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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/12/2025, n. 3488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3488 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 939/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 939/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Pietro Ogliari 1, Milano, presso lo studio dell'avv. Monaco' Salvatore Massimiliano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Pontaccio, 19 20121 CP_1 P.IVA_1 Milano presso lo studio dell'avv. Giudici Franco, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
(C.F. ). Controparte_2 C.F._2 C.F. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, sezione IV° civile, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi d'appello per le ragioni sopra esposte ed in totale o parziale riforma della sentenza n. 1318/2025 del Tribunale di Milano del 17.02.2025, resa nella causa iscritta al n. 18090/2021 R.G., accertata e dichiarata la responsabilità del signor in misura Controparte_2 esclusiva o, in subordine, in misura non inferiore al 70% nella causazione del sinistro e delle sue conseguenze lesive, per l'effetto, aumentare in proporzione l'entità del risarcimento dovuto e, conseguentemente, condannare, in solido fra loro, gli appellati: - al pagamento a titolo di danno non patrimoniale derivante da lesione permanente e temporanea del bene salute (comprensivo della voce di danno biologico/dinamico relazionale + danno da c.d. “sofferenza soggettiva interiore”), del complessivo importo di euro 883.155,00,
pagina 1 di 15 oltre agli interessi legali dalla data del fatto (27.08.2018) al saldo sulla somma via via rivalutata;
- al pagamento in favore dell'appellante sig. di un'ulteriore aumento a titolo di personalizzazione del Pt_1 danno da valutarsi con equo apprezzamento sulla componente di danno non patrimoniale ut supra, 1 Firmato Da: Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4 Parte_2 Serial#: 9e4e59 secondo quanto esposto nella parte motiva degli atti difensivi depositati, oltre agli interessi legali dalla data del fatto (27.08.2018) al saldo sulla somma via rivalutata;
- al pagamento in favore del sig. del danno da lesione alla c.d. idoneità lavorativa generica e specifica presente e futura dell'importo Pt_1 (al lordo delle imposte/trattenute come per Legge) pari a euro 330.249,73, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
- al pagamento della somma di € 1.586,00 a titolo di spese per la relazione tecnica cinematica di incidente stradale di parte redatta dalla GIS Consult S.r.l.s., nonché, la somma di € 100,00 a titolo di saldo della fattura n. 100/2018 rilasciata in data 09.10.2018 dal Medico Chirurgo Dott. a titolo di “Redazione e invio telematico certificato medico per invalidità Persona_1 Sig. ” ritenuta congrua dal C.T.U.; - al pagamento delle spese e competenze Persona_2 legali relative all'attività professionale svolta nell'interesse dell'attore, dall'Avv. Salvatore M. Monacò nella fase stragiudiziale della vertenza de qua, che si quantificano in € 44.640,00, oltre oneri ed accessori di legge e spese esenti. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario
Per Piaccia al'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa istanza, CP_1 eccezione e deduzione anche istruttoria, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per i motivi indicati in atti o come meglio ritenuto, l'interposta impugnazione;
per l'effetto: confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1318/2025 del Tribunale di Milano. 2) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi PROVA PER INTERPELLO E TESTI sui seguenti capitoli ( omissis).
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_3 in giudizio e CP_1 Controparte_3 CP_2
, chiedendo la condanna in via solidale delle parti convenute al risarcimento dei danni
[...] lamentati a seguito del sinistro stradale occorso in data 27/8/2018 che vedeva il coinvolgimento del velocipede condotto dalla parte attorea e l'autocarro di proprietà di Controparte_3 condotto da e assicurato con
[...] Controparte_2 CP_1
L'attore deduceva che, mentre percorreva con la sua bicicletta via Fatebenefratelli a Milano in direzione piazza San Marco, giunto in prossimità dell'intersezione con Corso di Porta nuova veniva investito dal veicolo Mercedes Arocs Tg. FB770BT, che l'incidente si era verificato per l'esclusiva condotta imprudente del conducente dell'autocarro durante la manovra di svolta a destra e che, a seguito del sinistro, aveva riportato lesioni. Chiedeva pertanto la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non, comprensivo del danno biologico e del danno morale (riconosciuta la personalizzazione del danno), delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro e del danno da lesione della capacità lavorativa, nonché delle spese relative all'attività di assistenza legale in via stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio la società che, contraddetta la ricostruzione in fatto CP_1 operata da parte attrice, chiedeva in via principale di accertare e dichiarare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico di nella causazione del sinistro in Parte_3 misura non inferiore al 50% e, quindi, il rigetto delle domande attoree stante la congruità delle pagina 2 di 15 somme già pagate dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale.In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare un concorso di colpa nella misura ritenuta equa dal giudice e, per l'effetto, di determinare l'eventuale obbligazione risarcitoria residua al netto di tale concorso di colpa e delle somme già versate dalla compagnia in via stragiudiziale.
Con sentenza n. 1318/2025, pubblicata il 17/2/2025, il Tribunale di Milano, rimasti contumaci e sulla scorta delle Controparte_2 Controparte_3 prove documentali in atti, espletata C.T.U. medico-legale, riconosciuta la sussistenza di un concorso di colpa nella causazione dell'evento in capo a entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, nella misura pari al 50% ciascuno, condannava le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di euro 484.450,92, dedotto l'importo di euro 380.000,00, già versato dalla compagnia assicuratrice, condannandole altresì alla rifusione delle spese di lite, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo CTP, nonché poneva a loro carico le spese della C.T.U. espletata.
In particolare, il giudice di prime cure, in merito all'an, richiamata la documentazione in atti, ricostruiva la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “l'autocarro “proveniente dalla piazza Cavour percorreva la via Fatebenefratelli in direzione della piazza San Marco, poco prima dell'intersezione con il corso di Porta Nuova arrestava la marcia a causa dell'intenso traffico, dopo qualche secondo, si nota azionare l'indicatore direzionale destro. Riprendeva quindi la marcia e percorsi pochi metri, iniziava la manovra di svolta a destra al fine di immettersi in corso di Porta Nuova;
in detta fase collideva con” la biciletta che “avente medesima provenienza e direzione” dell'autocarro, “sopraggiungeva alla destra di quest'ultimo”, affermando altresì “emerge per un verso che l'odierno attore in occasione del sinistro ha tenuto un comportamento imprudente, in quanto, con indosso le cuffiette in funzione, sopraggiungendo dalla medesima direzione dell'autocarro, proseguiva alla destra di quest'ultimo nonostante il conducente dell'autocarro avesse azionato per tempo l'indicatore di direzione destro prima di compiere la manovra di svolta a destra (secondo quanto emerge dalle immagini visionate dalla Polizia Locale), risultando perciò che la lenta (secondo quanto emerge dai dati rilevati dalla Polizia Locale in relazione al tachigrafo dell'autocarro) manovra verso destra compiuta dall'autocarro fosse prevedibile, in quanto segnalata in anticipo, mentre per altro verso emerge anche il comportamento colposo del conducente dell'autocarro, apparendo plausibile che qualora quest'ultimo, in occasione del compimento della manovra di svolta, avesse rivolto un ampio ed attento sguardo verso l'intera sede stradale interessata, come impone la prudenza, avrebbe potuto scorgere la sopraggiungente bicicletta”. Sulla scorta di tale ricostruzione accertava sussistere un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50% ciascuno.
Quanto alla determinazione del quantum del risarcimento, il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio espletata, liquidava il danno non patrimoniale in euro 846.240,00 per il danno permanente – di cui euro 564.160,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 282.080,00 per la sofferenza soggettiva interiore – nonché in euro 36.915,00 per il danno temporaneo, per un totale di euro 883.155,00. Liquidava infine la somma pagina 3 di 15 di euro 441.577,50 per il danno non patrimoniale, stante il predetto concorso di colpa nella causazione del sinistro nella percentuale del 50%. Non riconosceva la personalizzazione del danno, ritenendo generiche le allegazioni avanzate entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nonché inidonee a prospettare in capo al danneggiato un pregiudizio maggiore rispetto a quello “ordinariamente derivanti dalla tipologia del danno accertato “ritenendo, invece, tardive le circostanze allegate per la prima volta nella comparsa conclusionale. Quanto al danno patrimoniale il giudice di prime cure, sulla base delle produzioni documentali di parte attrice, nonché valutato in via equitativa in euro 100,00 il danno per il danneggiamento della bicicletta, atteso il carattere antieconomico della riparazione del bene, liquidava la complessiva somma di euro 1.145,35 a titolo di danno emergente, importo calcolato detraendo la percentuale del 50% per il summenzionato concorso di colpa. Nulla veniva riconosciuto in relazione a lamentate spese di assistenza, in quanto, tenuto conto delle risultanze della CTU e in assenza di allegazioni e documentazione relative ad eventuali costi sostenuti per l'assistenza, riteneva satisfattive le somme corrisposte dall' a titolo di indennità di CP_4 accompagnamento. In relazione alle spese legali stragiudiziali, veniva liquidata, ai sensi del D.M. 55/14, la somma di euro 960,00 per l'attività inerente la procedura di negoziazione assistita come documentata, nonché la somma di euro 8,55 per il costo dell'invio della raccomandata spedita in data 18/2/2020. Le richieste relative a lamentate spese per una perizia stragiudiziale e “di stampa e rilegatura” venivano ritenute tardive in quanto avanzate in comparsa conclusionale. Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante per perdita di capacità lavorativa, il giudice di prime cure lo accertava e liquidava la somma di euro 228.550,14, individuando quale base di calcolo la capacità reddituale emergente dalla documentazione in atti, facendo applicazione del coefficiente di capitalizzazione di cui ai Quaderni del CSM relativi all'incontro di studio in Trevi del 30 giugno-1 luglio1989, considerando altresì lo “scarto” tra vita fisica e vita lavorativa, valutato nel caso di specie nella misura del 30%.Anche dall'importo così individuato veniva operata la riduzione del 50% in considerazione del predetto concorso di colpa, a cui veniva sottratta la somma di euro 72.547,00 riconosciuta dall' a titolo di pensione di inabilità, residuando così la somma di euro 41.728,07. CP_4
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_3 articolando motivi che possono essere riportati come segue :
1) “a) Errata attribuzione della pari responsabilità nella causazione del sinistro del 27 agosto 2018 e omissione di opportuna presa di posizione del giudicante rispetto alle eccezioni difensive attoree circa la contestazione di ogni assunto di controparte relativo all'imputazione di tale corresponsabilità con correlativa violazione dell'obbligo di puntuale motivazione ai sensi degli artt. 132 II comma n. 4 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.: il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere un concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo al conducente del velocipede, in quanto risulterebbe al contrario dimostrato il pieno rispetto da parte di costui delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza.In particolare l'esclusiva responsabilità del conducente pagina 4 di 15 dell'autocarro risulterebbe dalla circostanza che egli avrebbe dovuto avvedersi di eventuali veicoli prima di poter riprendere la marcia in sicurezza, come confermato dalla circostanza che, proprio a seguito di tale condotta imprudente, gli è stata elevata una contravvenzione ai sensi dell'art. 154 C.d.S. Non sarebbe circostanza esimente che l'autocarro procedesse ad una velocità ridotta al momento dell'impatto, rilevando esclusivamente che lo stesso avesse ripreso la marcia senza controllare la presenza di eventuali utenti della strada che si accingevano ad attraversarla;
per contro il conducente del velocipede procedeva mantenendo il margine destro della carreggiata, Pt_1 agendo in conformità alle norme del codice della strada e a quelle di comune prudenza, essendo stata ritenuta erroneamente non contestata l'affermazione secondo cui “il ciclista procedeva con cuffiette indossate e funzionanti” Non sarebbe poi stata esaminata con la dovuta scrupolosità la relazione di accertamento tecnico peritale per la ricostruzione cinematica del sinistro datata 16/12/2021, redatta dalla società GIS Consult s.r.l.s., mai contestata da controparte, dalla quale sarebbe emersa la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro sicchè l'appellante ha rinnovato la richiesta di C.T.U. cinematica di incidente, lamentando che l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto di non disporre la C.T.U. richiesta sarebbe carente di motivazione, e censurato la mancata ammissione della prova orale dedotta con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c.Alla luce di tali elementi, il giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere un concorso di colpa in capo al Sig.
o quantomeno, riconoscerlo nella misura massima del 30% assegnando così al Sig. la Pt_1 CP_2 preminente responsabilità colposa.
2. “c) Il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico/dinamico relazionale temporaneo e permanente”: il giudice avrebbe errato nell'escludere l'aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico-dinamico relazionale. In particolare, secondo l'appellante, risulterebbero allegate già nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. circostanze eccezionali idonee a far ritenere la derivazione in capo all'infortunato di conseguenze più gravi di quelle derivanti da pregiudizi dello stesso grado a menomati dello stesso tipo, confermate dalle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata.Sul punto, l'appellante lamenta inoltre la mancata ammissione della prova orale in relazione ai capitoli dedotti con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c.
3) “d). Sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale da capacità lavorativa specifica.”Il giudice di prime cure avrebbe errato nell'utilizzare i coefficienti di capitalizzazione di cui ai Quaderni del CSM relativi all'incontro di studio in Trevi del 30 giugno-1° luglio 1989, anziché quelli di cui alle nuove Tabelle di Milano 2024 in quanto il criterio di liquidazione utilizzato sarebbe carente di adeguata motivazione e non consentirebbe di effettuare un calcolo aritmetico per verificare la cifra riconosciuta al danneggiato.
4”e). Mancato riconoscimento delle spese e competenze per l'attività di assistenza legale stragiudiziale”. L'attività di assistenza legale stragiudiziale svolta dal legale di parte attrice – consistita nell'invio della raccomandata con la quale veniva invitata la compagnia assicuratrice alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, nonché nel fornire la documentazione necessaria per formulare idonea proposta di risarcimento, nonché in numerose telefonate all'ufficio liquidazione sinistri di – avrebbe consentito alla compagnia assicuratrice di formulare e trasmettere CP_1
l'offerta di euro 380.000,00, favorendo una più rapida e bonaria composizione della controversia, pagina 5 di 15 sicchè il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare a titolo di spese stragiudiziali un importo complessivo di euro 44.640,00, come da contratto di incarico professionale del 25/9/2018 sottoscritto dal Pt_1
5”)f) circa le le spese sostenute per la stesura di relazione tecnica cinematica di parte del sinistro da parte della GIS Consult S.r.l.s.”. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la ripetizione delle spese sostenute dall'attore per la relazione tecnica cinematica della GIS Consult S.r.l.s., finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro, per l'importo complessivo di euro 1.586,00, in quanto la parte vittoriosa avrebbe diritto al rimborso trattandosi si spese di C.T.P.
6) “g) Omessa motivazione da parte del giudice di prime cure circa il mancato riconoscimento in favore dell'odierno appellante della somma di euro 100,00 a titolo di saldo della fattura n. 100/2018 rilasciata in data 9/10/2018 dal Medico Chirurgo Dott. a titolo di “Redazione e Persona_1 invio telematico certificato medico per invalidità Sig. ” ritenuta, Parte_3 invece, attendibile e congrua dal CTU.”: il giudice di prime cure avrebbe omesso il riconoscimento della summenzionata somma, disattendendo sul punto le valutazioni del C.T.U. senza idonea motivazione.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta che, avversate le opposte CP_1 deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 3/7/2025, dichiarato la contumacia di
[...]
e di , su istanza delle parti, il Controparte_3 Controparte_2
Consigliere ha fissato l'udienza del 9/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di legge ex art 352 c.p.c. e disponendo la trattazione cartolare dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 9/10/2025, dato atto del rituale deposito delle note scritte, il Consigliere ha rimesso la decisione al collegio. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025
Motivi della Decisione
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Come riportato nella relazione di incidente della Polizia Locale, dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della Questura è emerso che l'autocarro percorreva via Fatebenefratelli in direzione piazza San Marco e, giunto all'intersezione con corso di Porta Nuova, arrestava la marcia, azionava l'indicatore direzionale destro e, infine, riprendeva la marcia a velocità molto ridotta, circostanza quest'ultima ricavata dall'analisi effettuata dalla Polizia Locale del tachigrafo digitale installato sull'autocarro, iniziando la manovra di svolta a destra per immettersi in corso di Porta Nuova. Ancora, dalle dichiarazioni rilasciate da soggetto che si Testimone_1 trovava quale passeggero nel veicolo accodato all'autocarro, e riportate nella suddetta relazione di incidente, risulta che l'autocarro, in prossimità dell'incrocio con corso di Porta Nuova, si era fermato in posizione leggermente obliqua verso destra per far passare i pedoni transitanti sull'attraversamento pedonale. In questa fase sopraggiungeva alla destra dell'autocarro la bicicletta condotta da Pt_1 proveniente dalla medesima direzione, che collideva con la parte anteriore dell'autocarro. pagina 6 di 15 La dinamica del sinistro così ricostruita dal giudice sulla scorta della documentazione in atti non è, in ultima analisi, oggetto di contestazione, sicchè non viene in rilievo né la ricostruzione della vicenda in via di fatto, nè il carattere colposo della condotta tenuta dal conducente dell'autocarro, consistente essenzialmente nell'aver omesso di effettuare un adeguato controllo della intera sede stradale interessata dalla propria manovra di svolta, in modo da accorgersi del sopraggiungere della bicicletta, condotta colposa che ha trovato conferma della elevazione della contravvenzione ai sensi dell'art. 154 c.d.s.
Piuttosto le deduzioni dell'appellante non sono idonee a contraddire che la condotta tenuta da abbia contribuito al verificarsi del sinistro, e dunque la condotta colposa del conducente Pt_1
l'autocarro non sia l'unica causa determinante l'evento dannoso. Viene in considerazione, in primo luogo il fatto che la traiettoria che l'autocarro si accingeva ad intraprendere era stata resa inequivocabilmente manifesta agli altri utenti della strada: è infatti accertato che, essendo per di più le auto incolonnate in prossimità del segnale semaforico, il conducente aveva azionato l'indicatore luminoso in un tempo più che congruo per segnalare CP_2 il suo procedere nella manovra di svolta a destra, manovra realizzata ad una velocità infima, e per di più che l'autocarro aveva assunto un posizione di quiete “in obliquo”. Pertanto, atteso che il Pt_1 conducente dell'autocarro poneva in essere condotte idonee a palesare l'intenzione di proseguire nella manovra di svolta a destra, pur procedendo la propria marcia mantenendo il margine destro della carreggiata, avrebbe dovuto conformare la propria condotta adottando un comportamento di normale prudenza, cioè evitare di proseguire sulla propria traiettoria ignorando colposamente il contesto nel quale si poneva la sua condotta di marcia, collocandosi e ponendosi passare sulla destra dell'autocarro per superarlo, esponendosi così all' impatto.A ciò si aggiunga che l'autocarro procedeva lentamente, sicchè la svolta non è stata improvvisa, e che la marcia di non ha Pt_1 subito rallentamenti di sorta posto che il velocipede ha incrociato la traiettoria seguita dal mezzo pesante venendo investito con la parte centrale del mezzo, addirittura finendo sotto il veicolo, dal quale stato trascinato per un tratto. Per completezza, occorre altresì evidenziare che, nell'incrocio interessato dall'incidente, nonché nel tratto di strada percorso da non era presente alcuna pista ciclabile, che, al contrario, Pt_1 cominciava solamente nel tratto di strada successivo all'incrocio tra via Fatebenefratelli e corso di Porta Nuova, sicchè a maggior ragione avrebbe dovuto orientare e conformare la propria Pt_1 condotta in relazione all'evenienza data dalla percepibile e chiara manovra di svolta dell'autocarro sulla destra. E' da dire, in ultima analisi, che lo stesso appellante nell'affermare “il fatto di "incrociare" il veicolo non è stata certamente un'imprudenza dal momento che l'autocarro, quando il sig. ha deciso di Pt_1 attraversare la strada per raggiungere la pista ciclabile sita nella porzione della via Fatebenefratelli posta oltre l'intersezione stessa, si era già arrestato prima di completare la manovra di svolta. Quindi, così come lo stesso conducente dell'autocarro aveva il dovere di dare la precedenza ai pedoni, allo stesso modo avrebbe dovuto avvedersi di eventuali ed ulteriori veicoli prima di poter riprendere la marcia in sicurezza" (p.18 appello;
p.5 memoria replica grado appello) ha ammesso che il velocipede abbia “incrociato” la pagina 7 di 15 traiettoria dell'autoarticolato, così confermando che, nonostante l'autoarticolato avesse manifestato di volere intraprendere la manovra di svolta, il conducente il velocipede, incurante di ciò, abbia deciso di non raccogliere tale indicazione conformando la propria condotta a massima prudenza. Non solo, pertanto, si assume, erroneamente, una sorta di equiparazione tra i pedoni e l'utente della strada conducente il velocipede, ma si omette di considerare che i pedoni, allo scattare del verde, avrebbero avuto precedenza all'attraversamento sulle strisce pedonali poste trasversalmente ai margini della carreggiata di Corso di Porta Nuova, in posizione più avanzata di quella che fondatamente deve avere interessato il percorso tenuto dal velocipede che “procedendo sul margine destro, attraversava l'intersezione a raso con Corso di Porta Nuova, dinanzi la parte anteriore del veicolo (autocarro) condotto dal sig. ”.1 CP_2
In tale cornice la circostanza che il conducente della bicicletta indossasse cuffiette, è dato che, a dispetto della doglianza avanzata dall'appellante, non è stata valorizzata dal giudicante quale elemento avente un determinismo nella causazione dell'incidente, atteso che l'utilizzo delle cuffiette non avrebbe impedito al di percepire stimoli esterni che gli avrebbero consentito di Pt_1 accorgersi in tempo dell'intenzione dell'autocarro di svoltare a destra, come d'altra parte affermato dalla stessa appellante che, non ha contestato circostanza fattuale, ma ha solo dedotto che “ ciò non implica che lo stesso conducente del velocipede avesse mantenuto tali auricolari funzionanti durante la marcia tale da non consentirgli di avvertire i rumori provenienti dagli altri utenti della strada”(p. 5 memoria ex art. 183, VI° comma n. 1 c.p.c. datata 18.03.2022). In effetti neppure il giudice di prime cure ha attribuito a tale circostanza un peso decisivo nella valutazione del contributo colposo di limitandosi ad osservare che lo stesso procedeva “con indosso le cuffiette in funzione”. Pt_1
Trattasi pertanto di dato che, ove destinato a non avere un significato univoco, non inficia in alcun modo la valutazione resa in ordine al contributo causale offerto da con la propria condotta Pt_1 di guida.
Ne consegue che il carattere colposo della condotta tenuta dal conducente della bicicletta, come sopra evidenziato, consiste nell'aver imprudentemente proseguito la marcia nonostante la presenza di circostanze che avrebbero dovuto indurlo ad adeguare la propria condotta di guida alla manovra in atto di svolta dell'autocarro.
pagina 8 di 15 Né a diverse conclusioni si sarebbe giunti dall'esame della relazione inerente la ricostruzione cinematica del sinistro redatta dalla società GIS Consult s.r.l.s, come lamentato dall'appellante. Quanto al valore probatorio di tale documento, va richiamato che, secondo costante giurisprudenza, la relazione tecnica di parte di parte non può essere oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché essa non assurge a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituisce un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice (da ultimo Cass. sez. III n. 5362/2025).In ogni caso, come sopra esposto, la dinamica del sinistro è stata compiutamente ricostruita in base alla documentazione già in atti del sinistro e non si presta ad essere contraddetta dalla relazione tecnica di parte. Consegue che la rinnovata richiesta di disporre C.T.U. cinematica di incidente non può trovare ingresso.
Altrettanto è a dirsi per il supplemento istruttorio avente ad oggetto la prova orale atteso che, stante l'accertata dinamica del sinistro, l'articolato oggetto di prova investe circostanze pacifiche o documentali, mentre non possono trovare ingresso dati che investono profili valutativi. La disamina sopra resa consente pertanto di confermare, la valutazione di concorso di colpa, nella misura del 50%, in capo all'infortunato, come affermata dal giudice di prime cure, non avendo l'appellante fornito elementi utili a fondare né la sussistenza di una responsabilità esclusiva di né un'attribuzione di contributo causale a in misura inferiore di quanto CP_2 Pt_1 riconosciuto dal giudice di prime cure, invocato nella misura del 30%.
2. Il secondo motivo di appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che le circostanze dedotte dall'odierno appellante si prestano ad essere ritenute generiche, nonché inidonee a prospettare in capo al danneggiato un pregiudizio più grave rispetto a quello ordinariamente derivante da un illecito dello stesso tipo, escludendo la personalizzazione del danno non patrimoniale. Va rammentato che secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, in caso di danno non patrimoniale il giudice può disporre l'aumento del risarcimento per la personalizzazione solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato;
al contrario, le conseguenze normali secondo l'id quod plerumque accidit, cioè quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non giustificano la personalizzazione del danno in aumento (Cass. sez. III 07/02/2025 n. 3114; Cass. sez. III 20/01/2023 n. 1870; Cass. sez. III 11/11/2019 n. 28988). Ai fini della personalizzazione del danno morale non rileva quindi la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad un patimento di comune riferibilità bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona e cioè si richiede che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale specifica, e diversa da quelle sofferenze tipiche di chi ha subito lesioni dello stesso tipo e grado, correndosi il rischio, altrimenti, di integrare una duplicazione di poste risarcitorie. pagina 9 di 15 Nel caso di specie, parte attrice ha allegato di aver subito un importante trauma psicologico dal sinistro, derivante dal fatto di trovarsi cosciente nel momento in cui la ruota dell'autocarro passava sulla parte inferiore del suo corpo;
di rivivere flashback con sensazione di accostamento della ruota del camion;
di avere difficoltà nel sonno con incubi notturni e frequenti risvegli;
di avere repentini cambi nell'umore e irascibilità per il fatto di doversi rassegnare alla propria condizione di mutilato;
di aver interrotto il percorso di protesizzazione per le caratteristiche del moncone e per la comparsa di intensa sintomatologia dolorosa. In sede di C.T.U. ha poi riferito di soffrire altresì di Pt_1 sintomatologia da “arto fantasma” e di essere in un “persistente stato ansioso-depressivo che, in uno con la menomazione anatomo-funzionale, lo porta ad una condizione di parziale ritiro sociale”. ha altresì dovuto subire plurimi interventi chirurgici e una prolungata terapia farmacologica, Pt_1 con necessità di supporto psicologico-psicoterapico ospedaliero.
Le circostanze dedotte da parte attrice appaiono tuttavia linearmente correlabili a quanto abitualmente conseguente ad un pregiudizio di gravità pari a quello in esame, la perdita di un arto, a maggior ragione ove si consideri l'età di Occorre considerare che le lamentate conseguenze Pt_1 pregiudizievoli risultano interamente prese in considerazione nella liquidazione del danno non patrimoniale, che, come noto, presenta una autonoma componente da sofferenza soggettiva interiore, che nel caso di specie è stata individuata tenuto conto dell'età del soggetto danneggiato e della normale propensione a svolgere attività proprie e connaturali alla sua giovane età. In effetti lo stesso appellante nell'articolazione di prova volta a supportare l'ulteriore pretesa inerente la personalizzazione non ha fatto altro che richiamare le stesse circostanze che hanno formato oggetto di allegazione e che, di fatto sono state ritenute provate in via di presunzione a fronte del riconoscimento del danno da sofferenza interiore come correlabile alla importante menomazione patita. Non sembra infatti essere una ricaduta eccezionale e peculiare il “repentino cambio dell'umore e della irascibilità (e ciò per il fatto di doversi rassegnare della propria condizione di mutilato), condizione che limita la vittima”. Quanto alla limitazione “nel coltivare rapporti interpersonali, con chiusura sociale nella frequentazione di giovani coetanei, a motivo del profondo senso di vergogna, essendo lo stesso costretto in carrozzina;
inoltre, in generale, si rileva una ripercussione nello stile di vita con compromissione anche delle relazioni affettive – sentimentali;
ancora, certamente, la sua condizione fisica di menomato non giova ai rapporti familiari, soprattutto, nei riguardi del patrigno con lui già convivente dall'evento di sinistro” trattasi anche in questo caso di una ricaduta in linea con la mutata condizione di vita del danneggiato. In mancanza di deduzioni attinenti la effettiva compromissione di una specifica relazione affettiva o amicale, è da rilevare che l'unica circostanza che avrebbe potuto ancorare un profilo di specificità e individualizzazione, utile a supportare l'ulteriore posta di danno da personalizzazione, consisterebbe nel riferimento al rapporto con il convivente della madre, che tuttavia è oggetto di articolazione probatoria in termini generici, e pertanto si presta a rilievo di inammissibilità.
Infine le deduzioni dell'odierno appellante non sono idonee a inficiare la valutazioni rese dal giudice di prime cure in ordine all'assenza di prova circa la sussistenza di circostanze eccezionali, idonee a fondare il riconoscimento di un aumento del risarcimento del danno da sofferenza interiore in ragione di una riconosciuta personalizzazione. pagina 10 di 15 3. Parimenti infondato il terzo motivo di appello.
Il giudice di prime cure ha riconosciuto il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, avendo preso in considerazione l'attività svolta da antecedentemente al sinistro, e la sua capacità Pt_1 reddituale, (con ciò escludendo come base di calcolo il triplo dell'assegno sociale tenuto in considerazione in caso di disoccupazione), e l'insussistenza di circostanze atte a prevederne un incremento, e su tali dati ha applicato il “coefficiente di capitalizzazione di cui ai Quaderni del CSM relativi all'incontro di studio in Trevi del 30 giugno-1 luglio 1989”.
Deve in primo luogo osservarsi che l'appellante in primo grado ha chiesto in sede di atto introduttivo il riconoscimento del danno da mancata idoneità lavorativa generica e specifica presente e futura nella misura di € 631.457,96 ( p.10. atto di citazione), e ha precisato le proprie conclusioni sul punto invocando il riconoscimento del “danno da lesione alla idoneità lavorativa generica e specifica presente e futura subita dall'attore per l'importo di € 479.310,55 (quantificato, sulla base del triplo dell'assegno sociale, trattandosi, nella specie, di soggetto disoccupato)”, avendo successivamente ulteriormente esplicitato in sede di comparsa conclusionale che “Per quanto riguarda l'attività lavorativa espletata dal signor , secondo il C.T.U., “si deve considerare abolita quella di carattere “operaio”, Parte_1 potendosi unicamente ipotizzare lo svolgimento di mansioni semplici e sedentarie”. Alla luce di quanto sopra esposto, questa difesa ha determinato un danno da lesione alla idoneità lavorativa, generica e specifica presente e futura subita dall'attore nell'importo di euro 506.330,39 – quantificato nei termini che seguono, anche secondo quanto espresso da autorevole giurisprudenza anche di merito circa i criteri di liquidazione di tale voce di danno (cfr. sentenza n. 63/2022 pubbl. il 12.01.2022 della Corte d'Appello di Milano): - euro 534,41: importo mensile assegno sociale (per l'anno 2024) x 13 mensilità = euro 6.947,33, misura annuale dell'assegno sociale;
- euro 20.841,99 pari al triplo dell'assegno sociale annuale a cui moltiplicare 22,1912 (coefficiente di capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione, secondo quanto previsto dalle tabelle del C.S.M. del 1989 pari all'età del danneggiato al momento della liquidazione – 44 anni (non conoscendo quale sarà il tempo della liquidazione, questa difesa si è riferito al termine di scadenza della presente comparsa conclusionale – dicembre 2024); - euro 462.508,77 a titolo di redditi futuri (euro 20.841,99 x 22,1912); - euro 43.821,62 a titolo di redditi perduti calcolati dal mese del sinistro “agosto 2018” sino ad ottobre 2024 – sino al termine di scadenza della presente comparsa conclusionale (euro 6.947,33 x 6 anni, per giungere ai redditi perduti ad agosto 2024 + euro 534,41 x 4 mensilità fino a dicembre 2024). Totale: euro 506.330,39”.
Infine, con l'atto di appello l'ammontare preteso è stato così individuato “Il danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica (capitale rivalutato + interessi) è pari a euro 99.536,21, di cui euro 13.524,05 a titolo di rivalutazione ed euro 8.731,86, per interessi legali il tutto calcolato a decorrere dal 27.08.2018 al giorno 31.01.2025 (ultimo indice ISTAT disponibile ad oggi). Totale corretto da riconoscere a parte attrice: Euro 330.249,73 (euro
230.713,52 + euro 99.536,21)” ( p.34 atto di appello).
Va richiamato che la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita di capacità lavorativa specifica avviene attraverso una “capitalizzazione”, cioè tramite la quantificazione di una somma di capitale corrispondente al reddito perduto per il futuro.Tale somma viene individuata moltiplicando una base reddituale corrispondente ai redditi percepiti dal danneggiato in un anno per un coefficiente di capitalizzazione, che deve tenere conto dell'età del danneggiato e dell'arco pagina 11 di 15 temporale della vita lavorativa. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Cass. sez. III 14/10/2015 n. 20615).Proprio con riferimento ai coefficienti previsti dai c.d. Quaderni del C.S.M. di Trevi, è stato evidenziato come questi proiettino la capitalizzazione per l'intero arco della vita fisica e non della vita lavorativa e, al fine di correggere tale scarto, la giurisprudenza ha sempre applicato un correttivo consistente in una riduzione percentuale relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, scarto computato dal giudice di prime cure nella misura del 30%.
Sulla scorta di quanto esposto la censura dell'appellante appare del tutto generica, concretizzandosi nella deduzione secondo cui il calcolo operato avrebbe dovuto trovare maggiore esplicitazione, ovvero avrebbe dovuto condurre ad una liquidazione più vantaggiosa per il danneggiato. Invero, è rimasto immune da censura che il giudice abbia fatto esplicito riferimento ai criteri adottati per la liquidazione del riconosciuto danno, ciò, per di più, dando seguito alla stessa indicazione offerta dall'appellante, come sopra riportato, applicando altresì alle tabelle assunte a criterio di liquidazione un correttivo.
Infine la liquidazione operata dal giudice è immune da censure quanto alla razionalità ed adeguatezza dei criteri adottati e non sono dedotti specifici profili di criticità.
4. Il quarto motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha liquidato, ai sensi del D.M. 55/2014 nella versione applicabile ratione temporis, la somma di euro 960,00 a titolo di danno emergente in relazione alle spese legali stragiudiziali. Come affermato dalla Cassazione, le spese per l'attività svolta dal legale in sede stragiudiziale devono essere liquidate come componente del danno emergente, secondo le tariffe forensi, e sono assoggettate agli oneri di domanda, allegazione e prova (ex multis Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384).
Nel caso di specie, l'attività posta in essere dal legale dell'odierno appellante in sede stragiudiziale è riconducibile all'invio della raccomandata del 18/2/2020 (doc. 24 fasc.I grado , con cui la Pt_1 compagnia assicuratrice veniva invitata alla stipula della convenzione di negoziazione assistita.Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente liquidato l'importo di euro 960,00 a titolo di spese legali stragiudiziali, in applicazione dei parametri individuati dal D.M. 55/2014, in relazione, in particolare, alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, e le spese vive dell'invio della raccomandata. Per tali spese è necessaria una valutazione in quanto “l'utilità di tale esborso, ai
pagina 12 di 15 fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (Cass. Civ. Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941). (Cass. n. 9548 del 2017).E' incontestato che l'offerta reale della compagnia è stata perfezionata in corso di causa, sicchè l'attività di natura stragiudiziale ha avuto il solo effetto di sollecitare una mediazione, essendo rimasto del tutto immutato il quadro delle componenti di danno oggetto di richiesta di riconoscimento. L'invocata liquidazione per l'asserita autonoma valutazione dell'attività stragiudiziale si presterebbe pertanto a realizzare una indebita duplicazione delle spese poste in capo alla compagnia assicuratrice. Non rileva quanto dedotto dall'appellante, e cioè che nel contratto di incarico professionale prodotto da parte attrice e sottoscritto da fosse previsto a titolo di compenso per la fase stragiudiziale Pt_1
l'importo di euro 44.640,00, atteso che la natura di accordo privato non vincola l'organo giudicante, dovendo il giudice fare applicazione dei parametri legislativi previsti dal decreto D.M. 55/2014.
5. Anche il quinto motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha liquidato in favore di le spese di c.t.p. medico legale mentre ha Pt_1 escluso il risarcimento delle spese esposte da parte attrice per la relazione tecnica cinematica in ordine alla ricostruzione del sinistro resa da Parte_4
Occorre preliminarmente evidenziare come la produzione della relazione tecnica, resa da una società di consulenza, rientra in una libera scelta di strategia difensiva, volta a corroborare le ragioni dell'appellante, sicchè dal punto di vista probatorio è qualificabile come una mera allegazione di parte. La Suprema Cote ha avuto modo di chiarire che “Le spese della consulenza di parte vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ…. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)» (Cass. S.U. n. 16990 del 10/7/2017). Le spese di c.t.p. si espongono pertanto a valutazione in ordine all'effettivo esborso (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022) ed alla non eccessività e superfluità (Cass. civile sez. III 15/10/2024, n. 26729).Al di là della valutazione sulla superfluità della relazione a fronte della ricostruita dinamica sulla scorta di quanto in atti, senza che le allegazioni di parte abbiano potuto contribuire a mutare il quadro ricostruttivo fattuale, ha rilievo dirimente che sono state prodotte due fatture senza contezza di alcun esborso sostenuto ( docc. 43,44 fasc.I grado . Pt_1
6. Infine è infondato anche il sesto motivo di appello.
Il giudice di prime cure a titolo di danno emergente ha liquidato “le spese di cura pari complessivamente ad Euro 219,86; la complessiva somma di Euro 360,00 per copie di documentazione sanitaria;
la somma di Euro 500,00 di cui alla fattura n. 26/2020 del 5/2/2020; la somma di Euro 25,40 di cui alla bolletta n. 909501 del 19/12/2018; la somma di Euro 116,90 di cui alla ricevuta n. 278396/18” con ciò rifacendosi alla pagina 13 di 15 ricognizione effettuata dal del C.T.U. (p. 17 C.T.U.) La fattura n. 100/2018 del 09.10.2018 - Dott.
“Redazione e invio telematico certificato medico per invalidità Sig. Persona_1 [...]
” per euro 100,00 di cui si chiede la liquidazione (doc.12 contenuto Persona_2 nell'allegato VI parte docc. 11-20 del fascicolo di appello , è, per come affermato dallo Pt_1 stesso appellante, una mera fattura, priva di attestazione della spesa ivi esposta, a differenza delle altre spese che hanno trovato riconoscimento, sicchè non ha rilievo che la stessa sia stata presa in considerazione dal c.t.u. unitamente alle altre spese accessorie a quelle mediche.
7. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza impugnata deve essere confermata.
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente nel grado, seppure vittoriosa in parte all'esito del giudizio di primo grado, in favore di . CP_1 Con Nulla a disporsi nei confronti di Mo. e di rimasti contumaci. Controparte_2
Va richiamato il consolidato principio secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022).
Le spese vanno quindi vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 520.001 a 1000.000,00, in tale scaglione inserendosi la somma oggetto di impugnazione, così come indicata e desumibile dall'atto di gravame.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Parte_3 sentenza del Tribunale di Milano n. 1318/ 2025 pubblicata in data 17.2.2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_3 CP_1 grado, che si liquidano in complessivi € 18.511,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA;
pagina 14 di 15 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio il 15 ottobre 2025.
La Consigliera est Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Dott. Michele Alessandro Luigi CP_6
Citterio.
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattasi di circostanza fattuale che trova conferma nella articolazione istruttoria oggetto della memoria ex art. 183 I comma n.2 c.p.c. di in particolare “5.) il velocipede attoreo, proiettando il semaforo, presente all'intersezione con Pt_1 Corso di Porta Nuova, luce verde, attraversava l'incrocio della carreggiata con l'intenzione di proseguire dritto sulla via Fatebenefratelli, mantenendo il margine destro, 6.) il velocipede, procedendo sul margine destro, attraversava l'intersezione a raso con Corso di Porta Nuova, dinanzi la parte anteriore del veicolo (autocarro) condotto dal sig. 7.) il sig. CP_2 era impossibilitato a superare l'autocarro condotto dal sig. a sinistra, date le dimensioni dell'autocarro che Pt_1 CP_2 occupava in obliquo buona parte della carreggiata ed al fine di evitare, in presenza di traffico veicolare proveniente dalla sua stessa direzione, dei cambi di direzione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Anna Mantovani Presidente dr. Roberta Nunnari Consigliere rel dr. Cristina Giannelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 939/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Via Pietro Ogliari 1, Milano, presso lo studio dell'avv. Monaco' Salvatore Massimiliano, che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via Pontaccio, 19 20121 CP_1 P.IVA_1 Milano presso lo studio dell'avv. Giudici Franco, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATA
(C.F. ). Controparte_2 C.F._2 C.F. Controparte_3 P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adita, sezione IV° civile, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi d'appello per le ragioni sopra esposte ed in totale o parziale riforma della sentenza n. 1318/2025 del Tribunale di Milano del 17.02.2025, resa nella causa iscritta al n. 18090/2021 R.G., accertata e dichiarata la responsabilità del signor in misura Controparte_2 esclusiva o, in subordine, in misura non inferiore al 70% nella causazione del sinistro e delle sue conseguenze lesive, per l'effetto, aumentare in proporzione l'entità del risarcimento dovuto e, conseguentemente, condannare, in solido fra loro, gli appellati: - al pagamento a titolo di danno non patrimoniale derivante da lesione permanente e temporanea del bene salute (comprensivo della voce di danno biologico/dinamico relazionale + danno da c.d. “sofferenza soggettiva interiore”), del complessivo importo di euro 883.155,00,
pagina 1 di 15 oltre agli interessi legali dalla data del fatto (27.08.2018) al saldo sulla somma via via rivalutata;
- al pagamento in favore dell'appellante sig. di un'ulteriore aumento a titolo di personalizzazione del Pt_1 danno da valutarsi con equo apprezzamento sulla componente di danno non patrimoniale ut supra, 1 Firmato Da: Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 4 Parte_2 Serial#: 9e4e59 secondo quanto esposto nella parte motiva degli atti difensivi depositati, oltre agli interessi legali dalla data del fatto (27.08.2018) al saldo sulla somma via rivalutata;
- al pagamento in favore del sig. del danno da lesione alla c.d. idoneità lavorativa generica e specifica presente e futura dell'importo Pt_1 (al lordo delle imposte/trattenute come per Legge) pari a euro 330.249,73, oltre gli interessi legali dalla data della sentenza fino al saldo effettivo;
- al pagamento della somma di € 1.586,00 a titolo di spese per la relazione tecnica cinematica di incidente stradale di parte redatta dalla GIS Consult S.r.l.s., nonché, la somma di € 100,00 a titolo di saldo della fattura n. 100/2018 rilasciata in data 09.10.2018 dal Medico Chirurgo Dott. a titolo di “Redazione e invio telematico certificato medico per invalidità Persona_1 Sig. ” ritenuta congrua dal C.T.U.; - al pagamento delle spese e competenze Persona_2 legali relative all'attività professionale svolta nell'interesse dell'attore, dall'Avv. Salvatore M. Monacò nella fase stragiudiziale della vertenza de qua, che si quantificano in € 44.640,00, oltre oneri ed accessori di legge e spese esenti. In ogni caso con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario
Per Piaccia al'Ecc.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria e diversa istanza, CP_1 eccezione e deduzione anche istruttoria, così giudicare: 1) IN VIA PRINCIPALE: rigettare, per i motivi indicati in atti o come meglio ritenuto, l'interposta impugnazione;
per l'effetto: confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1318/2025 del Tribunale di Milano. 2) IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede ammettersi PROVA PER INTERPELLO E TESTI sui seguenti capitoli ( omissis).
Svolgimento del Processo
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva Parte_3 in giudizio e CP_1 Controparte_3 CP_2
, chiedendo la condanna in via solidale delle parti convenute al risarcimento dei danni
[...] lamentati a seguito del sinistro stradale occorso in data 27/8/2018 che vedeva il coinvolgimento del velocipede condotto dalla parte attorea e l'autocarro di proprietà di Controparte_3 condotto da e assicurato con
[...] Controparte_2 CP_1
L'attore deduceva che, mentre percorreva con la sua bicicletta via Fatebenefratelli a Milano in direzione piazza San Marco, giunto in prossimità dell'intersezione con Corso di Porta nuova veniva investito dal veicolo Mercedes Arocs Tg. FB770BT, che l'incidente si era verificato per l'esclusiva condotta imprudente del conducente dell'autocarro durante la manovra di svolta a destra e che, a seguito del sinistro, aveva riportato lesioni. Chiedeva pertanto la condanna in solido delle parti convenute al risarcimento del danno patrimoniale e non, comprensivo del danno biologico e del danno morale (riconosciuta la personalizzazione del danno), delle spese mediche sostenute in conseguenza del sinistro e del danno da lesione della capacità lavorativa, nonché delle spese relative all'attività di assistenza legale in via stragiudiziale.
Si costituiva in giudizio la società che, contraddetta la ricostruzione in fatto CP_1 operata da parte attrice, chiedeva in via principale di accertare e dichiarare un concorso di colpa ex art. 1227 c.c. a carico di nella causazione del sinistro in Parte_3 misura non inferiore al 50% e, quindi, il rigetto delle domande attoree stante la congruità delle pagina 2 di 15 somme già pagate dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale.In via subordinata, chiedeva di accertare e dichiarare un concorso di colpa nella misura ritenuta equa dal giudice e, per l'effetto, di determinare l'eventuale obbligazione risarcitoria residua al netto di tale concorso di colpa e delle somme già versate dalla compagnia in via stragiudiziale.
Con sentenza n. 1318/2025, pubblicata il 17/2/2025, il Tribunale di Milano, rimasti contumaci e sulla scorta delle Controparte_2 Controparte_3 prove documentali in atti, espletata C.T.U. medico-legale, riconosciuta la sussistenza di un concorso di colpa nella causazione dell'evento in capo a entrambi i soggetti coinvolti nel sinistro, nella misura pari al 50% ciascuno, condannava le parti convenute al pagamento in favore della parte attorea della somma di euro 484.450,92, dedotto l'importo di euro 380.000,00, già versato dalla compagnia assicuratrice, condannandole altresì alla rifusione delle spese di lite, oltre alla rifusione in favore della parte attorea del compenso del relativo CTP, nonché poneva a loro carico le spese della C.T.U. espletata.
In particolare, il giudice di prime cure, in merito all'an, richiamata la documentazione in atti, ricostruiva la dinamica del sinistro nei seguenti termini: “l'autocarro “proveniente dalla piazza Cavour percorreva la via Fatebenefratelli in direzione della piazza San Marco, poco prima dell'intersezione con il corso di Porta Nuova arrestava la marcia a causa dell'intenso traffico, dopo qualche secondo, si nota azionare l'indicatore direzionale destro. Riprendeva quindi la marcia e percorsi pochi metri, iniziava la manovra di svolta a destra al fine di immettersi in corso di Porta Nuova;
in detta fase collideva con” la biciletta che “avente medesima provenienza e direzione” dell'autocarro, “sopraggiungeva alla destra di quest'ultimo”, affermando altresì “emerge per un verso che l'odierno attore in occasione del sinistro ha tenuto un comportamento imprudente, in quanto, con indosso le cuffiette in funzione, sopraggiungendo dalla medesima direzione dell'autocarro, proseguiva alla destra di quest'ultimo nonostante il conducente dell'autocarro avesse azionato per tempo l'indicatore di direzione destro prima di compiere la manovra di svolta a destra (secondo quanto emerge dalle immagini visionate dalla Polizia Locale), risultando perciò che la lenta (secondo quanto emerge dai dati rilevati dalla Polizia Locale in relazione al tachigrafo dell'autocarro) manovra verso destra compiuta dall'autocarro fosse prevedibile, in quanto segnalata in anticipo, mentre per altro verso emerge anche il comportamento colposo del conducente dell'autocarro, apparendo plausibile che qualora quest'ultimo, in occasione del compimento della manovra di svolta, avesse rivolto un ampio ed attento sguardo verso l'intera sede stradale interessata, come impone la prudenza, avrebbe potuto scorgere la sopraggiungente bicicletta”. Sulla scorta di tale ricostruzione accertava sussistere un concorso di colpa nella causazione dell'evento nella misura pari al 50% ciascuno.
Quanto alla determinazione del quantum del risarcimento, il giudice di prime cure, aderendo alle conclusioni contenute nella consulenza tecnica d'ufficio espletata, liquidava il danno non patrimoniale in euro 846.240,00 per il danno permanente – di cui euro 564.160,00 per il danno biologico/dinamico-relazionale ed euro 282.080,00 per la sofferenza soggettiva interiore – nonché in euro 36.915,00 per il danno temporaneo, per un totale di euro 883.155,00. Liquidava infine la somma pagina 3 di 15 di euro 441.577,50 per il danno non patrimoniale, stante il predetto concorso di colpa nella causazione del sinistro nella percentuale del 50%. Non riconosceva la personalizzazione del danno, ritenendo generiche le allegazioni avanzate entro il termine perentorio di cui all'art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., nonché inidonee a prospettare in capo al danneggiato un pregiudizio maggiore rispetto a quello “ordinariamente derivanti dalla tipologia del danno accertato “ritenendo, invece, tardive le circostanze allegate per la prima volta nella comparsa conclusionale. Quanto al danno patrimoniale il giudice di prime cure, sulla base delle produzioni documentali di parte attrice, nonché valutato in via equitativa in euro 100,00 il danno per il danneggiamento della bicicletta, atteso il carattere antieconomico della riparazione del bene, liquidava la complessiva somma di euro 1.145,35 a titolo di danno emergente, importo calcolato detraendo la percentuale del 50% per il summenzionato concorso di colpa. Nulla veniva riconosciuto in relazione a lamentate spese di assistenza, in quanto, tenuto conto delle risultanze della CTU e in assenza di allegazioni e documentazione relative ad eventuali costi sostenuti per l'assistenza, riteneva satisfattive le somme corrisposte dall' a titolo di indennità di CP_4 accompagnamento. In relazione alle spese legali stragiudiziali, veniva liquidata, ai sensi del D.M. 55/14, la somma di euro 960,00 per l'attività inerente la procedura di negoziazione assistita come documentata, nonché la somma di euro 8,55 per il costo dell'invio della raccomandata spedita in data 18/2/2020. Le richieste relative a lamentate spese per una perizia stragiudiziale e “di stampa e rilegatura” venivano ritenute tardive in quanto avanzate in comparsa conclusionale. Quanto al danno patrimoniale da lucro cessante per perdita di capacità lavorativa, il giudice di prime cure lo accertava e liquidava la somma di euro 228.550,14, individuando quale base di calcolo la capacità reddituale emergente dalla documentazione in atti, facendo applicazione del coefficiente di capitalizzazione di cui ai Quaderni del CSM relativi all'incontro di studio in Trevi del 30 giugno-1 luglio1989, considerando altresì lo “scarto” tra vita fisica e vita lavorativa, valutato nel caso di specie nella misura del 30%.Anche dall'importo così individuato veniva operata la riduzione del 50% in considerazione del predetto concorso di colpa, a cui veniva sottratta la somma di euro 72.547,00 riconosciuta dall' a titolo di pensione di inabilità, residuando così la somma di euro 41.728,07. CP_4
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Parte_3 articolando motivi che possono essere riportati come segue :
1) “a) Errata attribuzione della pari responsabilità nella causazione del sinistro del 27 agosto 2018 e omissione di opportuna presa di posizione del giudicante rispetto alle eccezioni difensive attoree circa la contestazione di ogni assunto di controparte relativo all'imputazione di tale corresponsabilità con correlativa violazione dell'obbligo di puntuale motivazione ai sensi degli artt. 132 II comma n. 4 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c.: il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere un concorso di colpa nella causazione del sinistro in capo al conducente del velocipede, in quanto risulterebbe al contrario dimostrato il pieno rispetto da parte di costui delle norme sulla circolazione stradale e di quelle di comune prudenza.In particolare l'esclusiva responsabilità del conducente pagina 4 di 15 dell'autocarro risulterebbe dalla circostanza che egli avrebbe dovuto avvedersi di eventuali veicoli prima di poter riprendere la marcia in sicurezza, come confermato dalla circostanza che, proprio a seguito di tale condotta imprudente, gli è stata elevata una contravvenzione ai sensi dell'art. 154 C.d.S. Non sarebbe circostanza esimente che l'autocarro procedesse ad una velocità ridotta al momento dell'impatto, rilevando esclusivamente che lo stesso avesse ripreso la marcia senza controllare la presenza di eventuali utenti della strada che si accingevano ad attraversarla;
per contro il conducente del velocipede procedeva mantenendo il margine destro della carreggiata, Pt_1 agendo in conformità alle norme del codice della strada e a quelle di comune prudenza, essendo stata ritenuta erroneamente non contestata l'affermazione secondo cui “il ciclista procedeva con cuffiette indossate e funzionanti” Non sarebbe poi stata esaminata con la dovuta scrupolosità la relazione di accertamento tecnico peritale per la ricostruzione cinematica del sinistro datata 16/12/2021, redatta dalla società GIS Consult s.r.l.s., mai contestata da controparte, dalla quale sarebbe emersa la responsabilità esclusiva del conducente dell'autocarro sicchè l'appellante ha rinnovato la richiesta di C.T.U. cinematica di incidente, lamentando che l'ordinanza con la quale il giudice di primo grado ha ritenuto di non disporre la C.T.U. richiesta sarebbe carente di motivazione, e censurato la mancata ammissione della prova orale dedotta con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c.Alla luce di tali elementi, il giudice di prime cure avrebbe dovuto escludere un concorso di colpa in capo al Sig.
o quantomeno, riconoscerlo nella misura massima del 30% assegnando così al Sig. la Pt_1 CP_2 preminente responsabilità colposa.
2. “c) Il mancato riconoscimento della personalizzazione del danno biologico/dinamico relazionale temporaneo e permanente”: il giudice avrebbe errato nell'escludere l'aumento a titolo di personalizzazione del danno biologico-dinamico relazionale. In particolare, secondo l'appellante, risulterebbero allegate già nella memoria ex art. 183, VI comma n. 1 c.p.c. circostanze eccezionali idonee a far ritenere la derivazione in capo all'infortunato di conseguenze più gravi di quelle derivanti da pregiudizi dello stesso grado a menomati dello stesso tipo, confermate dalle risultanze della C.T.U. medico-legale espletata.Sul punto, l'appellante lamenta inoltre la mancata ammissione della prova orale in relazione ai capitoli dedotti con la memoria ex art. 183 c. VI n. 2 c.p.c.
3) “d). Sul mancato riconoscimento del danno patrimoniale da capacità lavorativa specifica.”Il giudice di prime cure avrebbe errato nell'utilizzare i coefficienti di capitalizzazione di cui ai Quaderni del CSM relativi all'incontro di studio in Trevi del 30 giugno-1° luglio 1989, anziché quelli di cui alle nuove Tabelle di Milano 2024 in quanto il criterio di liquidazione utilizzato sarebbe carente di adeguata motivazione e non consentirebbe di effettuare un calcolo aritmetico per verificare la cifra riconosciuta al danneggiato.
4”e). Mancato riconoscimento delle spese e competenze per l'attività di assistenza legale stragiudiziale”. L'attività di assistenza legale stragiudiziale svolta dal legale di parte attrice – consistita nell'invio della raccomandata con la quale veniva invitata la compagnia assicuratrice alla stipula della convenzione di negoziazione assistita, nonché nel fornire la documentazione necessaria per formulare idonea proposta di risarcimento, nonché in numerose telefonate all'ufficio liquidazione sinistri di – avrebbe consentito alla compagnia assicuratrice di formulare e trasmettere CP_1
l'offerta di euro 380.000,00, favorendo una più rapida e bonaria composizione della controversia, pagina 5 di 15 sicchè il giudice di primo grado avrebbe dovuto liquidare a titolo di spese stragiudiziali un importo complessivo di euro 44.640,00, come da contratto di incarico professionale del 25/9/2018 sottoscritto dal Pt_1
5”)f) circa le le spese sostenute per la stesura di relazione tecnica cinematica di parte del sinistro da parte della GIS Consult S.r.l.s.”. Il giudice di prime cure avrebbe erroneamente escluso la ripetizione delle spese sostenute dall'attore per la relazione tecnica cinematica della GIS Consult S.r.l.s., finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro, per l'importo complessivo di euro 1.586,00, in quanto la parte vittoriosa avrebbe diritto al rimborso trattandosi si spese di C.T.P.
6) “g) Omessa motivazione da parte del giudice di prime cure circa il mancato riconoscimento in favore dell'odierno appellante della somma di euro 100,00 a titolo di saldo della fattura n. 100/2018 rilasciata in data 9/10/2018 dal Medico Chirurgo Dott. a titolo di “Redazione e Persona_1 invio telematico certificato medico per invalidità Sig. ” ritenuta, Parte_3 invece, attendibile e congrua dal CTU.”: il giudice di prime cure avrebbe omesso il riconoscimento della summenzionata somma, disattendendo sul punto le valutazioni del C.T.U. senza idonea motivazione.
Si è costituita con comparsa di costituzione e risposta che, avversate le opposte CP_1 deduzioni, ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza di primo grado.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 3/7/2025, dichiarato la contumacia di
[...]
e di , su istanza delle parti, il Controparte_3 Controparte_2
Consigliere ha fissato l'udienza del 9/10/2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando i termini di legge ex art 352 c.p.c. e disponendo la trattazione cartolare dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. All'udienza del 9/10/2025, dato atto del rituale deposito delle note scritte, il Consigliere ha rimesso la decisione al collegio. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 15/10/2025
Motivi della Decisione
1. Il primo motivo di appello è infondato.
Come riportato nella relazione di incidente della Polizia Locale, dalla visione delle immagini registrate dalle telecamere di sicurezza della Questura è emerso che l'autocarro percorreva via Fatebenefratelli in direzione piazza San Marco e, giunto all'intersezione con corso di Porta Nuova, arrestava la marcia, azionava l'indicatore direzionale destro e, infine, riprendeva la marcia a velocità molto ridotta, circostanza quest'ultima ricavata dall'analisi effettuata dalla Polizia Locale del tachigrafo digitale installato sull'autocarro, iniziando la manovra di svolta a destra per immettersi in corso di Porta Nuova. Ancora, dalle dichiarazioni rilasciate da soggetto che si Testimone_1 trovava quale passeggero nel veicolo accodato all'autocarro, e riportate nella suddetta relazione di incidente, risulta che l'autocarro, in prossimità dell'incrocio con corso di Porta Nuova, si era fermato in posizione leggermente obliqua verso destra per far passare i pedoni transitanti sull'attraversamento pedonale. In questa fase sopraggiungeva alla destra dell'autocarro la bicicletta condotta da Pt_1 proveniente dalla medesima direzione, che collideva con la parte anteriore dell'autocarro. pagina 6 di 15 La dinamica del sinistro così ricostruita dal giudice sulla scorta della documentazione in atti non è, in ultima analisi, oggetto di contestazione, sicchè non viene in rilievo né la ricostruzione della vicenda in via di fatto, nè il carattere colposo della condotta tenuta dal conducente dell'autocarro, consistente essenzialmente nell'aver omesso di effettuare un adeguato controllo della intera sede stradale interessata dalla propria manovra di svolta, in modo da accorgersi del sopraggiungere della bicicletta, condotta colposa che ha trovato conferma della elevazione della contravvenzione ai sensi dell'art. 154 c.d.s.
Piuttosto le deduzioni dell'appellante non sono idonee a contraddire che la condotta tenuta da abbia contribuito al verificarsi del sinistro, e dunque la condotta colposa del conducente Pt_1
l'autocarro non sia l'unica causa determinante l'evento dannoso. Viene in considerazione, in primo luogo il fatto che la traiettoria che l'autocarro si accingeva ad intraprendere era stata resa inequivocabilmente manifesta agli altri utenti della strada: è infatti accertato che, essendo per di più le auto incolonnate in prossimità del segnale semaforico, il conducente aveva azionato l'indicatore luminoso in un tempo più che congruo per segnalare CP_2 il suo procedere nella manovra di svolta a destra, manovra realizzata ad una velocità infima, e per di più che l'autocarro aveva assunto un posizione di quiete “in obliquo”. Pertanto, atteso che il Pt_1 conducente dell'autocarro poneva in essere condotte idonee a palesare l'intenzione di proseguire nella manovra di svolta a destra, pur procedendo la propria marcia mantenendo il margine destro della carreggiata, avrebbe dovuto conformare la propria condotta adottando un comportamento di normale prudenza, cioè evitare di proseguire sulla propria traiettoria ignorando colposamente il contesto nel quale si poneva la sua condotta di marcia, collocandosi e ponendosi passare sulla destra dell'autocarro per superarlo, esponendosi così all' impatto.A ciò si aggiunga che l'autocarro procedeva lentamente, sicchè la svolta non è stata improvvisa, e che la marcia di non ha Pt_1 subito rallentamenti di sorta posto che il velocipede ha incrociato la traiettoria seguita dal mezzo pesante venendo investito con la parte centrale del mezzo, addirittura finendo sotto il veicolo, dal quale stato trascinato per un tratto. Per completezza, occorre altresì evidenziare che, nell'incrocio interessato dall'incidente, nonché nel tratto di strada percorso da non era presente alcuna pista ciclabile, che, al contrario, Pt_1 cominciava solamente nel tratto di strada successivo all'incrocio tra via Fatebenefratelli e corso di Porta Nuova, sicchè a maggior ragione avrebbe dovuto orientare e conformare la propria Pt_1 condotta in relazione all'evenienza data dalla percepibile e chiara manovra di svolta dell'autocarro sulla destra. E' da dire, in ultima analisi, che lo stesso appellante nell'affermare “il fatto di "incrociare" il veicolo non è stata certamente un'imprudenza dal momento che l'autocarro, quando il sig. ha deciso di Pt_1 attraversare la strada per raggiungere la pista ciclabile sita nella porzione della via Fatebenefratelli posta oltre l'intersezione stessa, si era già arrestato prima di completare la manovra di svolta. Quindi, così come lo stesso conducente dell'autocarro aveva il dovere di dare la precedenza ai pedoni, allo stesso modo avrebbe dovuto avvedersi di eventuali ed ulteriori veicoli prima di poter riprendere la marcia in sicurezza" (p.18 appello;
p.5 memoria replica grado appello) ha ammesso che il velocipede abbia “incrociato” la pagina 7 di 15 traiettoria dell'autoarticolato, così confermando che, nonostante l'autoarticolato avesse manifestato di volere intraprendere la manovra di svolta, il conducente il velocipede, incurante di ciò, abbia deciso di non raccogliere tale indicazione conformando la propria condotta a massima prudenza. Non solo, pertanto, si assume, erroneamente, una sorta di equiparazione tra i pedoni e l'utente della strada conducente il velocipede, ma si omette di considerare che i pedoni, allo scattare del verde, avrebbero avuto precedenza all'attraversamento sulle strisce pedonali poste trasversalmente ai margini della carreggiata di Corso di Porta Nuova, in posizione più avanzata di quella che fondatamente deve avere interessato il percorso tenuto dal velocipede che “procedendo sul margine destro, attraversava l'intersezione a raso con Corso di Porta Nuova, dinanzi la parte anteriore del veicolo (autocarro) condotto dal sig. ”.1 CP_2
In tale cornice la circostanza che il conducente della bicicletta indossasse cuffiette, è dato che, a dispetto della doglianza avanzata dall'appellante, non è stata valorizzata dal giudicante quale elemento avente un determinismo nella causazione dell'incidente, atteso che l'utilizzo delle cuffiette non avrebbe impedito al di percepire stimoli esterni che gli avrebbero consentito di Pt_1 accorgersi in tempo dell'intenzione dell'autocarro di svoltare a destra, come d'altra parte affermato dalla stessa appellante che, non ha contestato circostanza fattuale, ma ha solo dedotto che “ ciò non implica che lo stesso conducente del velocipede avesse mantenuto tali auricolari funzionanti durante la marcia tale da non consentirgli di avvertire i rumori provenienti dagli altri utenti della strada”(p. 5 memoria ex art. 183, VI° comma n. 1 c.p.c. datata 18.03.2022). In effetti neppure il giudice di prime cure ha attribuito a tale circostanza un peso decisivo nella valutazione del contributo colposo di limitandosi ad osservare che lo stesso procedeva “con indosso le cuffiette in funzione”. Pt_1
Trattasi pertanto di dato che, ove destinato a non avere un significato univoco, non inficia in alcun modo la valutazione resa in ordine al contributo causale offerto da con la propria condotta Pt_1 di guida.
Ne consegue che il carattere colposo della condotta tenuta dal conducente della bicicletta, come sopra evidenziato, consiste nell'aver imprudentemente proseguito la marcia nonostante la presenza di circostanze che avrebbero dovuto indurlo ad adeguare la propria condotta di guida alla manovra in atto di svolta dell'autocarro.
pagina 8 di 15 Né a diverse conclusioni si sarebbe giunti dall'esame della relazione inerente la ricostruzione cinematica del sinistro redatta dalla società GIS Consult s.r.l.s, come lamentato dall'appellante. Quanto al valore probatorio di tale documento, va richiamato che, secondo costante giurisprudenza, la relazione tecnica di parte di parte non può essere oggetto di applicazione del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., poiché essa non assurge a fatto giuridico suscettibile di prova, ma costituisce un mero elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice (da ultimo Cass. sez. III n. 5362/2025).In ogni caso, come sopra esposto, la dinamica del sinistro è stata compiutamente ricostruita in base alla documentazione già in atti del sinistro e non si presta ad essere contraddetta dalla relazione tecnica di parte. Consegue che la rinnovata richiesta di disporre C.T.U. cinematica di incidente non può trovare ingresso.
Altrettanto è a dirsi per il supplemento istruttorio avente ad oggetto la prova orale atteso che, stante l'accertata dinamica del sinistro, l'articolato oggetto di prova investe circostanze pacifiche o documentali, mentre non possono trovare ingresso dati che investono profili valutativi. La disamina sopra resa consente pertanto di confermare, la valutazione di concorso di colpa, nella misura del 50%, in capo all'infortunato, come affermata dal giudice di prime cure, non avendo l'appellante fornito elementi utili a fondare né la sussistenza di una responsabilità esclusiva di né un'attribuzione di contributo causale a in misura inferiore di quanto CP_2 Pt_1 riconosciuto dal giudice di prime cure, invocato nella misura del 30%.
2. Il secondo motivo di appello è infondato.
Il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che le circostanze dedotte dall'odierno appellante si prestano ad essere ritenute generiche, nonché inidonee a prospettare in capo al danneggiato un pregiudizio più grave rispetto a quello ordinariamente derivante da un illecito dello stesso tipo, escludendo la personalizzazione del danno non patrimoniale. Va rammentato che secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, in caso di danno non patrimoniale il giudice può disporre l'aumento del risarcimento per la personalizzazione solo in presenza di conseguenze anomale e peculiari, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato;
al contrario, le conseguenze normali secondo l'id quod plerumque accidit, cioè quelle ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, non giustificano la personalizzazione del danno in aumento (Cass. sez. III 07/02/2025 n. 3114; Cass. sez. III 20/01/2023 n. 1870; Cass. sez. III 11/11/2019 n. 28988). Ai fini della personalizzazione del danno morale non rileva quindi la mera sofferenza derivante dallo sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, ricollegabili ad un patimento di comune riferibilità bensì rileva la lesione di interessi che assumano consistenza sul piano del disegno costituzionale della vita della persona e cioè si richiede che il danno, di cui si chiede la personalizzazione, presenti dei profili di concreta riferibilità e inerenza all'esperienza personale specifica, e diversa da quelle sofferenze tipiche di chi ha subito lesioni dello stesso tipo e grado, correndosi il rischio, altrimenti, di integrare una duplicazione di poste risarcitorie. pagina 9 di 15 Nel caso di specie, parte attrice ha allegato di aver subito un importante trauma psicologico dal sinistro, derivante dal fatto di trovarsi cosciente nel momento in cui la ruota dell'autocarro passava sulla parte inferiore del suo corpo;
di rivivere flashback con sensazione di accostamento della ruota del camion;
di avere difficoltà nel sonno con incubi notturni e frequenti risvegli;
di avere repentini cambi nell'umore e irascibilità per il fatto di doversi rassegnare alla propria condizione di mutilato;
di aver interrotto il percorso di protesizzazione per le caratteristiche del moncone e per la comparsa di intensa sintomatologia dolorosa. In sede di C.T.U. ha poi riferito di soffrire altresì di Pt_1 sintomatologia da “arto fantasma” e di essere in un “persistente stato ansioso-depressivo che, in uno con la menomazione anatomo-funzionale, lo porta ad una condizione di parziale ritiro sociale”. ha altresì dovuto subire plurimi interventi chirurgici e una prolungata terapia farmacologica, Pt_1 con necessità di supporto psicologico-psicoterapico ospedaliero.
Le circostanze dedotte da parte attrice appaiono tuttavia linearmente correlabili a quanto abitualmente conseguente ad un pregiudizio di gravità pari a quello in esame, la perdita di un arto, a maggior ragione ove si consideri l'età di Occorre considerare che le lamentate conseguenze Pt_1 pregiudizievoli risultano interamente prese in considerazione nella liquidazione del danno non patrimoniale, che, come noto, presenta una autonoma componente da sofferenza soggettiva interiore, che nel caso di specie è stata individuata tenuto conto dell'età del soggetto danneggiato e della normale propensione a svolgere attività proprie e connaturali alla sua giovane età. In effetti lo stesso appellante nell'articolazione di prova volta a supportare l'ulteriore pretesa inerente la personalizzazione non ha fatto altro che richiamare le stesse circostanze che hanno formato oggetto di allegazione e che, di fatto sono state ritenute provate in via di presunzione a fronte del riconoscimento del danno da sofferenza interiore come correlabile alla importante menomazione patita. Non sembra infatti essere una ricaduta eccezionale e peculiare il “repentino cambio dell'umore e della irascibilità (e ciò per il fatto di doversi rassegnare della propria condizione di mutilato), condizione che limita la vittima”. Quanto alla limitazione “nel coltivare rapporti interpersonali, con chiusura sociale nella frequentazione di giovani coetanei, a motivo del profondo senso di vergogna, essendo lo stesso costretto in carrozzina;
inoltre, in generale, si rileva una ripercussione nello stile di vita con compromissione anche delle relazioni affettive – sentimentali;
ancora, certamente, la sua condizione fisica di menomato non giova ai rapporti familiari, soprattutto, nei riguardi del patrigno con lui già convivente dall'evento di sinistro” trattasi anche in questo caso di una ricaduta in linea con la mutata condizione di vita del danneggiato. In mancanza di deduzioni attinenti la effettiva compromissione di una specifica relazione affettiva o amicale, è da rilevare che l'unica circostanza che avrebbe potuto ancorare un profilo di specificità e individualizzazione, utile a supportare l'ulteriore posta di danno da personalizzazione, consisterebbe nel riferimento al rapporto con il convivente della madre, che tuttavia è oggetto di articolazione probatoria in termini generici, e pertanto si presta a rilievo di inammissibilità.
Infine le deduzioni dell'odierno appellante non sono idonee a inficiare la valutazioni rese dal giudice di prime cure in ordine all'assenza di prova circa la sussistenza di circostanze eccezionali, idonee a fondare il riconoscimento di un aumento del risarcimento del danno da sofferenza interiore in ragione di una riconosciuta personalizzazione. pagina 10 di 15 3. Parimenti infondato il terzo motivo di appello.
Il giudice di prime cure ha riconosciuto il danno da perdita di capacità lavorativa specifica, avendo preso in considerazione l'attività svolta da antecedentemente al sinistro, e la sua capacità Pt_1 reddituale, (con ciò escludendo come base di calcolo il triplo dell'assegno sociale tenuto in considerazione in caso di disoccupazione), e l'insussistenza di circostanze atte a prevederne un incremento, e su tali dati ha applicato il “coefficiente di capitalizzazione di cui ai Quaderni del CSM relativi all'incontro di studio in Trevi del 30 giugno-1 luglio 1989”.
Deve in primo luogo osservarsi che l'appellante in primo grado ha chiesto in sede di atto introduttivo il riconoscimento del danno da mancata idoneità lavorativa generica e specifica presente e futura nella misura di € 631.457,96 ( p.10. atto di citazione), e ha precisato le proprie conclusioni sul punto invocando il riconoscimento del “danno da lesione alla idoneità lavorativa generica e specifica presente e futura subita dall'attore per l'importo di € 479.310,55 (quantificato, sulla base del triplo dell'assegno sociale, trattandosi, nella specie, di soggetto disoccupato)”, avendo successivamente ulteriormente esplicitato in sede di comparsa conclusionale che “Per quanto riguarda l'attività lavorativa espletata dal signor , secondo il C.T.U., “si deve considerare abolita quella di carattere “operaio”, Parte_1 potendosi unicamente ipotizzare lo svolgimento di mansioni semplici e sedentarie”. Alla luce di quanto sopra esposto, questa difesa ha determinato un danno da lesione alla idoneità lavorativa, generica e specifica presente e futura subita dall'attore nell'importo di euro 506.330,39 – quantificato nei termini che seguono, anche secondo quanto espresso da autorevole giurisprudenza anche di merito circa i criteri di liquidazione di tale voce di danno (cfr. sentenza n. 63/2022 pubbl. il 12.01.2022 della Corte d'Appello di Milano): - euro 534,41: importo mensile assegno sociale (per l'anno 2024) x 13 mensilità = euro 6.947,33, misura annuale dell'assegno sociale;
- euro 20.841,99 pari al triplo dell'assegno sociale annuale a cui moltiplicare 22,1912 (coefficiente di capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali corrispondente all'età della vittima al tempo della liquidazione, secondo quanto previsto dalle tabelle del C.S.M. del 1989 pari all'età del danneggiato al momento della liquidazione – 44 anni (non conoscendo quale sarà il tempo della liquidazione, questa difesa si è riferito al termine di scadenza della presente comparsa conclusionale – dicembre 2024); - euro 462.508,77 a titolo di redditi futuri (euro 20.841,99 x 22,1912); - euro 43.821,62 a titolo di redditi perduti calcolati dal mese del sinistro “agosto 2018” sino ad ottobre 2024 – sino al termine di scadenza della presente comparsa conclusionale (euro 6.947,33 x 6 anni, per giungere ai redditi perduti ad agosto 2024 + euro 534,41 x 4 mensilità fino a dicembre 2024). Totale: euro 506.330,39”.
Infine, con l'atto di appello l'ammontare preteso è stato così individuato “Il danno attuale da perdita della capacità lavorativa specifica (capitale rivalutato + interessi) è pari a euro 99.536,21, di cui euro 13.524,05 a titolo di rivalutazione ed euro 8.731,86, per interessi legali il tutto calcolato a decorrere dal 27.08.2018 al giorno 31.01.2025 (ultimo indice ISTAT disponibile ad oggi). Totale corretto da riconoscere a parte attrice: Euro 330.249,73 (euro
230.713,52 + euro 99.536,21)” ( p.34 atto di appello).
Va richiamato che la liquidazione del danno patrimoniale da lucro cessante per perdita di capacità lavorativa specifica avviene attraverso una “capitalizzazione”, cioè tramite la quantificazione di una somma di capitale corrispondente al reddito perduto per il futuro.Tale somma viene individuata moltiplicando una base reddituale corrispondente ai redditi percepiti dal danneggiato in un anno per un coefficiente di capitalizzazione, che deve tenere conto dell'età del danneggiato e dell'arco pagina 11 di 15 temporale della vita lavorativa. Sul punto, la Corte di Cassazione ha affermato che “il giudice di merito resta libero di adottare i coefficienti di capitalizzazione che ritiene preferibili, purché aggiornati e scientificamente corretti. Potranno a tal fine essere adottati i coefficienti di capitalizzazione approvati con provvedimenti normativi vigenti per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali, come pure i coefficienti elaborati dalla dottrina per la specifica materia del risarcimento del danno aquiliano: a mero titolo indicativo, quelli diffusi dal Consiglio Superiore della Magistratura ed allegati agli Atti dell'Incontro di studio per i magistrati, svoltosi a Trevi il 30 giugno - 1 luglio 1989 (in Nuovi orientamenti e nuovi criteri per la determinazione del danno, Quaderni del CSM, 1990, n. 41, pp. 127 e ss.)” (Cass. sez. III 14/10/2015 n. 20615).Proprio con riferimento ai coefficienti previsti dai c.d. Quaderni del C.S.M. di Trevi, è stato evidenziato come questi proiettino la capitalizzazione per l'intero arco della vita fisica e non della vita lavorativa e, al fine di correggere tale scarto, la giurisprudenza ha sempre applicato un correttivo consistente in una riduzione percentuale relativa allo scarto tra vita fisica e vita lavorativa, scarto computato dal giudice di prime cure nella misura del 30%.
Sulla scorta di quanto esposto la censura dell'appellante appare del tutto generica, concretizzandosi nella deduzione secondo cui il calcolo operato avrebbe dovuto trovare maggiore esplicitazione, ovvero avrebbe dovuto condurre ad una liquidazione più vantaggiosa per il danneggiato. Invero, è rimasto immune da censura che il giudice abbia fatto esplicito riferimento ai criteri adottati per la liquidazione del riconosciuto danno, ciò, per di più, dando seguito alla stessa indicazione offerta dall'appellante, come sopra riportato, applicando altresì alle tabelle assunte a criterio di liquidazione un correttivo.
Infine la liquidazione operata dal giudice è immune da censure quanto alla razionalità ed adeguatezza dei criteri adottati e non sono dedotti specifici profili di criticità.
4. Il quarto motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha liquidato, ai sensi del D.M. 55/2014 nella versione applicabile ratione temporis, la somma di euro 960,00 a titolo di danno emergente in relazione alle spese legali stragiudiziali. Come affermato dalla Cassazione, le spese per l'attività svolta dal legale in sede stragiudiziale devono essere liquidate come componente del danno emergente, secondo le tariffe forensi, e sono assoggettate agli oneri di domanda, allegazione e prova (ex multis Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384).
Nel caso di specie, l'attività posta in essere dal legale dell'odierno appellante in sede stragiudiziale è riconducibile all'invio della raccomandata del 18/2/2020 (doc. 24 fasc.I grado , con cui la Pt_1 compagnia assicuratrice veniva invitata alla stipula della convenzione di negoziazione assistita.Ne consegue che il giudice di primo grado ha correttamente liquidato l'importo di euro 960,00 a titolo di spese legali stragiudiziali, in applicazione dei parametri individuati dal D.M. 55/2014, in relazione, in particolare, alla fase di attivazione della procedura di negoziazione assistita, e le spese vive dell'invio della raccomandata. Per tali spese è necessaria una valutazione in quanto “l'utilità di tale esborso, ai
pagina 12 di 15 fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (Cass. Civ. Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941). (Cass. n. 9548 del 2017).E' incontestato che l'offerta reale della compagnia è stata perfezionata in corso di causa, sicchè l'attività di natura stragiudiziale ha avuto il solo effetto di sollecitare una mediazione, essendo rimasto del tutto immutato il quadro delle componenti di danno oggetto di richiesta di riconoscimento. L'invocata liquidazione per l'asserita autonoma valutazione dell'attività stragiudiziale si presterebbe pertanto a realizzare una indebita duplicazione delle spese poste in capo alla compagnia assicuratrice. Non rileva quanto dedotto dall'appellante, e cioè che nel contratto di incarico professionale prodotto da parte attrice e sottoscritto da fosse previsto a titolo di compenso per la fase stragiudiziale Pt_1
l'importo di euro 44.640,00, atteso che la natura di accordo privato non vincola l'organo giudicante, dovendo il giudice fare applicazione dei parametri legislativi previsti dal decreto D.M. 55/2014.
5. Anche il quinto motivo di appello è infondato.
Il giudice di prime cure ha liquidato in favore di le spese di c.t.p. medico legale mentre ha Pt_1 escluso il risarcimento delle spese esposte da parte attrice per la relazione tecnica cinematica in ordine alla ricostruzione del sinistro resa da Parte_4
Occorre preliminarmente evidenziare come la produzione della relazione tecnica, resa da una società di consulenza, rientra in una libera scelta di strategia difensiva, volta a corroborare le ragioni dell'appellante, sicchè dal punto di vista probatorio è qualificabile come una mera allegazione di parte. La Suprema Cote ha avuto modo di chiarire che “Le spese della consulenza di parte vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ…. Le forme per attivare la ripetizione sono quelle della nota delle spese che il difensore deve unire al fascicolo di parte al momento del passaggio in decisione della causa (art. 75 disp. att. cod. proc. civ.)» (Cass. S.U. n. 16990 del 10/7/2017). Le spese di c.t.p. si espongono pertanto a valutazione in ordine all'effettivo esborso (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 21402 del 06/07/2022) ed alla non eccessività e superfluità (Cass. civile sez. III 15/10/2024, n. 26729).Al di là della valutazione sulla superfluità della relazione a fronte della ricostruita dinamica sulla scorta di quanto in atti, senza che le allegazioni di parte abbiano potuto contribuire a mutare il quadro ricostruttivo fattuale, ha rilievo dirimente che sono state prodotte due fatture senza contezza di alcun esborso sostenuto ( docc. 43,44 fasc.I grado . Pt_1
6. Infine è infondato anche il sesto motivo di appello.
Il giudice di prime cure a titolo di danno emergente ha liquidato “le spese di cura pari complessivamente ad Euro 219,86; la complessiva somma di Euro 360,00 per copie di documentazione sanitaria;
la somma di Euro 500,00 di cui alla fattura n. 26/2020 del 5/2/2020; la somma di Euro 25,40 di cui alla bolletta n. 909501 del 19/12/2018; la somma di Euro 116,90 di cui alla ricevuta n. 278396/18” con ciò rifacendosi alla pagina 13 di 15 ricognizione effettuata dal del C.T.U. (p. 17 C.T.U.) La fattura n. 100/2018 del 09.10.2018 - Dott.
“Redazione e invio telematico certificato medico per invalidità Sig. Persona_1 [...]
” per euro 100,00 di cui si chiede la liquidazione (doc.12 contenuto Persona_2 nell'allegato VI parte docc. 11-20 del fascicolo di appello , è, per come affermato dallo Pt_1 stesso appellante, una mera fattura, priva di attestazione della spesa ivi esposta, a differenza delle altre spese che hanno trovato riconoscimento, sicchè non ha rilievo che la stessa sia stata presa in considerazione dal c.t.u. unitamente alle altre spese accessorie a quelle mediche.
7. Da quanto sopra esposto emerge che la sentenza impugnata deve essere confermata.
Atteso l'esito della lite, le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, in quanto parte integralmente soccombente nel grado, seppure vittoriosa in parte all'esito del giudizio di primo grado, in favore di . CP_1 Con Nulla a disporsi nei confronti di Mo. e di rimasti contumaci. Controparte_2
Va richiamato il consolidato principio secondo cui “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, ed alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 35195 del 30/11/2022).
Le spese vanno quindi vanno liquidate ex D.M. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della difficoltà delle questioni trattate e del valore della causa, facendo riferimento agli importi medi previsti per le cause comprese nello scaglione da € 520.001 a 1000.000,00, in tale scaglione inserendosi la somma oggetto di impugnazione, così come indicata e desumibile dall'atto di gravame.
Sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da avverso la Parte_3 sentenza del Tribunale di Milano n. 1318/ 2025 pubblicata in data 17.2.2025, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
- condanna a rifondere a le spese di lite del presente Parte_3 CP_1 grado, che si liquidano in complessivi € 18.511,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA (se dovuta) e CPA;
pagina 14 di 15 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002, così come modificato dall'art. 1 comma 17 l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio il 15 ottobre 2025.
La Consigliera est Roberta Nunnari
La Presidente Anna Mantovani
Il presente atto è stato redatto con la collaborazione del Dott. Michele Alessandro Luigi CP_6
Citterio.
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Trattasi di circostanza fattuale che trova conferma nella articolazione istruttoria oggetto della memoria ex art. 183 I comma n.2 c.p.c. di in particolare “5.) il velocipede attoreo, proiettando il semaforo, presente all'intersezione con Pt_1 Corso di Porta Nuova, luce verde, attraversava l'incrocio della carreggiata con l'intenzione di proseguire dritto sulla via Fatebenefratelli, mantenendo il margine destro, 6.) il velocipede, procedendo sul margine destro, attraversava l'intersezione a raso con Corso di Porta Nuova, dinanzi la parte anteriore del veicolo (autocarro) condotto dal sig. 7.) il sig. CP_2 era impossibilitato a superare l'autocarro condotto dal sig. a sinistra, date le dimensioni dell'autocarro che Pt_1 CP_2 occupava in obliquo buona parte della carreggiata ed al fine di evitare, in presenza di traffico veicolare proveniente dalla sua stessa direzione, dei cambi di direzione