Articolo 49 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 48Articolo 50
Versione
1 settembre 1995
Art. 49. (Successione dello Stato) 1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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