CASS
Ordinanza 11 maggio 2021
Ordinanza 11 maggio 2021
Massime • 1
In tema di imposte sui redditi, l'art. 13, comma 1-ter, d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 637, della l. n. 190 del 2014, nell'introdurre una deroga alla preclusione per il ravvedimento operoso di cui al precedente comma 1 per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, fa salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, in tal modo lasciando intendere che, anche per tali tributi, il ravvedimento operoso veicolato dalla dichiarazione integrativa, mentre non incontra la preclusione della semplice constatazione della violazione o degli accessi, continua a incontrare la preclusione delle attività di liquidazione e accertamento e dunque, "a fortiori", della iscrizione a ruolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 11/05/2021, n. 12389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12389 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2021 |
Testo completo
2020 4884 ORDINANZA sul ricorso 21943-2014 proposto da: IMMOBILIARE CALATIA COSTRUZIONI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B.VICO 22, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO VECCHIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO CATURANO;
- ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende - resistente - Civile Ord. Sez. 5 Num. 12389 Anno 2021 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: AR NN MA Data pubblicazione: 11/05/2021 avverso la sentenza n. 1171/2014 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 03/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. NN MA AR;
FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1. la Immobiliare Calatia Costruzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1171/1/14, depositata il 3 febbraio 2014, che ha riformato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto l'originario ricorso della contribuente avverso una cartella esattoriale relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2007; 2. il ricorso è affidato a due motivi;
3. l'Agenzia delle entrate si è costituita unicamente in vista dell'udienza di discussione, senza depositare controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione dell'art. 6 della I. 27 luglio 2000, n. 212; 2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 53 e 97 Cost.; 3. il primo motivo è infondato;
4. il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000, è obbligatorio, a pena di nullità, solo nei casi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;
nella specie, l'iscrizione a ruolo da cui è scaturita la cartella impugnata è invece avvenuta perché l'Amministrazione ha rilevato l'indebito utilizzo di un credito IVA riportato nella dichiarazione dell'anno successivo, senza margini di incertezza;
l'art. 6, comma 5, non trova pertanto applicazione (v. Cass. 17/12/2019, n. 33344); 5. il secondo motivo è invece inammissibile e comunque infondato;
6. l'emendabilità delle dichiarazioni dei redditi risponde certamente ai principi costituzionali invocati dalla ricorrente, ma proprio l'esigenza di garantire l'efficienza della P.A. e di non lasciare aperti a tempo indefinito la definizione dei rapporti tributari impone di fissare un termine per l'emenda; 7. la ricorrente invece censura la sentenza della CTR in modo del tutto generico, per violazione degli artt. 53 e 97 Cost., senza indicare quale tipo di errore od omissione la sua dichiarazione integrativa sarebbe stata diretta a emendare e senza indicare la norma, diversa da quella applicata dalla CTR e più specifica rispetto alle disposizioni costituzionali di principio, che si attaglierebbe al caso di specie;
la genericità dell'allegazione concernente il tipo di emenda impedisce anche alla Corte di individuare, secondo il principio "iura novit curia", la norma contenente il termine corretto per la presentazione della dichiarazione integrativa;
8. in ogni caso, va osservato che la ricorrente ha presentato la dichiarazione integrativa dopo la notifica della cartella, il che precluderebbe comunque l'efficacia emendativa di qualsiasi dichiarazione integrativa che costituisca manifestazione di ravvedimento operoso;
9. è principio consolidato della giurisprudenza di questa S.C. che ogni dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, n. 322 (che è la norma applicata dalla CTR) non può essere presentata né dopo la contestazione della violazione commessa nella precedente dichiarazione, né dopo le verifiche, gli accessi, le ispezioni o le altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, atteso che altrimenti cesserebbe di essere un rimedio per ovviare agli errori commessi eof si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni (Cass. 16/06/2017, n. 15015, Cass. 17/07/2015, n. 14999, Cass. 04/04/2012, n. 5398); 10. né varrebbe replicare che l'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 637 della I. 23 dicembre 2 2014, n. 190, prevede che la preclusione per il ravvedimento operoso di cui al comma 1 (che appunto pone come limite la constatazione della violazione) non si applica ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;
11. da un lato, il comma 1-ter è stato introdotto in epoca successiva all'accertamento oggetto di causa e la deroga prevista dal nuovo comma 1-ter non è retroattiva;
12. dall'altro lato, lo stesso comma 1-ter fa salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, in tal modo lasciando intendere che, anche per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, il ravvedimento operoso veicolato dalla dichiarazione integrativa, mentre non incontra la preclusione della semplice constatazione della violazione o degli accessi, continua a incontrare la preclusione delle attività di liquidazione e accertamento e dunque, "a fortiori", della iscrizione a ruolo, come avvenuto nella specie;
13. il ricorso va in definitiva rigettato;
14. nulla va disposto sulle spese, non essendosi l'Agenzia delle entrate costituita mediante controricorso. 15. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 3 Così deciso in Roma, nella camera dYconsigIio dell'Il dicembre 2020. Il P siden o-02
- ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende - resistente - Civile Ord. Sez. 5 Num. 12389 Anno 2021 Presidente: BISOGNI GIACINTO Relatore: AR NN MA Data pubblicazione: 11/05/2021 avverso la sentenza n. 1171/2014 della COMM.TRIB.REG. CAMPANIA, depositata il 03/02/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2020 dal Consigliere Dott. NN MA AR;
FATTI DI CAUSA Rilevato che: 1. la Immobiliare Calatia Costruzioni s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 1171/1/14, depositata il 3 febbraio 2014, che ha riformato la sentenza di primo grado, con cui era stato accolto l'originario ricorso della contribuente avverso una cartella esattoriale relativa all'IVA per l'anno d'imposta 2007; 2. il ricorso è affidato a due motivi;
3. l'Agenzia delle entrate si è costituita unicamente in vista dell'udienza di discussione, senza depositare controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: 1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione ed errata applicazione dell'art. 6 della I. 27 luglio 2000, n. 212; 2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 53 e 97 Cost.; 3. il primo motivo è infondato;
4. il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 6, comma 5, della I. n. 212 del 2000, è obbligatorio, a pena di nullità, solo nei casi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione;
nella specie, l'iscrizione a ruolo da cui è scaturita la cartella impugnata è invece avvenuta perché l'Amministrazione ha rilevato l'indebito utilizzo di un credito IVA riportato nella dichiarazione dell'anno successivo, senza margini di incertezza;
l'art. 6, comma 5, non trova pertanto applicazione (v. Cass. 17/12/2019, n. 33344); 5. il secondo motivo è invece inammissibile e comunque infondato;
6. l'emendabilità delle dichiarazioni dei redditi risponde certamente ai principi costituzionali invocati dalla ricorrente, ma proprio l'esigenza di garantire l'efficienza della P.A. e di non lasciare aperti a tempo indefinito la definizione dei rapporti tributari impone di fissare un termine per l'emenda; 7. la ricorrente invece censura la sentenza della CTR in modo del tutto generico, per violazione degli artt. 53 e 97 Cost., senza indicare quale tipo di errore od omissione la sua dichiarazione integrativa sarebbe stata diretta a emendare e senza indicare la norma, diversa da quella applicata dalla CTR e più specifica rispetto alle disposizioni costituzionali di principio, che si attaglierebbe al caso di specie;
la genericità dell'allegazione concernente il tipo di emenda impedisce anche alla Corte di individuare, secondo il principio "iura novit curia", la norma contenente il termine corretto per la presentazione della dichiarazione integrativa;
8. in ogni caso, va osservato che la ricorrente ha presentato la dichiarazione integrativa dopo la notifica della cartella, il che precluderebbe comunque l'efficacia emendativa di qualsiasi dichiarazione integrativa che costituisca manifestazione di ravvedimento operoso;
9. è principio consolidato della giurisprudenza di questa S.C. che ogni dichiarazione integrativa prevista dall'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, n. 322 (che è la norma applicata dalla CTR) non può essere presentata né dopo la contestazione della violazione commessa nella precedente dichiarazione, né dopo le verifiche, gli accessi, le ispezioni o le altre attività di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, atteso che altrimenti cesserebbe di essere un rimedio per ovviare agli errori commessi eof si trasformerebbe in uno strumento elusivo delle sanzioni (Cass. 16/06/2017, n. 15015, Cass. 17/07/2015, n. 14999, Cass. 04/04/2012, n. 5398); 10. né varrebbe replicare che l'art. 13, comma 1-ter, del d.lgs. n. 472 del 1997, introdotto dall'art. 1, comma 637 della I. 23 dicembre 2 2014, n. 190, prevede che la preclusione per il ravvedimento operoso di cui al comma 1 (che appunto pone come limite la constatazione della violazione) non si applica ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate;
11. da un lato, il comma 1-ter è stato introdotto in epoca successiva all'accertamento oggetto di causa e la deroga prevista dal nuovo comma 1-ter non è retroattiva;
12. dall'altro lato, lo stesso comma 1-ter fa salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, in tal modo lasciando intendere che, anche per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, il ravvedimento operoso veicolato dalla dichiarazione integrativa, mentre non incontra la preclusione della semplice constatazione della violazione o degli accessi, continua a incontrare la preclusione delle attività di liquidazione e accertamento e dunque, "a fortiori", della iscrizione a ruolo, come avvenuto nella specie;
13. il ricorso va in definitiva rigettato;
14. nulla va disposto sulle spese, non essendosi l'Agenzia delle entrate costituita mediante controricorso. 15. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. nr. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. 3 Così deciso in Roma, nella camera dYconsigIio dell'Il dicembre 2020. Il P siden o-02