TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/11/2025, n. 5081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5081 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3243/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott. Luca Perilli Presidente dott. Luciano Ambrosoli Giudice dott. Andrea Gaboardi Giudice relatore all'esito della camera di consiglio del 4.11.2025, nel procedimento iscritto al n.r.g. 3243/2025, promosso da: nato in [...] il [...], c.f. , CUI Parte_1 C.F._1
037RV6T; con il patrocinio dell'avv. Federica MAZZOLDI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 19-ter d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150)
Rilevato in fatto
1. In data 29.6.2022, cittadino cossovaro nato il [...] e in Italia dal 2005, ha Parte_1 presentato in via amministrativa istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, rigettata dalla Questura di con provvedimento in data 27.12.2024 (notificato all'istante in data CP_1
28.2.2025).
Il diniego oggetto di impugnazione – pronunciato sulla scorta del parere vincolante reso il 3.7.2024 dalla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di – si CP_1 fonda sul fatto che dalla documentazione prodotta dall'istante non affiorerebbe né un suo compiuto radicamento sul territorio nazionale né una sua situazione di particolare vulnerabilità. In ogni caso, non sussisterebbero fondati motivi di ritenere che il suo allontanamento dal territorio nazionale possa comportare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, in quanto il ricorrente non avrebbe documentato la presenza di legami familiari o affettivi in Italia e neppure la percezione di redditi da lavoro in modo costante e in misura sufficiente ad assicurargli effettive possibilità di integrazione. Infine, la sua zona di provenienza non sarebbe soggetta a indicazioni di non rimpatrio a
Pag. 1 di 4 livello internazionale.
2. Avverso tale provvedimento è stato proposto in data 26.3.2025 tempestivo ricorso. La difesa, oltre ad allegare i gravi rischi in termini di violazioni di diritti umani fondamentali a cui andrebbe incontro il suo assistito in caso di rientro in Cossovo, ha dato atto della situazione personale del ricorrente sul territorio nazionale, sottolineando (e documentando) il percorso di integrazione socio-lavorativa da lui intrapreso nel Paese di accoglienza (sono stati prodotti, tra gli altri, i seguenti documenti: CU 2015, 2016 e 2017; estratto conto previdenziale aggiornato all'8.3.2016; comunicazione CP_2 CP_3 relativa all'assunzione in data 11.4.2020 alle dipendenze della Pentagono s.r.l.s. in forza di contrato a tempo indeterminato;
contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato a decorrere dal 6.2.2024 con la con relativa comunicazione e alcune buste paga). CP_4 CP_3
Sulla scorta di quanto sopra, la procuratrice del ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto del suo assistito all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale, con vittoria di spese.
3. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , il 22.9.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel provvedimento CP_1 impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese. Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha depositato in atti una relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Bergamo in ordine alla posizione personale del ricorrente.
4. L'udienza di comparizione delle parti fissata in data 25.9.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. e in data 28.10.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Contestualmente ha prodotto l'estratto conto previdenziale aggiornato al 20.9.2025. CP_2
5. Rimessa la causa al Collegio, essa è stata decisa nella camera di consiglio del 4.11.2025.
Ritenuto in diritto
1. La domanda di protezione speciale formulata da è fondata per i motivi di séguito Parte_1 esposti.
In diritto, occorre riportare sinteticamente gli interventi normativi in materia più recenti.
L'art. 1, comma 1, lett. e), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173, ha modificato l'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con le seguenti disposizioni: «non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine».
Il legislatore ha, pertanto, nuovamente conformato il diritto d'asilo ex art. 10, comma 3, Cost., nel rispetto dei vincoli costituzionali (a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità di cui all'art. 2, comma 2, Cost.), nonché di quelli europei ed internazionali ex art. 117, comma 1, Cost. (artt. 19, par. 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 CEDU).
Secondo la normativa introdotta con il d.l. 130/2020, il diritto dello straniero al riconoscimento della
Pag. 2 di 4 protezione interna è declinazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il diritto è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti anche solo il rischio di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il legislatore ha, peraltro, disciplinato anche il contenuto del sindacato volto all'accertamento di tale diritto, stabilendo che costituiscono parametro di valutazione la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché (e per converso) l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Si tratta di indici che evocano la protezione “umanitaria” contemplata dal previgente art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 (per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza prima della novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. b, n. 2), d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, conv., con mod., dalla l. 1° dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione: cfr., tra le tante, Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057), fattispecie il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (v., per tutte, Cass., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733).
Proprio perché tipizzati e dotati di una valenza “autonoma” e “diretta”, tali indici – secondo l'orientamento maggioritario della S.C. (cfr. Cass., sez. I, 5 aprile 2023, n. 10399; Cass., sez. I, 23 febbraio 2023, n. 8400; Cass, sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8373) – non postulerebbero, però, più la necessità di effettuare una comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel Paese di origine, come invece richiesto dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla “vecchia” disciplina (v. Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455).
Occorre, tuttavia, prendere atto che l'art. 7, comma 1, lett. c), n. 1, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv., con mod., dalla l. 5 maggio 2023, n. 50 ha soppresso il III-IV periodo dell'art. 19, comma 1.1, cit.
Il legislatore ha comunque dettato una disposizione di diritto intertemporale (art. 7, comma 2, d.l. cit.), prevedendo che continua ad applicarsi la disciplina previgente per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge, intervenuta l'11 marzo 2023 (cfr. art. 12 d.l. cit.).
Atteso che l'istanza di protezione speciale è stata presentata da in sede amministrativa il Parte_1
29.6.2022 (e solo formalizzata in data 2.8.2023), deve qui trovare applicazione la disciplina normativa previgente.
2. Tanto chiarito in ordine alla disciplina applicabile, ritiene il Tribunale che il riconoscimento della protezione speciale in favore del ricorrente trovi fondamento nel disposto dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998, alla luce del positivo percorso di integrazione socio-lavorativa da lui avviato nel Paese di accoglienza, come documentato dalla sua difensora.
Si rammenta, in proposito, che secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., sez. III, 2 ottobre 2020, n. 21240) «il livello di integrazione raggiunto in Italia dal richiedente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile, in ipotesi, attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana o di partecipazione ad attività di volontariato nonché di contratti di lavoro anche a tempo determinato».
Ebbene, – giunto in Italia circa vent'anni fa – ha svolto a partire dal 2009 (e con soltanto Parte_1 brevi interruzioni) una pluralità di attività lavorative regolari, che gli hanno consentito di percepire retribuzioni adeguate ad assicurare il suo sostentamento in Italia (v., per l'elencazione dettagliata, l'estratto conto previdenziale in atti). Limitando la disamina alle ultime occupazioni, dopo aver lavorato per CP_2 un breve periodo (1.2.2020-12.3.2020) alle dipendenze della egli è stato assunto il Controparte_5
4.10.2010 come collaboratore familiare da IN IM, per cui ha prestato attività sino al 30.9.2021 e poi ancóra dal 1.10.2023 al 31.12.2023, dal 1.7.2024 al 30.9.2024 e dal 1.1.2025 al 18.1.2025; inoltre, dal
Pag. 3 di 4
1.9.2020 al 28.2.2021, il richiedente ha lavorato per la Pentagono s.r.l.s. in forza di contratto a tempo parziale e indeterminato;
dal 6.2.2024 al 31.10.2024 l'istante ha, poi, operato per la in forza di CP_4 contratto a tempo pieno e indeterminato;
infine, in diversi periodi egli ha percepito l'indennità NASpI per significativi importi (euro 10.024,64 dal 7.5.2021 al 16.12.2021; euro 9.864,00 dal 27.1.2025 al 12.7.2025).
Tali attività lavorative gli hanno consentito di percepire redditi per euro 30.832,00 nel 2020, per euro 13.932,83 nel 2021, per euro 16.357,99 nel 2024 e per quasi 10.000 euro dal 1.1.2025 al 12.7.2025.
Considerata tale documentata integrazione lavorativa e rilevata anche la sua protratta assenza dal Paese di origine, stima allora il Tribunale che l'eventuale rimpatrio del ricorrente andrebbe ad interrompere il positivo percorso di inserimento avviato e si porrebbe in contrasto con il suo diritto alla vita privata, tutelato dall'art. 8 CEDU.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente diritto del ricorrente al rilascio di un permesso per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, III-IV periodo, d.lgs. 286/1998.
3. Parte resistente è soccombente formale e totale. In mancanza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., essa deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese processuali (art. 91, comma 1, c.p.c.), da liquidarsi secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza lo svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, dal momento che non si è svolta attività di assunzione di prove orali e le produzioni in corso di causa si sono risolte in un mero aggiornamento della documentazione già depositata unitamente al ricorso.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce a nato in [...] il [...] (c.f. Parte_1
, ), il diritto alla protezione speciale ai sensi dell'art. 19, commi 1.1, C.F._1 C.F._2
III-IV periodo, e 1.2, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel testo posteriore alla novella di cui all'art. 1, comma 1, lett. e), nn. 1) e 2), d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con mod., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 173; dispone la trasmissione degli atti al Questore del luogo di domicilio del ricorrente per il rilascio nei suoi confronti del relativo permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32, comma 3, d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 e 6, comma 1-bis, lettera a), d.lgs. 286/1998, quindi di durata biennale, rinnovabile previo parere della Commissione territoriale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
visto l'art. 91, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Brescia, nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Giudice est.
Dott. Andrea Gaboardi Il Presidente
Dott. Luca Perilli
Pag. 4 di 4