni rese dal teste di parte opposta Tes_1
ma non aveva tenuto conto della testimonianza del direttore dei lavori arch.
[...]
il quale aveva affermato che “I lavori di cui alla fattura datata Persona_1
10/01/2007 n. 1/07 sono stati eseguiti dall'impresa quando ancora ero CP_2 direttore dei lavori, ma non riguardano l'esclusiva proprietà della , in Parte_1 quanto interventi riguardanti parti strutturali comuni”; che, mancando la prova che i lavori oggetto dei contratti sopra menzionati fossero terminati nel mese di maggio 2005, nessun valore poteva essere attribuito al pagamento da parte di essa appellante della somma di €6.500,00 in data 16.05.2005 che, secondo il giudice di prime cure, sarebbe avvenuto dopo il saldo dei lavori oggetto dei contratti;
che essa appellante aveva articolato prova testimoniale tendente a dimostrare che i lavori di cui alla fattura n. 1/07 non erano diversi da quelli oggetto dei contratti ed eseguiti sulle parti comuni e che tuttavia tale richiesta istruttoria era stata inopinatamente rigettata dal
Tribunale. Chiedeva, pertanto, che in parziale riforma della sentenza impugnata venisse accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 311/07, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata in data 11.03.2019 la la quale CP_2
chiedeva il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 04.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.05.2019, la Corte rigettava le richieste istruttorie articolate dall'appellante e fissava l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 28.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Parte appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata derivante da una erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento tranne i casi in cui la loro efficacia
è predeterminata dalla legge. Egli, pertanto, può porre a fondamento della propria decisione anche valutazioni soggettive formulate all'esito dell'esame dei documenti raccolti in giudizio, col solo obbligo (costituente altresì un limite) di predicare le ragioni del proprio convincimento.
Si trova conferma di queste premesse anche nella più recente giurisprudenza. È stato infatti affermato che “il giudice ha il potere di valutare i documenti e i testimoni presentati, decidendo quali prove ritiene più attendibili per motivare la sua decisione. Non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le obiezioni difensive, ma deve indicare le ragioni del suo convincimento. Le sue valutazioni sono considerate valide anche se non menziona esplicitamente tutti gli argomenti contrari alla decisione adottata” (Cass. civ., sez. II, 5/3/2024, n. 5843).
Orbene, nel caso che qui ne occupa, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, seguendo un percorso motivazionale che non merita affatto censure.
Ed invero, i testi di parte opposta e hanno Tes_1 Testimone_2
confermato che i lavori descritti nella fattura azionata in monitorio erano stati commissionati dalla e si trattava di lavori realizzati nelle unità di sua Parte_1
esclusiva proprietà, diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto dei contratti del
14.11.2002 e del 17.10.2003 stipulati da tutti i condomini ed integralmente saldati dalla per la quota di sua spettanza. Parte_1
A conferma di tale circostanza il giudice di prime cure ha giustamente valorizzato la ricevuta di pagamento del 16.05.2005 dalla quale si evince che successivamente alla contabilità finale del 10.01.2005 (redatta dal geom. ) e, dunque. dopo CP_3
l'ultimazione dei lavori affidati con i contratti del 14.11.2002 e del 17.10.2003, veniva corrisposto dall'odierna appellante, a titolo di acconto “per prosieguo lavori”,
l'ulteriore somma di € 6.510,00. Infondata è l'obiezione dell'appellante secondo cui mancherebbe la prova che i lavori oggetto dei contratti sopra menzionati fossero terminati nel mese di maggio 2005. Ed invero, la redazione della contabilità finale con la ripartizione delle quote tra i condomini avvenuta il 10.01.2005 presuppone necessariamente e logicamente l'avvenuta ultimazione dei lavori.
Quanto alla deposizione del teste , vi è da dire che lo stesso ha Persona_1
confermato la realizzazione dei lavori descritti nella fattura azionata in monitorio, precisando però che essi riguardavano parti strutturali comuni. Ora, a parte la difficoltà di ricondurre interventi quali la demolizione dei muri interni, il rifacimento della muratura in mattoni pieni, la demolizione e il rifacimento dei solai nel concetto di parti comuni dell'intero fabbricato, rileva la Corte che il teste non ha dichiarato che i lavori de quibus erano ricompresi nell'oggetto dei contratti di appalto del
14.11.2002 e 17.10.2003, sicchè non è dato ravvisare una insanabile contraddizione con le convergenti risultanze istruttorie sopra illustrate.
D'altra parte è la stessa appellante a riconoscere nella lettera del 02.08.2006, che fa seguito al sollecito di pagamento del 22.06.2006 inviato dalla , CP_2
l'esecuzione di lavori anche nell'immobile di sua proprietà, pur dichiarando di aver saldato tutto.
Essendo, dunque, stata raggiunta la prova della esecuzione di lavori ulteriori e diversi da quelli oggetto dei contratti di appalto del 14.11.2002 e del 17.10.2003, lavori eseguiti nella proprietà esclusiva della su incarico della stessa, in Parte_1
difetto di prova del pagamento, deve ritenersi sussistente il diritto di credito azionato in monitorio.
Infondata è, infine, la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova per testi articolata dall'opponente-appellante, vertendo essa su fatti estranei al thema decidendum della controversia rappresentato dalla riconducibilità o meno dei lavori di cui alla fattura n. 1/07 a quelli oggetto dei menzionati contratti di appalto.
Correttamente, pertanto, questa Corte ha rigettato la richiesta istruttoria reiterata con l'atto di appello.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , con citazione notificata il 22.01.2019, nei confronti Parte_1
di , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme n. 1273/2018 pubblicata il 18.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Tiziana Drago Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 207/2019 R.G. vertente tra
(C.F.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli Avv.ti Vincenzo Fulvio Attisani e Vincenzo Attisani;
appellante
e
(P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'Avv. Antonio Cimino;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1273/2018 del Tribunale di Lamezia
Terme, pubblicata il 18.10.2018, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, reietta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere statuire: - In parziale riforma della
sentenza 1273/2018, pronunciata dal Tribunale di Lamezia Terme in data 04/10/2018 e pubblicata il 18/10/2018, accogliere l'opposizione proposta da Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 311/07 e, per l'effetto, dichiarare nullo o annullare il decreto ingiuntivo stesso o, comunque, dichiarare non dovuta la somma ingiunta;
-
Emettere ogni altro provvedimento ritenuto di legge e/o di giustizia;
- Condannare parte appellata al pagamento di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “chiede che la Corte d'Appello adita voglia: 1.- nel merito, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 1273/2018 Tribunale di Lamezia
Terme; 2.- condannare l'appellante medesima a rifondere all'appellato spese e competenze del presente grado di giudizio, oltre accessori come per legge”.
FATTO e DIRITTO
§ 1. Il giudizio di primo e secondo grado
1.1. Con decreto ingiuntivo n. 311/2007 il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva a di pagare, in favore della Parte_1 Controparte_2 la somma di €11.677,39 oltre interessi e spese del procedimento, portata dalla fattura n. 1/2007 quale corrispettivo per lavori di ristrutturazione edilizia eseguiti presso l'immobile di sua proprietà.
proponeva opposizione avverso il predetto decreto, deducendo Parte_1
l'assenza delle condizioni richieste dalla legge per l'emissione del decreto ingiuntivo impugnato, non avendo la , offerto idonea prova scritta del credito fatto CP_2
valere in sede monitoria;
che gli unici lavori eseguiti in favore della stessa erano quelli di cui al contratto e relativo computo metrico aventi ad oggetto le parti comuni del fabbricato, il cui importo pro- quota era stato integralmente corrisposto all'opposta ditta.
Eccepiva inoltre la sussistenza di vizi nelle opere eseguite dall'opposta, lamentando” il mancato rispetto delle quote di imposta originarie inerenti il piano di calpestio risultando lo stesso più alto di circa 15cm, rispetto al precedente solaio” e chiedeva in via riconvenzionale il risarcimento dei danni nella misura di €25.000,00. Dichiarava, altresì, di voler chiamare in causa gli altri condomini.
Si costituiva la , la quale precisava che i lavori oggetto della fattura CP_2
azionata in via monitoria non erano quelli oggetto del contratto del 14/11/2002 e del
17/10/2003, ma quelli aggiuntivi commissionati eseguiti e concordati verbalmente tra le parti, afferenti alla proprietà esclusiva dell'opponente (per un ammontare complessivo di euro 11.677,39, (oggetto, appunto, del decreto ingiuntivo opposto). Escludeva, inoltre, la sussistenza di vizi nelle opere realizzate, eccependo, in ogni caso, l'intervenuta decadenza della società appaltante da qualsiasi garanzia, per mancata denunzia entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta, come prescritto dall'art. 1667 c.c. ed essendo, comunque, decorso il termine di due anni dalla consegna dell'opera per l'esercizio dell'azione di garanzia.
Istruita la causa con l'espletamento di interrogatorio formale e prova per testi, il
Tribunale con sentenza n. 1273/2018 rigettava sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale proposte dalla e la condannava al pagamento delle spese Parte_1
di lite.
Il giudice di prime cure riteneva, alla luce dell'espletata prova testimoniale e della documentazione versata in atti, che la parte opposta avesse dimostrato l'esistenza di un successivo accordo con la committente riguardo all'esecuzione di ulteriori lavori, rispetto a quelli già pagati.
Quanto alla domanda riconvenzionale dell'opponente, riteneva fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'opposta.
1.2. Avverso detta sentenza proponeva appello, con citazione notificata il
22.01.2019, lamentando la “omessa e/o errata valutazione delle Parte_1
prove acquisite e illegittima mancata ammissione della prova testimoniale, rilevante ai fini del decidere, chiesta da parte opponente, con conseguente violazione dell'art.
115 c.p.c.”, per aver il Tribunale ritenuto dimostrata, da parte della , CP_2
l'esistenza di un accordo verbale tra le parti che prevedeva l'esecuzione di lavori all'interno della proprietà esclusiva dell'opponente ulteriori rispetto a quelli previsti dai contratti di prestazione d'opera del 14.11.2002 e del 17.10.2003, che riguardavano invece il fabbricato in cui detta proprietà esclusiva era ubicata e di cui era stato provato il pagamento. Rilevava l'appellante che i lavori descritti nella fattura n. 1/07 corrispondevano esattamente a quelli elencati nei citati contratti nonché nel computo metrico redatto dal direttore dei lavori arch. e Persona_1
dal tecnico incaricato dalle parti geom. ; che detti lavori riguardavano CP_3
le parti comuni del fabbricato in cui era ubicata la sua proprietà esclusiva, erano stati commissionati da tutti i condomini ed erano stati integralmente pagati;
che il
Tribunale aveva valorizzato le dichiarazioni rese dal teste di parte opposta Tes_1
ma non aveva tenuto conto della testimonianza del direttore dei lavori arch.
[...]
il quale aveva affermato che “I lavori di cui alla fattura datata Persona_1
10/01/2007 n. 1/07 sono stati eseguiti dall'impresa quando ancora ero CP_2 direttore dei lavori, ma non riguardano l'esclusiva proprietà della , in Parte_1 quanto interventi riguardanti parti strutturali comuni”; che, mancando la prova che i lavori oggetto dei contratti sopra menzionati fossero terminati nel mese di maggio 2005, nessun valore poteva essere attribuito al pagamento da parte di essa appellante della somma di €6.500,00 in data 16.05.2005 che, secondo il giudice di prime cure, sarebbe avvenuto dopo il saldo dei lavori oggetto dei contratti;
che essa appellante aveva articolato prova testimoniale tendente a dimostrare che i lavori di cui alla fattura n. 1/07 non erano diversi da quelli oggetto dei contratti ed eseguiti sulle parti comuni e che tuttavia tale richiesta istruttoria era stata inopinatamente rigettata dal
Tribunale. Chiedeva, pertanto, che in parziale riforma della sentenza impugnata venisse accolta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 311/07, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Si costituiva con comparsa depositata in data 11.03.2019 la la quale CP_2
chiedeva il rigetto integrale del gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con ordinanza del 04.06.2019, resa a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza del 14.05.2019, la Corte rigettava le richieste istruttorie articolate dall'appellante e fissava l'udienza del 10.05.2022 per la precisazione delle conclusioni.
Seguivano alcuni rinvii per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo.
Con decreto di variazione tabellare del 09.09.2024 veniva disposta l'assegnazione del presente procedimento alla dr.ssa Tiziana Drago, magistrato applicato a questa
Corte per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, giusta delibera del CSM del
26.07.2024.
Con provvedimento del 29.10.2024 il Consigliere Istruttore assegnava alle parti i termini di cui al novellato art. 352 c.p.c. e fissava avanti a sé l'udienza del 28.01.2025 di rimessione della causa in decisione.
All'esito della stessa, svoltasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
§ 2. Le valutazioni della Corte
2.1. Parte appellante deduce un vizio di motivazione della sentenza impugnata derivante da una erronea valutazione degli elementi di fatto e delle risultanze istruttorie del giudizio di primo grado.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., il giudice è tenuto a valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento tranne i casi in cui la loro efficacia
è predeterminata dalla legge. Egli, pertanto, può porre a fondamento della propria decisione anche valutazioni soggettive formulate all'esito dell'esame dei documenti raccolti in giudizio, col solo obbligo (costituente altresì un limite) di predicare le ragioni del proprio convincimento.
Si trova conferma di queste premesse anche nella più recente giurisprudenza. È stato infatti affermato che “il giudice ha il potere di valutare i documenti e i testimoni presentati, decidendo quali prove ritiene più attendibili per motivare la sua decisione. Non è tenuto a discutere ogni singolo elemento o confutare tutte le obiezioni difensive, ma deve indicare le ragioni del suo convincimento. Le sue valutazioni sono considerate valide anche se non menziona esplicitamente tutti gli argomenti contrari alla decisione adottata” (Cass. civ., sez. II, 5/3/2024, n. 5843).
Orbene, nel caso che qui ne occupa, il giudice di primo grado ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi, seguendo un percorso motivazionale che non merita affatto censure.
Ed invero, i testi di parte opposta e hanno Tes_1 Testimone_2
confermato che i lavori descritti nella fattura azionata in monitorio erano stati commissionati dalla e si trattava di lavori realizzati nelle unità di sua Parte_1
esclusiva proprietà, diversi ed ulteriori rispetto a quelli oggetto dei contratti del
14.11.2002 e del 17.10.2003 stipulati da tutti i condomini ed integralmente saldati dalla per la quota di sua spettanza. Parte_1
A conferma di tale circostanza il giudice di prime cure ha giustamente valorizzato la ricevuta di pagamento del 16.05.2005 dalla quale si evince che successivamente alla contabilità finale del 10.01.2005 (redatta dal geom. ) e, dunque. dopo CP_3
l'ultimazione dei lavori affidati con i contratti del 14.11.2002 e del 17.10.2003, veniva corrisposto dall'odierna appellante, a titolo di acconto “per prosieguo lavori”,
l'ulteriore somma di € 6.510,00. Infondata è l'obiezione dell'appellante secondo cui mancherebbe la prova che i lavori oggetto dei contratti sopra menzionati fossero terminati nel mese di maggio 2005. Ed invero, la redazione della contabilità finale con la ripartizione delle quote tra i condomini avvenuta il 10.01.2005 presuppone necessariamente e logicamente l'avvenuta ultimazione dei lavori.
Quanto alla deposizione del teste , vi è da dire che lo stesso ha Persona_1
confermato la realizzazione dei lavori descritti nella fattura azionata in monitorio, precisando però che essi riguardavano parti strutturali comuni. Ora, a parte la difficoltà di ricondurre interventi quali la demolizione dei muri interni, il rifacimento della muratura in mattoni pieni, la demolizione e il rifacimento dei solai nel concetto di parti comuni dell'intero fabbricato, rileva la Corte che il teste non ha dichiarato che i lavori de quibus erano ricompresi nell'oggetto dei contratti di appalto del
14.11.2002 e 17.10.2003, sicchè non è dato ravvisare una insanabile contraddizione con le convergenti risultanze istruttorie sopra illustrate.
D'altra parte è la stessa appellante a riconoscere nella lettera del 02.08.2006, che fa seguito al sollecito di pagamento del 22.06.2006 inviato dalla , CP_2
l'esecuzione di lavori anche nell'immobile di sua proprietà, pur dichiarando di aver saldato tutto.
Essendo, dunque, stata raggiunta la prova della esecuzione di lavori ulteriori e diversi da quelli oggetto dei contratti di appalto del 14.11.2002 e del 17.10.2003, lavori eseguiti nella proprietà esclusiva della su incarico della stessa, in Parte_1
difetto di prova del pagamento, deve ritenersi sussistente il diritto di credito azionato in monitorio.
Infondata è, infine, la doglianza relativa alla mancata ammissione della prova per testi articolata dall'opponente-appellante, vertendo essa su fatti estranei al thema decidendum della controversia rappresentato dalla riconducibilità o meno dei lavori di cui alla fattura n. 1/07 a quelli oggetto dei menzionati contratti di appalto.
Correttamente, pertanto, questa Corte ha rigettato la richiesta istruttoria reiterata con l'atto di appello.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, confermata.
§ 3. Le spese processuali
3.1. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri minimi, stante la semplicità delle questioni trattate.
Atteso il rigetto integrale del gravame, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , con citazione notificata il 22.01.2019, nei confronti Parte_1
di , in persona del Controparte_4
legale rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia
Terme n. 1273/2018 pubblicata il 18.10.2018, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado che liquida in euro 1.984,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 10.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Tiziana Drago dott. Alberto Nicola Filardo