Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2023, n. 35796
CASS
Sentenza 13 luglio 2023

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Il delitto di lesioni personali commesso nei confronti di una delle categorie di soggetti elencati all'art. 577, commi primo, n.1), e secondo, cod. pen., pur se divenuto procedibile a querela per effetto del d.lgs 10 ottobre 2022, n. 150, rientra nella competenza per materia del tribunale e, pertanto, indipendentemente dalla durata della malattia, consente l'applicazione delle misure cautelari e precautelari previste dal codice di rito.

In tema di impugnazioni, allorché un provvedimento giurisdizionale venga impugnato dalla parte interessata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto, il giudice che riceve l'atto deve limitarsi a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento nonché l'esistenza dell'intento di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, quindi, trasmettere gli atti, non necessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudice competente.

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    Il principio di diritto Il reato di cui all'art. 582 c.p. commesso contro una delle categorie di soggetti di cui all'art. 577 c.p., comma 1, n. 1 e comma 2, pur se punibile a querela, rientra nella competenza del Tribunale e pertanto, indipendentemente dalla durata della malattia, consente l'applicazione di misure cautelari e precautelari previste dal codice. (Cassazione penale sez. V, 13/07/2023, (ud. 13/07/2023, dep. 25/08/2023), n.35796). La motivazione della Corte Anzitutto va chiarito che il reato di lesioni volontarie lievissime (durata della malattia non superiore a 20 giorni) è sempre stato punibile a querela anche prima della riforma Cartabia. Invero il previgente testo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 13/07/2023, n. 35796
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35796
Data del deposito : 13 luglio 2023

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