Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 13/06/2025, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01063/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00587/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 587 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico De Martino e Paolo Golini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Murlo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Soldati e Leandro Parodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (Arpa) - Toscana, Regione Toscana, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicoletta Felli e Gabriella Milo, con domicilio eletto presso lo studio Nicoletta Felli in Firenze, via delle Mantellate n. 8, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Birignani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota prot. -OMISSIS- del 30 marzo 2020, con cui il Comune di Murlo ha trasmesso ai signori -OMISSIS-, quale presunto responsabile dell'inquinamento e -OMISSIS-, quale proprietario dell'area, la deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2020 della Giunta comunale ed ha chiesto loro di eseguire direttamente i lavori di bonifica del sito e di recupero dei rifiuti presenti sull'area e del verbale di deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2020, con cui la Giunta comunale di Murlo ha preso atto che il signor -OMISSIS-, quale presunto responsabile dell'inquinamento, non ha ottemperato alla bonifica dei terreni ai sensi dell'art. 242 del d.lgs. 152/2006, in quanto “ non ha provveduto alla rimozione di bossoli laterali e frammenti di questi ultimi che sono ancora presenti sui terreni, sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto, non ha presentato il progetto richiesto con l'ultima conferenza dei servizi tenutasi il 29.08.2019 e non ha eseguito i lavori di bonifica ”, e di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 1° febbraio 2022:
- della nota, ricevuta dal ricorrente il 12 novembre 2021, con cui il Comune di Murlo ha chiesto al signor -OMISSIS-, quale responsabile della contaminazione, di provvedere ai lavori di bonifica del sito -OMISSIS- in località Campolungo e di recupero dei rifiuti presenti sull'area, entro sette giorni dalla data di notificazione della comunicazione stessa e di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Murlo e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 7 maggio 2025 la dott.ssa Katiuscia Papi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS-, odierno ricorrente, è il legale rappresentante dell’“-OMISSIS-”, con sede in San Rocco a Pilli, Sovicille (SI), -OMISSIS-.
L’Associazione, con contratto del 2 agosto 2009, prendeva in locazione l’area situata in loc. Campolungo, nel Comune di Murlo, identificata catastalmente al foglio 64, particelle 24 e 26, di proprietà del signor -OMISSIS-, nella quale veniva svolta attività sportiva di tiro dinamico senza scopo di lucro.
Nel 2012 il contratto di locazione era risolto e il signor -OMISSIS-, con propria dichiarazione datata 8 giugno 2012 (doc. 7 del fascicolo del controinteressato), si impegnava « a riconsegnare il terreno […] alle condizioni stabilite dal vigente contratto di affitto e in particolare provvederemo: (-) alla sistemazione del terreno, riportandolo nelle condizioni iniziali, prima dell’inizio dell’attività svolta dall’-OMISSIS-; (-) alla eliminazione di tutte le strutture presenti nell'area; (-) alla bonifica del terreno, con particolare riferimento alla presenza di piombo nell’area; (-) a riconsegnare il terreno interessato, lavorabile » (quest’ultimo profilo da considerare con riferimento alla destinazione agricola dell’area).
A tal fine, il 26 settembre 2013, il ricorrente presentava al Comune di Murlo la SCIA prot. 6470 (non presente in atti), e svolgeva alcune attività asseritamente dirette al ripristino e alla bonifica del sito.
2. Successivamente, il Comune incaricava PA di effettuare analisi sul terreno, al fine di valutare lo stato e l’eventuale contaminazione dello stesso.
Dopo una serie di sopralluoghi e campionamenti, il 2 agosto 2016 l’Agenzia regionale effettuava i prelievi in triplice campione del terreno, in contraddittorio con il proprietario (-OMISSIS-) e l’affittuario (-OMISSIS-). In tale occasione il ricorrente notava la presenza di un’altana da caccia.
3. Con propria nota del 28 agosto 2016 il signor -OMISSIS- chiedeva al Comune chiarimenti circa la presenza dell’altana rilevata nei pressi dell’area oggetto di bonifica.
La Polizia Municipale svolgeva accertamenti, dai quali emergeva che tale struttura, denominata K3, insisteva su terreno di proprietà del Sig. -OMISSIS- ed era stata utilizzata per la caccia di selezione al daino, come comunicato al signor -OMISSIS- con nota comunale prot. 449342 del 6 ottobre 2016.
4. Nel contempo, con missiva datata 21 ottobre 2016 l’PA rendeva noti al Comune, alla Regione e al signor -OMISSIS- i risultati delle analisi dei campioni di terreno prelevati il 2 agosto 2016. Nel campione n. 3, in particolare, era stato rilevato il superamento della soglia relativa alla presenza di piombo, e in relazione a tale esito PA affermava che: « Il superamento rilevato è con ogni probabilità da mettere in relazione alla persistente presenza in sito della sorgente primaria di contaminazione costituita da pallini di piombo e frammenti molto piccoli di ogive di proiettili di dimensione dell’ordine di 2 mm o inferiori. Considerato pertanto che gli interventi di messa in sicurezza, con rimozione dei rifiuti presenti, sorgente primaria di contaminazione, non sono risultati sufficienti a riportare i valori delle CSC al di sotto di quelli previsti per la specifica destinazione d’uso dell’area si ritiene che: (-) non possa ritenersi concluso il procedimento avviato con la comunicazione di superamento delle CSC ai sensi dell’articolo 242 del D. Lgs. 152/2006 s.m.i. in quanto persiste un superamento dei limiti previsti per la destinazione d’uso del sito; (-) si debba procedere, come previsto dall’articolo 242 comma 2, con l’invio di una relazione contenente la descrizione delle misure di messa in sicurezza adottate (comprensiva di tutta la documentazione relativa agli smaltimenti dei rifiuti quali formulari, analisi di caratterizzazione ecc.) e procedere altresì alla presentazione del piano di caratterizzazione del sito alle competenti amministrazioni».
5. Il 18 dicembre 2016 il ricorrente trasmetteva al Comune documentazione tecnica attraverso la quale, in sintesi, affermava che lo scostamento rilevato nella presenza di piombo e l’inquinamento dell’area erano da imputare esclusivamente all’esercizio dell’attività venatoria, comprovata dall’altana sopra indicata.
Il 27 dicembre 2016 il signor -OMISSIS- trasmetteva al proprietario una nota con cui comunicava la riconsegna del terreno, dando contestualmente atto che i lavori di ripristino non erano conclusi, ma che la SCIA presentata al Comune era scaduta, e di non poterne chiedere una proroga non essendo stato a ciò autorizzato dal proprietario, signor -OMISSIS-.
7. Il 25 settembre 2018 PA procedeva al prelievo del terreno per l’esecuzione delle analisi di rischio e l’8 ottobre 2018 campionava le acque sotterranee, redigendo poi il successivo “ Parere su esiti Piano di caratterizzazione e revisione analisi di rischio ” del 29 gennaio 2019, che si concludeva nei seguenti termini: « In definitiva gli esiti della caratterizzazione e la rielaborazione dell’analisi di rischio effettuata da questa Agenzia sulla base di quanto riassunto in precedenza, evidenzia che il sito risulta contaminato limitatamente alla sub area n. 11, così come circoscritta con il metodo dei poligoni di Thyssen e alle profondità comprese tra 0 e 0,5 m da p.c. Si ritiene pertanto che tale area debba essere sottoposta a bonifica stabilendo come obiettivo di bonifica per il suolo superficiale la concentrazione di piombo di 266 mg/kg. […] Infine con l’occasione, considerato che ad oggi PA non ha ricevuto dal soggetto responsabile documentazione attestante il completamento delle “Operazioni di rimozione dei rifiuti ancora presenti nell’area costituiti dai cumuli di terreno, originati dalle operazioni di scarifica del terreno interessato dalla presenza di frammenti di bossoli e ogive, costituenti sorgente primaria di contaminazione, nonché eventuali ulteriori bossoli, ogive e frammenti di questi ancora presenti sui terreni, sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto”, più volte richiesto da questo Dipartimento (l’ultima con parere prot. 49001 del 9 luglio 2018) si richiede all’amministrazione comunale l’emissione di ordinanza ai sensi dell’articolo 192 del d. lgs. 152/2006 volta ad imporre in tempi certi la rimozione dei rifiuti con l’avvio ad impianto autorizzato di recupero / smaltimento ».
8. Il Sindaco del Comune di Murlo, con la successiva ordinanza sindacale n. 3 del 27 febbraio 2019, emessa ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 152/2006, ingiungeva al signor -OMISSIS- la: « rimozione dei rifiuti ancora presenti nell’area costituiti da cumuli di terreno originati dalle operazioni di scarifica del terreno interessato dalla presenza di frammenti di bossoli e ogive, costituenti sorgente primaria di contaminazione, nonché eventuali ulteriori bossoli, ogive e frammenti di questi ancora presenti sui terreni, sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto e di comunicare al Comune l’avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l’effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo ». Nel corpo della delibera, in particolare, si precisava quanto segue: « Accertato che il Sig. -OMISSIS- -OMISSIS- legale rappresentante dell’-OMISSIS- ha condotto l’area suddetta tramite contratto di affitto; Visto il procedimento di bonifica ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs. 152/2006 avviato a carico del signor -OMISSIS- quale soggetto responsabile della contaminazione; […] il Comune di Murlo ha preso atto della richiesta da parte di PA e della Regione Toscana, che non hanno ricevuto dal soggetto responsabile documentazione attestante il completamento delle operazioni di rimozione dei rifiuti ancora presenti nell’area costituiti da cumuli di terreno originati dalle operazioni di scarifica del terreno interessato dalla presenza di frammenti di bossoli e ogive, costituenti sorgente primaria di contaminazione, nonché eventuali ulteriori bossoli, ogive e frammenti di questi ancora presenti sui terreni, sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto, affinché venga emessa ordinanza ex art. 192 del D. Lgs. 152/2006 volta ad imporre in tempi certi la rimozione dei rifiuti […]; accertato che l’autore della violazione è il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in qualità di legale rappresentante dell’-OMISSIS- in qualità di conduttore dell’area […] ». Per quanto di rilievo nel presente giudizio, dunque, dall’ordinanza n. -OMISSIS- emerge testualmente che il signor -OMISSIS- era stato individuato quale responsabile della contaminazione del suolo e dell’abbandono di rifiuti, ed era stato obbligato alla relativa rimozione, sia con riferimento ai cumuli di terreno infestati da bossoli e ogive, sia riguardo ad eventuali ulteriori bossoli, ogive e relativi frammenti sparsi al di fuori dei cumuli stessi (sui bonetti, sul terreno, sull’intera area).
Tale ordinanza non veniva impugnata da -OMISSIS-.
9. In data 27 maggio 2019 il Comune di Murlo comunicava al signor -OMISSIS- l’avvio del procedimento per la verifica dell’ottemperanza alla succitata ordinanza n. -OMISSIS-.
Il 10 luglio 2019 PA, alla presenza del Comune, dell’USL, del Comando NOE dei Carabinieri e del signor -OMISSIS-, effettuava un sopralluogo finalizzato all’accertamento della rimozione dei rifiuti presenti nell’area, a seguito del quale emergeva (comunicazione PA del 21 novembre 2019) che l’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- è « stata ottemperata per quanto riguarda la rimozione dei cumuli di terreno originati dalle operazioni di scarifica del terreno interessato dalla presenza di frammenti di bossoli e ogive ed espressamente richiamati nell’ordinanza », mentre non è stata « ottemperata per quanto riguarda la rimozione di eventuali ulteriori bossoli, ogive e frammenti di questi ultimi, ancora presenti sui terreni, sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto, considerato che detti materiali risultano ancora visibili in diversi punti dell’area »; dunque, in sostanza: « Il Sig. -OMISSIS- ha ottemperato solo parzialmente all’Ordinanza Sindacale n. 0-OMISSIS- in quanto non ha provveduto dopo l’ordinanza, alla rimozione di bossoli ogive e frammenti di questi ultimi che sono ancora presenti sui terreni, sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto ».
10. Conseguentemente il Comune di Murlo adottava la Deliberazione di Giunta n. 5 del 24 gennaio 2020, nella quale prendeva atto « che a seguito dei verbali delle conferenze dei servizi e dei pareri espressi da parte degli enti coinvolti e dell’ordinanza sindacale n. -OMISSIS- il signor -OMISSIS- responsabile della contaminazione dei terreni non ha ottemperato alla bonifica dei terreni ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006 … in quanto “non ha provveduto alla rimozione di bossoli laterali e frammenti di questi ultimi che sono ancora presenti sui terreni, sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto, non ha presentato il progetto richiesto con l’ultima conferenza dei servizi tenutasi il 29.08.2019 e non ha eseguito i lavori di bonifica” », e stabiliva pertanto di richiedere al « proprietario dei terreni con apposito atto da notificare, di provvedere direttamente con le procedure di bonifica dei terreni oggetto di contaminazione ai sensi dell’art. 242 del d.lgs. 152/2006 », precisando inoltre che il Comune « risulta tra i soggetti tenuti a farsi carico dei lavori di bonifica del sito in oggetto, con proprie risorse che saranno successivamente rifuse ovvero anticipate dalla Regione Toscana o dai responsabili privati dell’inquinamento ». Il provvedimento era così motivato: « visto che l’Arpat con la nota in data 22.11.2019 sopra richiamata ha ritenuto che il Sig. -OMISSIS- ha ottemperato solo parzialmente all’ordinanza sindacale n. 0-OMISSIS- in quanto non ha provveduto dopo l’ordinanza alla rimozione di bossoli ogive e frammenti di questi ultimi che sono ancora presenti sui terreni, sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto »; « ritenuti … non ottemperati gli obblighi relativi al completamento delle operazioni di bonifica relative al poligono di Thiessen n. 11 con la riduzione della superficie e neppure le operazioni di pulizia da bossoli ogive e frammenti di questi ultimi sui terreni, sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto »; « ritenuto quindi inadempiente il soggetto relativamente a quanto richiesto nelle conferenze dei servizi e dell’ordinanza sindacale per la rimozione dei rifiuti sull’area interessata ».
Con la successiva nota prot. -OMISSIS- del 30 marzo 2020 l’Amministrazione, in conseguenza di quanto deciso con la Deliberazione n. 5/2020, chiedeva a -OMISSIS- quale responsabile della contaminazione e a -OMISSIS- quale proprietario di porre in essere direttamente i lavori di bonifica del sito e di recupero dei rifiuti presenti sull’area, e di comunicare al Comune di Murlo entro 30 giorni la volontà di eseguire le procedure di bonifica; l’ente civico avvisava altresì i destinatari che, in difetto di esecuzione volontaria da parte degli stessi, « l’Amministrazione comunale si vedrà costretta a provvedere come per legge a norma dell’art. 250 d.lgs. 152/06 e successivi, d’ufficio, riservandosi le azioni finalizzate al recupero coattivo delle somme anticipate nei confronti dei soggetti interessati ».
11. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il signor -OMISSIS- impugnava la suddetta deliberazione n. 5 del 24 gennaio 2020, e la nota prot. -OMISSIS-/2020, chiedendone l’annullamento sulla base di plurimi argomenti di censura.
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente evidenziava la ritenuta violazione, da parte del Comune di Murlo, del principio “ chi inquina paga ” di cui all’art. 191 comma 2 TFUE, in quanto l’art. 244 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 attribuisce alle Province il compito di effettuare indagini volte ad identificare il responsabile dell’inquinamento al quale deve essere ordinata l’esecuzione degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, e tale indagine nel presente caso sarebbe mancata o risulterebbe comunque incompleta, non essendosi tenuto conto dell’altana, la cui presenza era segnalata dall’interessato, e dell’attività venatoria svolta in loco .
Attraverso il secondo motivo veniva lamentata la carenza dei presupposti per l’adozione degli atti gravati, in quanto il signor -OMISSIS- aveva già riconsegnato da anni il terreno al proprietario e non poteva escludersi che soggetti estranei avessero causato la presenza dei bossoli e ogive ivi rinvenute; nel terzo motivo il -OMISSIS- sosteneva di aver pienamente ottemperato all’ordinanza sindacale n. -OMISSIS-.
12. Con successiva nota, ricevuta dal ricorrente il 12 novembre 2021, il Comune di Murlo, nella persona del Sindaco, chiedeva al signor -OMISSIS-, quale responsabile della contaminazione, e al signor -OMISSIS- in quanto proprietario, di provvedere ai lavori di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza previsti dall’art. 242 D. Lgs. 152/2006, del sito contaminato ubicato in località Campolungo, entro sette giorni.
13. Con ricorso per motivi aggiunti depositato nel fascicolo di causa in data 1° febbraio 2022 il signor -OMISSIS- impugnava quest’ultima comunicazione, per gli stessi motivi già spesi nel ricorso introduttivo.
14. Si costituiva in giudizio il controinteressato -OMISSIS-, proprietario del terreno, che instava per la reiezione del ricorso siccome infondato nel merito (il -OMISSIS- sosteneva infatti che l’istruttoria era completa; evidenziava inoltre che il ricorrente era stato rinviato a giudizio nel procedimento penale n. -OMISSIS- attivato dalla Procura della Repubblica di Siena in relazione all’inquinamento del sito da bossoli, ogive e porzioni di essi, provenienti sia da carabina che da pistola, rinvenuti nel sopralluogo dei Carabinieri nel NOE di Grosseto in tutti i sei settori di tiro nei quali era originariamente suddiviso il poligono, con conseguente irrilevanza dell’altana, anche per la non riconducibilità del materiale rinvenuto all’attività venatoria; precisava infine che PA aveva accertato che l’Ordinanza sindacale n. -OMISSIS- era stata solo parzialmente eseguita). In sede preliminare, il controinteressato chiedeva la sospensione della causa ex art. 295 c.p.c. in quanto pendeva il processo penale, e sollevava inoltre eccezione d’inammissibilità dei ricorsi per l’omessa impugnazione dell’ordinanza n. -OMISSIS-, che aveva già individuato il -OMISSIS- come unico responsabile della contaminazione del sito, atteso che la deliberazione n. 5/2020 e la nota Prot. -OMISSIS-/2020 erano atti meramente consequenziali rispetto al suddetto provvedimento sindacale.
15. Il Comune di Murlo eccepiva a sua volta l’inammissibilità del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, con riferimento all’omessa impugnazione dell’ordinanza n. -OMISSIS-; nel merito, sosteneva l’infondatezza del gravame, stante la scrupolosità e completezza dell’istruttoria svolta, l’irrilevanza dell’intervenuta riconsegna del terreno al proprietario, e la natura vincolata del potere comunale.
16. Nelle more della definizione della causa, il signor -OMISSIS- veniva condannato dal Tribunale Penale di Siena, con sentenza n. -OMISSIS-4 ( medio tempore appellata dal ricorrente, con processo di secondo grado pendente al tempo del passaggio in decisione del presente giudizio), per il reato di omessa bonifica di cui all’art. 452 terdecies c.p., in continuazione con la contravvenzione di cui all’art. 255 comma 3 D. Lgs. 152/2006 per l’inottemperanza dell’ordinanza n. -OMISSIS-, alla pena della reclusione di anni 2 e mesi 5, alla multa di €. 58.000, con confisca della somma di €. 550.000,00 a disposizione del Comune e vincolata alla bonifica del sito, e con ordine di ripristino dello stato dei luoghi.
17. All’udienza pubblica del 7 maggio 2025 la causa era trattenuta in decisione.
18. Il Collegio prende dapprima in esame l’eccezione d’inammissibilità sollevata dalle parti intimate, che risulta parzialmente fondata, per le ragioni che seguono.
18.1. I provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo della causa, Deliberazione di G.C. n. 5/2020, e nota prot. -OMISSIS-/2020, costituiscono atti meramente consequenziali all’ordinanza del Sindaco di Murlo n. -OMISSIS- (della quale accertano infatti l’inottemperanza parziale), che non veniva impugnata e risulta dunque consolidata nel suo contenuto.
Orbene, attesa la definitività dell’atto presupposto, è del tutto evidente che la parte ricorrente non potrà, con l’impugnazione dell’atto consequenziale, avanzare censure attinenti alla dedotta insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’atto originario e ormai inoppugnabile (nella fattispecie, ordinanza n. -OMISSIS-).
Va dunque dichiarata l’inammissibilità dei primi due motivi di impugnazione proposti con il ricorso principale e con quello azionato ai sensi dell’art. 43 c.p.a., in quanto volti a denunciare la non completezza dell’istruttoria che aveva accertato la contaminazione da piombo e l’inquinamento da bossoli e ogive, e l’illegittima individuazione del signor -OMISSIS- quale soggetto responsabile di tale condizione. Invero, l’accertamento di tali due presupposti è contenuto proprio nell’ordinanza n. -OMISSIS- (si veda in proposito il precedente punto 8), non impugnata dal ricorrente, e allo stato inoppugnabile.
L’illegittimità dedotta attraverso tali due primi motivi di ricorso nei confronti degli atti consequenziali ha dunque nella sostanza carattere derivato dall’ipotetica illegittimità del primo provvedimento, e il relativo ricorso, in assenza di impugnazione dell’ordinanza presupposta n. -OMISSIS-, è inammissibile per difetto di interesse.
In tal senso, la costante giurisprudenza ha infatti stabilito che: « La mancata impugnazione degli atti presupposti immediatamente lesivi rende inammissibile per carenza d'interesse il ricorso proposto avverso gli atti consequenziali » (Consiglio di Stato, II, 23 dicembre 2024 n 10356); « È inammissibile il ricorso inteso all'annullamento di un atto applicativo, asseritamente viziato da invalidità derivata, quando non risulti previamente impugnato l'atto presupposto giacché non è consentita al giudice amministrativo la disapplicazione incidenter tantum di un atto non avente natura normativa » (Consiglio di Stato, IV, 12 marzo 2025 n. 2058; ibidem 1° aprile 2025 n. 2732).
In parte qua , dunque, sia il ricorso introduttivo sia quello per motivi aggiunti sono inammissibili.
18.2. A diverse conclusioni si addiviene invece con riferimento al terzo motivo di gravame, sia del ricorso principale che di quello per motivi aggiunti.
Mediante tale censura, invero, la parte ricorrente afferma di aver integralmente ottemperato all’ordinanza n. -OMISSIS-, e la doglianza verte dunque su accadimenti successivi all’atto presupposto, non accertati nell’ambito dello stesso. Per tale porzione, dunque, in ricorso è ammissibile e va scrutinato nel merito.
19. Si procede pertanto con la disamina del terzo motivo del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, che sono infondati.
L’esecuzione solo parziale delle prescrizioni imposte dall’ordinanza n. -OMISSIS- veniva accertata da PA, come precisato nella ricostruzione in fatto della controversia.
Più precisamente, PA aveva affermato con nota del 21 novembre 2019, emessa a seguito di apposito sopralluogo effettuato in contraddittorio con tutti i soggetti interessati, la persistente presenza di bossoli, ogive e relativi frammenti sui terreni, sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito. Considerato che la ricorrente era stata onerata, (con l’ordinanza n. -OMISSIS-), anche della rimozione di tali tipologie di rifiuti ove per ipotesi ancora presenti sui bonetti e su tutta l’area, e che gli stessi risultavano ancora sussistenti in loco al momento del sopralluogo del 10 luglio 2019, deve ritenersi correttamente accertato l’inadempimento.
Del resto, la parte ricorrente non afferma di aver eliminato bossoli, ogive e relativi frammenti allocati al di fuori dei cumuli di terreno derivanti dallo scoticamento (come l’ordinanza n. -OMISSIS- invece espressamente imponeva: si veda il punto 8 del presente atto), e tanto meno fornisce qualsivoglia prova dell’avvenuta esecuzione di tale attività.
Nel contempo, lo stato di fatto caratterizzato dalla presenza dei suddetti rifiuti, e l’imputabilità dello stesso all’omessa rimozione da parte del signor -OMISSIS-, venivano accertati anche in sede penale, con conseguente condanna dell’odierno ricorrente (anche) per il reato « di cui all’art. 225 comma 3 D. Lgs. 152/2006, perché non ottemperava all’ordinanza n. -OMISSIS-, emessa dal Sindaco di Murlo in data 27.3.2019 ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 152/2006, con la quale, in ragione del suo ruolo di Presidente e rappresentante legale dell’“-OMISSIS-” […] e dunque di responsabile di della contaminazione dei predetti terreni, gli veniva intimato di provvedere entro 60 giorni alla rimozione dei rifiuti ancora presenti nell’area, costituiti da cumuli di terreno frammisto a frammenti di bossoli e ogive, nonché eventuali ulteriori bossoli, ogive e frammenti degli stessi, costituenti la sorgente primaria della contaminazione, ancora presenti sui bonetti laterali e più in generale sulla superficie del sito in oggetto […] ». Quanto a tale specifico profilo, del resto, il giudice penale evidenziava che: « Altrettanto certo è che -OMISSIS- abbia ottemperato solo parzialmente all'ordinanza: il 21.11.2019 PA comunicava che l'ordinanza era stata solo parzialmente ottemperata perché erano presenti sui terreni ancora bossoli, ogive e frammenti di questi ultimi, sia sui bonetti laterali che su tutta la superficie del terreno 'considerato che detti materiali risultano ancora visibili in diversi punti dell'area". Tale situazione di fatto è rimasta immutata fino al 27.2.2024, data in cui veniva effettuato dal NOE l'ultimo sopralluogo sui terreni dell'ex poligono. […]. Dall'istruttoria dibattimentale e dalla lettura degli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero non sono emerse ragioni per ritenere che l'ordinanza sindacale debba essere disapplicata: poiché con essa è stato impartito l'ordine di rimuovere bossoli e ogive (e non pallini da caccia) è incontestabile che la presenza delle ogive sia da ricondurre all'attività svoltasi nel poligono fra il 2003 e il 2012. Ad analoga conclusione si deve pervenire anche per i bossoli di ogni tipo, ivi compresi quelli di plastica usati per le munizioni per la caccia ai volatili, in quanto, come detto, è provato che i cacciatori si esercitassero nel poligono. Anche in questo caso risulta in maniera incontestata dagli atti che l'Imputato fosse a conoscenza dell'ordinanza tant'è vero che nel corpo del ricorso al TAR ha sostenuto di aver addirittura ottemperato all'ordinanza sindacale n. 3 / 2019 affermando che la presenza di bossoli e ogive sui terreni non fosse a lui attribuibile dal momento che aveva riconsegnato il terreno al proprietario nel 2016. Tale giustificazione appare infondata non solo per i noti motivi già evidenziati (in primis perché in quei terreni sono stati sparati migliaia di proiettili alla settimana per nove anni) ma anche perché -OMISSIS- non ha mai accettato la riconsegna del fondo dal momento che questo non era mai stato bonificato » (Trib. Siena, Sez. Penale, sent. n.-OMISSIS-). Con specifico riferimento ai cacciatori, la sentenza precisa in particolare che: « 31.1. Andando ad analizzare, quindi, il contenuto e il merito delle tesi proposte, bisogna principiare col dire che esse poggiano su due postulati logici, ossia due proposizioni o regole di inferenza che si assumono, senza provarne la validità, fra i costituenti di un sistema deduttivo. I postulati sono questi: a) che nel poligono non si sparassero anche munizioni a pallini; b) che le ogive sparate nel poligono per nove anni non si fossero mai deformate e ossidate nelle loro parti in piombo disperdendo così il metallo nel suolo. 31.2. Tuttavia, dall'istruttoria dibattimentale e dagli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero i suddetti postulati risultano seccamente smentiti. Anzitutto, il Regolamento del poligono chiuso a cielo aperto in uso alla "-OMISSIS-" (doc. 4 della produzione del Pubblico Ministero del 12.11.202 1) prevedeva all'art. 2 che "all'interno del poligono possono essere utilizzate le armi di proprietà dei Soci o quelle di proprietà dell'Associazione di Tiro e all'art. 3 che "per le attività di fuoco possono essere utilizzate tutte le armi lunghe o corte, ad anima liscia o rigata che rispondano ai requisiti dell'art. 2. In particolare, saranno utilizzabili calibri utilizzabili regolarmente catalogati e consentiti dalla legge". Dal combinato disposto di queste due norme interne risulta, quindi, evidente che nel poligono in questione i soci potessero sparare anche con i fucili da caccia, armi ad anima liscia e che, in teoria, nulla impediva ai soci cacciatori di andare a sparare nel poligono anche tutti i giorni, decine e decine di colpi. Del resto, che almeno inizialmente il poligono fosse aperto tutti i giorni emerge dalla comunicazione del 16.7.2004 (doc. 18 della produzione del Pubblico Ministero del 12.11.2021) con cui -OMISSIS- comunicava al Sindaco del Comune di Murlo gli orari del poligono di tiro, aperto sette giorni su sette, dal 1 settembre al 31 maggio dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 19:00 e dal giugno al 31 agosto dalle 9:30 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00. […] P.M., amico di -OMISSIS- e socio fondatore della "-OMISSIS-", ha spiegato che in un secondo momento e fino alla sua chiusura nel 2012, il poligono era aperto tre giorni alla settimana (il sabato, la domenica ed il martedì), che veniva normalmente frequentato da venti tiratori ai giorno, e che quando, in altri giorni, le Forze dell'Ordine (ma anche l'Esercito) […] e riferiva che i militari non raccoglievano mai i bossoli che erano diversi da quelli dei civili, contraddistinti da stelline nel fondello. […] PA confermava la circostanza che nel poligono si sparasse anche a pallini ricordandosi, in particolare, che i cacciatori venivano a provare la rosata. […] » (Trib. Siena, Sez. Penale, sent. n.-OMISSIS-).
In definitiva, per quanto rileva nel presente giudizio, non appaiono in alcun modo munite di sostegno istruttorio le deduzioni della parte ricorrente, che esclude la parziale inosservanza dell’ordinanza n. -OMISSIS- adottata dal Sindaco di Murlo ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. 152/2006.
Resta dunque accertata la piena legittimità dei provvedimenti impugnati.
20. In virtù delle considerazioni che precedono il ricorso introduttivo e quello per motivi aggiunti vanno dunque in parte dichiarati inammissibili (primi due motivi di impugnazione) e in parte respinti (terzo motivo).
21. Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono dunque poste a carico del signor -OMISSIS-, che dovrà rifonderle al Comune di Murlo e al signor -OMISSIS-; nulla è invece dovuto per le spese nei confronti delle parti non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, in parte li dichiara inammissibili e in parte li respinge, per le ragioni indicate in motivazione.
Condanna il signor -OMISSIS- alla refusione, in favore del Comune di Murlo e del signor -OMISSIS-, delle spese di lite della presente causa che liquida nella complessiva somma di €. 3.000,00 ( tremila /00) per ciascuna delle parti vittoriose (e così per un totale di €. 6.000), oltre accessori di legge.
Nulla spese per le parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Katiuscia Papi, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Katiuscia Papi | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.