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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4049 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Donatella Casablanca Presidente
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere rel.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2321/2023
a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, in sostituzione dell'udienza pubblica del 2/12/2025, ha emesso -all'esito della camera di consiglio- la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
tra
, rappresentato e difeso dall'avv. FRANCESCO Parte_1
AR VA
Appellante/Appellato incidentale contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ROSALBA VALENZANO
[...]
Appellata/Appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, sezione lavoro,
n. 2660 del 2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 414 cpc il dottor ha dedotto di Parte_1 aver lavorato dal 10.4.2007 al 31.10.2016 alle dipendenze dell'
[...]
(d'ora in poi solo “ ”) senza soluzione Controparte_1 CP_1 di continuità, con mansioni di medico specialista in Radiodiagnostica;
che tale rapporto era fittiziamente dissimulato mediante un contratto di collaborazione libero-professionale con iniziale durata dal 10.4.2007 al 13.12.2007 e reiteratamente prorogato fino al 1.11.2016, data in cui il medesimo contratto, ancora prima della scadenza dell'ultima proroga fissata per 31.12.2016, veniva convertito senza alcuna interruzione in un contratto a tempo indeterminato con qualifica di dirigente medico;
di essere stato stabilmente inserito nella struttura sanitaria dell'Azienda convenuta e di aver rispettato un orario di lavoro di almeno 38 ore settimanali.
Sulla scorta di tali premesse ha chiesto accertarsi che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro a tempo pieno con inquadramento a dirigente medico del
SSN dal 10.4.2007 al 30.10.2016 e, per l'effetto, la condanna dell'azienda convenuta al pagamento della somma di € 263.724,78 a titolo di differenze retributive (tra quanto percepito a titolo di compenso ed il trattamento economico previsto per i dirigenti medici di ruolo del SSN), come da prospetto di calcolo in atti;
ha chiesto, altresì, accertarsi l'illegittimità del contratto di collaborazione tra le parti e le relative proroghe, con condanna dell'
[...]
al pagamento - a titolo di risarcimento del danni ai sensi dell'art. CP_1
36, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 - dell'indennità di cui all'art. 32, comma
5, della L. n. 183 del 2010, parametrata alla retribuzione mensile globale di fatto di € 5.456,63.
2. Il Tribunale di Roma, istruita la causa con prove documentali e orali, ha parzialmente accolto il ricorso dell' Pt_1
Accertato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato tra le parti tradisse in realtà un'autentica subordinazione, in quanto il rapporto
2 si era in concreto atteggiato secondo lo schema del lavoro subordinato, ha dichiarato che il dott. nel periodo dal 10.4.2007 al 31.10.2016, ha Pt_1 prestato attività lavorativa secondo lo schema del lavoro subordinato.
2.1. Conseguentemente – a seguito di espletamento di consulenza tecnica di ufficio - ha condannato l' a corrispondere al ricorrente, a titolo di CP_1 importo dovuto quale differenza tra la retribuzione allo stesso spettante quale dirigente del SSN con rapporto di lavoro non esclusivo e quanto dal medesimo percepito a titolo di compenso per le prestazioni rese come collaboratore, la somma di euro 49.778,67, oltre accessori di legge.
2.1.1. Ciò in quanto - in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dall' - ha ritenuto parzialmente prescritto il diritto ai crediti retributivi CP_1 rivendicati, in applicazione del principio giurisprudenziale (Cass. n. 35676 del
2021) secondo cui nell'ambito del pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo (del quale sia successivamente accertata la natura subordinata) la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione de rapporto suscettibile di tutela;
pertanto, avendo l' interrotto la prescrizione con Pt_1 atto di costituzione in mora dell'8.1.2020, il Tribunale ha dichiarato
l'estinzione per prescrizione di tutti i crediti retributivi sorti prima del dicembre 2014. Non anche del TFR, in quanto il relativo diritto matura solo alla fine del rapporto e gli accantonamenti annuali non sono soggetti a prescrizione.
2.1.2. Il Tribunale ha, poi, evidenziato come era stata esclusa dal computo del
“dovuto” la voce “indennità di esclusività”, quale voce attribuita al medico in ragione dell'obbligo di svolgere l'attività in via esclusiva per l' , poiché CP_1 nel periodo in esame il ricorrente non aveva pattuito tale obbligo (ben avendo potuto, quindi, lavorare altrove) e che il consulente di ufficio correttamente aveva rielaborato i conteggi non tenendo conto nella voce “complessiva retribuzione” della retribuzione di posizione minima unificata, spettando tale voce retributiva, secondo il CCNL, ai soli medici con rapporto di lavoro
3 esclusivo.
.2.1.3. Infine il Tribunale ha rigettato la domanda di condanna dell'azienda al risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 per l'abusiva reiterazione del termine, sottolineando che l' senza soluzione di Pt_1 continuità con il precedente periodo di lavoro precario, era stato assunto a tempo indeterminato dal 1.11.2016, con conseguente applicazione del principio secondo il quale l'immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea e adeguata a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso del ricorso al lavoro flessibile, quando detta immissione avvenga con un rapporto di causa-effetto con il predetto lavoro flessibile, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato si realizza o in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario o attraverso percorsi espressamente riservati a detto personale (così, Cass. 17.7.2020, n.
15353 e Cass. 27.5.2021, n. 14815).
3. appella la sentenza del Tribunale. Parte_1
3.1. Con il primo motivo lamenta la violazione dell'art. 112 cpc per non aver il Tribunale altresì accertato la riconducibilità delle mansioni svolte dall' Pt_1 all'inquadramento come dirigente medico, nonostante nelle conclusioni del ricorso di primo grado il ricorrente lo avesse espressamente chiesto. Testi A tal proposito osserva come le deposizioni testimoniali (testi Tes_2
e la documentazione in atti (ricettari medici personale e tabulati delle prestazioni di radiodiagnostica effettuate dal 2010 al 2015) diano evidenza del fatto che l' abbia svolto le sue prestazioni mediche con modalità Pt_1 essenzialmente analoghe a quelle dei colleghi dirigenti medici di ruolo.
3.2. Con il secondo motivo si duole della dichiarazione di parziale prescrizione dei crediti retributivi pretesi e lamenta la violazione degli art. 2948, n. 4 del c.c. e 36 della Cost.
Deduce di essere consapevole dell'orientamento giurisprudenziale citato dal primo giudice secondo cui la prescrizione decorre in corso di rapporto, ma che tale orientamento sarebbe inapplicabile nel caso di specie, in cui il Policlinico ha fittiziamente dissimulato la natura subordinata del rapporto di lavoro
4 L'appellante sostiene che il dies a quo dovrebbe essere individuato nel momento di conclusione del rapporto, laddove i contratti di lavoro precari sono sottratti alla disciplina dettata per i contratti di lavoro subordinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, con timore del lavoratore di perdere l'impiego in qualunque momento.
Sulla base di queste considerazioni giuridiche l'appellante sollecita un'interpretazione degli artt. 2948, n. 4 e 2935 aggiornata e costituzionalmente orientata al principio di giusta retribuzione ex art. 36 Cost.
o, altrimenti, la rimessione della questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli in relazione all'art. 36 Cost. alla Corte costituzionale.
3.3. Con il terzo motivo contesta l'estromissione delle voci “indennità di esclusività” e “posizione minima unificata” dal calcolo della retribuzione complessiva dovuta. A suo dire, l'assunto da cui muove il Tribunale, ovverosia
“ciò che conta, per escludere l'indennità di esclusività, è che l' avrebbe Pt_1 potuto contestualmente lavorare altrove, senza violare alcun obbligo”, sarebbe smentito innanzitutto dall'art. 15-septies, comma 5-bis, d.lgs. n.
502/1992, che imporrebbe un regime di esclusività anche ai medici assunti con contratto libero professionale i quali, pertanto, dovrebbero godere delle pretese voci della retribuzione. Ne impedirebbe la corresponsione solo lo svolgimento di attività esterna, la cui dimostrazione grava sul datore di lavoro, che, però, nel caso di specie l' non ha fornito. CP_1
Sarebbe, inoltre, smentito dall'art. 15-quater, comma 4, d.lgs. cit., che concede ai dirigenti medici del SSN la facoltà di intrattenere un rapporto di lavoro non esclusivo e di optare nuovamente in qualsiasi momento per il regime di esclusività, con conseguente espunzione dell'indennità di esclusività
e della retribuzione di posizione minima unificata solo per i periodi in cui risultasse dimostrato lo svolgimento di attività esterna da parte del medesimo.
Con specifico riguardo alla posizione minima unificata, poi, rileva che l' CP_1 ne ha tardivamente contestata la spettanza (soltanto in sede di osservazioni alla C.T.U. contabile).
3.4. Con il quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 36, comma 5, del
D.Lgs n. 165/2001 ed insiste nel rivendicare il risarcimento del danno
5 comunitario ai sensi della suddetta disposizione legislativa, da quantificarsi ex art. 32 della L. n. 183 del 2010 nella misura massima di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, tenuto conto della notevole durata del periodo di lavoro precario (quasi 10 anni).
Ha evidenziato che il primo giudice ha rigettato la domanda richiamando un precedente giurisprudenziale secondo cui la stabilizzazione del personale precario, nel pubblico impiego, sanerebbe il danno derivante dalla violazione delle norme imperative sul ricorso ai rapporti di lavoro flessibile ma che ciò contrasta con la natura del risarcimento in esame, che non ha solo una funzione ripristinatoria del pregiudizio patito ma anche una finalità di dissuasione dell'illegittima reiterazione dei rapporti di lavoro precari.
4. L' si Controparte_1 costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'avverso gravame;
propone, al contempo, appello incidentale avverso il capo della decisione che l'ha condannata alla corresponsione del TFR.
Eccepisce, sul punto, la violazione e falsa applicazione del DPCM del
20.12.1999 e la carenza di legittimazione passiva, invece da riconoscersi all' - titolare del Fondo per il TFR per i lavoratori della Sanità Pubblica e CP_2 non evocato in giudizio dalla controparte - che alla cessazione del rapporto è tenuto ad erogare al lavoratore il Trattamento di Fine Rapporto, laddove l' è solo tenuta a versare all' la quota contributiva utile per il CP_1 CP_2 calcolo di tale emolumento.
5. All'esito della trattazione scritta e del deposito delle note la causa è stata decisa come da motivazione e dispositivo che seguono.
6. L'appello principale va rigettato.
6.1. La Corte, innanzitutto, rileva un difetto di interesse alla coltivazione della prima doglianza.
È inammissibile se volta al riconoscimento del diritto all'inquadramento nella
6 categoria di dirigente medico del SSN, come parrebbe evincersi dalle conclusioni del ricorso di primo grado (“
1. accertare e dichiarare che tra il dott.
e l' Parte_1 Controparte_3
è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno con inquadramento a dirigente medico del S.s.n. senza soluzione di continuità dal
10/4/2007 al 30/10/2016”), posto che mai egli poterebbe aspirare a tale utilità. La ragione sta nell'art. 36, comma 5, del D. Lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale “In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti
l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative….”, confermata dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001: i pubblici dipendenti non possono ottenere l'inquadramento in livelli retributivi superiori per il solo fatto che abbiano effettivamente svolto mansioni riconducibili alla corrispondente qualifica, ma solo pretendere le differenze retributive.
È parimenti inammissibile qualora l'intenzione dell'appellante sia quella di vedersi riconosciuto il mero svolgimento di fatto di mansioni riconducibili alla qualifica di dirigente medico al solo fine di conseguire il pagamento del trattamento economico differenziale, posto che il Tribunale, ancorché con statuizione implicita, ha effettuato il preteso accertamento. Il primo giudice, invero, ha incaricato il C.T.U. di determinare la complessiva retribuzione spettante all'DR prendendo a riferimento i parametri stabiliti dal CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria – inquadramento Dirigente
Medico del Servizio Sanitario Nazionale con rapporto di lavoro subordinato non esclusivo e poi condannato l'Azienda all'esborso della somma quantificata dal
C.T.U. in base a tali parametri.
6.2. Né merita accoglimento il secondo motivo di impugnazione.
L'appellante invita la Corte a discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale
7 che tradizionalmente esclude il metus del dipendente pubblico a tempo determinato sull'assunto che egli non possa aspirare a una stabilizzazione al di fuori delle dinamiche concorsuali. Si lascia ispirare dalle considerazioni svolte da Cass. n. 6051/2023 (ordinanza interlocutoria di rimessione alle Sez. Un. della questione della decorrenza dei crediti retributivi in caso di reiterazione di contratti a termine e di successiva stabilizzazione nel pubblico impiego contrattualizzato) la quale, preso atto del frequente fenomeno della ininterrotta successione di contratti a termine con una p.a., funzionale, in base a un rapporto di causa-effetto, a una stabilizzazione presso quella stessa amministrazione, ha ritenuto tale modus operandi foriero fin dall'inizio di uno stato di soggezione del lavoratore, costretto ad accettare l'illegittima reiterazione nella speranza di venir definitivamente assunto, e come tale incompatibile con il decorso della prescrizione dei crediti retributivi in costanza di rapporto.
Sennonché, nel dipanare la questione, le Sezioni Unite 28/12/2023, n. 36197, si sono poste in continuità rispetto al consolidato orientamento (La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché, nei rapporti a tempo determinato, il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica).
Il Collegio non scorge ragioni per discostarsi dal percorso argomentativo della
Suprema Corte, che ha negato un'osmosi fra i rapporti di lavoro privato e pubblico contrattualizzato che potesse giustificare l'unificazione del regime della prescrizione e, di qui, riaffermato la perdurante cogenza del principio di diritto secondo cui “[L]a prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto
a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di
8 successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. Nell'ipotesi di rapporto a tempo determinato, anche per la mera aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego, in ordine alla continuazione del rapporto suscettibile di tutela".
6.2.1. Nel caso di specie, in ogni caso, in cui l'odierno appellante ha posto in essere un contratto formalmente autonomo con l'
[...]
del quale è stata accertata Controparte_1 dal primo giudice – con statuizione non censura e passata, quindi, in giudicato
- la natura subordinata del rapporto, l'orientamento ormai accolto dalla
Suprema Corte è univoco nell'affermare che la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un effettivo metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.
“In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un "metus" in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela” (Cass. sent. n 35676 del 2021; nello stesso senso Cass. ord. n. 1701 del 2023, Cass. ord. n. 1783 del 2025, nonché
Cass. ord. n. 24390 del 2024, la quale si è premurata di precisare che “si tratta di un principio che è coerente con quello recentemente enunciato dalle Sezioni
Unite di questa Corte con la sentenza n. 36197/2023 secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus”);
6.2.3. Anche l'eccezione di incostituzionalità degli artt. 2948, n. 4, e 2935
9 sollevata in relazione al principio di giusta retribuzione ex art. 36 Cost. dev'essere disattesa.
Sostiene l'appellante che trattasi dello stesso contrasto che ha indotto in passato la Corte Costituzionale (sent. n. 63/1966) a dichiarare l'incostituzionalità di tali disposizioni, laddove interpretate nel senso di far decorrere la prescrizione nel corso del rapporto di lavoro;
in realtà tale pronuncia, dopo aver affermata la disponibilità del diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente e, quindi, la sua prescrittibilità, ha ravvisato l'incostituzionalità degli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1 c.c. limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione decorra durante il rapporto di lavoro nell'ambito di quei soli rapporti non dotati di quella resistenza che caratterizza invece il rapporto di impiego pubblico e ove il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore a rinunciare a una parte dei propri diritti (“In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti”).
Il regime derivante dalla sentenza n. 63/1966 riguarda i rapporti di lavoro regolati interamente dal diritto privato e non il rapporto pubblico contrattualizzato, anche relativamente all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità: “44. La inapplicabilità del regime di sospensione della prescrizione risultante della sentenza della Corte
Costituzionale nr. 63/1966 nei rapporti di lavoro pubblico privatizzato è stata già affermata da questa Corte, nelle sentenze nn.rr. 10219 e 10220/2020,
11379/2020, 12443/2020, 12503/2020 e 15352/2020, con riguardo all'ipotesi di contratti di lavoro subordinato a termine affetti da nullità. Si è ivi osservato che, essendo impedita per legge la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, non è riscontrabile la condizione, valorizzata dalla Corte Costituzionale ai fini della parziale dichiarazione di incostituzionalità, del timore del licenziamento, che spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinunzia ad una parte dei propri diritti” (Cass. 35676 del 2021, nello stesso senso Cass. 15352 del
10 2020).
E' il timore del recesso (quale situazione psicologica del lavoratore) che può indurre lo stesso a non esercitare il proprio diritto a far valere il diritto al salario (in tal senso sempre Corte Cost. 63/1966) laddove, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo (come nel caso di specie), del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, non sussiste tale “metus” in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego (Cass.
35676 del 2021).
6.3. Neppure merita accoglimento il terzo motivo d'appello.
L'appellante fonda la pretesa di riconoscimento dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione sul tenore degli artt. 15-quater e 15-septies, comma 5-bis, d.lgs. n. 502/1992.
Questo specifico motivo è già stato affrontato dalla Corte d'appello di Roma, III sezione lavoro, sentenza 4.11.2025 n. 3382, in causa analoga proprio fra l' e altro medico Controparte_1 che, come l'odierno appellante, aspirava al riconoscimento della natura subordinata del rapporto dissimulato da un contratto di collaborazione libero- professionale reiteratamente prorogato.
In quest'occasione la Corte d'appello ha disatteso la censura con motivazioni che persuadono anche questo Collegio sia per la loro correttezza sotto il profilo giuridico, sia per l'attinenza al caso di specie.
Invero, l' rivendica le suddette voci della retribuzione facendo leva sul Pt_1 tenore dell'art. 15-septies, comma 5-bis, del d.lgs n. 502/1992, ove si prevede che “Per soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'attività libero professionale deve essere utilizzato il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e accertata impossibilità di far fronte con il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione delle strutture e degli spazi per l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolo sanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contratti di diritto privato a tempo
11 determinato anche con società cooperative di servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attività libero professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumere il personale medico necessario, con contratti di diritto privato a tempo determinato o a rapporto professionale…Il personale assunto con rapporto a tempo determinato o a rapporto professionale
è assoggettato al rapporto esclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche in caso di nuovo rapporto di lavoro con altra azienda”.
Sennonché, come osservato, appunto, da Corte d'appello n. 3382/2025,
“appare semplice rilevare che l'appellante da un lato rivendica la natura subordinata e a tempo indeterminato della collaborazione intercorsa con il ed il livello dirigenziale del proprio inquadramento professionale CP_1
e dall'altro invoca la disciplina prevista per l'assunzione di personale non dirigente mediante contratti di diritto privato a tempo determinato
o a rapporto professionale: tuttavia, indipendentemente dalla forma contrattuale utilizzata per l'instaurazione e prosecuzione della collaborazione intercorsa continuativamente tra le parti dal 2004 al 2020, la non può Pt_2 affermare di essere stata assunta alle dipendenze del , con CP_1 inquadramento e mansioni proprie del personale sanitario dirigente, e, al contempo, rivendicare l'assoggettamento alla disciplina prevista per il personale non dirigente. Pertanto, il riconoscimento della qualifica dirigenziale in capo alla lavoratrice, preclude l'applicazione della normativa indicata dalla lavoratrice, ai fini del riconoscimento dell'indennità di esclusività, che presuppone l'esistenza di un obbligo imposto in tal senso dal datore di lavoro. Orbene, in disparte il rilievo che la ha incontestatamente svolto attività professionale anche all'esterno Pt_2 del Policlinico, la percezione dell'indennità di esclusività richiede
l'esercizio di un'opzione da parte del medico dipendente del Servizio sanitario nazionale che sceglie di esercitare la propria attività esclusivamente in favore del datore di lavoro e, in secondo luogo, una valutazione positiva da parte dell'azienda sanitaria al raggiungimento
12 di determinati periodi di anzianità. La , non essendo stato Pt_2 formalmente alle dipendenze del non ha esercitato l'opzione – CP_4 mantenendo, quindi, la facoltà di esercizio della libera professionale al di fuori dell'orario di lavoro – né è stata sottoposta alle valutazioni connesse al raggiungimento dei periodi di anzianità, sicché è escluso che possa avere diritto a percepire l'indennità di esclusività. Né coglie il segno
l'argomentazione secondo la quale l'art. 15-quater, comma 4, del d.lgs
n. 502/1992 ad ogni modo consentirebbe ai medici dipendenti del
S.s.n. di intrattenere un rapporto non esclusivo e di optare liberamente
“in qualsiasi momento” per il regime esclusivo, al che conseguirebbe il diritto a percepire la relativa indennità. In tale prospettiva, nel caso di specie essa non spetterebbe alla per i soli periodi nei quali risultava Pt_2 dimostrato lo svolgimento di attività esterna e sarebbe dovuta in particolare per il periodo 2010-2018. Osserva in senso contrario la Corte – in disparte il rilievo della già ribadita prescrizione delle spettanze maturate fino al 3 agosto
2012 – che lo stesso comma invocato dall'appellante si conclude prevedendo che “Il rapporto di lavoro esclusivo può essere ripristinato secondo le modalità di cui al comma 2”, a significare che il ripristino del rapporto in modalità esclusiva deve osservare determinate formalità, che consistono, a mente del comma 2 del medesimo articolo 15- quater in esame, nella presentazione di una apposita domanda, nella specie nemmeno allegata. All'infondatezza della domanda riguardante
l'indennità di esclusività consegue l'impossibilità di riconoscere la retribuzione di posizione minima, strettamente dipendente dalla sussistenza di un rapporto in regime di esclusività, come affermato dal primo giudice e non censurato specificamente dall'appellante incidentale”.
L'appellante sostiene, poi, che la dimostrazione della natura subordinata del rapporto di lavoro celato dietro lo schema di un contratto di lavoro formalmente autonomo sarebbe sufficiente per ottenere le desiderate indennità di esclusività e retribuzione di posizione, scaricandosi sul datore di lavoro la prova dello svolgimento di attività extramoenia, nel caso di specie non fornita dall' . CP_1
13 All'obiezione deve, tuttavia, replicarsi che al lavoratore basterebbe una tale, ridotta, prova qualora intendesse ricevere i soli elementi base della retribuzione;
viceversa, il conseguimento degli emolumenti accessori necessita della prova dei rispettivi fatti costitutivi ai sensi della regola generale ex art. 2697 c.c., nel caso di specie l'esclusività del rapporto di lavoro.
6.4. Va, infine, respinto anche l'ultimo motivo d'impugnazione.
Lamenta l'appellante che il primo giudice avrebbe rigettato la richiesta di risarcimento del danno richiamando un singolo ed isolato precedente giurisprudenziale, secondo cui la stabilizzazione del personale precario, nel pubblico impiego, sanerebbe il danno derivante dalla violazione delle norme imperative sui ricorsi ai rapporti di lavoro flessibili.
Il Tribunale ha fatto, invece, buon governo del principio di diritto, affermato innumerevoli volte dal Supremo Collegio e del tutto pacifico in giurisprudenza, secondo il quale nel pubblico impiego privatizzato, la successiva stabilizzazione del dipendente costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare il danno derivante dall'abuso del contratto a termine laddove emerga una stretta correlazione di causa-effetto tra la reiterazione dei contratti a termine e l'immissione in ruolo del lavoratore (tra le tante Cass. n. 14815 del 2021, n.
15353 del 2020, 13336 del 2017, 7982 del 2018, 3472 del 2020, 27882 del
2023 e, da ultimo, n. 23151 del 2025).
7. Passando ad esaminare l'appello incidentale proposto dall'
[...]
, volto a Controparte_1 censurare la statuizione del primo giudice nella parte in cui ha condannato l'azienda al pagamento del TFR, se ne evidenzia pure l'infondatezza
(evidenziandosi sul punto che il difetto di legittimazione passiva è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi e che le contestazioni da parte del convenuto della titolarità del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio - Cass. sent. n. 12832 del 2009 e Cass. SU 2951 del
2016).
14 7.1 Sottolinea il Collegio, invero, in conformità a quanto ritenuto da questa
Corte territoriale nella sent. n. 1768 del 2025, che la normativa invocata dall'Azienda (DPCM del 20.12.1999, rubricato “Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti”) è relativa al solo trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, legati con l'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego, quale non è il rapporto intercorso tra il dottor e l' nel periodo dal Pt_1 Controparte_1
10.4.2007 al 31.10.2016, precedente l'assunzione dello stesso da parte della medesima azienda avvenuta in data 1.11.2016; e, invero, l'accertamento giudiziale della svolgimento di attività lavorativa da parte del dottor Pt_1 secondo lo schema del lavoro subordinato in favore dell'Azienda nel suddetto periodo, non vale a conferire natura pubblicistica al rapporto di lavoro ed a rendere applicabile la normativa previdenziale prevista per il lavoro pubblico, quale il DPCM del 20.12.1999, ai sensi del quale (v. art. 2), in esecuzione dell'art. 2, commi 5, 6, 7, 8 e 9 della L. n. 335 del 1995, <<6. Il trattamento di fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato dall'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica
(INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto disposto dalla legge 29 maggio 1982, n 297 ……7. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 8, L. 335/1995, la gestione del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato, delle aziende di Stato, della scuola, delle università, della sanità e degli enti locali è affidata all' (ndr oggi CP_5
– gestione ex . CP_2 CP_5
Avendo, infatti, l' reso in via di fatto prestazioni secondo lo schema del Pt_1 lavoro subordinato (stante l'impossibilità di costituire un rapporto di pubblico impiego con la pubblica amministrazione) lo stesso ha diritto alla sola tutela risarcitoria di cui all'art. 2126 del c.c., per come più volte affermato dalla
Suprema Corte:
“In caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, il lavoratore non può mai conseguire la conversione del rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ma solo una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art.
15 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale” (Cass. seent. N. 3384 del 2017);
“La stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con una P.A., al di fuori dei presupposti di legge, non può mai determinare la conversione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, potendo il lavoratore conseguire tutela nei limiti dell'articolo 2126 c.c., qualora il contratto di collaborazione abbia la sostanza di rapporto di lavoro subordinato, con conseguente diritto anche alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale” (Cass. ord. n. 9591 del 2018; anche Cass. ordinanza 10/07/2025, n. 18868; ordinanza 13/2/2023 n. 4360).
Sennonché, quella accordata dall'art. 2126 c.c. è una tutela, appunto, risarcitoria, della quale il TRF costituisce una voce, di natura retributiva e non previdenziale, stante la natura di retribuzione differita del trattamento di fine rapporto, che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione (Cass. sent. n. 7546 del 1998, Cass. sent. n. 96 del 2003, Cass. Ord. n. 10082 del 2025)
8. Anche l'appello incidentale deve essere, in conclusione, respinto.
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9. Le spese di lite – stante l'esito complessivo del giudizio – debbono essere compensate tra le parti.
10. Deve, infine, darsi atto che sussistono per entrambe le parti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale proposta.
P.Q.M.
La Corte
-Rigetta l'appello principale;
16 -Rigetta l'appello incidentale;
-Compensa le spese del grado;
-Dà atto che sussistono per entrambe le parti le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione principale ed incidentale proposta.
Roma, 2.12.2025
Il consigliere estensore
Dott. Maria Vittoria Valente Il Presidente
Dott. Donatella Casablanca
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio dottor Nicolò Stefanelli
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