Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/05/2021, n. 12389
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Ordinanza 11 maggio 2021

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In tema di imposte sui redditi, l'art. 13, comma 1-ter, d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 637, della l. n. 190 del 2014, nell'introdurre una deroga alla preclusione per il ravvedimento operoso di cui al precedente comma 1 per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fa salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, in tal modo lasciando intendere che, anche per tali tributi, il ravvedimento operoso veicolato dalla dichiarazione integrativa, mentre non incontra la preclusione della semplice constatazione della violazione o degli accessi, continua a incontrare la preclusione delle attività di liquidazione e accertamento e dunque, "a fortiori", della iscrizione a ruolo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/05/2021, n. 12389
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12389
    Data del deposito : 11 maggio 2021

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