Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2398 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudia Siddi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudia Siddi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 05/09/2010, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Monserrato, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di
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Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Controparte_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto di non avere alcuna reciproca pretesa a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
3. La casa coniugale sita in Uta nella Via Catania n. 3, con posto auto, pertinenze e arredi, censita al Catasto fabbricati al Foglio 5, Mappale 3721 sub. 11
(appartamento) sub. 19 (posto auto), di proprietà di entrambi i coniugi, resterà assegnata alla sig.ra affinché possa continuare a viverci insieme alla CP_1 figlia Per_1
Dal momento in cui il sig. lascerà la casa coniugale i costi delle forniture Pt_1 elettrica, idrica, rifiuti solidi urbani saranno a carico della sig.ra che CP_1 si obbliga a volturare le utenze a suo nome.
Si precisa che il sig. contribuirà alle spese delle indicate utenze fino a che Pt_1 non avrà trasferito la propria residenza anagrafica.
4. Il sig. trasferirà la propria residenza nel momento in cui il Parte_1
Tribunale omologherà la separazione e contestualmente ritirerà dall'abitazione coniugale i suoi effetti personali.
5. Il sig. si accolla interamente la rata di mutuo dell'abitazione che Parte_1 attualmente è pari ad € 406,00.
6. Le spese straordinarie dell'abitazione coniugale sita in Uta Via Catania n. 3, da concordare previamente, saranno suddivise nella misura del 50% tra il sig.
e la sig.ra mentre le spese ordinarie saranno a carico della Pt_1 CP_1 sig.ra CP_1
7. I sig. e si accollano ciascuno la rata della propria autovettura. Pt_1 CP_1
Pag. 2 di 4 8. La figlia minore esterà affidata ad entrambi i genitori e dovrà continuare Per_1
a ricevere da entrambi cura, educazione ed istruzione, mantenere con ciascuno di essi rapporti continuativi e conservare con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
La minore avrà, anche ai fini anagrafici, lo stesso domicilio della madre.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale ed adotteranno consensualmente le decisioni di maggior interesse per la figlia minore, tra cui il cambio di residenza o domicilio, le scelte educative e scolastiche, le cure mediche, l'eventuale indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi di istruzione e di svago, la scelta delle attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
9. Il sig. terrà con sé la figlia il lunedì e il giovedì, dalle 17 alle 21 Pt_1 Per_1
(dopo la consumazione della cena).
A weekend alternati la bambina sarà affidata al padre, dal sabato alle 16 a domenica alle 16.
Si precisa che, tenuto conto degli impegni scolastici e non della figlia e Per_1 previo accordo con la madre, il padre avrà diritto di vedere la minore ogni volta che lo vorrà.
10. La minore figlia trascorrerà le festività infra annuali ad anni alterni con Per_1 ciascuno dei genitori.
11. Per le vacanze estive la figlia rascorrerà due settimane continuative, nel Per_1 mese di agosto, con il padre.
Durante le vacanze scolastiche di se la bambina frequenterà un campo Per_1 estivo, il luogo verrà concordato da entrambi i genitori, con spese a carico dei genitori al 50% ciascuno.
12. Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di concorso al mantenimento Pt_1 CP_1 della figlia minore un assegno mensile di € 350,00, entro il giorno 10 di Per_1 ogni mese.
Detta somma verrà corrisposta tramite bonifico al conto della sig.ra CP_1
Banco di Sardegna - Iban [...] e sarà rivalutata annualmente in misura proporzionale agli aumenti degli indici ISTAT.
Su accordo delle parti il predetto assegno potrà essere consegnato a mani della sig.ra la quale rilascerà la ricevuta. CP_1
13. L'Assegno Unico Universale relativo alla figlia verrà versato dall'INPS alla sig.ra la quale pertanto lo percepirà nella misura del 100%. CP_1
14. Saranno altresì a carico del Sig. il 50% delle spese straordinarie sostenute Pt_1 nell'interesse della figlia e previo accordo tra le parti, secondo la Per_1 seguente modalità:
Pag. 3 di 4 - spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
ticket sanitari;
- spese mediche documentate da prescrizione medica e indicazione del codice fiscale presso ciascuna ricevuta, che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, odontoiatriche, oculistiche e psicoterapiche;
cure termali e fisioterapiche;
farmaci particolari;
- spese scolastiche documentate che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche;
trasporto pubblico;
- spese scolastiche documentate che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione privati;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso sede universitaria;
- spese per il divertimento che richiedono il preventivo accordo: attività sportive, ricreative, ludiche e attrezzature pertinenti;
corsi di lingua straniera e di istruzione;
viaggi e vacanze.
15. Il cane di proprietà della famiglia rimarrà nella casa coniugale e le spese per il suo mantenimento saranno a carico della sig.ra CP_1
Le spese non di routine (es. spese veterinarie), da dividersi al 50% tra i coniugi, dovranno essere concordate, salva l'urgenza.
16. I coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
17. I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.
18. I coniugi concordano che gli impegni assunti fra di essi nel presente ricorso avranno decorrenza dalla data in cui il sig. lascerà la casa coniugale. Pt_1
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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