CASS
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 2693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2693 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De GA IA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2023 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha confermato la condanna di IA De GA per i reati ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73 (capi AB, AC) e 74, commi 1-2-3-4, e 80, commi 1-2, lett b) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riuniti dal vincolo della continuazione, ritenendo assorbita nel capo AC la condotta descritta nel capo AJ e conseguentemente rideterminando la pena. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di De GA si chiede l'annullamento della sentenza. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2693 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 24/10/2024 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel riconoscere la partecipazione dell'imputata alla associazione per delinquere oggetto del capo A, escludendo che la sua condotta costituisca mera connivenza non punibile solo perché suo marito, il coimputato ZO OL, adibì la loro abitazione a base logistica dei suoi traffici di droga, ma senza che agli stessi la De GA abbia partecipato. Si argomenta che la Corte ha erroneamente valutato quelle che erano normali comunicazioni fra i coniugi, seppure contenenti unilaterali riferimenti di OL a vicende inerenti ai suoi traffici di droga. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e vizio della motivazione circa il concorso della ricorrente nei reati descritti nei capi AB e AC e nel confermare la sentenza di primo grado rispondendo soltanto a alcune delle analitiche contestazioni, relative alla valenza probatoria delle conversazioni intercettate, esplicitate nell'atto di appello relativamente a ogni specifico episodio. CONSIDERATO IN DIRITTO (42-L ) intercett (i cui contenuti sono riportati nella sentenza di primo grado) si desume 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. etiv•AnA (1rb.1 La Corte di appello ha argomentato (p 13-20) che dalle facvnersaziorf (nella sentenza è descritto l'articolato contesto organizzativo in cui questo ev9- avveniva) che l'abitazioe di OL e di De GA era stata messa a disposizione del gruppo che si occupava della importazione della droga e che nella perquisizione dell'11/05/2018 OL e un NO furono sorpresi intenti a estrarre cocaina da alcuni indumenti del secondo. La Corte ha evidenziato che la droga veniva venduta al dettaglio nella abitazione di OL e De GA, sia per il consumo personale che, in quantità maggiori, per ulteriori cessioni. Dai dialoghi intercettati la Corte ha tratto dati (non contestati nel ricorso) che indicano come la De GA: prendesse bilancino, coltello e cellophane per confezionare la droga, facesse da vedetta per assicurarsi che i clienti si allontanassero senza destare sospetti, sollecitasse il marito a continuare i suoi affari e gli addetti allgkvendita ksve g liarsi e ai4ttivarsi per lo smercio, gestisse soldi per pagare i fornitori napoletani, reperisse una pressa utile per estrarre la cocaina dagli indumenti dei trasportatori. Nella sentenza sono analiticamente richiamati i diversi episodi attestanti la esplicita ingerenza attiva della donna nel traffico della droga (p. 15)-16). La Corte di appello ha rimarcato che la casa della coppia era il fulcro della materiale quotidiana attività di smercio della droga (in consistenti quantitativi): lì si curava anche il confezionamento della droga e si svolgevano incontri con i referenti di gruppi criminali stranieri. (&) 9 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel ricorso si adduce che la Corte di appello ha omesso di rispondere agli argomenti difensivi concernenti alcuni degli episodi contestati. In particolare, tutti quelli oggetto del capo AB delle imputazioni e quello del 27 settembre 2018 menzionato nel capo A. Tuttavia, così argomentando, il ricorso trascura che tutte le cessioni di sostanza stupefacente NN (come specificato nelle imputazioni) nella abitazione condivisa dalla ricorrente con suo marito, coimputato e smerciatore della droga, con una costante consapevole ingerenza della donna;
1~ nei traffici, come sottolineato nella sentenza, nella quale si precisa anche che la coppia in quella casa viveva, ma consentiva ai complici di utilizzarla anche quando se ne allontanava per le vacanze estive (p. 18). 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dekEorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaAricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi decisa il 24/10/2024 Il Consigliere estensore Angelo C t zo Il Presidente GA De CI ' SEZIONE VI PENALE 2 2 GEN 2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, ha confermato la condanna di IA De GA per i reati ex artt. 81, 110 cod. pen. e 73 (capi AB, AC) e 74, commi 1-2-3-4, e 80, commi 1-2, lett b) d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, riuniti dal vincolo della continuazione, ritenendo assorbita nel capo AC la condotta descritta nel capo AJ e conseguentemente rideterminando la pena. 2. Nel ricorso presentato dal difensore di De GA si chiede l'annullamento della sentenza. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 2693 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: COSTANZO ANGELO Data Udienza: 24/10/2024 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e vizio della motivazione nel riconoscere la partecipazione dell'imputata alla associazione per delinquere oggetto del capo A, escludendo che la sua condotta costituisca mera connivenza non punibile solo perché suo marito, il coimputato ZO OL, adibì la loro abitazione a base logistica dei suoi traffici di droga, ma senza che agli stessi la De GA abbia partecipato. Si argomenta che la Corte ha erroneamente valutato quelle che erano normali comunicazioni fra i coniugi, seppure contenenti unilaterali riferimenti di OL a vicende inerenti ai suoi traffici di droga. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si adducono violazione della legge e vizio della motivazione circa il concorso della ricorrente nei reati descritti nei capi AB e AC e nel confermare la sentenza di primo grado rispondendo soltanto a alcune delle analitiche contestazioni, relative alla valenza probatoria delle conversazioni intercettate, esplicitate nell'atto di appello relativamente a ogni specifico episodio. CONSIDERATO IN DIRITTO (42-L ) intercett (i cui contenuti sono riportati nella sentenza di primo grado) si desume 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. etiv•AnA (1rb.1 La Corte di appello ha argomentato (p 13-20) che dalle facvnersaziorf (nella sentenza è descritto l'articolato contesto organizzativo in cui questo ev9- avveniva) che l'abitazioe di OL e di De GA era stata messa a disposizione del gruppo che si occupava della importazione della droga e che nella perquisizione dell'11/05/2018 OL e un NO furono sorpresi intenti a estrarre cocaina da alcuni indumenti del secondo. La Corte ha evidenziato che la droga veniva venduta al dettaglio nella abitazione di OL e De GA, sia per il consumo personale che, in quantità maggiori, per ulteriori cessioni. Dai dialoghi intercettati la Corte ha tratto dati (non contestati nel ricorso) che indicano come la De GA: prendesse bilancino, coltello e cellophane per confezionare la droga, facesse da vedetta per assicurarsi che i clienti si allontanassero senza destare sospetti, sollecitasse il marito a continuare i suoi affari e gli addetti allgkvendita ksve g liarsi e ai4ttivarsi per lo smercio, gestisse soldi per pagare i fornitori napoletani, reperisse una pressa utile per estrarre la cocaina dagli indumenti dei trasportatori. Nella sentenza sono analiticamente richiamati i diversi episodi attestanti la esplicita ingerenza attiva della donna nel traffico della droga (p. 15)-16). La Corte di appello ha rimarcato che la casa della coppia era il fulcro della materiale quotidiana attività di smercio della droga (in consistenti quantitativi): lì si curava anche il confezionamento della droga e si svolgevano incontri con i referenti di gruppi criminali stranieri. (&) 9 2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Nel ricorso si adduce che la Corte di appello ha omesso di rispondere agli argomenti difensivi concernenti alcuni degli episodi contestati. In particolare, tutti quelli oggetto del capo AB delle imputazioni e quello del 27 settembre 2018 menzionato nel capo A. Tuttavia, così argomentando, il ricorso trascura che tutte le cessioni di sostanza stupefacente NN (come specificato nelle imputazioni) nella abitazione condivisa dalla ricorrente con suo marito, coimputato e smerciatore della droga, con una costante consapevole ingerenza della donna;
1~ nei traffici, come sottolineato nella sentenza, nella quale si precisa anche che la coppia in quella casa viveva, ma consentiva ai complici di utilizzarla anche quando se ne allontanava per le vacanze estive (p. 18). 3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dekEorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condannaAricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cosi decisa il 24/10/2024 Il Consigliere estensore Angelo C t zo Il Presidente GA De CI ' SEZIONE VI PENALE 2 2 GEN 2025