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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 12/09/2025, n. 3221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3221 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8480 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Micali come da procura come Parte_1 in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Roma, Controparte_1 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede Distrettuale CP_1
e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: - di avere presentato in data 18\05\2023 alla competente Commissione Medica, domanda al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n° 537 e successive modificazioni e del correlato regolamento, per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 100% (pensione di invalidità civile) ai sensi e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971
n° 118 e 11 febbraio 1980 n°18 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere i benefici economici della pensione ordinaria invalidità spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
.
- di essere stato riconosciuto dalla competente Commissione medica , in seguito a visita CP_1 espletata, soggetto invalido in misura pari al 46%;
- di essere, invero, affetto dalle seguenti patologie :“ Esiti di interventi chirurgici per ernia del disco l5-s1 el4-l5. ricorrente. Riferita broncopatia cronica, deficit visivo Controparte_2 ed ipoacusiabilaterale. Sindrome ansioso-depressiva”, le quali non sono emendabili, ma suscettibili di aggravamento nel corso degli anni;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura del 100%;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente aveva ritenuto che il ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al 50%;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi errate perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo dell'istante e, in particolare, rilevava che il CTU era incorso in errore diagnostico valutativo e metodologico sottovalutando e o omettendo : le patologie dello apparato cardio respiratorio, per come dedotte ed allegate giusta esame clinico strumentale di pubblica struttura del 17\07\2023 con diagnosi di : “ cardiopatia ipertensiva in
II Classe Nyha” cod.6442 al 41-50%; le patologie dell' apparato osseo tendineo, per come dedotte ed allegate dai referti clinico strumentali da ultimo del 30\11\2023; la patologia dello apparato psichico, per come dedotta ed allegata giusta visita neurologica del 13\06\2023 , con diagnosi di “ depressione di grado moderato con gravi spunti ansiosi e gravi disturbi del sommo” , cod.2205 al 25%.;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig. è tale da integrare i Parte_1 presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate , status di invalido civile nella misura del 100%(pensione di invalidità civile). Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda. Si chiede sin da ora la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata nella fase cautelare, riservandosi di nominare proprio consulente tecnico di parte sino allo inizio delle operazioni peritali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai CP_1 sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, sostenendo di essere soggetto invalido nella misura del 100%.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo “ Il Sig. di anni 43, è in atto affetto Parte_1 da: “Buoni esiti di pregresso intervento di erniectomia L5-S1 (2019) ed L4-L5 (2022) in soggetto con riferita aritmia cardiaca in buon controllo farmacologico”. Il suddetto quadro patologico rende il ricorrente INVALIDO nella misura del 50% (cinquanta per cento) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/05/2023), così come già correttamente affermato dal CTU della fase di ATP”.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato “ Gli elementi che emergono dall'esame clinico-anamnestico e dalla documentazione sanitaria, ci consentono di affermare che il Sig.
di anni 43, è in atto affetto da: “Buoni esiti di pregresso intervento di Parte_1 erniectomia L5-S1 (2019) ed L4-L5 (2022) in soggetto con riferita aritmia cardiaca in buon controllo farmacologico”. Per poter esprimere un corretto giudizio medico-legale, ci sembra indispensabile approfondire preliminarmente la natura e l'entità delle menomazioni accertate, alla luce dei criteri tabellari. Al complesso patologico a carico del rachide lombare, a lieve impegno funzionale, è possibile generosamente attribuire la percentuale del 35%, prevista dal codice 7010 delle vigenti
Tabelle di Legge, in relazione ai riscontri clinici emersi durante il presente procedimento (…);
Al complesso patologico a carico dell'apparato cardiaco, in assenza di documentato danno d'organo
o di disfunzione su base aritmica, è possibile attribuire la percentuale media del 25% prevista dal codice 6441 delle vigenti Tabelle di Legge, in relazione agli indici di funzionalità cardiaca documentati in atti. Il grado complessivo di invalidità, ottenuto attraverso l'utilizzo della formula riduzionistica, è pari al 51.25, arrotondabile per difetto al 50% (cinquanta per cento), sin dall'epoca della domanda amministrativa. Si conviene pertanto con il giudizio medico legale conclusivo già espresso dal CTU nominato nella fase di ATP, laddove il complesso patologico sofferto dal ricorrente
NON determina, sotto il profilo clinico, la richiesta inabilità totale ”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate. le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da separati decreti
Catania, 12/ 09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del giorno 11 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8480 / 2024 R.G. promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Francesco Micali come da procura come Parte_1 in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Roma, Controparte_1 in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26 presso l' Avvocatura Sede Distrettuale CP_1
e rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 12/09/2024 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva: - di avere presentato in data 18\05\2023 alla competente Commissione Medica, domanda al fine di essere sottoposto ad accertamento sanitario ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993 n° 537 e successive modificazioni e del correlato regolamento, per il riconoscimento e/o l'aggravamento del grado di invalidità quale invalido civile nella misura pari al 100% (pensione di invalidità civile) ai sensi e per gli effetti delle leggi 30 marzo 1971
n° 118 e 11 febbraio 1980 n°18 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di ottenere i benefici economici della pensione ordinaria invalidità spettanti in relazione alla percentuale di invalidità o alla minorazione riconosciuta;
.
- di essere stato riconosciuto dalla competente Commissione medica , in seguito a visita CP_1 espletata, soggetto invalido in misura pari al 46%;
- di essere, invero, affetto dalle seguenti patologie :“ Esiti di interventi chirurgici per ernia del disco l5-s1 el4-l5. ricorrente. Riferita broncopatia cronica, deficit visivo Controparte_2 ed ipoacusiabilaterale. Sindrome ansioso-depressiva”, le quali non sono emendabili, ma suscettibili di aggravamento nel corso degli anni;
- di avere proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c innanzi al
Tribunale di Catania al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere con la domanda di invalidità civile nella misura del 100%;
- che, all'esito della espletata CTU, il consulente erroneamente aveva ritenuto che il ricorrente fosse soggetto con grado di invalidità civile pari al 50%;
- di avere proposto avverso le predette conclusioni formale dissenso;
- che, infatti, le risultanze della CTU dovevano ritenersi errate perché volte a sottostimare il quadro patologico complessivo dell'istante e, in particolare, rilevava che il CTU era incorso in errore diagnostico valutativo e metodologico sottovalutando e o omettendo : le patologie dello apparato cardio respiratorio, per come dedotte ed allegate giusta esame clinico strumentale di pubblica struttura del 17\07\2023 con diagnosi di : “ cardiopatia ipertensiva in
II Classe Nyha” cod.6442 al 41-50%; le patologie dell' apparato osseo tendineo, per come dedotte ed allegate dai referti clinico strumentali da ultimo del 30\11\2023; la patologia dello apparato psichico, per come dedotta ed allegata giusta visita neurologica del 13\06\2023 , con diagnosi di “ depressione di grado moderato con gravi spunti ansiosi e gravi disturbi del sommo” , cod.2205 al 25%.;
Sulla scorta di tutto quanto dedotto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio concludeva chiedendo “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di cui in premessa, in accoglimento del presente ricorso accertare che lo stato patologico del sig. è tale da integrare i Parte_1 presupposti sanitari di invalidità civile ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 1971 n° 118 e successive modificazioni ed integrazioni, al fine del riconoscimento dei benefici ivi previsti in relazione alla percentuale di invalidità o alle minorazioni refertate , status di invalido civile nella misura del 100%(pensione di invalidità civile). Per l'effetto, riconoscere la provvidenza richiesta con decorrenza dalla domanda amministrativa o diversa accertanda. Si chiede sin da ora la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente a quella già depositata nella fase cautelare, riservandosi di nominare proprio consulente tecnico di parte sino allo inizio delle operazioni peritali. Con vittoria di spese, diritti ed onorari dell'intero procedimento, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare
l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4
e 6. -previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. -ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n. 69/2009; In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall'Istituto ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai CP_1 sensi dell'art. 445 bis C.P.C.”
La causa veniva istruita in via documentale e mediante rinnovo della CTU medico legale.
Ritenuta la causa matura per la decisione, in seguito all'udienza del giorno 11 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2. Posto ciò, venendo al merito il ricorso si palesa infondato non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile, sostenendo di essere soggetto invalido nella misura del 100%.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che la ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione assistenziale richiesta.
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni analoghe ritenendo “ Il Sig. di anni 43, è in atto affetto Parte_1 da: “Buoni esiti di pregresso intervento di erniectomia L5-S1 (2019) ed L4-L5 (2022) in soggetto con riferita aritmia cardiaca in buon controllo farmacologico”. Il suddetto quadro patologico rende il ricorrente INVALIDO nella misura del 50% (cinquanta per cento) a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa (18/05/2023), così come già correttamente affermato dal CTU della fase di ATP”.
Nel giungere a tale conclusione il consulente ha evidenziato “ Gli elementi che emergono dall'esame clinico-anamnestico e dalla documentazione sanitaria, ci consentono di affermare che il Sig.
di anni 43, è in atto affetto da: “Buoni esiti di pregresso intervento di Parte_1 erniectomia L5-S1 (2019) ed L4-L5 (2022) in soggetto con riferita aritmia cardiaca in buon controllo farmacologico”. Per poter esprimere un corretto giudizio medico-legale, ci sembra indispensabile approfondire preliminarmente la natura e l'entità delle menomazioni accertate, alla luce dei criteri tabellari. Al complesso patologico a carico del rachide lombare, a lieve impegno funzionale, è possibile generosamente attribuire la percentuale del 35%, prevista dal codice 7010 delle vigenti
Tabelle di Legge, in relazione ai riscontri clinici emersi durante il presente procedimento (…);
Al complesso patologico a carico dell'apparato cardiaco, in assenza di documentato danno d'organo
o di disfunzione su base aritmica, è possibile attribuire la percentuale media del 25% prevista dal codice 6441 delle vigenti Tabelle di Legge, in relazione agli indici di funzionalità cardiaca documentati in atti. Il grado complessivo di invalidità, ottenuto attraverso l'utilizzo della formula riduzionistica, è pari al 51.25, arrotondabile per difetto al 50% (cinquanta per cento), sin dall'epoca della domanda amministrativa. Si conviene pertanto con il giudizio medico legale conclusivo già espresso dal CTU nominato nella fase di ATP, laddove il complesso patologico sofferto dal ricorrente
NON determina, sotto il profilo clinico, la richiesta inabilità totale ”.
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione.
Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il ricorso va rigettato.
Avuto riguardo alla natura della causa e alla reciproca posizione delle parti in causa appaiono sussistere ragioni per disporre la compensazione delle spese di entrambe le fasi di giudizio.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese compensate. le spese della CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio sono poste a carico del ricorrente e liquidate come da separati decreti
Catania, 12/ 09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso