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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/09/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 3575/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria De Vendittis e Parte_1
Ciro Apicella
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 7/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.06.2018 alla Controparte_1
esponeva quanto segue: Parte_1 “che in data 17 gennaio 2018 su "La Città'", quotidiano di Salerno e provincia veniva pubblicato, alle pagine 10 e 11, l'articolo dal titolo: "Violenza Urbana —Gli Arresti -
Sparì contro le auto, scacco alla gang"; che detto articolo, al fine di attrarre l'attenzione del lettore circa l'importanza della notizia, veniva preannunciato in prima pagina del medesimo quotidiano, con il seguente titolo: Devastazioni in città, nove arresti - identificata la banda di giovani che danneggiò a colpi di fucile auto ed ambulanze in sosta a Salerno. Il raid organizzato tra e . Lembo: ispirati dalle CP_2 CP_3
fiction sulla camorra, alle pagine 10 ed 11; che, nel su descritto articolo si leggeva la seguente notìzia: "... sono stati arrestati e posti ai domiciliari ieri mattina, con l'accusa di devastazione, nove giovani, otto dei quali di San Martano Sul Sarno;
che, tra i giovani identificati nell'articolo, risultava un certo , la cui foto in Parte_1
primo piano veniva ritratta all'interno dell'articolo, unitamente a quelle riproducenti i volti degli altri soggetti incriminati, tra cui un certo …….., qualificato, nello stesso tenore letterale dell'articolo, come: "... fìglio del più noto ... finito in un ' importantissima inchiesta della Dda di Trapani sui beni del clan di Persona_1
, capo della mafia siciliana;
che, invero, l coinvolto negli
[...] Parte_1
eventi descritti nel prefato articolo, non è l'odierno istante, bensì un omonimo, anch'egli residente nello stesso Comune, vale a dire in San Marzano Sul Samo;
che, viceversa, la fotografia ritraeva l'istante in primo piano, sebbene fosse del tutto estraneo alla vicenda criminale, ampiamente descritta nel quotidiano "la Città"; che, in data 18 gennaio 2018 l'istante, per mezzo dei suoi procuratori, diffidava la
[...]
, proprietaria del quotidiano "La Città" a rettificare la suddescritta Controparte_1
pubblicazione dell'immagine; che, in riscontro alla citata nota, nella edizione de "la
Città" del 19 febbraio 2018 alla pagina in basso all'interno di un trafiletto-catenaccio veniva riportata la seguente notìzia : "Sbagliata la foto dì : La foto Parte_1
pubblicata a pag. 11 nell'edizione di mercoledì 17 gennaio, con il nome di Pt_1
è errata. Ritrae, infatti, un omonimo che nulla ha a che fare con l'inchiesta;
[...]
che, nel medesimo artìcolo, non veniva pubblicata la foto del vero Parte_1
coinvolto nell'indagine di Salerno”. Per tali motivi l'attore, ritenendosi vittima di un episodio di diffamazione a mezzo stampa, chiedeva di condannare la società al pagamento in Controparte_1
suo favore della somma di Euro 26.000,00, o della somma maggiore o minore diversamente quantificata, applicando i criteri esposti a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati su detto importo. Con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la regolare notifica la non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
Ammessa la prova dichiarativa richiesta da parte attorea, escusso il teste Tes_1
precisate le conclusioni, il giudice rimetteva la causa in decisione senza
[...]
termini (ex art. 189 cpc).
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Innanzitutto, parte convenuta con la rettifica apparsa sul quotidiano del 19.02.2018 ha ammesso l'errore.
La rappresentazione dell'immagine dell'attore in primo piano, associata ingiustificatamente ad altri volti di soggetti realmente coinvolti in una vicenda penale per fatti di allarme sociale, ha comportato un grave danno alla reputazione di Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
alla via Cesina 3/B.
Il quotidiano "La Città", con la pubblicazione della suddetta immagine, ha creato un falso e dannoso collegamento tra l'attore ed i fatti di cronaca di cui all'articolo, relativi ad episodi criminali, rectius reati di devastazione, ingenerando nei lettori la legittima ma falsa convinzione che l'istante avesse avuto parte attiva negli atti delittuosi di cui in narrativa.
La successiva rettifica, operata dopo apposita diffida, non ha sortito l'effetto sperato: ovvero correggere la falsa percezione dei fatti da parte dei lettori, concretizzando nell'opinione pubblica l'estraneità dell'attore rispetto ai fatti contestati. Infatti, il trafiletto di rettifica, per il modo in cui è stato riportato, vale a dire all'interno del contesto espressivo di un piccolo articolo — posto a piè pagina n.
9 - del quotidiano,
(fra l'altro, senza alcuna rappresentazione fotografica, validamente alternativa dell realmente coinvolto nell'accadimento) non ha in alcun modo Parte_1
rimosso, nell'immaginario collettivo, il fuorviarne e suggestionante collegamento tra l'immagine dell'attore ed i fatti delittuosi di cui alla prima pubblicazione.
E tale collegamento creatosi a discapito della reputazione di parte attorea è stato confermato dal teste escusso con dichiarazioni relative a diversi episodi vissuti da
, dichiarazioni scevre da contraddittorietà ed attendibili. Parte_1
Passando al quantum debeatur ed operando una valutazione equitativa ed all'attualità del danno risarcibile, in considerazione anche del mancato dolo di parte convenuta, si reputa congrua la somma di euro 15.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa
(fra euro 5201,00 ed euro 26.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 15.000,00, oltre interessi legali moratori dalla pronuncia al soddisfo.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in euro 3376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso c.u. e marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 3.09.2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, giudice dottore Andrea Loffredo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. 3575/2018 del R.G.A.C., avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valeria De Vendittis e Parte_1
Ciro Apicella
ATTORE
E
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di rimessione della causa in decisione del 7/03/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 7.06.2018 alla Controparte_1
esponeva quanto segue: Parte_1 “che in data 17 gennaio 2018 su "La Città'", quotidiano di Salerno e provincia veniva pubblicato, alle pagine 10 e 11, l'articolo dal titolo: "Violenza Urbana —Gli Arresti -
Sparì contro le auto, scacco alla gang"; che detto articolo, al fine di attrarre l'attenzione del lettore circa l'importanza della notizia, veniva preannunciato in prima pagina del medesimo quotidiano, con il seguente titolo: Devastazioni in città, nove arresti - identificata la banda di giovani che danneggiò a colpi di fucile auto ed ambulanze in sosta a Salerno. Il raid organizzato tra e . Lembo: ispirati dalle CP_2 CP_3
fiction sulla camorra, alle pagine 10 ed 11; che, nel su descritto articolo si leggeva la seguente notìzia: "... sono stati arrestati e posti ai domiciliari ieri mattina, con l'accusa di devastazione, nove giovani, otto dei quali di San Martano Sul Sarno;
che, tra i giovani identificati nell'articolo, risultava un certo , la cui foto in Parte_1
primo piano veniva ritratta all'interno dell'articolo, unitamente a quelle riproducenti i volti degli altri soggetti incriminati, tra cui un certo …….., qualificato, nello stesso tenore letterale dell'articolo, come: "... fìglio del più noto ... finito in un ' importantissima inchiesta della Dda di Trapani sui beni del clan di Persona_1
, capo della mafia siciliana;
che, invero, l coinvolto negli
[...] Parte_1
eventi descritti nel prefato articolo, non è l'odierno istante, bensì un omonimo, anch'egli residente nello stesso Comune, vale a dire in San Marzano Sul Samo;
che, viceversa, la fotografia ritraeva l'istante in primo piano, sebbene fosse del tutto estraneo alla vicenda criminale, ampiamente descritta nel quotidiano "la Città"; che, in data 18 gennaio 2018 l'istante, per mezzo dei suoi procuratori, diffidava la
[...]
, proprietaria del quotidiano "La Città" a rettificare la suddescritta Controparte_1
pubblicazione dell'immagine; che, in riscontro alla citata nota, nella edizione de "la
Città" del 19 febbraio 2018 alla pagina in basso all'interno di un trafiletto-catenaccio veniva riportata la seguente notìzia : "Sbagliata la foto dì : La foto Parte_1
pubblicata a pag. 11 nell'edizione di mercoledì 17 gennaio, con il nome di Pt_1
è errata. Ritrae, infatti, un omonimo che nulla ha a che fare con l'inchiesta;
[...]
che, nel medesimo artìcolo, non veniva pubblicata la foto del vero Parte_1
coinvolto nell'indagine di Salerno”. Per tali motivi l'attore, ritenendosi vittima di un episodio di diffamazione a mezzo stampa, chiedeva di condannare la società al pagamento in Controparte_1
suo favore della somma di Euro 26.000,00, o della somma maggiore o minore diversamente quantificata, applicando i criteri esposti a titolo di risarcimento danni non patrimoniali, oltre interessi e rivalutazione monetaria maturati su detto importo. Con vittoria delle spese di lite.
Nonostante la regolare notifica la non si costituiva in Controparte_1
giudizio.
Ammessa la prova dichiarativa richiesta da parte attorea, escusso il teste Tes_1
precisate le conclusioni, il giudice rimetteva la causa in decisione senza
[...]
termini (ex art. 189 cpc).
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Innanzitutto, parte convenuta con la rettifica apparsa sul quotidiano del 19.02.2018 ha ammesso l'errore.
La rappresentazione dell'immagine dell'attore in primo piano, associata ingiustificatamente ad altri volti di soggetti realmente coinvolti in una vicenda penale per fatti di allarme sociale, ha comportato un grave danno alla reputazione di Parte_1
nato a [...] il [...] e residente in [...]
[...]
alla via Cesina 3/B.
Il quotidiano "La Città", con la pubblicazione della suddetta immagine, ha creato un falso e dannoso collegamento tra l'attore ed i fatti di cronaca di cui all'articolo, relativi ad episodi criminali, rectius reati di devastazione, ingenerando nei lettori la legittima ma falsa convinzione che l'istante avesse avuto parte attiva negli atti delittuosi di cui in narrativa.
La successiva rettifica, operata dopo apposita diffida, non ha sortito l'effetto sperato: ovvero correggere la falsa percezione dei fatti da parte dei lettori, concretizzando nell'opinione pubblica l'estraneità dell'attore rispetto ai fatti contestati. Infatti, il trafiletto di rettifica, per il modo in cui è stato riportato, vale a dire all'interno del contesto espressivo di un piccolo articolo — posto a piè pagina n.
9 - del quotidiano,
(fra l'altro, senza alcuna rappresentazione fotografica, validamente alternativa dell realmente coinvolto nell'accadimento) non ha in alcun modo Parte_1
rimosso, nell'immaginario collettivo, il fuorviarne e suggestionante collegamento tra l'immagine dell'attore ed i fatti delittuosi di cui alla prima pubblicazione.
E tale collegamento creatosi a discapito della reputazione di parte attorea è stato confermato dal teste escusso con dichiarazioni relative a diversi episodi vissuti da
, dichiarazioni scevre da contraddittorietà ed attendibili. Parte_1
Passando al quantum debeatur ed operando una valutazione equitativa ed all'attualità del danno risarcibile, in considerazione anche del mancato dolo di parte convenuta, si reputa congrua la somma di euro 15.000,00.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in relazione al valore della causa
(fra euro 5201,00 ed euro 26.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1)Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di euro 15.000,00, oltre interessi legali moratori dalla pronuncia al soddisfo.
2) Condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore delle spese del giudizio, che liquida in euro 3376,00 per compensi di difesa, oltre rimborso c.u. e marca da bollo, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 3.09.2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo