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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 26/12/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2716/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2716/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FIORANI FRANCESCA presso il cui studio in VIA SABBATINI 8 61121 PESARO elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI STEFANIA Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio in VIA VITTORIO VENETO N. 205 19124 LA SPEZIA elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti così come dedotti in narrativa, IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
- per le ragioni espresse in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.2946 c.c. del credito vantato dall'opposta, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 765/2022 del Tribunale di Pesaro del 04.10.2022, in relazione ad entrambi gli opponenti, o in subordine, in relazione alla sig.ra . Parte_2 IN VIA PRINCIPALE:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, in assenza delle ragioni e della prova del credito, sia nell'an che nel quantum, per tutto quanto esposto in narrativa ed all'esito, dichiarare che, per le medesime ragioni, nessuna somma è dovuta all'opposta dai sigg.ri
. Parte_3 Con riserva di integrare, modificare e/o articolare le proprie domande e/o gli ulteriori mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate a seguito dell'esame della comparsa e documentazione avversaria. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dei sottoscritti legali antistatari”.
pagina 1 di 9 Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 765/2022 del 04/10/2022 RG n. 2129/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro. In via subordinata, condannare, in ogni caso, il Sig. e al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 riterrà dovuta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor e la signora Parte_1 Pt_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.765/2022 emesso ad istanza di
[...] CP_1 per il pagamento della somma di euro 14.120,06, oltre interessi come da domanda, spese e
[...] compensi del procedimento monitorio oltre accessori di legge.
In via preliminare, parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto ai sensi dell'art.2946 c.c., avendo richiesto in pagamento la somma di € 14.120.06, in Controparte_1 ragione di un credito relativo al contratto di finanziamento n.1415661 ab origine intrattenuto con
Consum.it stipulato il 21.04.05 e, in data 30.10.2006, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine. Inoltre, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente in assenza di prova dell'effettiva titolarità del credito posto alla base della procedura monitoria.
Il finanziamento della del 21.4.2005, sarebbe stato ceduto alla in data Parte_4 Controparte_2
29.11.11, a seguito di una operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla TA FF, parte II
n.143 del 13.12.11 (cfr. punto 5, pag.2 D.I. avverso e doc. 4 allegato al D.I. opposto) e, quindi, ceduto che mutava la propria denominazione in . Invero, l' CP_3 Controparte_1 Controparte_1 aveva allegato unicamente la pubblicazione della cessione in blocco, ma non aveva tuttavia provato l'operazione di cessione del credito, non avendo prodotto il relativo atto negoziale probante la relativa stipula del contratto. Eccepiva ancora l'opponente che il credito presuntivamente vantato non era dovuto, perché indeterminato, non essendo stata operata neppure una distinzione tra quanto richiesto per sorte capitale rispetto a quanto richiesto per interessi.
pagina 2 di 9 Ritualmente costituitasi in giudizio contestava ogni avversa deduzione e conclusione;
Controparte_1 ritenendo l'opposizione destituita di ogni fondamento instava per il rigetto e per la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione è fondata e merita pertanto di essere accolta.
Il credito ingiunto va considerato prescritto e dello stesso difetta la prova certa della titolarità in capo all'ingiungente . Controparte_1
Parte opponente ha in primo luogo eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2946 c.c. alla data del 30.10.2016, poiché intervenuta la decadenza dal beneficio del termine il 31.10.2006, non era stato successivamente notificato all'opponente alcun atto interruttivo della prescrizione. O meglio, il primo atto interruttivo interveniva nei soli confronti di uno dei condebitori, il signor con la missiva a firma avv. Stefania Federici del Parte_1
14.12.2020 (cfr. allegato al fascicolo monitorio), a prescrizione già maturata.
Il contratto nel caso in esame veniva risolto infatti dalla mutuante alla data del 31.10.2006 quando dichiarava la decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art.1186 c.c.; da quello stesso momento, pertanto, poteva agire per il recupero integrale del proprio diritto di credito, facendo decorrere il relativo termine prescrizionale. Che la parte debitrice fosse stata dichiarata decaduta dal beneficio è circostanza ammessa dalla stessa ingiungente nel ricorso monitorio (“Detto rapporto, però aveva un andamento irregolare tanto che in data 31.10.2006 veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine”) e comprovata dalla lettura dell'estratto conto certificato in allegato al ricorso monitorio.
Ne deriva che la lettera interruttiva ricevuta dal sig. in data 24.12.2020, era afferente ad Parte_1 un credito già prescritto nell'ottobre 2016.
A tal riguardo si consideri che “….Laddove infatti il debitore sia inadempiente e, in forza delle previsioni contrattuali, il creditore (la banca, la finanziaria) dichiari quest'ultimo decaduto dal piano di rientro rateale, allora la prescrizione inizierà a decorrere proprio da quel momento, cioè dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 c.c.. Tale comunicazione equivale infatti a una manifestazione di volontà di risolvere il contratto e anticipare l'esigibilità del credito…”
(cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24720 del 16 settembre 2024).
Peraltro, il termine di prescrizione era irrimediabilmente compiuto nei confronti dell'altra opponente, sig.ra alla quale non risulta neppure sia mai stata spedita e recapitata alcuna missiva Pt_2 interruttiva della prescrizione. pagina 3 di 9 L'ingiungente, dal canto suo, attribuiva efficacia interruttiva all'impegno preso dal sig. , Parte_1 in data 3.4.2013 (cfr. allegato 9 al fascicolo monitorio) di versare l'importo di euro 12.000,00 con 120 effetti cambiari. Il realtà, da tale atto emerge come il solo signor , non anche l'altra Parte_1 coobligata in solido, assumeva l'obbligo di corrispondere € 12.000,00; somma che non si sa come sia stata determinata e che comunque si discosta dal credito ingiunto. Peraltro, tale impegno oltre ad essere stato assunto dal solo , lo vincolava confronti della società la quale pur Parte_1 CP_4 essendo società di recupero crediti, non è dato sapere a che titolo e su incarico di chi abbia concluso tale accordo. Non è stata data adeguata prova da parte della creditrice, tenuta in tal senso al relativo onere probatorio, che avesse agito su incarico di cedente di CP_4 Controparte_2 CP_3
oggi ; di talchè, non può ritenersi certo che il credito al cui pagamento il
[...] Controparte_1 signor si obbligava, derivasse proprio dal contratto di finanziamento per cui è causa. Parte_1
Ancora, merita di essere valutata l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione in questione, è doveroso precisare che la stessa deve essere correttamente riqualificata e valutata come eccezione di difetto di titolarità del credito attiva.
Afferma, a riguardo, la Suprema Corte che “la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione di una parte in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto, dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 2951 del 2016” (Cass. Civ., Sez. I, 5 Giugno
2025, n. 15088).
La legittimazione ad agire è un concetto differente dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
Ex art. 81 C.P.C. per il quale “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, la legittimazione spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una definizione tradizionale per parte si intende il soggetto che, in proprio nome, domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione.
Mentre la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, alla fondatezza della domanda sicché
pagina 4 di 9 spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte (Cass. Civ. n. 30207/2024, Cass. Civ., Sez. I,
5 Giugno 2025, n. 15088).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare” (Cass. Civ., Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088).
Nel caso in esame, è evidente che la legittimazione ad agire dell'opposta debba considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della stessa di aver agito quale cessionaria del credito controverso.
Ciò di cui si discute e che, del resto, emerge dallo stesso tenore dell'eccezione avanzata da parte opponente, è stabilire la sussistenza della titolarità del credito avanzato in capo a colui che vanta in giudizio il credito, ovvero in capo all'opposta.
Del resto la stessa Suprema Corte nella richiamata Sentenza del Giugno 2025 ha affermato che “Anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr.: Cass., SU, n. 2951 del 2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass. Civ.,
Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088).
Ben potendo e dovendo, quindi, il Giudice adito vagliare l'eventuale carenza di titolarità del diritto stante, oltretutto, la formulazione nella sostanza dell'eccezione di parte opponente in tal senso.
Ciò premesso, è necessario vagliare la sussistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
La normativa italiana prevede che la cessione dei crediti possa essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del debitore ceduto. In particolare, nelle operazioni bancarie, per le cessioni in blocco di crediti, comprese le operazioni di cartolarizzazione, vengono previsti specifici adempimenti pagina 5 di 9 pubblicitari, ovvero l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella
TA FF.
Questi adempimenti hanno lo scopo di rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti.
Ciò secondo quanto stabilito dall'art. 58 TUB il quale prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella TA
FF della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità … 4.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile".
Se da un lato la pubblicazione in TA FF esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, dall'altro “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.,
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24798 del 05.11.2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02.03.2016).
“Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure , nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza
è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella TA FF, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e pagina 6 di 9 consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla TA FF in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. Civ., Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088, in senso conforme Cass. Civ. 25 Agosto 2025, n. 23852).
In sostanza la richiamata pronuncia della Suprema Corte, ha statuito che occorre distinguere tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è assolta con la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
TA FF, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, avente i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 C.C., e la prova della cessione stessa. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Se tuttavia oggetto della contestazione, come nel caso de quo, non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti in blocco, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli oggetto della cessione stessa, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in TA FF potranno essere valutate per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e la stessa ben potrà costituire prova dell'intervenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione (Cass. Civile
Ordinanza n. 17944 del 22 Giugno 2023, Cassazione Civile, Ordinanza 20 Luglio 2023, n. 21821) mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova dell'inclusione del credito nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo anche attraverso presunzioni e prove indiziarie. pagina 7 di 9 Nel caso de quo, è evidente che l'eccezione di parte opponente, per come formulata, sia volta alla mera contestazione della ritenuta incertezza circa l'inclusione del credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione del credito del 27.5.2016, ma non con riferimento all'esistenza dell'operazione di cessione stessa. Ogni eccezione della parte è, nella sostanza, volta a contestare l'assenza dell'elenco analitico dei crediti dei ceduti e la conseguente incertezza circa l'inclusione del credito controverso all'interno dell'operazione di cessione in blocco dei crediti, ma non l'inesistenza della cessione del 27.5.2016 e del contratto stesso, di cui del resto, sebbene in stralcio, è stata fornita prova circa la sua esistenza.
Nel caso de quo, si rileva come la documentazione allegata dall'opposta non offra elementi certi per affermare la titolarità del credito in capo alla creditrice . Ciò in quanto, in presenza di Controparte_1 una pluralità di cessioni successive del credito, la legittimazione non può ritenersi presunta, ma deve essere rigorosamente dimostrata attraverso la produzione completa e intelligibile della documentazione negoziale idonea a ricostruire la catena traslativa.
Nel caso di specie, l'opposta produceva il contratto relativo a una cessione (quella relativa alla cessione da Montecrediti spa a peraltro in forma parzialmente omissata, nonché la pubblicazione in CP_3
TA FF relativa ad altra cessione precedente, quella da a Montecrediti Parte_4 spa.
L'opposta produceva infatti uno stralcio di un contratto di cessione, datato 27 maggio 2016, nel quale dopo aver premesso di aver acquistato da crediti individuabili “in Parte_5 Parte_4 blocco” ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge sulla Cartolarizzazione e dell'art.58 T.U. Bancario, concludeva con un contratto di cessione di crediti classificati “a sofferenze”, con il CP_3 quale l'Acquirente acquistava pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi credito derivante da concessione di finanziamenti di qualunque natura maturati alla data dell'intervenuta cessione.
In particolare, il credito era stato erogato da nel 2005, poi successivamente ceduto alla Parte_4 in data 29.11.2011, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione resa nota Controparte_2 tramite pubblicazione sulla TA FF, parte II, n.143 del 13.12.2011 (cfr. doc. 4 allegato al
D.I. opposto). Tuttavia, si limitava a produrre la pubblicazione della cessione in blocco, CP_1 relativamente al passaggio dal creditore originario a senza dimostrare Parte_4 Controparte_2
l'intervenuta pubblicazione della cessione successiva tra e poi divenuta Controparte_2 CP_3
. Con ciò l'opposta ometteva di ricostruire con precisione come avrebbe dovuto Controparte_1
l'intera catena delle cessioni.
pagina 8 di 9 Non solo a ciò aggiungasi che, nella fattispecie in esame, parte opposta ha prodotto documentazione analitica relativa al credito azionato quale l'estratto conto certificato da Banca Monte dei Paschi di
SI (estratto ex art.50 T.U.B. al 28.11.2011), che non è dato comprendere a quale titolo abbia rilasciato detta certificazione.
Ancora, non è chiaro a quale cessione sia allegato il documento allegato al ricorso monitorio relativo al presunto elenco dei crediti ceduti allegati dall'opposta e non chiaramente intellegibile: se alla prima cessione, ossia quella intervenuta tra la cedente Consum.it e la cessionaria alla quale Controparte_2 era stata data idonea pubblicità, oppure alla seconda delle cessioni, quella intervenuta tra CP_2
[... e della quale è stato prodotto uno stralcio del contratto di cessione ma a cui non risulta CP_3 sia stata data pubblicità mediante pubblicazione nella TA FF e iscrizione nel Registro delle
Imprese.
La documentazione prodotta da parte opposta considerata nel suo complesso non pare chiaramente intellegibile e non consente di ritenere provato che la posizione creditoria azionata con ricorso monitorio sia compresa nell'elenco dei crediti ceduti con la cessione in blocco del 27.5.2016; di talchè non può considerarsi sussistente la titolarità del credito in capo all'ingiungente.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo in aderenza ai parametri di cui al d.m.55/2014 e successive modificazioni, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione (nella metà non essendo stata svolta attività istruttoria) e decisionale andranno poste a carico della parte opposta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. 2716/2022 di R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 765/2022 qui opposto;
condanna al pagamento nei confronti degli opponenti delle spese processuali Controparte_1 liquidate in euro 4.237,00 oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali
Pesaro, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESARO
Prima sezione
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Flavia Mazzini ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2716/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
(C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. FIORANI FRANCESCA presso il cui studio in VIA SABBATINI 8 61121 PESARO elegge domicilio
OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FEDERICI STEFANIA Controparte_1 P.IVA_1 presso il cui studio in VIA VITTORIO VENETO N. 205 19124 LA SPEZIA elegge domicilio
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte opponente e Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti così come dedotti in narrativa, IN VIA PRELIMINARE DI MERITO:
- per le ragioni espresse in narrativa, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione ex art.2946 c.c. del credito vantato dall'opposta, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. 765/2022 del Tribunale di Pesaro del 04.10.2022, in relazione ad entrambi gli opponenti, o in subordine, in relazione alla sig.ra . Parte_2 IN VIA PRINCIPALE:
- revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, in assenza delle ragioni e della prova del credito, sia nell'an che nel quantum, per tutto quanto esposto in narrativa ed all'esito, dichiarare che, per le medesime ragioni, nessuna somma è dovuta all'opposta dai sigg.ri
. Parte_3 Con riserva di integrare, modificare e/o articolare le proprie domande e/o gli ulteriori mezzi istruttori all'esito delle deduzioni formulate a seguito dell'esame della comparsa e documentazione avversaria. Con vittoria di spese e compensi professionali oltre IVA e CPA come per legge da distrarsi a favore dei sottoscritti legali antistatari”.
pagina 1 di 9 Parte opposta Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, In via principale, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 765/2022 del 04/10/2022 RG n. 2129/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro. In via subordinata, condannare, in ogni caso, il Sig. e al Parte_1 Parte_2 pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Controparte_1 riterrà dovuta. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor e la signora Parte_1 Pt_2 proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.765/2022 emesso ad istanza di
[...] CP_1 per il pagamento della somma di euro 14.120,06, oltre interessi come da domanda, spese e
[...] compensi del procedimento monitorio oltre accessori di legge.
In via preliminare, parte opponente eccepiva l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto ai sensi dell'art.2946 c.c., avendo richiesto in pagamento la somma di € 14.120.06, in Controparte_1 ragione di un credito relativo al contratto di finanziamento n.1415661 ab origine intrattenuto con
Consum.it stipulato il 21.04.05 e, in data 30.10.2006, veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine. Inoltre, l'opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente in assenza di prova dell'effettiva titolarità del credito posto alla base della procedura monitoria.
Il finanziamento della del 21.4.2005, sarebbe stato ceduto alla in data Parte_4 Controparte_2
29.11.11, a seguito di una operazione di cartolarizzazione pubblicata sulla TA FF, parte II
n.143 del 13.12.11 (cfr. punto 5, pag.2 D.I. avverso e doc. 4 allegato al D.I. opposto) e, quindi, ceduto che mutava la propria denominazione in . Invero, l' CP_3 Controparte_1 Controparte_1 aveva allegato unicamente la pubblicazione della cessione in blocco, ma non aveva tuttavia provato l'operazione di cessione del credito, non avendo prodotto il relativo atto negoziale probante la relativa stipula del contratto. Eccepiva ancora l'opponente che il credito presuntivamente vantato non era dovuto, perché indeterminato, non essendo stata operata neppure una distinzione tra quanto richiesto per sorte capitale rispetto a quanto richiesto per interessi.
pagina 2 di 9 Ritualmente costituitasi in giudizio contestava ogni avversa deduzione e conclusione;
Controparte_1 ritenendo l'opposizione destituita di ogni fondamento instava per il rigetto e per la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposizione è fondata e merita pertanto di essere accolta.
Il credito ingiunto va considerato prescritto e dello stesso difetta la prova certa della titolarità in capo all'ingiungente . Controparte_1
Parte opponente ha in primo luogo eccepito l'intervenuta prescrizione del credito ingiunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2946 c.c. alla data del 30.10.2016, poiché intervenuta la decadenza dal beneficio del termine il 31.10.2006, non era stato successivamente notificato all'opponente alcun atto interruttivo della prescrizione. O meglio, il primo atto interruttivo interveniva nei soli confronti di uno dei condebitori, il signor con la missiva a firma avv. Stefania Federici del Parte_1
14.12.2020 (cfr. allegato al fascicolo monitorio), a prescrizione già maturata.
Il contratto nel caso in esame veniva risolto infatti dalla mutuante alla data del 31.10.2006 quando dichiarava la decadenza del debitore dal beneficio del termine ex art.1186 c.c.; da quello stesso momento, pertanto, poteva agire per il recupero integrale del proprio diritto di credito, facendo decorrere il relativo termine prescrizionale. Che la parte debitrice fosse stata dichiarata decaduta dal beneficio è circostanza ammessa dalla stessa ingiungente nel ricorso monitorio (“Detto rapporto, però aveva un andamento irregolare tanto che in data 31.10.2006 veniva dichiarata la decadenza dal beneficio del termine”) e comprovata dalla lettura dell'estratto conto certificato in allegato al ricorso monitorio.
Ne deriva che la lettera interruttiva ricevuta dal sig. in data 24.12.2020, era afferente ad Parte_1 un credito già prescritto nell'ottobre 2016.
A tal riguardo si consideri che “….Laddove infatti il debitore sia inadempiente e, in forza delle previsioni contrattuali, il creditore (la banca, la finanziaria) dichiari quest'ultimo decaduto dal piano di rientro rateale, allora la prescrizione inizierà a decorrere proprio da quel momento, cioè dalla dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ex art.1186 c.c.. Tale comunicazione equivale infatti a una manifestazione di volontà di risolvere il contratto e anticipare l'esigibilità del credito…”
(cfr. Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 24720 del 16 settembre 2024).
Peraltro, il termine di prescrizione era irrimediabilmente compiuto nei confronti dell'altra opponente, sig.ra alla quale non risulta neppure sia mai stata spedita e recapitata alcuna missiva Pt_2 interruttiva della prescrizione. pagina 3 di 9 L'ingiungente, dal canto suo, attribuiva efficacia interruttiva all'impegno preso dal sig. , Parte_1 in data 3.4.2013 (cfr. allegato 9 al fascicolo monitorio) di versare l'importo di euro 12.000,00 con 120 effetti cambiari. Il realtà, da tale atto emerge come il solo signor , non anche l'altra Parte_1 coobligata in solido, assumeva l'obbligo di corrispondere € 12.000,00; somma che non si sa come sia stata determinata e che comunque si discosta dal credito ingiunto. Peraltro, tale impegno oltre ad essere stato assunto dal solo , lo vincolava confronti della società la quale pur Parte_1 CP_4 essendo società di recupero crediti, non è dato sapere a che titolo e su incarico di chi abbia concluso tale accordo. Non è stata data adeguata prova da parte della creditrice, tenuta in tal senso al relativo onere probatorio, che avesse agito su incarico di cedente di CP_4 Controparte_2 CP_3
oggi ; di talchè, non può ritenersi certo che il credito al cui pagamento il
[...] Controparte_1 signor si obbligava, derivasse proprio dal contratto di finanziamento per cui è causa. Parte_1
Ancora, merita di essere valutata l'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente.
Prima di entrare nel merito dell'eccezione in questione, è doveroso precisare che la stessa deve essere correttamente riqualificata e valutata come eccezione di difetto di titolarità del credito attiva.
Afferma, a riguardo, la Suprema Corte che “la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione di una parte in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto, dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 2951 del 2016” (Cass. Civ., Sez. I, 5 Giugno
2025, n. 15088).
La legittimazione ad agire è un concetto differente dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
Ex art. 81 C.P.C. per il quale “Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, la legittimazione spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una definizione tradizionale per parte si intende il soggetto che, in proprio nome, domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è la prospettazione.
Mentre la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, alla fondatezza della domanda sicché
pagina 4 di 9 spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte (Cass. Civ. n. 30207/2024, Cass. Civ., Sez. I,
5 Giugno 2025, n. 15088).
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare” (Cass. Civ., Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088).
Nel caso in esame, è evidente che la legittimazione ad agire dell'opposta debba considerarsi sussistente in ragione della mera affermazione della stessa di aver agito quale cessionaria del credito controverso.
Ciò di cui si discute e che, del resto, emerge dallo stesso tenore dell'eccezione avanzata da parte opponente, è stabilire la sussistenza della titolarità del credito avanzato in capo a colui che vanta in giudizio il credito, ovvero in capo all'opposta.
Del resto la stessa Suprema Corte nella richiamata Sentenza del Giugno 2025 ha affermato che “Anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l'attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, rispettivamente, che l'attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr.: Cass., SU, n. 2951 del 2016), sicché è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né, quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in Cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio” (Cass. Civ.,
Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088).
Ben potendo e dovendo, quindi, il Giudice adito vagliare l'eventuale carenza di titolarità del diritto stante, oltretutto, la formulazione nella sostanza dell'eccezione di parte opponente in tal senso.
Ciò premesso, è necessario vagliare la sussistenza della titolarità del credito in capo all'opposta.
La normativa italiana prevede che la cessione dei crediti possa essere effettuata senza la preventiva autorizzazione del debitore ceduto. In particolare, nelle operazioni bancarie, per le cessioni in blocco di crediti, comprese le operazioni di cartolarizzazione, vengono previsti specifici adempimenti pagina 5 di 9 pubblicitari, ovvero l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione nella
TA FF.
Questi adempimenti hanno lo scopo di rendere la cessione opponibile ai debitori ceduti.
Ciò secondo quanto stabilito dall'art. 58 TUB il quale prevede che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella TA
FF della Repubblica italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità … 4.
Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile".
Se da un lato la pubblicazione in TA FF esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, dall'altro “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.,
Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24798 del 05.11.2020; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02.03.2016).
“Va tenuto presente che, come condivisibilmente puntualizzato da Cass. n. 17944 del 2023 (ma si vedano pure , nello stesso senso, le più recenti Cass. nn. 5478 e 30207 del 2024): a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza
è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, allora, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella TA FF, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e pagina 6 di 9 consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla TA FF in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (Cass. Civ., Sez. I, 5 Giugno 2025, n. 15088, in senso conforme Cass. Civ. 25 Agosto 2025, n. 23852).
In sostanza la richiamata pronuncia della Suprema Corte, ha statuito che occorre distinguere tra la prova della notificazione della cessione da parte del cessionario al debitore ceduto, che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., è assolta con la pubblicazione da parte della società cessionaria della notizia dell'avvenuta cessione nella
TA FF, prevista dal secondo comma della suddetta disposizione, avente i medesimi effetti della notificazione della cessione ai sensi dell'art. 1264 C.C., e la prova della cessione stessa. Se
l'esistenza di quest'ultima sia specificamente contestata dal debitore ceduto, la società cessionaria dovrà, quindi, fornirne adeguata dimostrazione e, in tal caso, la predetta pubblicazione potrà al più essere valutata, unitamente ad altri elementi, quale indizio. Se tuttavia oggetto della contestazione, come nel caso de quo, non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti in blocco, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli oggetto della cessione stessa, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in TA FF potranno essere valutate per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria e la stessa ben potrà costituire prova dell'intervenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione (Cass. Civile
Ordinanza n. 17944 del 22 Giugno 2023, Cassazione Civile, Ordinanza 20 Luglio 2023, n. 21821) mentre, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova dell'inclusione del credito nell'operazione dovrà essere fornita dal cessionario in altro modo anche attraverso presunzioni e prove indiziarie. pagina 7 di 9 Nel caso de quo, è evidente che l'eccezione di parte opponente, per come formulata, sia volta alla mera contestazione della ritenuta incertezza circa l'inclusione del credito controverso all'interno dell'operazione di cartolarizzazione del credito del 27.5.2016, ma non con riferimento all'esistenza dell'operazione di cessione stessa. Ogni eccezione della parte è, nella sostanza, volta a contestare l'assenza dell'elenco analitico dei crediti dei ceduti e la conseguente incertezza circa l'inclusione del credito controverso all'interno dell'operazione di cessione in blocco dei crediti, ma non l'inesistenza della cessione del 27.5.2016 e del contratto stesso, di cui del resto, sebbene in stralcio, è stata fornita prova circa la sua esistenza.
Nel caso de quo, si rileva come la documentazione allegata dall'opposta non offra elementi certi per affermare la titolarità del credito in capo alla creditrice . Ciò in quanto, in presenza di Controparte_1 una pluralità di cessioni successive del credito, la legittimazione non può ritenersi presunta, ma deve essere rigorosamente dimostrata attraverso la produzione completa e intelligibile della documentazione negoziale idonea a ricostruire la catena traslativa.
Nel caso di specie, l'opposta produceva il contratto relativo a una cessione (quella relativa alla cessione da Montecrediti spa a peraltro in forma parzialmente omissata, nonché la pubblicazione in CP_3
TA FF relativa ad altra cessione precedente, quella da a Montecrediti Parte_4 spa.
L'opposta produceva infatti uno stralcio di un contratto di cessione, datato 27 maggio 2016, nel quale dopo aver premesso di aver acquistato da crediti individuabili “in Parte_5 Parte_4 blocco” ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge sulla Cartolarizzazione e dell'art.58 T.U. Bancario, concludeva con un contratto di cessione di crediti classificati “a sofferenze”, con il CP_3 quale l'Acquirente acquistava pro soluto dal Cedente ogni e qualsiasi credito derivante da concessione di finanziamenti di qualunque natura maturati alla data dell'intervenuta cessione.
In particolare, il credito era stato erogato da nel 2005, poi successivamente ceduto alla Parte_4 in data 29.11.2011, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione resa nota Controparte_2 tramite pubblicazione sulla TA FF, parte II, n.143 del 13.12.2011 (cfr. doc. 4 allegato al
D.I. opposto). Tuttavia, si limitava a produrre la pubblicazione della cessione in blocco, CP_1 relativamente al passaggio dal creditore originario a senza dimostrare Parte_4 Controparte_2
l'intervenuta pubblicazione della cessione successiva tra e poi divenuta Controparte_2 CP_3
. Con ciò l'opposta ometteva di ricostruire con precisione come avrebbe dovuto Controparte_1
l'intera catena delle cessioni.
pagina 8 di 9 Non solo a ciò aggiungasi che, nella fattispecie in esame, parte opposta ha prodotto documentazione analitica relativa al credito azionato quale l'estratto conto certificato da Banca Monte dei Paschi di
SI (estratto ex art.50 T.U.B. al 28.11.2011), che non è dato comprendere a quale titolo abbia rilasciato detta certificazione.
Ancora, non è chiaro a quale cessione sia allegato il documento allegato al ricorso monitorio relativo al presunto elenco dei crediti ceduti allegati dall'opposta e non chiaramente intellegibile: se alla prima cessione, ossia quella intervenuta tra la cedente Consum.it e la cessionaria alla quale Controparte_2 era stata data idonea pubblicità, oppure alla seconda delle cessioni, quella intervenuta tra CP_2
[... e della quale è stato prodotto uno stralcio del contratto di cessione ma a cui non risulta CP_3 sia stata data pubblicità mediante pubblicazione nella TA FF e iscrizione nel Registro delle
Imprese.
La documentazione prodotta da parte opposta considerata nel suo complesso non pare chiaramente intellegibile e non consente di ritenere provato che la posizione creditoria azionata con ricorso monitorio sia compresa nell'elenco dei crediti ceduti con la cessione in blocco del 27.5.2016; di talchè non può considerarsi sussistente la titolarità del credito in capo all'ingiungente.
Le spese processuali liquidate come in dispositivo in aderenza ai parametri di cui al d.m.55/2014 e successive modificazioni, nei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria/trattazione (nella metà non essendo stata svolta attività istruttoria) e decisionale andranno poste a carico della parte opposta in quanto soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al nr. 2716/2022 di R.G. ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione proposta e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 765/2022 qui opposto;
condanna al pagamento nei confronti degli opponenti delle spese processuali Controparte_1 liquidate in euro 4.237,00 oltre iva cpa e rimb. forf. come per legge per compensi professionali
Pesaro, 26 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Flavia Mazzini
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