Sentenza 13 luglio 2023
Massime • 2
Il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di una delle categorie di soggetti elencati all'art. 577, commi primo, n.1), e secondo, cod. pen., pur se divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza per materia del tribunale e, pertanto, indipendentemente dalla durata della malattia, consente l'applicazione delle misure cautelari e precautelari previste dal codice di rito.
In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.
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- 1. Lesioni personali lievi post Cartabia: competente il tribunale (Cass. 40719/23)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 ottobre 2023
Il delitto di lesioni personali con malattia di durata superiore a venti giorni permane, anche dopo le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 150 del 2022, la competenza per materia del tribunale. (questione rimessa alle Sezioni Unite Cass. pen., sez V, ud. 10 ottobre 2023 (dep. 19 ottobre 2023), n. 42858) Corte di Cassazione sez. V penale ud. 20 settembre 2023 (dep. 6 ottobre 2023), n. 40719 Presidente Zaza – Relatore Caputo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza deliberata in data 11/02/2020, il Tribunale di Milano dichiarava K.L. responsabile dei reati di lesioni volontarie (per aver cagionato a V.S. lesioni dalle quali derivava una distrazione e distorsione al collo, un trauma cranico …
Leggi di più… - 2. Lesioni personali contro il coniuge: anche lievissime consentono l'applicazione di misure cautelariAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 11 settembre 2023
Il principio di diritto Il reato di cui all'art. 582 c.p. commesso contro una delle categorie di soggetti di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n. 1 e comma 2, pur se punibile a querela, rientra nella competenza del Tribunale e pertanto, indipendentemente dalla durata della malattia, consente l'applicazione di misure cautelari e precautelari previste dal codice. (Cassazione penale sez. V, 13/07/2023, (ud. 13/07/2023, dep. 25/08/2023), n.35796). La motivazione della Corte Anzitutto va chiarito che il reato di lesioni volontarie lievissime (durata della malattia non superiore a 20 giorni) è sempre stato punibile a querela anche prima della riforma Cartabia. Invero il previgente testo …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2023, n. 35796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35796 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2023 |