TRIB
Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/10/2025, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1100/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FERRONE ROBERTO e dell'avv. CATELLI MARCO elettivamente domiciliata in VIA ARNIENSE 126 66100 CHIETI, presso il difensore avv. FERRONE ROBERTO APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LEOMBRONI Controparte_1 C.F._1 MARCELLO elettivamente domiciliato in VIA VALLE CARBONE, 55 65010 SPOLTORE, presso il difensore avv. LEOMBRONI MARCELLO C.F. CONTUMACE Parte_2 C.F._2 APPELLATI
CONCLUSIONI
Nelle conclusioni formulate con l'atto di appello ha Parte_1 chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza appellata, rigetti la domanda formulata dal
[...]
per essere la stessa, così come proposta, infondata ed indeterminata sia in fatto che in CP_1 diritto per i motivi esposti “ab origine” e in narrativa del presente atto, non essendo provato il fatto storico già coperto da giudicato e come tale non ripetibile nel giudizio di primo grado e, in ogni caso, non avendo provato il fatto storico nel giudizio di prime cure.
Con note depositate il 16.6.2025 ha chiesto il rigetto l'appello. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 11.4.2024
[...]
ha appellato la sentenza n. 1004/2023 emessa dal Giudice di pace Parte_1 di Pescara in data 15.10.2023 che, in accoglimento della domanda formulata da CP_1
, aveva condannato l'appellante, in solido con rimasto
[...] Parte_2
pagina 1 di 5 contumace, a risarcire i danni subiti dal nel sinistro stradale avvenuto in Controparte_1
Popoli (PE) sulla SS. 17, in data 30.07.2017.
Evidenziava l'appellante che il sinistro era già stato oggetto di precedente sentenza n. 1237/2019 emessa in data 15.11.2019 dal Giudice di Pace di Pescara, che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda giudiziale formulata dal in quanto la domanda, inoltrata dal danneggiato alla CP_1
AG di Assicurazioni prima dell'instaurazione del giudizio, non aveva i requisiti richiesti dagli art. 145 e 148 del Codice Assicurazioni.
La sentenza era stata impugnata da ed il Tribunale di Pescara, con sentenza n. CP_1
508/2022 emessa in data 23.3.2022 aveva confermato l'improponibilità della domanda giudiziale relativa ai danni fisici (danni non patrimoniali) in quanto la richiesta di risarcimento danni inoltrata dal alla AG di Assicurazioni non presentava i requisiti richiesti dagli art. 145 e CP_1
148.
La domanda concernete il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo, era stata invece ritenuta proponibile e rigettata nel merito, in quanto aveva eliso “completamente l'onere CP_1 probatorio sullo stesso gravante”.
Evidenziando che il CTU, incaricato dal Giudice di Pace di accertare i danni riportati dal motoveicolo del , aveva dichiarato che “non è possibile esprimere compatibilità tra le deformazioni CP_1 dei mezzi coinvolti” e che la sentenza di appello, aveva evidenziato che “La CTU espletata, in ragione delle ragioni esposte, considerato il più volte richiamato principio dispositivo e quello del contraddittorio nella formazione della prova, va dichiarata inutilizzabile, con contestuale mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onus probandi posto a presidio dell'eventuale accoglimento della domanda.” (pag.11 sentenza) assumeva che sui fatti di causa si fosse formato un giudicato idoneo ad escludere la risarcibilità dei danni patrimoniali relativamente all'an debeatur, che costituisce il presupposto anche della domanda dei danni non patrimoniali, successivamente richiesti dal
[...]
nel giudizio definito con la sentenza oggetto della presente impugnazione. CP_1
2. Con comparsa depositata il 4.9.2024 si è costituito l'appellato assumendo che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Tribunale di Pescara si era limitato ad escludere la proponibilità della domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale precisando che “la presente pronuncia in rito non pregiudica ex sé la riproponibilità della domanda”.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno materiale, il rigetto era stato invece motivato sull'assenza di prova circa il “quantum debeatur”.
pagina 2 di 5 3. Integrato, ex art. 331 cpc, il contraddittorio nei confronti di , non citato Parte_2 dall'appellante, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 24.9.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 352 cpc.
***
A. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
B. Sul complesso iter processuale antecedente alla sentenza oggetto di impugnazione
b.1 Il sinistro stradale avvenuto in Popoli (PE) in data 30.07.2017 è stato oggetto di precedente domanda formulata dal , che aveva convenuto in giudizio il danneggiante e la CP_1
AG che assicurava il proprio veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro, danni al motoveicolo e alla persona.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 1237/2019 depositata il 15.11.2019, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla AG di assicurazione, aveva dichiarato l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005.
b.2 Decidendo sull'appello proposto dal questo Tribunale, con sentenza n. 508/2022 CP_1 emessa in data 23.3.2022 aveva confermato le statuizioni del giudice di primo grado in punto di improponibilità della domanda risarcitoria relativa ai soli danni non patrimoniali e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la proponibilità della domanda relativa ai danni patrimoniali, aveva rigettato la domanda perché infondata.
b.3 Con successivo giudizio iscritto al n. 3896/2022, aveva chiesto il risarcimento dei CP_1 danni non patrimoniali e con sentenza depositata il 15.10.2023 il giudice di pace, tenuto conto degli esiti della consulenza medico legale e degli elementi di prova raccolti nel precedente giudizio iscritto al n. 1690/2018, aveva condannato la AG appellante al risarcimento dei danni non patrimoniali riportati dal all'esito del sinistro. Controparte_1
b.4 Quest'ultima sentenza è stata impugnata dalla sulla base delle Parte_1 motivazioni indicate in premessa.
C. Sul primo motivo di impugnazione e sulle statuizioni contenute nella sentenza n. 508/2022 emessa in fase di gravame dal Tribunale di Pescara nel giudizio iscritto al n. 1148/2020
c.1 L'appellante ha dedotto che la sentenza, emessa da questo Tribunale, che ha dichiarato l'improponibilità della domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali riportati dall'assicurato all'esito del sinistro, è idonea a pregiudicare la riproponibilità di tale domanda, essendosi pronunciata anche sulla insussistenza dell'an debeatur.
pagina 3 di 5 c.2 L'esatta lettura della sentenza, emessa da questo Tribunale, che ha fatto chiara distinzione tra proponibilità della domanda e successivo esame nel merito della stessa, non consente di ritenere condivisibile tale tesi.
Dopo aver accertato l'improponibilità della sola domanda giudiziale relativa ai danni fisici (danni non patrimoniali) in quanto la richiesta di risarcimento danni inoltrata dal alla AG CP_1 di Assicurazioni non presentava i requisiti richiesti dagli art. 145 e 148, il Tribunale aveva esaminato la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni riportati dal veicolo coinvolto nel sinistro, ritenuta invece proponibile rigettandola, in quanto fondata esclusivamente sugli accertamenti svolti dal CTU che, nel corso dell'attività svolta, aveva acquisito direttamente dal documentazione dal CP_1 medesimo mai prodotta, con conseguente totale elisione dell'onere della prova sul medesimo gravante.
Considerato che il Tribunale aveva ritenuto del tutto inutilizzabile la perizia espletata, non assumono alcun rilievo le generiche affermazioni riportate dal perito nell'elaborato finale, nelle quali il CTU, che non aveva avuto modo di visionare i mezzi coinvolti nel sinistro, dichiarava che le valutazioni da lui effettuate venivano espresse “solo in funzione dei danni riportati dal motociclo e della dinamica esposta” e che “in assenza di ulteriori documentazioni in possesso della compagnia convenuta e non prodotta, non è possibile esprimere compatibilità tra le deformazioni dei mezzi coinvolti”.
Accertato che la sentenza emessa dal Tribunale non contiene alcuna statuizione idonea ad escludere l'an debeatur ma, al contrario, ne accerta la sussistenza nel momento in cui rigetta la domanda concernente i danni materiali richiesti dal danneggiato, motivando tale decisione sulla base della mancanza di una prova idonea a comprovarne la consistenza, va rigettato il primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante denuncia che la sentenza impugnata sia stata emessa in violazione del principio del ne bis in idem.
D. Sull'utilizzabilità delle prove assunte in precedente giudizio
Il Giudice di Pace ha accertato la sussistenza delle lesioni riportate dal all'esito del CP_1 sinistro, anche sulla base degli accertamenti svolti nel precedente giudizio iscritto al n. 1690/2018, nel corso del quale si era proceduto all'esame del teste oculare . Testimone_1
Considerato che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove raccolte in un altro processo, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cassazione civile sez. I, 07/05/2014, n.9843), va precisato che i verbali del precedente giudizio sono stati ritualmente acquisti e che la prova oggetto di contestazione è stata raccolta nel contraddittorio tra le medesime parti.
pagina 4 di 5 Per quanto poi concerne la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole, effettuata da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, va precisato che tale circostanza determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti (Cfr Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15431 del 03/06/2024).
Considerato che l'appellante non ha allegato alcuna prova contraria, idonea a sostenere che il sinistro si era verificato con modalità diverse da quelle indicate nel modulo di contestazione amichevole, confermate dal teste oculare esaminato nel giudizio iscritto al n. 1690/2018, va rigettato anche il secondo motivo di impugnazione.
E. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono, ex lege, la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
Spese liquidate tenendo conto dei parametri medi e dei parametri minimi per la sola fase di istruttoria/trattazione, considerata la natura documentale del giudizio.
L'appellante è altresì tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dalla stessa proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
1100/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello perché infondato, per le causali di cui in motivazione.
DA
l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in €. 4.237,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A., C.A.P. come per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 5 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Patrizia Medica ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1100/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 FERRONE ROBERTO e dell'avv. CATELLI MARCO elettivamente domiciliata in VIA ARNIENSE 126 66100 CHIETI, presso il difensore avv. FERRONE ROBERTO APPELLANTE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LEOMBRONI Controparte_1 C.F._1 MARCELLO elettivamente domiciliato in VIA VALLE CARBONE, 55 65010 SPOLTORE, presso il difensore avv. LEOMBRONI MARCELLO C.F. CONTUMACE Parte_2 C.F._2 APPELLATI
CONCLUSIONI
Nelle conclusioni formulate con l'atto di appello ha Parte_1 chiesto che il Tribunale, in riforma della sentenza appellata, rigetti la domanda formulata dal
[...]
per essere la stessa, così come proposta, infondata ed indeterminata sia in fatto che in CP_1 diritto per i motivi esposti “ab origine” e in narrativa del presente atto, non essendo provato il fatto storico già coperto da giudicato e come tale non ripetibile nel giudizio di primo grado e, in ogni caso, non avendo provato il fatto storico nel giudizio di prime cure.
Con note depositate il 16.6.2025 ha chiesto il rigetto l'appello. Controparte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in data 11.4.2024
[...]
ha appellato la sentenza n. 1004/2023 emessa dal Giudice di pace Parte_1 di Pescara in data 15.10.2023 che, in accoglimento della domanda formulata da CP_1
, aveva condannato l'appellante, in solido con rimasto
[...] Parte_2
pagina 1 di 5 contumace, a risarcire i danni subiti dal nel sinistro stradale avvenuto in Controparte_1
Popoli (PE) sulla SS. 17, in data 30.07.2017.
Evidenziava l'appellante che il sinistro era già stato oggetto di precedente sentenza n. 1237/2019 emessa in data 15.11.2019 dal Giudice di Pace di Pescara, che aveva dichiarato l'improponibilità della domanda giudiziale formulata dal in quanto la domanda, inoltrata dal danneggiato alla CP_1
AG di Assicurazioni prima dell'instaurazione del giudizio, non aveva i requisiti richiesti dagli art. 145 e 148 del Codice Assicurazioni.
La sentenza era stata impugnata da ed il Tribunale di Pescara, con sentenza n. CP_1
508/2022 emessa in data 23.3.2022 aveva confermato l'improponibilità della domanda giudiziale relativa ai danni fisici (danni non patrimoniali) in quanto la richiesta di risarcimento danni inoltrata dal alla AG di Assicurazioni non presentava i requisiti richiesti dagli art. 145 e CP_1
148.
La domanda concernete il risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo, era stata invece ritenuta proponibile e rigettata nel merito, in quanto aveva eliso “completamente l'onere CP_1 probatorio sullo stesso gravante”.
Evidenziando che il CTU, incaricato dal Giudice di Pace di accertare i danni riportati dal motoveicolo del , aveva dichiarato che “non è possibile esprimere compatibilità tra le deformazioni CP_1 dei mezzi coinvolti” e che la sentenza di appello, aveva evidenziato che “La CTU espletata, in ragione delle ragioni esposte, considerato il più volte richiamato principio dispositivo e quello del contraddittorio nella formazione della prova, va dichiarata inutilizzabile, con contestuale mancato assolvimento da parte dell'attore dell'onus probandi posto a presidio dell'eventuale accoglimento della domanda.” (pag.11 sentenza) assumeva che sui fatti di causa si fosse formato un giudicato idoneo ad escludere la risarcibilità dei danni patrimoniali relativamente all'an debeatur, che costituisce il presupposto anche della domanda dei danni non patrimoniali, successivamente richiesti dal
[...]
nel giudizio definito con la sentenza oggetto della presente impugnazione. CP_1
2. Con comparsa depositata il 4.9.2024 si è costituito l'appellato assumendo che, contrariamente a quanto asserito dall'appellante, il Tribunale di Pescara si era limitato ad escludere la proponibilità della domanda relativa al risarcimento del danno non patrimoniale precisando che “la presente pronuncia in rito non pregiudica ex sé la riproponibilità della domanda”.
In relazione alla domanda di risarcimento del danno materiale, il rigetto era stato invece motivato sull'assenza di prova circa il “quantum debeatur”.
pagina 2 di 5 3. Integrato, ex art. 331 cpc, il contraddittorio nei confronti di , non citato Parte_2 dall'appellante, la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 24.9.2025, con assegnazione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 352 cpc.
***
A. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
B. Sul complesso iter processuale antecedente alla sentenza oggetto di impugnazione
b.1 Il sinistro stradale avvenuto in Popoli (PE) in data 30.07.2017 è stato oggetto di precedente domanda formulata dal , che aveva convenuto in giudizio il danneggiante e la CP_1
AG che assicurava il proprio veicolo, chiedendo il risarcimento dei danni riportati a seguito del sinistro, danni al motoveicolo e alla persona.
Il Giudice di pace, con sentenza n. 1237/2019 depositata il 15.11.2019, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla AG di assicurazione, aveva dichiarato l'improponibilità della domanda per violazione degli artt. 145 e 148 D.Lgs. 209/2005.
b.2 Decidendo sull'appello proposto dal questo Tribunale, con sentenza n. 508/2022 CP_1 emessa in data 23.3.2022 aveva confermato le statuizioni del giudice di primo grado in punto di improponibilità della domanda risarcitoria relativa ai soli danni non patrimoniali e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ritenuta la proponibilità della domanda relativa ai danni patrimoniali, aveva rigettato la domanda perché infondata.
b.3 Con successivo giudizio iscritto al n. 3896/2022, aveva chiesto il risarcimento dei CP_1 danni non patrimoniali e con sentenza depositata il 15.10.2023 il giudice di pace, tenuto conto degli esiti della consulenza medico legale e degli elementi di prova raccolti nel precedente giudizio iscritto al n. 1690/2018, aveva condannato la AG appellante al risarcimento dei danni non patrimoniali riportati dal all'esito del sinistro. Controparte_1
b.4 Quest'ultima sentenza è stata impugnata dalla sulla base delle Parte_1 motivazioni indicate in premessa.
C. Sul primo motivo di impugnazione e sulle statuizioni contenute nella sentenza n. 508/2022 emessa in fase di gravame dal Tribunale di Pescara nel giudizio iscritto al n. 1148/2020
c.1 L'appellante ha dedotto che la sentenza, emessa da questo Tribunale, che ha dichiarato l'improponibilità della domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali riportati dall'assicurato all'esito del sinistro, è idonea a pregiudicare la riproponibilità di tale domanda, essendosi pronunciata anche sulla insussistenza dell'an debeatur.
pagina 3 di 5 c.2 L'esatta lettura della sentenza, emessa da questo Tribunale, che ha fatto chiara distinzione tra proponibilità della domanda e successivo esame nel merito della stessa, non consente di ritenere condivisibile tale tesi.
Dopo aver accertato l'improponibilità della sola domanda giudiziale relativa ai danni fisici (danni non patrimoniali) in quanto la richiesta di risarcimento danni inoltrata dal alla AG CP_1 di Assicurazioni non presentava i requisiti richiesti dagli art. 145 e 148, il Tribunale aveva esaminato la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni riportati dal veicolo coinvolto nel sinistro, ritenuta invece proponibile rigettandola, in quanto fondata esclusivamente sugli accertamenti svolti dal CTU che, nel corso dell'attività svolta, aveva acquisito direttamente dal documentazione dal CP_1 medesimo mai prodotta, con conseguente totale elisione dell'onere della prova sul medesimo gravante.
Considerato che il Tribunale aveva ritenuto del tutto inutilizzabile la perizia espletata, non assumono alcun rilievo le generiche affermazioni riportate dal perito nell'elaborato finale, nelle quali il CTU, che non aveva avuto modo di visionare i mezzi coinvolti nel sinistro, dichiarava che le valutazioni da lui effettuate venivano espresse “solo in funzione dei danni riportati dal motociclo e della dinamica esposta” e che “in assenza di ulteriori documentazioni in possesso della compagnia convenuta e non prodotta, non è possibile esprimere compatibilità tra le deformazioni dei mezzi coinvolti”.
Accertato che la sentenza emessa dal Tribunale non contiene alcuna statuizione idonea ad escludere l'an debeatur ma, al contrario, ne accerta la sussistenza nel momento in cui rigetta la domanda concernente i danni materiali richiesti dal danneggiato, motivando tale decisione sulla base della mancanza di una prova idonea a comprovarne la consistenza, va rigettato il primo motivo di impugnazione con il quale l'appellante denuncia che la sentenza impugnata sia stata emessa in violazione del principio del ne bis in idem.
D. Sull'utilizzabilità delle prove assunte in precedente giudizio
Il Giudice di Pace ha accertato la sussistenza delle lesioni riportate dal all'esito del CP_1 sinistro, anche sulla base degli accertamenti svolti nel precedente giudizio iscritto al n. 1690/2018, nel corso del quale si era proceduto all'esame del teste oculare . Testimone_1
Considerato che il giudice del merito può legittimamente tenere conto, ai fini della decisione, delle prove raccolte in un altro processo, a condizione che la relativa documentazione venga ritualmente acquisita al giudizio al fine di farne oggetto di valutazione critica delle parti e stimolare la valutazione giudiziale su di esse (Cassazione civile sez. I, 07/05/2014, n.9843), va precisato che i verbali del precedente giudizio sono stati ritualmente acquisti e che la prova oggetto di contestazione è stata raccolta nel contraddittorio tra le medesime parti.
pagina 4 di 5 Per quanto poi concerne la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole, effettuata da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, va precisato che tale circostanza determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti (Cfr Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 15431 del 03/06/2024).
Considerato che l'appellante non ha allegato alcuna prova contraria, idonea a sostenere che il sinistro si era verificato con modalità diverse da quelle indicate nel modulo di contestazione amichevole, confermate dal teste oculare esaminato nel giudizio iscritto al n. 1690/2018, va rigettato anche il secondo motivo di impugnazione.
E. Sulla regolamentazione delle spese.
Le spese di lite seguono, ex lege, la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
Spese liquidate tenendo conto dei parametri medi e dei parametri minimi per la sola fase di istruttoria/trattazione, considerata la natura documentale del giudizio.
L'appellante è altresì tenuta, ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato al momento dell'iscrizione a ruolo, essendo stata respinta integralmente l'impugnazione dalla stessa proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando nel giudizio di II grado iscritto al R.G. n.
1100/2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide:
RIGETTA
l'appello perché infondato, per le causali di cui in motivazione.
DA
l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in €. 4.237,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, I.V.A., C.A.P. come per legge.
DICHIARA
l'appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato ovvero da versare.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Pescara, 5 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 5 di 5