CGT1
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 CEDOLARE SECCA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 CEDOLARE SECCA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 IMP SOST R.F. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 567/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "annullare l'intimazione di pagamento 05420249005315780000 … Condannarsi parte resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio";
Resistente (AdE): "il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio";
Resistente (AdE-R): "dichiarare inammissibile il ricorso … - dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della NE … - rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate-
NE … relativamente al proprio operato … Con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92";
Resistente (Reg. Abruzzo): "rigetti il ricorso … dichiari l'inammissibilità del ricorso ... Con vittoria di spese come per legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1 ), come rappresentato e difeso, impugna, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.05420249005315780000 notificata in data
11.9.2024, per un valore di €.4181,49 e predisposto per la riscossione di diverse cartelle di cui tre di pertinenza della Regione Abruzzo, in particolare le n.05420220000261880000, n.05420230004853942000 e n.05420230009701363000, che sottendevano, a loro volta, quattro accertamenti emessi per il recupero della tassa automobilistica annualità 2017 e 2018 e la riscossione diretta dell'annualità 2020, oltre a sanzioni ed interessi come per legge, relativi a due veicoli di proprietà del ricorrente.
Eccepisce: 1) Nullità dell'intimazione per carenza di tutti gli atti pregressi;
2) Insussistenza pregresso accertamento ed avviso bonario debito;
3) Carenza di legittimazione funzionario emittente cartella;
nomina a funzionario senza concorso violazione di legge;
4) Notifica cartella via pec;
nullità violazione;
5) Carenza di motivazione violazione;
6) Omesso inoltro avviso irregolarità; 7) Prescrizione tasse automobilistiche.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare, osserva che l'atto impugnato afferisce esclusivamente all'attività posta in essere dall'Agente della riscossione cui sono rimesse le difese sulle contestazione relative all'attività del medesimo.
Eccepisce l'infondatezza dei motivi di ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-NE (c.f. P.IVA_1), come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma che il ricorso dev'essere considerato inammissibile relativamente ad asseriti vizi relativi alle cartelle di pagamento n.05420220000261880000, n.05420220007375572000, n.05420220012718123000,
n.05420230004853942000 e n.05420230009701363000, per violazione dell'istituto della litispendenza.
Rileva che il ricorrente aveva già impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202300000628000 e le sottese cartelle di pagamento n.05420220000261880000,
n.05420220007375572000, n.05420220012718123000, n.05420230004853942000 e n.05420230009701363000 con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria dell'Aquila (RGR n.226/2024), ricorso definito dalla sentenza n.602/2024 il cui appello è tuttora pendente. Afferma la litispendenza con conseguente inammissibilità dell'odierno ricorso.
Eccepisce inoltre la violazione dei termini di cui all'art.21 del decreto legisl. n.546 del 1992, giacché le cartelle n.05420220000261880000, n.05420220007375572000, n.05420220012718123000, n.05420230004853942000,
n.05420230009701363000 n.05420230015422378000 e n.05420230018892801000 risultano regolarmente notificate via pec al ricorrente. Aggiunge che: in data 02.10.2023 è stata notificata al ricorrente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202300000628000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n.05420220000261880000, n.05420220007375572000, n.05420220012718123000, n.05420230004853942000
e n.05420230009701363000; in data 13.2.2024 è stata notificata al ricorrente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202400000618000 sottesa alle cartelle di pagamento n.05420230015422378000
e n.05420230018892801000.
Infondata è anche ogni eccezione di prescrizione della pretesa tributaria.
Pertanto i crediti sottesi alle cartelle di pagamento de quibus, così come i crediti sottesi agli atti successivi relativi alle stesse, devono considerarsi “cristallizzati” al momento della loro notifica ed ogni doglianza a riguardo, anche in ordine alla presunta prescrizione, deve considerarsi inammissibile ed infondata, tenuto conto del tempo intercorso tra gli atti interruttivi notificati al ricorrente e quello impugnato.
Afferma la regolarità della notifica a mezzo pec.
Afferma l'infondatezza dell'eccezione di invalidità delle cartelle perché sottoscritte da soggetto/funzionario, la cui nomina sarebbe illegittima perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico. Ricorda che l'Agenzia delle Entrate-NE è un ente pubblico economico (che svolge l'attività di agente della riscossione su tutto il territorio nazionale) che (ai sensi dell'art.1 del decreto-legge n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225 del 2016) è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
La Regione Abruzzo, come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt.10, 14 e 18 del decreto legisl. n.546 del 1992; eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi relativi all'attività dell'Agenzia delle entrate e dell'Agente della riscossione.
Afferma l'infondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 23 dicembre 2025, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, intimazione di pagamento (n.05420249005315780000)
e le sottese cartelle (di cui tre di pertinenza della Regione Abruzzo), n.05420220000261880000,
n.05420230004853942000 e n.05420230009701363000, che sottendono, a loro volta, quattro accertamenti emessi per il recupero della tassa automobilistica annualità 2017 e 2018 e la riscossione diretta dell'annualità
2020, oltre a sanzioni ed interessi come per legge, relativi a due veicoli di proprietà del ricorrente.
Eccepisce: 1) Nullità dell'intimazione per carenza di tutti gli atti pregressi;
2) Insussistenza del pregresso accertamento e dell'avviso bonario;
3) Carenza di legittimazione del funzionario emittente la cartella;
nomina a funzionario senza concorso;
4) Notifica della cartella via pec;
5) Carenza di motivazione dell'atto; 6) Omesso inoltro dell'avviso di irregolarità; 7) la prescrizione delle tasse automobilistiche.
2. – Va innanzitutto rigettata l'eccezione di litispendenza (avanzata dalle amministrazioni resistenti) giacché le sottese cartelle di pagamento (quantunque oggetto già di precedente giudizio oggi pendente in appello) sono oggi impugnate in quanto sottese all'atto “intimazione di pagamento” che costituisce appunto un “atto nuovo” ed in relazione al quale il ricorrente fa valere “anche” vizi delle pregresse cartelle (peraltro deve aggiungersi che nelle more - in via teorica - potrebbero essere maturati “nuovi” termini di decadenza e/o di prescrizione).
3. – Con riguardo all'ambito di competenza della Regione Abruzzo, l'impugnata intimazione sottende tre cartelle di pagamento: 1) la n.05420220000261880000, notificata in data 28.2.2022, emessa per la riscossione degli accertamenti: n.731008753516, annualità 2017, relativo al veicolo targato Targa_1, notificato in data 21.11.2020 a mezzo pec;
n.731029246683, annualità 2017, relativo al veicolo targato Targa_2, notificato in data 11.12.2020 a mezzo pec;
2) la n.05420230009701363000, notificata in data 23.3.2023, emessa per la riscossione per la riscossione degli accertamenti: n.831018704841, annualità
2018, relativo al veicolo targato Targa_1, notificato in data 28.10.2021 a mezzo pec;
n.831033423074, annualità 2018, relativo al veicolo targato Targa_2, notificato in data 05.11,2021 a mezzo pec;
3) la n.05420230004853942000, notificata in data 26.1.2023, emessa per la riscossione diretta dell'annualità
2020, relativa ai veicoli di cui sopra;
in quest'ultima cartella viene esplicitato che la fase di recupero viene effettuata direttamente a mezzo ruolo, senza previa contestazione, come stabilito dalla Delibera della Giunta
Regionale n.430 del 02.8.2022, con la quale la Regione ha esercitato la facoltà concessa dall'art. 2, commi
10 bis e ss., della legge della Regione Abruzzo n.6 del 1999, come modificata dall'art.9, della legge della
Regione Abruzzo n.2 del 2022.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si rileva che gli accertamenti sono stati tutti notificati, entro i termini di legge (ex art.5 del decreto-legge n.953 del 1982, conv. in legge n.53 del 1983, come modificato dall'art.3 del decreto-legge n.2 del 1986, conv. in legge n.60 del 1986, cioè prima del “decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”).
4. - La documentazione prodotta in giudizio dalle amministrazioni resistenti ha dato prova della regolare notifica a mezzo pec di tutti gli atti prodromici ed anche di altri atti (comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202300000628000 e n.05480202400000618000), il che rende inammissibile ogni doglianza al riguardo, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto appunto conto del tempo intercorso tra gli atti interruttivi notificati all'odierno ricorrente e quello impugnato. Conseguenzialmente deve rilevarsi che nessun termine di prescrizione (ex art.5 del decreto-legge n.953 del 1982, convertito in legge n.53 del 1983, come modificato dall'art.3 del decreto-legge n.2 del 1986, convertito in legge n.60 del 1986) può ritenersi maturato.
5. – Infondata è anche la doglianza di nullità degli atti impugnati laddove (ed in quanto) riferibili ad un soggetto la cui nomina sarebbe illegittima perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico.
L'Agenzia delle Entrate-NE è un ente pubblico economico che svolge (su tutto il territorio nazionale)
l'attività di agente della riscossione, istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225 del 2016. E, per quanto concerne il quadro normativo di riferimento per il funzionamento dell'Ente, il legislatore ha chiarito (art. 1, comma 6) che “l'Agenzia delle entrate-NE
è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private”. E
l'Ente instaura con il proprio personale un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato. Deve dunque rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione prospettata dal ricorrente.
6 – Infondate sono le eccezioni sollevate in merito ad una asserita illegittimità della notifica della impugnata intimazione e delle sottese cartelle perché effettuate a mezzo pec.
La notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art.26 del
D.P.R. n.602 del 1973 (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”). E sempre l'art.26 del D.P.R. n.602 del 1973 richiede che sia presente nei pubblici registri l'indirizzo pec del destinatario (e non del mittente) della notifica della cartella.
7. – Infondata è anche l'eccezione di illegittimità dell'impugnata cartella per mancato invio dell'avviso bonario di debito (o avviso di irregolarità).
Tale avviso è una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dell'attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali e/o sulla base dei dati dichiarati dal contribuente all'Agenzia delle Entrate (c.d. controllo automatico)
e nulla ha a che vedere con la riscossione della tassa automobilistica e, in generale, con la riscossione delle somme di cui all'impugnata intimazione.
Essendo oggetto di contestazione somme già inserite in dichiarazione, non è necessario procedere con un preventivo avviso di accertamento in quanto non si rende necessario instaurare un contraddittorio con il contribuente (in tal senso anche l'art.2, comma 1, del D.P.R. n.462 del 1997). Il controllo delle dichiarazioni dei redditi disciplinato dagli artt. 36-bis del D.P.R. n.600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n.633 del 1972, consiste in un mero controllo cartolare, operato a mezzo di procedure automatizzate, sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e dal confronto con i relativi versamenti e compensazioni e con i dati delle precedenti dichiarazioni. Pertanto, trattandosi di imposte autoliquidate e dichiarate dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi ma non versate, risulta infondata l'eccezione circa la mancata notifica di precedenti atti presupposti in quanto i ruoli contenuti nelle cartelle scaturiscono da controllo automatizzato (ex art.36-bis del D.P.R. n.600 del 1973) e pertanto nel caso specifico non sussisteva alcun obbligo di effettuare la comunicazione preventiva al contribuente (in tal senso anche l'art.6, comma 5, della legge n.212 del 2000).
La comunicazione preventiva (c.d. avviso bonario) è richiesta soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità afferma che l'omesso invio del c.d. avviso bonario determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti.
8. – Infondata è anche l'eccezione relativa ad un'asserita carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Secondo il ricorrente, la dicitura “Carente/omesso versamento” non potrebbe ritenersi sufficiente ai fini di un'adeguata motivazione della pretesa esattoriale. Ma dalla lettura dell'intero atto si evincono chiaramente le ragioni di fatto (“carente/omesso versamento”) e di diritto (onere tributario previsto per legge) poste a base dell'atto impugnato. Inoltre, va rilevato che (nella sezione “Note su dettaglio addebiti”) sono specificati le modalità di calcolo dell'imposta, gli interessi (come legislativamente previsti) e la misura della sanzione amministrativa (ex art.17, comma 3, del decreto legisl. n.472 del 1997). L'intimazione di pagamento è atto normativamente disciplinato dall'art.50, secondo e terzo comma, del d.P.
R. n.602 del 1973, ed è un atto vincolato, in quanto redatto secondo le indicazioni espresse nel relativo modello ministeriale;
ne consegue che per la natura vincolata del provvedimento, il contenuto dispositivo dello stesso – che non può essere diverso da quello in concreto adottato - è in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni dell'emissione dell'intimazione. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, ha inizio l'esecuzione coattiva. Pertanto, l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal relativo modello ministeriale.
E, nel concreto, l'impugnata intimazione di pagamento elenca analiticamente tutte le cartelle citate, pertanto la relativa doglianza è infondata.
Va infine rilevato che non si è determinata alcuna lesione al diritto di difesa del contribuente.
9. - Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito di cui alle sottese cartelle giacché tutte regolarmente notificate via pec. E vanno inoltre ricordati, quali atti interruttivi dei termini di prescrizione: in data 02.10.2023 la notifica al ricorrente della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202300000628000 sottesa anche alla cartella di pagamento n.05420220000261880000; in data
13.2.2024 la notifica al ricorrente della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202400000618000 sottesa alle cartelle di pagamento n.05420230015422378000 e n.05420230018892801000. Inoltre la cartella di pagamento n. 05420220007375572000 è stata regolarmente notificata in data 14.11.2022; la cartella di pagamento n.05420220012718123000, è stata notificata in data
19.12.2022; la cartella di pagamento n.05420230015422378000 è stata regolarmente notificata in data
28.6.2023.
Pertanto, non si è concretizzato alcun termine di prescrizione.
10. – Alla luce delle sopra esposte argomentazioni il ricorso va respinto.
Per il principio di soccombenza, il ricorrente a condannata a rifondere a ciascuna delle amministrazioni costituite le spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle tre amministrazioni costituite - Agenzia delle Entrate,
Direz. Prov, I di Napoli I;
Agenzia delle Entrate-NE; Regione Abruzzo – le spese di giudizio complessivamente liquidate in euro 460,00 (quattrocentosessanta/00) per ognuna di esse.
L'Aquila, 23 dicembre 2025 Il giudice (Fabrizio Politi)
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 2, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
POLITI FABRIZIO, Giudice monocratico in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 615/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - NE - L'Aquila
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 CEDOLARE SECCA 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 CEDOLARE SECCA 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 IMP SOST R.F. 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2023
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 054 2024 90053157 80/000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 567/2025 depositato il
29/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: "annullare l'intimazione di pagamento 05420249005315780000 … Condannarsi parte resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio";
Resistente (AdE): "il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio";
Resistente (AdE-R): "dichiarare inammissibile il ricorso … - dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Agente della NE … - rigettare il ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate-
NE … relativamente al proprio operato … Con vittoria di spese da liquidarsi ex art. 15, D.Lgs 546/92";
Resistente (Reg. Abruzzo): "rigetti il ricorso … dichiari l'inammissibilità del ricorso ... Con vittoria di spese come per legge".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Avv. Ricorrente_1 (c.f. CF_Ricorrente_1 ), come rappresentato e difeso, impugna, chiedendone l'annullamento, l'intimazione di pagamento n.05420249005315780000 notificata in data
11.9.2024, per un valore di €.4181,49 e predisposto per la riscossione di diverse cartelle di cui tre di pertinenza della Regione Abruzzo, in particolare le n.05420220000261880000, n.05420230004853942000 e n.05420230009701363000, che sottendevano, a loro volta, quattro accertamenti emessi per il recupero della tassa automobilistica annualità 2017 e 2018 e la riscossione diretta dell'annualità 2020, oltre a sanzioni ed interessi come per legge, relativi a due veicoli di proprietà del ricorrente.
Eccepisce: 1) Nullità dell'intimazione per carenza di tutti gli atti pregressi;
2) Insussistenza pregresso accertamento ed avviso bonario debito;
3) Carenza di legittimazione funzionario emittente cartella;
nomina a funzionario senza concorso violazione di legge;
4) Notifica cartella via pec;
nullità violazione;
5) Carenza di motivazione violazione;
6) Omesso inoltro avviso irregolarità; 7) Prescrizione tasse automobilistiche.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale I di Napoli, come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
In via preliminare, osserva che l'atto impugnato afferisce esclusivamente all'attività posta in essere dall'Agente della riscossione cui sono rimesse le difese sulle contestazione relative all'attività del medesimo.
Eccepisce l'infondatezza dei motivi di ricorso.
L'Agenzia delle Entrate-NE (c.f. P.IVA_1), come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma che il ricorso dev'essere considerato inammissibile relativamente ad asseriti vizi relativi alle cartelle di pagamento n.05420220000261880000, n.05420220007375572000, n.05420220012718123000,
n.05420230004853942000 e n.05420230009701363000, per violazione dell'istituto della litispendenza.
Rileva che il ricorrente aveva già impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202300000628000 e le sottese cartelle di pagamento n.05420220000261880000,
n.05420220007375572000, n.05420220012718123000, n.05420230004853942000 e n.05420230009701363000 con ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria dell'Aquila (RGR n.226/2024), ricorso definito dalla sentenza n.602/2024 il cui appello è tuttora pendente. Afferma la litispendenza con conseguente inammissibilità dell'odierno ricorso.
Eccepisce inoltre la violazione dei termini di cui all'art.21 del decreto legisl. n.546 del 1992, giacché le cartelle n.05420220000261880000, n.05420220007375572000, n.05420220012718123000, n.05420230004853942000,
n.05420230009701363000 n.05420230015422378000 e n.05420230018892801000 risultano regolarmente notificate via pec al ricorrente. Aggiunge che: in data 02.10.2023 è stata notificata al ricorrente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202300000628000 sottesa anche alle cartelle di pagamento n.05420220000261880000, n.05420220007375572000, n.05420220012718123000, n.05420230004853942000
e n.05420230009701363000; in data 13.2.2024 è stata notificata al ricorrente la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202400000618000 sottesa alle cartelle di pagamento n.05420230015422378000
e n.05420230018892801000.
Infondata è anche ogni eccezione di prescrizione della pretesa tributaria.
Pertanto i crediti sottesi alle cartelle di pagamento de quibus, così come i crediti sottesi agli atti successivi relativi alle stesse, devono considerarsi “cristallizzati” al momento della loro notifica ed ogni doglianza a riguardo, anche in ordine alla presunta prescrizione, deve considerarsi inammissibile ed infondata, tenuto conto del tempo intercorso tra gli atti interruttivi notificati al ricorrente e quello impugnato.
Afferma la regolarità della notifica a mezzo pec.
Afferma l'infondatezza dell'eccezione di invalidità delle cartelle perché sottoscritte da soggetto/funzionario, la cui nomina sarebbe illegittima perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico. Ricorda che l'Agenzia delle Entrate-NE è un ente pubblico economico (che svolge l'attività di agente della riscossione su tutto il territorio nazionale) che (ai sensi dell'art.1 del decreto-legge n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225 del 2016) è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private.
La Regione Abruzzo, come rappresentata e difesa, si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Afferma l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt.10, 14 e 18 del decreto legisl. n.546 del 1992; eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva per vizi relativi all'attività dell'Agenzia delle entrate e dell'Agente della riscossione.
Afferma l'infondatezza dei motivi di ricorso.
All'udienza del 23 dicembre 2025, la causa viene trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il ricorrente impugna, chiedendone l'annullamento, intimazione di pagamento (n.05420249005315780000)
e le sottese cartelle (di cui tre di pertinenza della Regione Abruzzo), n.05420220000261880000,
n.05420230004853942000 e n.05420230009701363000, che sottendono, a loro volta, quattro accertamenti emessi per il recupero della tassa automobilistica annualità 2017 e 2018 e la riscossione diretta dell'annualità
2020, oltre a sanzioni ed interessi come per legge, relativi a due veicoli di proprietà del ricorrente.
Eccepisce: 1) Nullità dell'intimazione per carenza di tutti gli atti pregressi;
2) Insussistenza del pregresso accertamento e dell'avviso bonario;
3) Carenza di legittimazione del funzionario emittente la cartella;
nomina a funzionario senza concorso;
4) Notifica della cartella via pec;
5) Carenza di motivazione dell'atto; 6) Omesso inoltro dell'avviso di irregolarità; 7) la prescrizione delle tasse automobilistiche.
2. – Va innanzitutto rigettata l'eccezione di litispendenza (avanzata dalle amministrazioni resistenti) giacché le sottese cartelle di pagamento (quantunque oggetto già di precedente giudizio oggi pendente in appello) sono oggi impugnate in quanto sottese all'atto “intimazione di pagamento” che costituisce appunto un “atto nuovo” ed in relazione al quale il ricorrente fa valere “anche” vizi delle pregresse cartelle (peraltro deve aggiungersi che nelle more - in via teorica - potrebbero essere maturati “nuovi” termini di decadenza e/o di prescrizione).
3. – Con riguardo all'ambito di competenza della Regione Abruzzo, l'impugnata intimazione sottende tre cartelle di pagamento: 1) la n.05420220000261880000, notificata in data 28.2.2022, emessa per la riscossione degli accertamenti: n.731008753516, annualità 2017, relativo al veicolo targato Targa_1, notificato in data 21.11.2020 a mezzo pec;
n.731029246683, annualità 2017, relativo al veicolo targato Targa_2, notificato in data 11.12.2020 a mezzo pec;
2) la n.05420230009701363000, notificata in data 23.3.2023, emessa per la riscossione per la riscossione degli accertamenti: n.831018704841, annualità
2018, relativo al veicolo targato Targa_1, notificato in data 28.10.2021 a mezzo pec;
n.831033423074, annualità 2018, relativo al veicolo targato Targa_2, notificato in data 05.11,2021 a mezzo pec;
3) la n.05420230004853942000, notificata in data 26.1.2023, emessa per la riscossione diretta dell'annualità
2020, relativa ai veicoli di cui sopra;
in quest'ultima cartella viene esplicitato che la fase di recupero viene effettuata direttamente a mezzo ruolo, senza previa contestazione, come stabilito dalla Delibera della Giunta
Regionale n.430 del 02.8.2022, con la quale la Regione ha esercitato la facoltà concessa dall'art. 2, commi
10 bis e ss., della legge della Regione Abruzzo n.6 del 1999, come modificata dall'art.9, della legge della
Regione Abruzzo n.2 del 2022.
Dalla documentazione prodotta in giudizio si rileva che gli accertamenti sono stati tutti notificati, entro i termini di legge (ex art.5 del decreto-legge n.953 del 1982, conv. in legge n.53 del 1983, come modificato dall'art.3 del decreto-legge n.2 del 1986, conv. in legge n.60 del 1986, cioè prima del “decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”).
4. - La documentazione prodotta in giudizio dalle amministrazioni resistenti ha dato prova della regolare notifica a mezzo pec di tutti gli atti prodromici ed anche di altri atti (comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202300000628000 e n.05480202400000618000), il che rende inammissibile ogni doglianza al riguardo, nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, tenuto appunto conto del tempo intercorso tra gli atti interruttivi notificati all'odierno ricorrente e quello impugnato. Conseguenzialmente deve rilevarsi che nessun termine di prescrizione (ex art.5 del decreto-legge n.953 del 1982, convertito in legge n.53 del 1983, come modificato dall'art.3 del decreto-legge n.2 del 1986, convertito in legge n.60 del 1986) può ritenersi maturato.
5. – Infondata è anche la doglianza di nullità degli atti impugnati laddove (ed in quanto) riferibili ad un soggetto la cui nomina sarebbe illegittima perché non avvenuta per il tramite di concorso pubblico.
L'Agenzia delle Entrate-NE è un ente pubblico economico che svolge (su tutto il territorio nazionale)
l'attività di agente della riscossione, istituito ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n.193 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n.225 del 2016. E, per quanto concerne il quadro normativo di riferimento per il funzionamento dell'Ente, il legislatore ha chiarito (art. 1, comma 6) che “l'Agenzia delle entrate-NE
è sottoposta alle disposizioni del codice civile e delle altre leggi relative alle persone giuridiche private”. E
l'Ente instaura con il proprio personale un rapporto di lavoro disciplinato dalle norme di diritto privato. Deve dunque rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione prospettata dal ricorrente.
6 – Infondate sono le eccezioni sollevate in merito ad una asserita illegittimità della notifica della impugnata intimazione e delle sottese cartelle perché effettuate a mezzo pec.
La notificazione a mezzo pec è espressamente consentita, quanto agli atti della riscossione, dall'art.26 del
D.P.R. n.602 del 1973 (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INIPEC), ovvero, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INIPEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”). E sempre l'art.26 del D.P.R. n.602 del 1973 richiede che sia presente nei pubblici registri l'indirizzo pec del destinatario (e non del mittente) della notifica della cartella.
7. – Infondata è anche l'eccezione di illegittimità dell'impugnata cartella per mancato invio dell'avviso bonario di debito (o avviso di irregolarità).
Tale avviso è una comunicazione di irregolarità emessa a seguito dell'attività di controllo sulle dichiarazioni fiscali e/o sulla base dei dati dichiarati dal contribuente all'Agenzia delle Entrate (c.d. controllo automatico)
e nulla ha a che vedere con la riscossione della tassa automobilistica e, in generale, con la riscossione delle somme di cui all'impugnata intimazione.
Essendo oggetto di contestazione somme già inserite in dichiarazione, non è necessario procedere con un preventivo avviso di accertamento in quanto non si rende necessario instaurare un contraddittorio con il contribuente (in tal senso anche l'art.2, comma 1, del D.P.R. n.462 del 1997). Il controllo delle dichiarazioni dei redditi disciplinato dagli artt. 36-bis del D.P.R. n.600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n.633 del 1972, consiste in un mero controllo cartolare, operato a mezzo di procedure automatizzate, sulla base dei dati direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e dal confronto con i relativi versamenti e compensazioni e con i dati delle precedenti dichiarazioni. Pertanto, trattandosi di imposte autoliquidate e dichiarate dallo stesso contribuente nella dichiarazione dei redditi ma non versate, risulta infondata l'eccezione circa la mancata notifica di precedenti atti presupposti in quanto i ruoli contenuti nelle cartelle scaturiscono da controllo automatizzato (ex art.36-bis del D.P.R. n.600 del 1973) e pertanto nel caso specifico non sussisteva alcun obbligo di effettuare la comunicazione preventiva al contribuente (in tal senso anche l'art.6, comma 5, della legge n.212 del 2000).
La comunicazione preventiva (c.d. avviso bonario) è richiesta soltanto quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Inoltre, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità afferma che l'omesso invio del c.d. avviso bonario determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti.
8. – Infondata è anche l'eccezione relativa ad un'asserita carenza di motivazione dell'atto impugnato.
Secondo il ricorrente, la dicitura “Carente/omesso versamento” non potrebbe ritenersi sufficiente ai fini di un'adeguata motivazione della pretesa esattoriale. Ma dalla lettura dell'intero atto si evincono chiaramente le ragioni di fatto (“carente/omesso versamento”) e di diritto (onere tributario previsto per legge) poste a base dell'atto impugnato. Inoltre, va rilevato che (nella sezione “Note su dettaglio addebiti”) sono specificati le modalità di calcolo dell'imposta, gli interessi (come legislativamente previsti) e la misura della sanzione amministrativa (ex art.17, comma 3, del decreto legisl. n.472 del 1997). L'intimazione di pagamento è atto normativamente disciplinato dall'art.50, secondo e terzo comma, del d.P.
R. n.602 del 1973, ed è un atto vincolato, in quanto redatto secondo le indicazioni espresse nel relativo modello ministeriale;
ne consegue che per la natura vincolata del provvedimento, il contenuto dispositivo dello stesso – che non può essere diverso da quello in concreto adottato - è in grado di rendere edotto il contribuente delle ragioni dell'emissione dell'intimazione. Lo scopo dell'intimazione è quello di rendere edotto il contribuente che per effetto della mancanza di pagamento della cartella già notificata, ha inizio l'esecuzione coattiva. Pertanto, l'intimazione di pagamento non necessita di particolare motivazione oltre all'indicazione della cartella non pagata e precedentemente notificata, né va allegata la cartella precedentemente notificata, essendo sufficiente indicare gli estremi della stessa, come desumibile dal relativo modello ministeriale.
E, nel concreto, l'impugnata intimazione di pagamento elenca analiticamente tutte le cartelle citate, pertanto la relativa doglianza è infondata.
Va infine rilevato che non si è determinata alcuna lesione al diritto di difesa del contribuente.
9. - Infondata è anche l'eccezione di prescrizione del diritto di credito di cui alle sottese cartelle giacché tutte regolarmente notificate via pec. E vanno inoltre ricordati, quali atti interruttivi dei termini di prescrizione: in data 02.10.2023 la notifica al ricorrente della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202300000628000 sottesa anche alla cartella di pagamento n.05420220000261880000; in data
13.2.2024 la notifica al ricorrente della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.05480202400000618000 sottesa alle cartelle di pagamento n.05420230015422378000 e n.05420230018892801000. Inoltre la cartella di pagamento n. 05420220007375572000 è stata regolarmente notificata in data 14.11.2022; la cartella di pagamento n.05420220012718123000, è stata notificata in data
19.12.2022; la cartella di pagamento n.05420230015422378000 è stata regolarmente notificata in data
28.6.2023.
Pertanto, non si è concretizzato alcun termine di prescrizione.
10. – Alla luce delle sopra esposte argomentazioni il ricorso va respinto.
Per il principio di soccombenza, il ricorrente a condannata a rifondere a ciascuna delle amministrazioni costituite le spese di lite liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I° grado di L'Aquila, in composizione monocratica,
visti gli artt. 15 e 36 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546,
definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, contrariis reiectis, così decide:
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a rifondere a ciascuna delle tre amministrazioni costituite - Agenzia delle Entrate,
Direz. Prov, I di Napoli I;
Agenzia delle Entrate-NE; Regione Abruzzo – le spese di giudizio complessivamente liquidate in euro 460,00 (quattrocentosessanta/00) per ognuna di esse.
L'Aquila, 23 dicembre 2025 Il giudice (Fabrizio Politi)