Articolo 4 della Legge 15 giugno 1984, n. 240
Articolo 3Articolo 5
Versione
21 giugno 1984
Art. 4.
I contributi dovuti dalle imprese e dai rispettivi dipendenti per effetto delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 3, primo comma, sono riscossi dagli istituti gestori delle forme di assicurazione sociale obbligatorie ivi richiamate, con le procedure, le modalita' ed i controlli propri del settore dell'industria.
Entrata in vigore il 21 giugno 1984