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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 19/12/2025, n. 5720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5720 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5540/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI HE IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5540/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv.SALOGNI MICOL Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv.MONTINI LUDOVICO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: concordano di confermare l'attuale mantenimento per l'attuale assegno unico, per LE il versamento Per_1 diretto di € 150,00 mensili al figlio tramite bonifico su conto corrente a lui intestato;
spese compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.5.2025, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio civile con celebrato in CP_1
Palazzolo Sull'Oglio (Bs) il 15/09/2001, da cui nascevano LE il 8.1.2003 e il 23.12.2008, Per_1 premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel pagina 1 di 3 giudizio di separazione, in data 20.9.2023 era stata omologata la separazione consensuale (€ 300,00 mensili a carico del padre per ciascun figlio con versamento alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico per l'intero in favore della madre) e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 16.12.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini finali ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2023), la sentenza risulta passata in giudicato, è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Palazzolo sull'Oglio (Bs) il 15/09/2001, iscritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2001, n. 34, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la ricorrente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente est.
LE PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
DI HE IC
ANDREA MARCHESI IC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5540/2025 promossa da:
(c.f. ), con l'avv.SALOGNI MICOL Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv.MONTINI LUDOVICO CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte
CONCLUSIONI
All'udienza del 16/12/2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte: concordano di confermare l'attuale mantenimento per l'attuale assegno unico, per LE il versamento Per_1 diretto di € 150,00 mensili al figlio tramite bonifico su conto corrente a lui intestato;
spese compensate
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 21.5.2025, proponeva domanda di cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio/ scioglimento del matrimonio civile con celebrato in CP_1
Palazzolo Sull'Oglio (Bs) il 15/09/2001, da cui nascevano LE il 8.1.2003 e il 23.12.2008, Per_1 premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Brescia nel pagina 1 di 3 giudizio di separazione, in data 20.9.2023 era stata omologata la separazione consensuale (€ 300,00 mensili a carico del padre per ciascun figlio con versamento alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
assegno unico per l'intero in favore della madre) e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza.
Si costituiva ritualmente in giudizio parte resistente, associandosi alla domanda di divorzio, insistendo per il resto nelle rispettive istanze.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 16.12.2025 le parti, personalmente ed assistite dai rispettivi difensori, raggiungevano un accordo e pertanto i difensori precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle condizioni trascritte in epigrafe.
Quindi il Giudice delegato rimetteva la causa in decisione, dando atto della rinuncia delle parti ai termini finali ed alle impugnazioni.
***
Ricorrono le condizioni per la pronuncia di divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di
'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione (2023), la sentenza risulta passata in giudicato, è ampiamente decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti, da reputarsi conforme alla legge ed alle esigenze della prole non risultando alcuna circostanza che deponga in senso contrario.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
pagina 2 di 3 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1
celebrato in Palazzolo sull'Oglio (Bs) il 15/09/2001, iscritto nel registro CP_1 degli atti di matrimonio del predetto Comune, anno 2001, n. 34, parte II, serie A;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dichiara che la ricorrente perde il diritto di aggiungere al proprio il cognome del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio;
4) dispone quanto ai rapporti personali ed economici ed alle spese di lite, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto.
Brescia, camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente est.
LE PO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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