TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/02/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LECCE
in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Merj Giuri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1976 ruolo generale del contenzioso dell'anno 2021, avente per oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss.
C.c., discussa all'odierna udienza a trattazione scritta del 25.2.2025 e decisa ex art. 281-sexies c.p.c.
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Frassanito Parte_1
mandato in atti
ATTORE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Salvatore De Vitis e CP_1
Avv. Gabriele Potenza, mandato in atti
CONVENUTA
FATTO E DIRITTO Il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo. Va ritenuta legittima la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare “ concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata (scrive Cass. 27.7.2006 n. 17145: “La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica e adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito”); le restanti questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse” (per l'effetto dell' error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
****
Con atto di citazione notificato in data 24/02/2021, conveniva in giudizio dinanzi al Parte_2
Tribunale di Lecce la società chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della CP_1 somma di Euro 41.616,13 a ti o residuo oltre interessi di mora ex D.Lgs 231/2002 dal dovuto al soddisfo, con vittoria di spese e compensi di lite, per il corrispettivo di lavori di impiantistica effettuati in favore della società convenuta presso il ristorante denominato “W Club” sito in Lecce alla Via XXV Luglio 59, dalla stessa gestito. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale si costituiva in giudizio la CP_1
, concludendo per il rigetto della domanda siccome infondata e, in subordine, per la sua riduzione, e
[...] andando, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, quantificati in complessivi Euro 83.882,16, per difformità e vizi dei lavori eseguiti;
con vittoria di spese e compensi di causa.
La causa veniva istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale del legale rappresentante della CP_1
e la prova testimoniale addotta da entrambe le parti e, quindi, rinviata all'udienza del 17.12.2
[...] la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c con concessione di termini per il deposito di note conclusive e repliche fino al 10/12/2024. Entrando nello specifico, la riferiva che nel mese di settembre del 2019 la società Parte_1 CP_1 (P.IVA , corre ano (LE), le commissionava l'esecuzione di lavori di im P.IVA_1 presso il ristorante denominato “W Club”, sito in Lecce alla via XXV Luglio n. 59. Pertanto, in adempimento dell'incarico ricevuto, la società attrice effettuava innanzitutto i lavori di realizzazione dell'impianto idraulico, meglio descritti nel preventivo di spesa n. 10/2019 del 06.11.2019, per l'importo complessivo di € 9.162,71, per i quali veniva emessa fattura di acconto dell'importo di € 5.000,00 n. 7/2019 del 19.11.2019. Successivamente la società attrice eseguiva lavori di manutenzione dell'impianto di climatizzazione, fornitura ed installazione di n. 2 climatizzatori, il tutto meglio descritto nel preventivo di spesa n. 13/2019 del 19.12.2019, per l'importo complessivo di € 10.374,82, nonché l'allestimento ed installazione dei servizi igienici, il tutto meglio descritto nel preventivo di spesa n. 14/2019 del 19.12.2019, per complessivi € 7.195,22, a fronte dei quali veniva emessa altra fattura di acconto di € 12.200,00 n. 2/2020 del 21.01.2020, pagata a mezzo bonifico bancario in data 24.01.2020. 4) In seguito,
[...] effettuava i lavori di realizzazione dell'impianto di adduzione del gas, comprensivi di Parte_2 laudo, di cui al preventivo di spesa n. 2/2020 del 11.03.2020, per complessivi € 3.812,50, e di adeguamento dell'impianto elettrico, analiticamente descritti nel preventivo di spesa n. 3/2020 del 12.03.2020, per complessivi € 46.543,61. 5) A fronte dei suddetti lavori versava ulteriori tre CP_1 acconti a mezzo bonifico bancario in data 21.02.2020, 26.03.2020 e 15.05.2020, per un totale di € 14.600,00, per i quali veniva emessa la fattura n. 8/2020 del 27.05.2020. 6) Seguivano poi la fornitura e posa in opera delle griglie dell'aria condizionata ed ulteriori lavori all'impianto elettrico, analiticamente descritti nel preventivo di spesa n. 6/2020 del 05.09.2020, per complessivi € 1.933,70, sottoscritto per accettazione da 7) In data 15.09.2020, quest'ultima versava a mezzo bonifico bancario un ultimo acconto di € CP_1 er il quale veniva emessa da parte istante fattura n. 38/2020 del 11.09.2020, rimanendo, pertanto, debitrice del saldo, pari a € 41.616,13, che, nonostante i ripetuti solleciti, da ultimo con nota trasmessa a mezzo PEC dell'Avv. A. Frassanito in data 03.11.2020, non ha sino ad oggi inteso corrispondere
Costituitosi in giudizio, la eccepiva sostanzialmente i vizi nell'esecuzione dell'opera, per i quali CP_1 formulava domanda riconvenzionale con la quale chiedeva la condanna di controparte al risarcimento di un danno di complessivi euro 83.882,16. Avverso tale eccezione, la eccepiva la decadenza della convenuta dall'invocata garanzia per vizi, Parte_1 stante la mancata tempe ia degli stessi ex art. 2226, co. 2, c.c. ritenendo che il rapporto contrattuale debba farsi rientrare in quello di contratto d'opera e non in quello di appalto.
Tanto premesso occorre fare le considerazioni che seguono.
In diritto Con riferimento all'espletamento dell'onere probatorio occorre anche prendere in considerazione il fatto che con riferimento ai fatti non contestati va richiamato il disposto dell'art. 115 c.p.c. secondo cui
“Le circostanze e i fatti affermati e prospettati da una delle parti processuali nei propri atti difensivi devono essere assunti come pacifici dall'organo giudicante, senza bisogno di alcuna prova a riguardo, quando gli stessi fatti non siano stati tempestivamente contestati dalla controparte. Ciò in forza del principio di non contestazione, ex articolo 115 c.p.c. Il giudice ha invero l'obbligo di basare la propria decisione su dei fatti, affermati da uno degli attori del processo e non accompagnati da elementi di prova volti a dimostrarne la sussistenza, su cui non vi sia stata tempestiva e specifica contestazione a opera della controparte. Tali fatti, non contestati, debbono assumersi come pacifici. Il principio di non contestazione «deve intendersi come onere di contestazione tempestiva dei fatti ex adverso dedotti»; corollario di tale principio è la «non necessità di prova dei fatti suddetti, in quanto imposti al giudice come fatti pacifici» (Corte di cassazione nella sentenza n. 1144/16). L'onere di contestazione (con la relativa conseguenza, per il giudice, di dover ritenere non abbisognevole di prova quanto non espressamente contestato) è principio generale che informa il sistema processuale, poggiando le proprie basi non soltanto sul tenore letterale degli articoli 115 c.p.c. («il giudice deve porre a fondamento della decisione... i fatti non specificatamente contestati») e 167 c.p.c. («nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda»), ma anche sul carattere dispositivo del processo stesso, che comporta una struttura dialettica a catena. Tale principio è del resto corollario del più generale principio di economia che deve sempre informare il processo, alla luce del novellato art. 111 della Costituzione, che impone alle parti processuali di collaborare alla ragionevole durata dello stesso, immediatamente delimitando, ove possibile, lo spazio della materia realmente controversa.
In fatto Passando al merito rileva evidenziare quanto segue. Parte convenuta:
- Non ha contestato che la ebbe ad eseguire i lavori descritti in citazione presso Parte_2 la propria attività comme
- non ha contestato le fatture, né i pagamenti;
- Non ha contestato i tempi di consegna dei lavori;
- Ha dichiarato di aver inaugurato la propria attività commerciale in data 18.8.2020, mostrando in tal modo di aver accettato per facta concludentia i lavori;
- Non ha nemmeno contestato di aver lasciato un residuo da pagare di circa 41.000 euro.
- Non ha mai sostenuto di aver dovuto interrompere la propria attività a causa dei presunti vizi lamentati, né ha provato di aver sostenuto spese per eliminare vizi o difformità. - Fatta eccezione per i due blackout (che hanno interessato intere aree della città) non risulta che l'impianto abbia subito altri “stop”.
CP_ Gli unici elementi di prova che la ha fornito – a sostegno della propria domanda riconvenzionale - sono, invero, due preventivi di (a cui non risultano essere seguite le fatture) che, a suo dire, avrebbero ad oggetto i costi necessari per rimediare ai danni causati dai due black out che hanno interessato parte della citta di Lecce l'08.09.2020 ed il 23.09.2020 (eventi per certo non addebitabili a responsabilità della . Parte_2
In ordine alle conclusioni della consulenza di parte rileva evidenziare che alla stessa non è seguita alcuna richiesta di CTU. Per tali motivi questo giudicante, preso atto dei fatti non contestati e ritenendo che parte convenuta non abbia provato né la presenza di vizi negli impianti da attribuire a responsabilità della attrice, né la quantificazione degli stessi, conclude per l'accoglimento della domanda di parte attrice e per il rigetto della riconvenzionale.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza a e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, pronunciando nel presente giudizio, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così dispone:
- Accerta e dichiara in persona del legale rappresentante pro-tempore debitrice nei CP_1 confronti di della somma d € 41.616,13, a titolo di saldo residuo per il Parte_2 corrispettivo dei lavori di cui in narrativa;
- Per effetto, condanna la in persona del legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore della società attrice della somma di € 41.616,13.
- Rigetta la domanda riconvenzionale perché non provata.
- Condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice che liquida in euro 2.540,00 per competenze professionali, euro 600,00 per spese, oltre accessori come per legge Sentenza letta in udienza ex art. 281-sexies c.p.c. Lecce, 25.2.2025
Il Giudice On.
Dott.ssa Merj Giuri