Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/02/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
-- Sezione Lavoro -
in persona del giudice unico Valeria Totaro ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5117/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. C.F. 1 Parte 2 (c.f. Parte 1
), elettivamente domiciliati in Messina presso lo studio del prof. avv. Letterio C.F. 2
Donato, che li rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrenti e
'in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Messina e ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Stefania Dimasi, che la rappresenta e difende per procura in atti,
resistente oggetto: impiego pubblico privatizzato - stabilizzazione dipendenti di ruolo con diverso profilo.
FATTO E DIRITTO
e Parte 2 adivano questo 1.- Con ricorso depositato il 2 ottobre 2023 Parte 1 giudice del lavoro e, premesso di lavorare alle dipendenze dell' Controparte_1
in virtù di un contratto a tempo indeterminato, con inquadramento nell'area comparto (cat. B), e di essere attualmente in aspettativa per svolgere l'incarico a tempo determinato di assistenti geometri (cat. C), giusta deliberazione della stessa CP_1 n. 3213 del 20 settembre 2021, con scadenza prorogata fino al
31 dicembre 2023, hanno lamentato di non avere potuto partecipare alla procedura di ricognizione del personale precario del ruolo tecnico e professionale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione previsti dall'art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, poiché il relativo avviso pubblicato il 4 luglio
2023 escludeva "coloro i quali fossero già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in profili professionali diversi, presso una pubblica amministrazione”. Hanno chiesto, quindi, di accertare
Nella resistenza della convenuta, sostituita l'udienza dell'11 febbraio 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Occorre premettere che nell'avviso pubblico approvato con delibera prot. n. 2722/CS del 4 luglio 2023 1' CP_2 di Messina ha richiamato in premessa “il protocollo d'intesa sottoscritto in data
31/03/2023 dall'Assessorato Regionale della Salute e le Organizzazioni Sindacali rappresentative della dirigenza e del comparto del S.S.N. il quale, con l'obiettivo di dare seguito alla richiamata normativa, fermo restando l'applicazione dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. 75/2017, ha individuato il personale destinatario delle assunzioni a tempo indeterminato come segue:
1. personale, dirigenziale e non dirigenziale, sanitario, sociosanitario e amministrativo, reclutato dagli enti del SSN, con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio;
2. personale che abbia maturato o che maturerà al 31.12.2024 alle dipendenze di un ente del SSN almeno
18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il
31.01.2020 ed il 31.12.2022".
Orbene, l'art. 20 d.lgs. n. 75/2017 (rubricato "Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni") dispone al comma 1 che “Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o (...); b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al
31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni"; al comma 2 aggiunge che
"Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso".
L'art. 1, comma 268, lett. b) della legge n. 234/2021 ha poi disposto che “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: ferma restando l'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio
...
2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2025 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo sociosanitario, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 31 dicembre 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020
e il 31 dicembre 2024, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive.".
Ciò posto l'avviso impugnato ha precisato che non potessero partecipare alla procedura di stabilizzazione in questione coloro che risultano già dipendenti a tempo indeterminato di una pubblica amministrazione, anche in profili professionali diversi.
L CP 1 ha evidenziato in memoria che tale esclusione è stata disposta in considerazione del più recente orientamento giurisprudenziale secondo il quale è da ritenersi illegittimo procedere alla stabilizzazione di dipendenti già titolari di rapporto di lavoro stabile (cfr. Consiglio di Stato nn.
7103/2022 e 872/2020; Cass. n. 6310/2021; App. Messina nn. 546/2023, 519/2023 e 216/2022; Trib.
Messina, n. 36/2023), confermato di recente dal parere dell'Ispettorato per la Funzione Pubblica prot. n.
18216/2023 e dal parere dell'Assessorato della Salute - Dipartimento per la Pianificazione strategica prot.
n. 63583/2023.
Ivi è stato specificato che l'obiettivo prioritario delle procedure di stabilizzazione resta pur sempre il superamento del precariato e che l'ulteriore finalità della valorizzazione della professionalità acquisita presuppone inscindibilmente l'esistenza di tali condizione in rapporto di concomitanza e non di alternatività; diversamente la stabilizzazione si configurerebbe come un reinquadramento migliorativo di soggetti della P.A. già titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato e quindi non rientranti nella platea dei lavoratori precari, rendendo eventuale il superamento del precariato che invece giustifica questo meccanismo di assunzione riservato.
Sul punto si richiama ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. la sentenza della Corte di appello di
Messina dell'11 luglio 2023 (che ha confermato la. 36/2023 di questo ufficio, sopra cit.), prodotta dalla convenuta e alla cui diffusa motivazione si rinvia, secondo cui A discapito, peraltro, dei veri 66
"precari", stante l'esistenza di limiti quantitativi all'assunzione correlati alla copertura finanziaria.... consentire la stabilizzazione anche a favore di chi, pur in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata disposizione, sia già titolare di un rapporto lavorativo pubblico di natura stabile significa snaturare la finalità propria della riforma”; in questo senso v. di recente Cass. n. 25237/2024.
Del resto le disposizioni disciplinanti le procedure di stabilizzazione quale speciale forma di reclutamento ristretto alla platea dei dipendenti in servizio “precari”, titolari di contratti a tempo determinato recano elementi in deroga al modello generale concorsuale di matrice costituzionale e
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devono essere fatte oggetto di interpretazione restrittiva, anche al fine di garantirne la compatibilità, non solo con l'art. 97 della Cost., ma pure con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della medesima Carta
(v. Cass. n. 6718/2021, n. 6310/2021 e n. 21200/2020, con riferimento a previsioni normative precedenti ma analoghe).
La domanda va quindi disattesa, con assorbimento di ogni altra eccezione.
3.- La controvertibilità della questione giustifica la compensazione per metà delle spese del giudizio, che per il resto seguono la soccombenza e ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i. si liquidano, tenuto conto della natura e del valore, ma applicando in minimi in ragione della limitata attività svolta, in 2.315,25 euro, oltre accessori.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna i ricorrenti in solido a rimborsare all' CP 3 metà delle spese del giudizio, liquidata in 2.315,25 euro, oltre spese generali, iva e cpa;
compensa il resto.
Messina, 12.2.2025
Il Giudice del Lavoro
Valeria Totaro