Trib. Pesaro, sentenza 26/12/2025, n. 712
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Sentenza 26 dicembre 2025

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    Il contratto è stato risolto dalla mutuante nel 2006 con dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine. Da quel momento decorre il termine prescrizionale. La lettera interruttiva del 2020 è intervenuta quando il credito era già prescritto nell'ottobre 2016. Per l'altra opponente, non risulta essere mai stata inviata alcuna missiva interruttiva.

  • Accolto
    Difetto di titolarità del credito

    La documentazione prodotta dall'opposta non offre elementi certi per affermare la titolarità del credito. In presenza di una pluralità di cessioni successive, la legittimazione deve essere rigorosamente dimostrata. L'opposta ha prodotto uno stralcio di un contratto di cessione parzialmente omissato e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale relativa a una cessione precedente, ma non ha dimostrato la pubblicazione della cessione successiva tra le società intermedie e la cessione finale a sé stessa. Non è chiaro a quale cessione sia allegato l'elenco dei crediti ceduti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Pesaro, sentenza 26/12/2025, n. 712
    Giurisdizione : Trib. Pesaro
    Numero : 712
    Data del deposito : 26 dicembre 2025

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