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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 5464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5464 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9075 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SCISCA GIORGIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. TECLA FRANCESCA) Controparte_1
resistente
All'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Completa di dispositivo e motivi della decisione
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
annulla l'intimazione di pagamento n. 296 2023 90116950 37/000, notificata via pec in data 28.06.2023 limitatamente agli avvisi di addebito nn.
59620170003781854000 e 59620180002955147000 .
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Condanna l a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato CP_2
decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/07/2023 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l , proponendo CP_3 Controparte_4
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023 90116950 37/000,
notificata via pec in data 28.06.2023, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
59620170003781854000 e 59620180002955147000, per “contributi IVS
fissi/percentuale sul minimale o entro il minimale”, relativi alle annualità 2016 e 2017,
per il complessivo importo di € 7.658,47 chiedendo l'annullamento limitatamente agli AVA opposti per omessa notifica degli stessi e la prescrizione del credito contributivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'Agente della
Riscossione, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria e alla notifica degli avvisi di addebito sottesi (di competenza dell . Inoltre, negava il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva, CP_2
tenendo conto del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale anti-Covid.
CP_ Si costituiva in giudizio, altresì, l' rilevando l'infondatezza dell'opposizione proposta e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva preliminarmente il difetto
CP_ di legittimazione passiva di la regolare notifica degli AVA sottesi a mezzo pec e la mancata prescrizione del credito contributivo nel periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale anti-Covid.
Il ricorrente, nelle note autorizzate a sostegno delle proprie pretese, eccepiva l'inesistenza della notifica degli AVA prodromici alla medesima intimazione opposta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro poiché effettuata a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica del notificante non risultante dai pubblici registri, privi di firma digitale ed inviati ad un indirizzo di posta elettronica non apparentemente alle medesima ricorrente, insistendo comunque nella prescrizione del credito.
Indi la causa, istruita documentalmente veniva rinviata all'odierna per la decisione e in pari data decisa.
***
Con la presente opposizione, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo la omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Controparte In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della poiché essa non era più concessionaria dei crediti dell'Ente previdenziale nel periodo cui si riferiscono i contributi intimati (2016- 2017). I crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati, infatti, oggetto della cessione di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 e successive modifiche.
Inoltre, destituita di fondamento è la doglianza relativa alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 comma 4 d.P.R. n. 602/73 per mancata sottoscrizione dei ruoli in quanto, ormai è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che detta disposizione normativa non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni (cfr. di recente
Cass. civ. Sez. V, Ord. del 24/07/2024, n. 20656: «In tema di requisiti formali del ruolo
d'imposta, l'omessa sottoscrizione non comporta alcuna sanzione e si applica la
presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui
promana. Il contribuente ha l'onere di fornire elementi specifici e concreti per
contestare la sussistenza del potere dell'organo emanante, non essendo sufficiente una
generica contestazione».
D'altronde, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. V, Ord. del
24/07/2024, n. 20656; Cass. civ. Sez. V, Ord. del 7/10/2022 n. 29242) «la natura
vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di
discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di
irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della
Legge n. 241 del 1990».
Va, innanzitutto, osservato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell - da far valere Controparte_7
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Orbene, i vizi lamentati risultano tempestivamente proposti, perché l'opposizione è
stata proposta in data 17/07/2025, dunque entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(avvenuta in data 28/06/2025 ).
Inoltre, il ricorrente, eccependo, quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva, la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente impositore. Deve, infatti, rilevarsi come alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che,
nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di
riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di
fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione,
anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al
solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio”.
Con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva,
invero, che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (c.f.r. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte,
con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022 ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà
del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Laddove, dunque il contribuente faccia valere, come nella specie, i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella, l'opposizione è ammissibile, anche una volta spirato il termine decadenziale di cui sopra.
Ciò posto, occorre immediatamente verificare la regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi all' intimazione opposta.
Deve disattendersi poiché infondata l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo casella pec non presente nei pubblici elenchi. Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità, è
ormai consolidata nel ritenere che “In tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di
un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici
elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di
svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario,
ma non anche del mittente” (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. Civ., n.
564/2024).
La Corte di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che “Una diversa conclusione
sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e
solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il
contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in
concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati
sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta
regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio
subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del
processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della
regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o
altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del
2021).
Nel caso di specie, l'indirizzo PEC del mittente (proveniente dall'indirizzo t) reca la univoca indicazione dell' non Email_1 CP_2
risultando oggettivamente non idonea ad ingenerare nel destinatario dubbi sulla effettiva provenienza del messaggio;
peraltro, parte ricorrente nulla ha dedotto circa l'oggettiva impossibilità di riferire il suddetto indirizzo all'ente creditore né
ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica degli atti opposti non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri CP_2
(ma da uno diverso t), relativamente al Email_1
quale però è evidente la provenienza dall' medesimo. CP_2
Parimenti va disattesa la carenza di sottoscrizione digitale degli AVA opposti.
Come recentemente osservato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord.
del 13/12/2021 n. 39513; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/01/2023, n. 801), «La
notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio PEC un
documento informatico - che sia nativo digitale o copia informatica di un atto cartaceo
– in formato PDF, non essendovi una norma di legge che impone che detto documento
venga poi sottoscritto con firma digitale» e la notifica [..] in ogni caso, si perfeziona
all'atto dell'avvenuta consegna di cui ne è prova la ricevuta di accettazione da parte
del sistema informatizzato».
A tal proposito, l'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato p7m. Ciò in quanto non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi Cass. n. 3805 del 2018; Cass. n. 7665
del 2016).
Priva di rilievo è l'eccezione relativa alla inidoneità della prova della notifica degli
CP_ AVA sottesi atteso che l oltre ai file in formato “.xml” ha provveduto al deposito delle ricevute di avvenuta consegna nei due formati msg e eml.
Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi fondato e va accolto.
Per quanto riguarda gli avvisi di pagamento nn. 59620170003781854000 e
59620180002955147000, sottesi all'intimazione opposta, l'Isitituto non ha dato prova di avere regolarmente notificato gli stessi. Dall'esame della relata di notifica si osserva infatti che gli AVA sono stati notificati via PEC all'indirizzo o
“ ”. Si tratta all'evidenza di un indirizzo pec di altro Email_2
soggetto diverso dalla ricorrente che non è attribuibile alla ricorrente medesima che ha dichiarato di non avere mai avuto contezza della predetta notifica poiché la PEC
CP_ non era nella propria disponibilità. L da parte sua, non ha prodotto alcuna documentazione che attesti la riferibilità del predetto indirizzo alla ricorrente né
CP_ risulta che la stessa abbia comunicato quel domicilio digitale all Risultando
piuttosto che abbia provveduto a notificare correttamente l'intimazione di CP_8
pagamento all'indirizzo pec Email_3
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito, non possano ritenersi validamente notificati e conseguentemente va annullata, assorbita ogni altre questione, anche l'intimazione di pagamento opposta essendo venuto meno l'atto
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro presupposto all'intimazione medesima. L'omessa notifica di un atto presupposto rappresenta infatti un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto sequenziale.
Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti ritenuto che «In materia di
riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione
della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere
possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della
notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità
dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal
contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del
1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di
pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa
notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello
presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di
liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per
contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito,
interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la
conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto
di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale
estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno
decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa»
(v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U.,
5791/2008).
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro spese dello Stato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12/12/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 9075 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. SCISCA GIORGIO) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(Avv. TECLA FRANCESCA) Controparte_1
resistente
All'udienza del 12.12.2025 ha pronunciato
SENTENZA
mediante lettura di quanto segue
DISPOSITIVO
Completa di dispositivo e motivi della decisione
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
annulla l'intimazione di pagamento n. 296 2023 90116950 37/000, notificata via pec in data 28.06.2023 limitatamente agli avvisi di addebito nn.
59620170003781854000 e 59620180002955147000 .
Tribunale di Palermo sez. Lavoro Condanna l a rifondere allo Stato le spese di lite, liquidate come da separato CP_2
decreto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17/07/2023 la parte ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l e l , proponendo CP_3 Controparte_4
opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023 90116950 37/000,
notificata via pec in data 28.06.2023, limitatamente agli avvisi di addebito nn.
59620170003781854000 e 59620180002955147000, per “contributi IVS
fissi/percentuale sul minimale o entro il minimale”, relativi alle annualità 2016 e 2017,
per il complessivo importo di € 7.658,47 chiedendo l'annullamento limitatamente agli AVA opposti per omessa notifica degli stessi e la prescrizione del credito contributivo.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'Agente della
Riscossione, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine al merito della pretesa creditoria e alla notifica degli avvisi di addebito sottesi (di competenza dell . Inoltre, negava il perfezionamento dell'invocata fattispecie estintiva, CP_2
tenendo conto del periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale anti-Covid.
CP_ Si costituiva in giudizio, altresì, l' rilevando l'infondatezza dell'opposizione proposta e chiedendone il rigetto. In particolare, eccepiva preliminarmente il difetto
CP_ di legittimazione passiva di la regolare notifica degli AVA sottesi a mezzo pec e la mancata prescrizione del credito contributivo nel periodo di sospensione disposto dalla normativa emergenziale anti-Covid.
Il ricorrente, nelle note autorizzate a sostegno delle proprie pretese, eccepiva l'inesistenza della notifica degli AVA prodromici alla medesima intimazione opposta
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro poiché effettuata a mezzo pec da un indirizzo di posta elettronica del notificante non risultante dai pubblici registri, privi di firma digitale ed inviati ad un indirizzo di posta elettronica non apparentemente alle medesima ricorrente, insistendo comunque nella prescrizione del credito.
Indi la causa, istruita documentalmente veniva rinviata all'odierna per la decisione e in pari data decisa.
***
Con la presente opposizione, parte ricorrente contesta la titolarità del diritto delle controparti di procedere all'esecuzione, adducendo la omessa notifica degli atti prodromici all'intimazione di pagamento impugnata, nonché fatti estintivi sopravvenuti alla formazione degli stessi, ovvero la prescrizione dei crediti in essi portati.
Controparte In via preliminare, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della poiché essa non era più concessionaria dei crediti dell'Ente previdenziale nel periodo cui si riferiscono i contributi intimati (2016- 2017). I crediti maturati ed accertati successivamente al 1° gennaio 2006 non sono stati, infatti, oggetto della cessione di cui all'art. 13 della legge 23 dicembre 2998, n. 448 e successive modifiche.
Inoltre, destituita di fondamento è la doglianza relativa alla violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 comma 4 d.P.R. n. 602/73 per mancata sottoscrizione dei ruoli in quanto, ormai è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità e di merito che detta disposizione normativa non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni (cfr. di recente
Cass. civ. Sez. V, Ord. del 24/07/2024, n. 20656: «In tema di requisiti formali del ruolo
d'imposta, l'omessa sottoscrizione non comporta alcuna sanzione e si applica la
presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui
promana. Il contribuente ha l'onere di fornire elementi specifici e concreti per
contestare la sussistenza del potere dell'organo emanante, non essendo sufficiente una
generica contestazione».
D'altronde, come ribadito dalla Suprema Corte (cfr. Cass. civ. Sez. V, Ord. del
24/07/2024, n. 20656; Cass. civ. Sez. V, Ord. del 7/10/2022 n. 29242) «la natura
vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di
discrezionalità amministrativa, comporta l'applicazione del generale principio di
irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi dell'articolo 21 octies della
Legge n. 241 del 1990».
Va, innanzitutto, osservato che, con riferimento all'omessa notifica degli atti presupposti, il ricorso introduce una opposizione agli atti esecutivi - rispetto alla quale sussiste la legittimazione passiva dell - da far valere Controparte_7
nel termine di venti giorni dalla notifica degli atti esecutivi stessi (ex art. 617 c.p.c.).
Orbene, i vizi lamentati risultano tempestivamente proposti, perché l'opposizione è
stata proposta in data 17/07/2025, dunque entro il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata
(avvenuta in data 28/06/2025 ).
Inoltre, il ricorrente, eccependo, quanto ai profili riguardanti il merito della pretesa contributiva, la sopravvenuta estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali per essere decorso il termine prescrizionale quinquennale successivo, ha formulato una opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. .
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro A tale riguardo va subito evidenziato che, in relazione alla opposizione all'esecuzione, legittimato passivamente è l'Ente impositore. Deve, infatti, rilevarsi come alla stregua di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che,
nella sentenza n. 7514/2022 dell' 8 marzo 2022, hanno chiarito che “In tema di
riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 46 del 1999,
nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di
fare valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione,
anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al
solo Ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in
giudizio”.
Con riferimento alla legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione, si osserva,
invero, che l'intimazione di pagamento è atto esclusivo dello stesso, unico titolare dell'azione esecutiva (c.f.r. Cass. n. 3870/2024); rilevandosi che la Suprema Corte,
con sentenza a SS.UU. n. 7514/2022 ha chiarito che l'Ente creditore è litisconsorte necessario allorquando il motivo di opposizione riguardi il merito della pretesa (ivi compresa dunque la prescrizione del titolo) non escludendo però la qualità di litisconsorte di altri soggetti che possano essere chiamati in giudizio.
Solo in assenza di notifica della cartella di pagamento è consentito al contribuente di proporre opposizione avverso il primo atto portatogli a conoscenza. In caso contrario laddove, cioè, vi sia stata la regolare notifica della possibilità per il contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione medesima o di censurare gli eventuali vizi di legittimità o di merito che l'hanno preceduta, data la perentorietà
del termine decadenziale di quaranta giorni sopra descritto, restando salva solo la possibilità di far valere, con le forme previste dagli artt. 615 e 617 c.p.c., i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Laddove, dunque il contribuente faccia valere, come nella specie, i vizi intervenuti successivamente alla notifica della cartella, l'opposizione è ammissibile, anche una volta spirato il termine decadenziale di cui sopra.
Ciò posto, occorre immediatamente verificare la regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi all' intimazione opposta.
Deve disattendersi poiché infondata l'eccezione di inesistenza della notificazione dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo casella pec non presente nei pubblici elenchi. Al riguardo si osserva che la giurisprudenza di legittimità, è
ormai consolidata nel ritenere che “In tema di notificazione a mezzo PEC, l'utilizzo di
un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici
elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di
svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla
provenienza ed all'oggetto, ritenendosi che una maggiore rigidità formale in tema di
notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del
soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario,
ma non anche del mittente” (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., Sez. Civ., n.
564/2024).
La Corte di legittimità ha condivisibilmente ritenuto che “Una diversa conclusione
sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e
solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il
contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in
concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati
sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta
regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio
subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del
processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della
regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o
altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del
2021).
Nel caso di specie, l'indirizzo PEC del mittente (proveniente dall'indirizzo t) reca la univoca indicazione dell' non Email_1 CP_2
risultando oggettivamente non idonea ad ingenerare nel destinatario dubbi sulla effettiva provenienza del messaggio;
peraltro, parte ricorrente nulla ha dedotto circa l'oggettiva impossibilità di riferire il suddetto indirizzo all'ente creditore né
ha indicato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica degli atti opposti non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri CP_2
(ma da uno diverso t), relativamente al Email_1
quale però è evidente la provenienza dall' medesimo. CP_2
Parimenti va disattesa la carenza di sottoscrizione digitale degli AVA opposti.
Come recentemente osservato dalla Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord.
del 13/12/2021 n. 39513; Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 12/01/2023, n. 801), «La
notifica della cartella di pagamento può avvenire allegando al messaggio PEC un
documento informatico - che sia nativo digitale o copia informatica di un atto cartaceo
– in formato PDF, non essendovi una norma di legge che impone che detto documento
venga poi sottoscritto con firma digitale» e la notifica [..] in ogni caso, si perfeziona
all'atto dell'avvenuta consegna di cui ne è prova la ricevuta di accettazione da parte
del sistema informatizzato».
A tal proposito, l'invio via PEC della cartella esattoriale può essere qualificato come
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro invio del documento informatico originale o al più di una sua copia informatica;
per cui non è dovuta una attestazione di conformità. Diventa pertanto del tutto irrilevante anche l'estensione del file (.pdf), non essendo prevista la necessità del formato p7m. Ciò in quanto non si è in presenza di un caso di notifica di atti giudiziari bensì di notifica di atti esattoriali (vedi Cass. n. 3805 del 2018; Cass. n. 7665
del 2016).
Priva di rilievo è l'eccezione relativa alla inidoneità della prova della notifica degli
CP_ AVA sottesi atteso che l oltre ai file in formato “.xml” ha provveduto al deposito delle ricevute di avvenuta consegna nei due formati msg e eml.
Ciò premesso, il ricorso deve ritenersi fondato e va accolto.
Per quanto riguarda gli avvisi di pagamento nn. 59620170003781854000 e
59620180002955147000, sottesi all'intimazione opposta, l'Isitituto non ha dato prova di avere regolarmente notificato gli stessi. Dall'esame della relata di notifica si osserva infatti che gli AVA sono stati notificati via PEC all'indirizzo o
“ ”. Si tratta all'evidenza di un indirizzo pec di altro Email_2
soggetto diverso dalla ricorrente che non è attribuibile alla ricorrente medesima che ha dichiarato di non avere mai avuto contezza della predetta notifica poiché la PEC
CP_ non era nella propria disponibilità. L da parte sua, non ha prodotto alcuna documentazione che attesti la riferibilità del predetto indirizzo alla ricorrente né
CP_ risulta che la stessa abbia comunicato quel domicilio digitale all Risultando
piuttosto che abbia provveduto a notificare correttamente l'intimazione di CP_8
pagamento all'indirizzo pec Email_3
Ne consegue, pertanto, che i suddetti avvisi di addebito, non possano ritenersi validamente notificati e conseguentemente va annullata, assorbita ogni altre questione, anche l'intimazione di pagamento opposta essendo venuto meno l'atto
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro presupposto all'intimazione medesima. L'omessa notifica di un atto presupposto rappresenta infatti un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto sequenziale.
Al riguardo le Sezioni Unite della Cassazione hanno infatti ritenuto che «In materia di
riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione
della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza
procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere
possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della
notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità
dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal
contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del
1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di
pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa
notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello
presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di
liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, per
contestare radicalmente la pretesa tributaria spetterà al giudice di merito,
interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la
conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto
di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale
estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno
decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa»
(v. ex pluribus, da ultimo, Cass., 1144/2018, in consolidamento di Cass., Sez U.,
5791/2008).
Vanno, quindi, emesse le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, tenuto conto che il ricorrente è ammesso al beneficio del patrocinio a
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro spese dello Stato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, all'udienza del 12/12/2025.
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- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro