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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 15/01/2026, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 312/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6377/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01493-2025 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01493-2025 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01493-2025 IRAP 2021 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: I difensori del ricorrente insistono nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso R.G.R. n. 6377/2025, notificato in data 23 ottobre 2025, la società Ricorrente_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Difensore_1
e Avv. Difensore_2, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS03MD01493/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha accertato maggiori imposte ai fini IRES,
IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2021, oltre all'irrogazione di sanzioni e interessi.
L'atto impositivo trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 1 agosto 2023, a seguito di una verifica fiscale. La società ricorrente, dopo aver prestato acquiescenza parziale ad alcuni rilievi, ha contestato i restanti addebiti confermati nell'atto impugnato, formulando i seguenti motivi di ricorso:
1. Nullità dell'avviso di accertamento per vizio assoluto di motivazione, in quanto l'Ufficio si sarebbe limitato a riprodurre le conclusioni del processo verbale di constatazione senza esaminare le osservazioni e la documentazione prodotta dalla contribuente in sede endoprocedimentale.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 del T.U.I.R. e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'erroneo disconoscimento della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA relativi all'acquisto di carburante, contestati per asserita carenza di inerenza.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 del T.U.I.R., per l'illegittima ripresa a tassazione delle quote di ammortamento relative a un immobile non di proprietà della società, ma da essa utilizzato per l'attività
d'impresa.
4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 95, c. 5 del T.U.I.R., per l'indebita contestazione della deducibilità del compenso erogato all'amministratore, dedotto secondo il criterio di cassa nell'esercizio di effettivo pagamento.
5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e del principio di neutralità dell'IVA, per l'erronea qualificazione dei ribaltamenti di costi generali consortili come mere movimentazioni finanziarie e il conseguente disconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA.
6. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 13, 17, 18 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e del principio di neutralità dell'IVA, per l'illegittimo diniego della detrazione dell'IVA assolta su fatture di ribaltamento di costi specifici consortili, per i quali l'operazione a monte era non imponibile, esente o in reverse charge.
7. Illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per carenza di motivazione, difetto di colpevolezza e assenza di danno erariale.
La ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni, contestando integralmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, l'Ufficio ha sostenuto la piena legittimità dell'avviso di accertamento, ritenendolo congruamente motivato e fondato nel merito. Ha ribadito la correttezza dei rilievi in materia di inerenza dei costi per carburante, di indeducibilità degli ammortamenti su beni di terzi, di indeducibilità del compenso all'amministratore per incertezza sulla data della delibera, e di indetraibilità dell'IVA sui ribaltamenti consortili. Ha infine concluso per la legittimità delle sanzioni irrogate e per l'insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, ravvisate le condizioni per la definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
1. Sulla nullità dell'avviso per difetto di motivazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato. La società lamenta una motivazione meramente apparente, in quanto l'Ufficio avrebbe ignorato le deduzioni difensive presentate in fase endoprocedimentale. Tuttavia, l'obbligo di motivazione di un avviso di accertamento è soddisfatto quando l'atto pone il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, consentendogli di contestarne efficacemente l'an e il quantum. La funzione della motivazione è quella di delimitare l'ambito delle contestazioni e di permettere al contribuente di conoscere la pretesa fiscale per approntare una difesa. Nel caso di specie, la circostanza che la ricorrente abbia potuto articolare un ricorso dettagliato, analizzando punto per punto i rilievi mossi, dimostra che lo scopo dell'atto è stato raggiunto. La motivazione per relationem al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza è legittima, poiché significa che l'Ufficio ne ha condiviso le conclusioni, realizzando un'economia di scrittura che non pregiudica il contraddittorio, trattandosi di elementi già noti al contribuente. Le violazioni meramente formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente sono irrilevanti. Pertanto, la motivazione dell'atto impugnato, seppur sintetica nel confutare le osservazioni della parte, non può ritenersi assente o apparente, avendo adempiuto alla sua funzione essenziale.
2. Sulla deducibilità dei costi per carburante e sulla detraibilità della relativa IVA.
Questo motivo è fondato. L'Amministrazione finanziaria ha negato l'inerenza dei costi per l'acquisto di carburante in quanto le forniture sarebbero avvenute presso un sito non dichiarato come sede operativa della società. Il principio di inerenza esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli estranei ad essa, attraverso un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo. L'onere di provare l'inerenza del costo grava sul contribuente, il quale deve documentare l'esistenza, la natura e la concreta destinazione del costo alla produzione. Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito plurimi e concordanti elementi di prova: le fatture di acquisto, i documenti di trasporto (DAS) che individuano la società come destinataria, i pagamenti tracciabili, l'elenco di un parco mezzi composto da 40 veicoli pesanti e le dichiarazioni di diversi dipendenti che confermano l'utilizzo del sito di Maletto come punto di rifornimento. Tale documentazione, nel suo complesso, dimostra la correlazione tra il costo sostenuto e l'attività d'impresa esercitata. L'Amministrazione, a fronte di tali elementi, non può limitarsi a negare l'inerenza sulla base della mera circostanza che il luogo di consegna non coincida con una sede formalmente dichiarata, ma deve dimostrare, anche tramite indizi, elementi concreti che inficino la validità delle prove addotte dal contribuente. La prova della pretesa tributaria attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della stessa e al suo accertamento in giudizio. In assenza di contestazioni sull'effettività delle operazioni o sulla congruità della spesa, e a fronte della documentazione prodotta, il costo deve ritenersi inerente e, di conseguenza, deducibile, e la relativa IVA detraibile.
3. Sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell'immobile.
Questo motivo è infondato. La società ha dedotto quote di ammortamento per un immobile di cui non è proprietaria, ma che detiene in forza di un contratto di comodato. I costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili solo se riguardano beni che entrano nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Il contratto di comodato attribuisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale;
pertanto, l'immobile non è mai entrato nel patrimonio della società. Di conseguenza, i costi di ammortamento del fabbricato non sono deducibili. La disciplina relativa alla deducibilità delle spese per migliorie su beni di terzi, invocata dalla ricorrente, attiene a una diversa fattispecie e non consente di derogare al principio secondo cui l'ammortamento del bene materiale presuppone la sua iscrizione tra le attività patrimoniali a titolo di proprietà o altro diritto reale.
4. Sulla deducibilità del compenso dell'amministratore.
Il motivo è fondato. L'Ufficio ha negato la deducibilità del compenso per incertezza sulla data della delibera assembleare che lo ha stabilito. Ai sensi dell'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., i compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, secondo il criterio di cassa.
Sebbene la giurisprudenza richieda, per la certezza del costo, una preventiva ed esplicita delibera assembleare, nel caso di specie la delibera esiste e la sua esistenza non è contestata. L'Ufficio ne contesta unicamente la data certa a causa di vizi formali nella tenuta del libro delle assemblee. Tuttavia, la ricorrente ha fornito prova documentale dell'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2021, mediante buste paga e modello CUD, e del relativo assoggettamento a ritenute fiscali e previdenziali. In applicazione del principio di cassa, la deducibilità è ancorata al momento del pagamento. Le mere irregolarità formali, che non inficiano la sostanza dell'atto e non hanno arrecato un'effettiva lesione al contribuente o all'erario, non possono determinare l'indeducibilità di un costo effettivamente sostenuto e tassato in capo al percipiente.
5. Sulla detraibilità dell'IVA sui ribaltamenti di costi consortili (generali e specifici).
I motivi quinto e sesto sono fondati. L'Ufficio ha negato la detrazione dell'IVA relativa al ribaltamento di costi da parte del "Consorzio_1 ", qualificando tali operazioni come mere movimentazioni finanziarie o, comunque, come operazioni che dovevano seguire il regime IVA dell'operazione a monte. Tale ricostruzione è errata. Il rapporto tra consorzio e società consorziata, quando il primo agisce per l'esecuzione di commesse nell'interesse della seconda, si inquadra nello schema del mandato senza rappresentanza. Ai fini IVA, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario, perdendo la loro neutralità e assurgendo ad autonomi presupposti per l'applicazione del tributo. Pertanto, il ribaltamento dei costi, sia generali che specifici, da parte del consorzio alla consorziata costituisce un'autonoma prestazione di servizi, imponibile ai fini IVA, indipendentemente dal regime fiscale delle operazioni a monte. Ne consegue che la società ricorrente ha legittimamente detratto l'IVA addebitatale in fattura dal consorzio. Negare tale diritto, a fronte del versamento dell'imposta da parte del consorzio, determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell'IVA, che osta a che un soggetto passivo che effettua operazioni imponibili sopporti definitivamente il peso del tributo.
6. Sulle sanzioni.
Il motivo è parzialmente fondato. Le sanzioni irrogate in relazione ai rilievi ritenuti infondati (costi per carburante, compenso amministratore, IVA su costi consortili) devono essere annullate in quanto accessorie alla pretesa tributaria principale. Residua la sanzione relativa al rilievo confermato in materia di indeducibilità degli ammortamenti. Non si ravvisano, in relazione a tale specifico punto, condizioni di oggettiva incertezza normativa o altre cause di non punibilità.
7. Sulle spese di lite. La soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento parziale del ricorso su alcuni capi e dal rigetto su altri, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 13, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
annulla l'avviso di accertamento impugnato limitatamente ai rilievi concernenti:
◦ la deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi per carburante e la detraibilità della relativa IVA;
◦ la deducibilità ai fini IRES e IRAP del compenso corrisposto all'amministratore;
◦ la detraibilità dell'IVA relativa alle fatture per ribaltamento di costi generali e specifici consortili;
conferma l'avviso di accertamento impugnato limitatamente al rilievo concernente l'indeducibilità delle quote di ammortamento del fabbricato sito in Maletto;
annulla le sanzioni irrogate in relazione ai rilievi annullati.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 14 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RAMPELLO FLAVIO, Presidente e Relatore
PALERMO GIUSEPPE, Giudice
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 6377/2025 depositato il 14/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01493-2025 IRES-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01493-2025 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TYS03MD01493-2025 IRAP 2021 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: I difensori del ricorrente insistono nel ricorso
Resistente/Appellato: Il rappresentante di Agenzia delle Entrate si riporta alle controdeduzioni
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso R.G.R. n. 6377/2025, notificato in data 23 ottobre 2025, la società Ricorrente_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. Prof. Difensore_1
e Avv. Difensore_2, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TYS03MD01493/2025, con il quale l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania ha accertato maggiori imposte ai fini IRES,
IRAP e IVA per l'anno d'imposta 2021, oltre all'irrogazione di sanzioni e interessi.
L'atto impositivo trae origine da un processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza in data 1 agosto 2023, a seguito di una verifica fiscale. La società ricorrente, dopo aver prestato acquiescenza parziale ad alcuni rilievi, ha contestato i restanti addebiti confermati nell'atto impugnato, formulando i seguenti motivi di ricorso:
1. Nullità dell'avviso di accertamento per vizio assoluto di motivazione, in quanto l'Ufficio si sarebbe limitato a riprodurre le conclusioni del processo verbale di constatazione senza esaminare le osservazioni e la documentazione prodotta dalla contribuente in sede endoprocedimentale.
2. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 109 del T.U.I.R. e dell'art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972, per l'erroneo disconoscimento della deducibilità del costo e della detraibilità dell'IVA relativi all'acquisto di carburante, contestati per asserita carenza di inerenza.
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 102 del T.U.I.R., per l'illegittima ripresa a tassazione delle quote di ammortamento relative a un immobile non di proprietà della società, ma da essa utilizzato per l'attività
d'impresa.
4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 95, c. 5 del T.U.I.R., per l'indebita contestazione della deducibilità del compenso erogato all'amministratore, dedotto secondo il criterio di cassa nell'esercizio di effettivo pagamento.
5. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e del principio di neutralità dell'IVA, per l'erronea qualificazione dei ribaltamenti di costi generali consortili come mere movimentazioni finanziarie e il conseguente disconoscimento del diritto alla detrazione dell'IVA.
6. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 13, 17, 18 e 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e del principio di neutralità dell'IVA, per l'illegittimo diniego della detrazione dell'IVA assolta su fatture di ribaltamento di costi specifici consortili, per i quali l'operazione a monte era non imponibile, esente o in reverse charge.
7. Illegittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni per carenza di motivazione, difetto di colpevolezza e assenza di danno erariale.
La ricorrente ha altresì presentato istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, deducendo la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio con controdeduzioni, contestando integralmente le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso. In particolare, l'Ufficio ha sostenuto la piena legittimità dell'avviso di accertamento, ritenendolo congruamente motivato e fondato nel merito. Ha ribadito la correttezza dei rilievi in materia di inerenza dei costi per carburante, di indeducibilità degli ammortamenti su beni di terzi, di indeducibilità del compenso all'amministratore per incertezza sulla data della delibera, e di indetraibilità dell'IVA sui ribaltamenti consortili. Ha infine concluso per la legittimità delle sanzioni irrogate e per l'insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela cautelare.
Alla camera di consiglio del 14 gennaio 2026, ravvisate le condizioni per la definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546/1992, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
1. Sulla nullità dell'avviso per difetto di motivazione.
Il primo motivo di ricorso è infondato. La società lamenta una motivazione meramente apparente, in quanto l'Ufficio avrebbe ignorato le deduzioni difensive presentate in fase endoprocedimentale. Tuttavia, l'obbligo di motivazione di un avviso di accertamento è soddisfatto quando l'atto pone il contribuente nella condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, consentendogli di contestarne efficacemente l'an e il quantum. La funzione della motivazione è quella di delimitare l'ambito delle contestazioni e di permettere al contribuente di conoscere la pretesa fiscale per approntare una difesa. Nel caso di specie, la circostanza che la ricorrente abbia potuto articolare un ricorso dettagliato, analizzando punto per punto i rilievi mossi, dimostra che lo scopo dell'atto è stato raggiunto. La motivazione per relationem al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza è legittima, poiché significa che l'Ufficio ne ha condiviso le conclusioni, realizzando un'economia di scrittura che non pregiudica il contraddittorio, trattandosi di elementi già noti al contribuente. Le violazioni meramente formali che non abbiano arrecato un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente sono irrilevanti. Pertanto, la motivazione dell'atto impugnato, seppur sintetica nel confutare le osservazioni della parte, non può ritenersi assente o apparente, avendo adempiuto alla sua funzione essenziale.
2. Sulla deducibilità dei costi per carburante e sulla detraibilità della relativa IVA.
Questo motivo è fondato. L'Amministrazione finanziaria ha negato l'inerenza dei costi per l'acquisto di carburante in quanto le forniture sarebbero avvenute presso un sito non dichiarato come sede operativa della società. Il principio di inerenza esprime la necessità di riferire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli estranei ad essa, attraverso un giudizio di carattere qualitativo e non quantitativo. L'onere di provare l'inerenza del costo grava sul contribuente, il quale deve documentare l'esistenza, la natura e la concreta destinazione del costo alla produzione. Nel caso di specie, la ricorrente ha fornito plurimi e concordanti elementi di prova: le fatture di acquisto, i documenti di trasporto (DAS) che individuano la società come destinataria, i pagamenti tracciabili, l'elenco di un parco mezzi composto da 40 veicoli pesanti e le dichiarazioni di diversi dipendenti che confermano l'utilizzo del sito di Maletto come punto di rifornimento. Tale documentazione, nel suo complesso, dimostra la correlazione tra il costo sostenuto e l'attività d'impresa esercitata. L'Amministrazione, a fronte di tali elementi, non può limitarsi a negare l'inerenza sulla base della mera circostanza che il luogo di consegna non coincida con una sede formalmente dichiarata, ma deve dimostrare, anche tramite indizi, elementi concreti che inficino la validità delle prove addotte dal contribuente. La prova della pretesa tributaria attiene al diverso piano del fondamento sostanziale della stessa e al suo accertamento in giudizio. In assenza di contestazioni sull'effettività delle operazioni o sulla congruità della spesa, e a fronte della documentazione prodotta, il costo deve ritenersi inerente e, di conseguenza, deducibile, e la relativa IVA detraibile.
3. Sulla deducibilità delle quote di ammortamento dell'immobile.
Questo motivo è infondato. La società ha dedotto quote di ammortamento per un immobile di cui non è proprietaria, ma che detiene in forza di un contratto di comodato. I costi relativi alle immobilizzazioni materiali o immateriali sono ammortizzabili solo se riguardano beni che entrano nel patrimonio dell'imprenditore a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento. Il contratto di comodato attribuisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale;
pertanto, l'immobile non è mai entrato nel patrimonio della società. Di conseguenza, i costi di ammortamento del fabbricato non sono deducibili. La disciplina relativa alla deducibilità delle spese per migliorie su beni di terzi, invocata dalla ricorrente, attiene a una diversa fattispecie e non consente di derogare al principio secondo cui l'ammortamento del bene materiale presuppone la sua iscrizione tra le attività patrimoniali a titolo di proprietà o altro diritto reale.
4. Sulla deducibilità del compenso dell'amministratore.
Il motivo è fondato. L'Ufficio ha negato la deducibilità del compenso per incertezza sulla data della delibera assembleare che lo ha stabilito. Ai sensi dell'art. 95, comma 5, del T.U.I.R., i compensi spettanti agli amministratori di società sono deducibili nell'esercizio in cui sono corrisposti, secondo il criterio di cassa.
Sebbene la giurisprudenza richieda, per la certezza del costo, una preventiva ed esplicita delibera assembleare, nel caso di specie la delibera esiste e la sua esistenza non è contestata. L'Ufficio ne contesta unicamente la data certa a causa di vizi formali nella tenuta del libro delle assemblee. Tuttavia, la ricorrente ha fornito prova documentale dell'effettiva corresponsione del compenso nell'anno 2021, mediante buste paga e modello CUD, e del relativo assoggettamento a ritenute fiscali e previdenziali. In applicazione del principio di cassa, la deducibilità è ancorata al momento del pagamento. Le mere irregolarità formali, che non inficiano la sostanza dell'atto e non hanno arrecato un'effettiva lesione al contribuente o all'erario, non possono determinare l'indeducibilità di un costo effettivamente sostenuto e tassato in capo al percipiente.
5. Sulla detraibilità dell'IVA sui ribaltamenti di costi consortili (generali e specifici).
I motivi quinto e sesto sono fondati. L'Ufficio ha negato la detrazione dell'IVA relativa al ribaltamento di costi da parte del "Consorzio_1 ", qualificando tali operazioni come mere movimentazioni finanziarie o, comunque, come operazioni che dovevano seguire il regime IVA dell'operazione a monte. Tale ricostruzione è errata. Il rapporto tra consorzio e società consorziata, quando il primo agisce per l'esecuzione di commesse nell'interesse della seconda, si inquadra nello schema del mandato senza rappresentanza. Ai fini IVA, le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario, perdendo la loro neutralità e assurgendo ad autonomi presupposti per l'applicazione del tributo. Pertanto, il ribaltamento dei costi, sia generali che specifici, da parte del consorzio alla consorziata costituisce un'autonoma prestazione di servizi, imponibile ai fini IVA, indipendentemente dal regime fiscale delle operazioni a monte. Ne consegue che la società ricorrente ha legittimamente detratto l'IVA addebitatale in fattura dal consorzio. Negare tale diritto, a fronte del versamento dell'imposta da parte del consorzio, determinerebbe una violazione del principio di neutralità dell'IVA, che osta a che un soggetto passivo che effettua operazioni imponibili sopporti definitivamente il peso del tributo.
6. Sulle sanzioni.
Il motivo è parzialmente fondato. Le sanzioni irrogate in relazione ai rilievi ritenuti infondati (costi per carburante, compenso amministratore, IVA su costi consortili) devono essere annullate in quanto accessorie alla pretesa tributaria principale. Residua la sanzione relativa al rilievo confermato in materia di indeducibilità degli ammortamenti. Non si ravvisano, in relazione a tale specifico punto, condizioni di oggettiva incertezza normativa o altre cause di non punibilità.
7. Sulle spese di lite. La soccombenza reciproca, derivante dall'accoglimento parziale del ricorso su alcuni capi e dal rigetto su altri, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione 13, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
annulla l'avviso di accertamento impugnato limitatamente ai rilievi concernenti:
◦ la deducibilità ai fini IRES e IRAP dei costi per carburante e la detraibilità della relativa IVA;
◦ la deducibilità ai fini IRES e IRAP del compenso corrisposto all'amministratore;
◦ la detraibilità dell'IVA relativa alle fatture per ribaltamento di costi generali e specifici consortili;
conferma l'avviso di accertamento impugnato limitatamente al rilievo concernente l'indeducibilità delle quote di ammortamento del fabbricato sito in Maletto;
annulla le sanzioni irrogate in relazione ai rilievi annullati.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 14 gennaio 2026.
Il Presidente estensore
Dott. Flavio Rampello