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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 20/10/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 401/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di LE - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 400/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giulia Rocco e con la stessa elettivamente domiciliata in Latina alla via Priverno n. 51
APPELLANTE PRINCIPALE
E
, rappresentato e difeso come in atti dagli avv. Marco Gatto ed Anna Della Controparte_1
Mura e con gli stessi elettivamente domiciliato in LE alla via Parmenide n. 6
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna CP_2
Serrelli, in virtù di procura generale ad lites ed elettivamente domiciliato in LE, Corso Garibaldi n.
38 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' ; CP_3
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 382/2024 del Tribunale di LE pubblicata il 23.2.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 15.06.2023 preso la cancelleria del giudice del lavoro del Tribunale di
LE proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1 10020239000196654000 notificata il 29.05.2023 da parte dell' , sede Controparte_4 di LE, con specifico riferimento alla parte relativa all'avviso di addebito n.
40020150002064782000 asseritamente notificato in data 27.10.2015 in relazione a contributi I.V.S.
di spettanza della sede di LE, tanto per un importo di € 14.985,54. CP_2
Eccepiva la nullità della intimazione per omessa notifica dell'avviso di addebito;
la decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99; l'intervenuta prescrizione dei crediti anche successiva alla notifica dell'avviso di addebito. CP_ Tanto dedotto conveniva in giudizio l' e l' chiedendo al Controparte_5 giudice adito di: “in via preliminare in rito: accertare e dichiarare la nullità dell'Intimazione di
Pagamento n. 10020239000196654000, limitatamente nella parte in cui riporta l'avviso di addebito n.
40020150002064782000, a fronte della mancata notifica dell'avviso di addebito, quale atto prodromico;
nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare o revocare l'opposta intimazione di pagamento n. 10020239000196654000 e/o nella parte in cui richiama l'avviso di addebito n. 40020150002064782000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge, con distrazione allo scrivente procuratore antistatario Avv. Marco Gatto”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l eccependo Controparte_5 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda del con CP_1 vittoria di spese di lite. CP_ Si costituiva altresì l' chiedendo il rigetto della domanda attesa la regolare notifica dell'avviso di addebito cui faceva riferimento il ricorrente nell'ambito dell'opposizione ad intimazione di pagamento proposta dallo stesso.
Sulla documentazione in atti, con la sentenza n. 382/2024 pubblicata il 23.2.2024 e qui impugnata, il
Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia, facendo proprio il percorso logico-argomentativo della pronuncia n. 7514/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione (n.
7514/2022). A tal riguardo puntualizzava, in particolare, quanto segue: “[…] la Suprema Corte ha ritenuto per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, ha escluso possa ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario laddove non si faccia questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, precisando che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (cfr anche Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)”.
Tanto rimarcato, il Tribunale accoglieva poi per quanto di ragione il ricorso nei confronti dell' e, CP_2 per l'effetto, dichiarava la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
40020150002064782000, richiamato nella opposta intimazione di pagamento n.
10020239000196654000.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il primo giudice compensava integralmente le stesse tra le parti costituite.
Con atto di appello depositato il 25.7.2024 l' censurava la sentenza Controparte_5 di primo grado e, ripercorso l'iter processuale della precedente fase di giudizio, sosteneva l'illegittimità della decisione del primo giudice deducendo l'erronea applicazione da parte dello stesso del D.L. n.
18/2020 e sostenendo dunque, in conseguenza di ciò, la perdurante esigibilità del credito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
Sulla base di tale prospettazione l'appellante sosteneva altresì l'erronea disposizione in ordine alle spese di lite posta in essere dal tribunale, deducendo che “La completa disamina della vicenda alla luce delle argomentazioni esposte e il conseguente accertamento della infondatezza del ricorso proposto dal
Contribuente consentiranno al Giudice del gravame di pronunziarsi anche sull'errata e ingiusta definizione della compensazione delle spese di lite disposta in primo grado” e che dunque “Anche con riferimento al capo sulle spese, dunque, la sentenza deve essere riformata e, alla luce dei motivi di gravame svolti, non è revocabile in dubbio che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto statuire il rigetto del ricorso proposto dal sig. e, per conseguenza, porle a carico del medesimo CP_1
Ricorrente ex art. 91 c.p.c.”
L concludeva dunque nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis CP_5 reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 382/2024 pubblicata il 23.02.2024 dal Tribunale di LE sez. lavoro Giud. Dott.ssa , rigettare il ricorso Per_1 proposto da poiché inammissibile e infondato in fatto e in diritto oltreché non provato, CP_1 dichiarando la validità, l'efficacia e la perdurante esigibilità dell'avviso di addebito n.
40020150002064782000 nonché degli atti allo stesso prodromici e susseguenti. Voglia, altresì, riformare l'impugnata sentenza n. 382/2024 del Tribunale di LE sez. lavoro, in relazione al capo che ha statuito l'errata e ingiusta compensazione delle spese di lite con statuizione che disponga la condanna dell'odierno Appellato alla refusione in favore dell'Agente per la riscossione delle spese del doppio grado di giudizio in ossequio al generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva nel presente procedimento di CP_1 appello, chiedendo alla Corte sulla base di articolate argomentazioni di disattendere il gravame proposto dall' con vittoria di spese. CP_5
CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25.9.2025, condividendo le argomentazioni sviluppate dall'Agenzia e chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza nel senso prospettato dall'appellante principale.
L'Istituto concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la impugnata sentenza e, per
l'effetto, dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande formulate dal sig. CP_1
, con conseguente integrale conferma dell'avviso di addebito dell' e degli atti di
[...] CP_2 intimazione notificati dall' , per cui è causa, con vittoria di spese di Controparte_5 entrambi i gradi di giudizio.”
All'esito della trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. e della relativa camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' va dichiarato inammissibile in ragione di quanto si dirà. CP_5
Va in questa sede rilevato che pur non essendo necessarie, a parere di questo Collegio, formule stereotipate per la stesura dell'atto di appello, appare certamente necessario che alla parte di doglianza e di critica specifica, già in precedenza richiesta, ovvero alla parte distruttiva della sentenza, si aggiunga una parte propositiva. In altri termini, l'atto di appello deve "dialogare con la sentenza", confutando le motivazioni e le ricostruzioni dei fatti poste a fondamento della decisione del Tribunale, e contenere, pur senza l'adozione di formule sacramentali, una diversa ricostruzione sia in termini di fatto che di diritto.
E' stato anche opportunamente precisato dalla suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/03/2014, n. 5022, in motivazione) che “il rispetto del criterio della specificità dei motivi di appello va apprezzato in relazione al corredo motivazionale del capo della pronuncia attinto dal gravame, nel senso che quanto più questo è articolato, tanto più la confutazione della sua correttezza giuridica e della sua plausibilità logica deve, in via di principio, essere specularmente dettagliata;
mentre, viceversa, una decisione apodittica o sorretta da rilievi puramente assertivi, si presta a essere contestata attraverso la mera riproposizione di argomentazioni già svolte nel precedente grado e tout court disattese dal decidente”. Il richiamato approccio ermeneutico è stato più di recente ribadito da Cass., S.U. n. 27199/2017, secondo cui la nuova norma di cui all'art. 342 c.p.c., lungi dal segnare il superamento dell'onere di specificità dei motivi di appello imposto dalla sua precedente formulazione, “normativizza” e rende irreversibile l'indirizzo, già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, che configurava l'appello come revisio prioris instantiae (piuttosto che come novum judicium) e richiedeva che in tale atto (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione) alla parte volitiva si accompagnasse sempre una parte argomentativa di confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non era sufficiente che l'atto di appello consentisse di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma era altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado venisse censurata nella sua interezza, che le ragioni del gravame fossero esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata: l'appellante doveva, in sostanza, individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni in fatto e/o in diritto tese ad incrinare il fondamento logico giuridico della sentenza stessa (cfr. anche Cass. S.U. 25/11/2008, n. 28057; Cass. 19/10/2009, n.
22123; Cass. 1/2/2007, n. 2217; Cass. 31/5/2006, n. 12984).
Il predetto arresto nomofilattico, dunque, pur escludendo che l'appello sia stato trasformato in mezzo di impugnazione a critica vincolata o sottoposto a rigorosi requisiti di forma, ha chiarito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (e considerazioni del tutto analoghe valgono per la corrispondente norma di cui all'art. 434 c.p.c. in tema di giudizi di lavoro) esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Ha, quindi, riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Sotto altro e concorrente profilo va altresì rilevato che, come precisato in motivazione da Cassazione civile sez. VI, 04/12/2014, n.25712, lo stesso interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa e postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (cfr. Cass. n. 12952/07, n. 15353/10, n. 8934/13, tra le altre). In altri termini, dunque, nel procedimento di appello la finalità della disposizione di cui agli artt. 342 e
434 c.p.c. è proprio quella di consentire l'individuazione, con chiarezza e "ab initio", dei punti della sentenza concretamente messi in discussione come anche del risultato voluto dall'appellante.
Tenuto dunque conto di quanto fin qui esposto, nel caso di specie, a fronte del percorso logico- argomentativo adottato dal primo Giudice e richiamato in precedenza, le censure sviluppate dall'appellante non appaiono conferenti rispetto la ricostruzione operata dal Tribunale con CP_5 specifico riferimento alla posizione dell'appellante principale.
La richiamata “mancanza di dialogo tra appello e sentenza” emerge, in particolare, con riferimento al seguente essenziale profilo: a fronte di un'articolata ricostruzione posta in essere dal Tribunale a sostegno della propria decisione di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_5 quest'ultima non ha formulato nel proprio atto di impugnazione alcuna censura idonea in qualche modo a scalfire le considerazione formulate sul punto dal primo giudice sulla scia, peraltro, di quanto rimarcato al riguardo dalla Suprema Corte a Sezioni unite con la pronuncia in precedenza richiamata, incentrando la propria critica esclusivamente sul profilo della prescrizione, affrontato benvero nella CP_ sentenza impugnata ma con specifico riferimento alla posizione dell' in quanto il primo giudice ha ritenuto “sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore”. Con riferimento a tale affermazione ed alle considerazioni logico-giuridiche poste a base del relativo convincimento del giudice di prime cure, parte appellante non ha formulato alcuna specifica censura e contestazione nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, incentrando la propria attenzione su un profilo non affrontato dal Tribunale nei confronti dell'Agenzia ma tratteggiato dal primo giudice CP_ esclusivamente con riferimento alla posizione processuale dell'
Per completezza di esposizione va in ogni caso rammentato quanto segue.
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 7514/2022, la S.C. -risolvendo i contrasti sorti nella giurisprudenza- ha precisato che l' non è legittimata ad agire in merito a profili che riguardano il solo ente CP_5 previdenziale, come la questione inerente la prescrizione dei crediti contributivi.
Le Sezioni Unite hanno ribadito in primo luogo che “la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere
l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale
o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile”.
In secondo luogo la sentenza n. 7514/2022 ha precisato che, quando si chiede al giudice l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione per omessa notifica delle cartelle di pagamento, si invoca una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
“L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Di conseguenza, proseguono le Sezioni Unite, “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)”; “l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
Ne consegue che l' non è titolare del rapporto previdenziale (che intercorre solo Controparte_5 fra il contribuente e l'ente impositore), e non è pertanto legittimata ad agire o a contraddire nei giudizi in relazione ai profili correlati alla prescrizione estintiva del credito dell'ente previdenziale.
Nel caso che qui ci occupa, il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal con CP_1 riferimento ai crediti vantati dall'ente impositore impositori e contenuti nell'avviso di addebito di cui all'intimazione.
La controversia quindi riguarda nel suo nucleo fondamentale l'estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali, di cui è titolare solo il predetto ente impositore.
Pertanto solo a tale ente, e non all' spetta la legittimazione a proporre l'appello avverso la CP_5 sentenza dichiarativa dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
“L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta
– trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data –la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (Cass. S.U. n. 1912/2012).
“L'accertamento del difetto di “legitimatio ad causam”, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.,
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione” (Cass. n. 14266/2006, n.
5375/2012, n. 14243/2012).
Applicando tali principi al caso di specie, l'appello proposto dall' -avverso la pronunzia di CP_5 estinzione dei crediti previdenziali per prescrizione emessa dal Tribunale nei termini precisati nel dispositivo della sentenza impugnata- deve ritenersi inammissibile, in quanto era legittimato ad impugnare tale decisione solo l'ente impositore titolare del credito.
Dalla inammissibilità del gravame principale consegue a questo punto la inefficacia dell'appello incidentale tardivo dell' . Esso è stato proposto con memoria difensiva depositata in data CP_2
25.9.2025, cioè oltre il termine di 6 mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado
(in data 23.2.2024), tanto tenuto conto che nei suddetti atti si chiede comunque una riforma della sentenza impugnata nel senso sopra precisato. Ai sensi dell'art. 334 c.p.c. “Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia”.
Appare opportuno richiamare i principi espressi sul punto dalla Suprema Corte.
“L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi dell'art. 334, comma 2,
c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa” (Cass. n. 18415/2018).
“L'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quando quello principale è dichiarato inammissibile” (Cass. n. 19284/2014).
“In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa
l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile” (Cass. n. 14609/2014).
“La notificazione di un atto di impugnazione non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perché l'art. 326, comma 1, c.p.c. ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli art.
285 e 170 c.p.c., e d'altronde l'atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento” (Cass. n. 31251/2018).
Nel caso che ci occupa, essendo inammissibile l'appello dell' per le ragioni sopra indicate, CP_5
l'appello incidentale tardivo dell' va dichiarato inefficace, essendo stato proposto oltre il termine CP_2 semestrale, pacificamente applicabile e decorrente dalla pubblicazione della sentenza di prime cure
(23.2.2024).
Dalle pronunce di cui sopra consegue l'effetto di consolidamento processuale della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, cedono a carico delle parti appellanti in solido tra loro.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 per l'appello principale dell' e per l'appello incidentale tardivo Controparte_5
CP_ dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto in data 25.7.2024 da
[...]
(parte appellante) in persona del legale rappresentante p.t. e sull'appello Controparte_5 incidentale proposto dall' in persona del legale rappresentante p.t. in data 25.9.2025 (parte CP_2 appellante incidentale), nei confronti di (parte appellata), avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di LE n. 382/2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale dell' ed inefficace Controparte_5
l'appello incidentale dell' ; CP_2 condanna gli appellanti principale ed incidentale alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di
CP_1 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 per l'appello principale e per l'appello incidentale.
LE, all'esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di LE - Sezione Lavoro - nelle persone dei Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere relatore ha pronunziato all'esito della discussione del presente procedimento ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 del
D.lgs. n. 149/2022 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 400/2024 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa come in atti dall'avv. Giulia Rocco e con la stessa elettivamente domiciliata in Latina alla via Priverno n. 51
APPELLANTE PRINCIPALE
E
, rappresentato e difeso come in atti dagli avv. Marco Gatto ed Anna Della Controparte_1
Mura e con gli stessi elettivamente domiciliato in LE alla via Parmenide n. 6
APPELLATO
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Susanna CP_2
Serrelli, in virtù di procura generale ad lites ed elettivamente domiciliato in LE, Corso Garibaldi n.
38 presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell' ; CP_3
APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 382/2024 del Tribunale di LE pubblicata il 23.2.2024
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 15.06.2023 preso la cancelleria del giudice del lavoro del Tribunale di
LE proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. CP_1 10020239000196654000 notificata il 29.05.2023 da parte dell' , sede Controparte_4 di LE, con specifico riferimento alla parte relativa all'avviso di addebito n.
40020150002064782000 asseritamente notificato in data 27.10.2015 in relazione a contributi I.V.S.
di spettanza della sede di LE, tanto per un importo di € 14.985,54. CP_2
Eccepiva la nullità della intimazione per omessa notifica dell'avviso di addebito;
la decadenza ai sensi dell'art. 25 d.lgs. 46/99; l'intervenuta prescrizione dei crediti anche successiva alla notifica dell'avviso di addebito. CP_ Tanto dedotto conveniva in giudizio l' e l' chiedendo al Controparte_5 giudice adito di: “in via preliminare in rito: accertare e dichiarare la nullità dell'Intimazione di
Pagamento n. 10020239000196654000, limitatamente nella parte in cui riporta l'avviso di addebito n.
40020150002064782000, a fronte della mancata notifica dell'avviso di addebito, quale atto prodromico;
nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare o revocare l'opposta intimazione di pagamento n. 10020239000196654000 e/o nella parte in cui richiama l'avviso di addebito n. 40020150002064782000 per i motivi esposti nel presente ricorso ed in particolare per intervenuta decadenza e/o prescrizione;
condannare la controparte alla restituzione delle somme eventualmente percette nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, Cassa ed Iva come per legge, con distrazione allo scrivente procuratore antistatario Avv. Marco Gatto”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva l eccependo Controparte_5 preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva in ogni caso il rigetto della domanda del con CP_1 vittoria di spese di lite. CP_ Si costituiva altresì l' chiedendo il rigetto della domanda attesa la regolare notifica dell'avviso di addebito cui faceva riferimento il ricorrente nell'ambito dell'opposizione ad intimazione di pagamento proposta dallo stesso.
Sulla documentazione in atti, con la sentenza n. 382/2024 pubblicata il 23.2.2024 e qui impugnata, il
Tribunale dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia, facendo proprio il percorso logico-argomentativo della pronuncia n. 7514/2022 delle Sezioni Unite della Cassazione (n.
7514/2022). A tal riguardo puntualizzava, in particolare, quanto segue: “[…] la Suprema Corte ha ritenuto per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo, ha escluso possa ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario laddove non si faccia questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, precisando che l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto
(incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (cfr anche Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)”.
Tanto rimarcato, il Tribunale accoglieva poi per quanto di ragione il ricorso nei confronti dell' e, CP_2 per l'effetto, dichiarava la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n.
40020150002064782000, richiamato nella opposta intimazione di pagamento n.
10020239000196654000.
Quanto al regolamento delle spese di lite, il primo giudice compensava integralmente le stesse tra le parti costituite.
Con atto di appello depositato il 25.7.2024 l' censurava la sentenza Controparte_5 di primo grado e, ripercorso l'iter processuale della precedente fase di giudizio, sosteneva l'illegittimità della decisione del primo giudice deducendo l'erronea applicazione da parte dello stesso del D.L. n.
18/2020 e sostenendo dunque, in conseguenza di ciò, la perdurante esigibilità del credito e l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente.
Sulla base di tale prospettazione l'appellante sosteneva altresì l'erronea disposizione in ordine alle spese di lite posta in essere dal tribunale, deducendo che “La completa disamina della vicenda alla luce delle argomentazioni esposte e il conseguente accertamento della infondatezza del ricorso proposto dal
Contribuente consentiranno al Giudice del gravame di pronunziarsi anche sull'errata e ingiusta definizione della compensazione delle spese di lite disposta in primo grado” e che dunque “Anche con riferimento al capo sulle spese, dunque, la sentenza deve essere riformata e, alla luce dei motivi di gravame svolti, non è revocabile in dubbio che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto statuire il rigetto del ricorso proposto dal sig. e, per conseguenza, porle a carico del medesimo CP_1
Ricorrente ex art. 91 c.p.c.”
L concludeva dunque nei seguenti termini: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis CP_5 reiectis, accogliere il presente appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 382/2024 pubblicata il 23.02.2024 dal Tribunale di LE sez. lavoro Giud. Dott.ssa , rigettare il ricorso Per_1 proposto da poiché inammissibile e infondato in fatto e in diritto oltreché non provato, CP_1 dichiarando la validità, l'efficacia e la perdurante esigibilità dell'avviso di addebito n.
40020150002064782000 nonché degli atti allo stesso prodromici e susseguenti. Voglia, altresì, riformare l'impugnata sentenza n. 382/2024 del Tribunale di LE sez. lavoro, in relazione al capo che ha statuito l'errata e ingiusta compensazione delle spese di lite con statuizione che disponga la condanna dell'odierno Appellato alla refusione in favore dell'Agente per la riscossione delle spese del doppio grado di giudizio in ossequio al generale principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.
Con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio”.
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si costituiva nel presente procedimento di CP_1 appello, chiedendo alla Corte sulla base di articolate argomentazioni di disattendere il gravame proposto dall' con vittoria di spese. CP_5
CP_ Instaurato nuovamente il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata in data 25.9.2025, condividendo le argomentazioni sviluppate dall'Agenzia e chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza nel senso prospettato dall'appellante principale.
L'Istituto concludeva nei seguenti termini: “Voglia l'Onorevole Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento del proposto appello, riformare integralmente la impugnata sentenza e, per
l'effetto, dichiarare inammissibili o comunque respingere le domande formulate dal sig. CP_1
, con conseguente integrale conferma dell'avviso di addebito dell' e degli atti di
[...] CP_2 intimazione notificati dall' , per cui è causa, con vittoria di spese di Controparte_5 entrambi i gradi di giudizio.”
All'esito della trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c. e della relativa camera di consiglio la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
L'appello dell' va dichiarato inammissibile in ragione di quanto si dirà. CP_5
Va in questa sede rilevato che pur non essendo necessarie, a parere di questo Collegio, formule stereotipate per la stesura dell'atto di appello, appare certamente necessario che alla parte di doglianza e di critica specifica, già in precedenza richiesta, ovvero alla parte distruttiva della sentenza, si aggiunga una parte propositiva. In altri termini, l'atto di appello deve "dialogare con la sentenza", confutando le motivazioni e le ricostruzioni dei fatti poste a fondamento della decisione del Tribunale, e contenere, pur senza l'adozione di formule sacramentali, una diversa ricostruzione sia in termini di fatto che di diritto.
E' stato anche opportunamente precisato dalla suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. III,
04/03/2014, n. 5022, in motivazione) che “il rispetto del criterio della specificità dei motivi di appello va apprezzato in relazione al corredo motivazionale del capo della pronuncia attinto dal gravame, nel senso che quanto più questo è articolato, tanto più la confutazione della sua correttezza giuridica e della sua plausibilità logica deve, in via di principio, essere specularmente dettagliata;
mentre, viceversa, una decisione apodittica o sorretta da rilievi puramente assertivi, si presta a essere contestata attraverso la mera riproposizione di argomentazioni già svolte nel precedente grado e tout court disattese dal decidente”. Il richiamato approccio ermeneutico è stato più di recente ribadito da Cass., S.U. n. 27199/2017, secondo cui la nuova norma di cui all'art. 342 c.p.c., lungi dal segnare il superamento dell'onere di specificità dei motivi di appello imposto dalla sua precedente formulazione, “normativizza” e rende irreversibile l'indirizzo, già affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, che configurava l'appello come revisio prioris instantiae (piuttosto che come novum judicium) e richiedeva che in tale atto (il quale fissa i limiti della controversia in sede di gravame e consuma il diritto potestativo di impugnazione) alla parte volitiva si accompagnasse sempre una parte argomentativa di confutazione e contrasto delle ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non era sufficiente che l'atto di appello consentisse di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma era altresì necessario, anche quando la sentenza di primo grado venisse censurata nella sua interezza, che le ragioni del gravame fossero esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata: l'appellante doveva, in sostanza, individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni in fatto e/o in diritto tese ad incrinare il fondamento logico giuridico della sentenza stessa (cfr. anche Cass. S.U. 25/11/2008, n. 28057; Cass. 19/10/2009, n.
22123; Cass. 1/2/2007, n. 2217; Cass. 31/5/2006, n. 12984).
Il predetto arresto nomofilattico, dunque, pur escludendo che l'appello sia stato trasformato in mezzo di impugnazione a critica vincolata o sottoposto a rigorosi requisiti di forma, ha chiarito che il nuovo testo dell'art. 342 c.p.c. (e considerazioni del tutto analoghe valgono per la corrispondente norma di cui all'art. 434 c.p.c. in tema di giudizi di lavoro) esige che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze;
per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l'eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un'ipotesi normativa diversa;
il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia. Ha, quindi, riaffermato che nell'atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.
Sotto altro e concorrente profilo va altresì rilevato che, come precisato in motivazione da Cassazione civile sez. VI, 04/12/2014, n.25712, lo stesso interesse ad impugnare va apprezzato in relazione all'utilità concreta che deriva alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione stessa e postula la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, correlata al pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione (cfr. Cass. n. 12952/07, n. 15353/10, n. 8934/13, tra le altre). In altri termini, dunque, nel procedimento di appello la finalità della disposizione di cui agli artt. 342 e
434 c.p.c. è proprio quella di consentire l'individuazione, con chiarezza e "ab initio", dei punti della sentenza concretamente messi in discussione come anche del risultato voluto dall'appellante.
Tenuto dunque conto di quanto fin qui esposto, nel caso di specie, a fronte del percorso logico- argomentativo adottato dal primo Giudice e richiamato in precedenza, le censure sviluppate dall'appellante non appaiono conferenti rispetto la ricostruzione operata dal Tribunale con CP_5 specifico riferimento alla posizione dell'appellante principale.
La richiamata “mancanza di dialogo tra appello e sentenza” emerge, in particolare, con riferimento al seguente essenziale profilo: a fronte di un'articolata ricostruzione posta in essere dal Tribunale a sostegno della propria decisione di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' CP_5 quest'ultima non ha formulato nel proprio atto di impugnazione alcuna censura idonea in qualche modo a scalfire le considerazione formulate sul punto dal primo giudice sulla scia, peraltro, di quanto rimarcato al riguardo dalla Suprema Corte a Sezioni unite con la pronuncia in precedenza richiamata, incentrando la propria critica esclusivamente sul profilo della prescrizione, affrontato benvero nella CP_ sentenza impugnata ma con specifico riferimento alla posizione dell' in quanto il primo giudice ha ritenuto “sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore”. Con riferimento a tale affermazione ed alle considerazioni logico-giuridiche poste a base del relativo convincimento del giudice di prime cure, parte appellante non ha formulato alcuna specifica censura e contestazione nell'atto introduttivo del presente grado di giudizio, incentrando la propria attenzione su un profilo non affrontato dal Tribunale nei confronti dell'Agenzia ma tratteggiato dal primo giudice CP_ esclusivamente con riferimento alla posizione processuale dell'
Per completezza di esposizione va in ogni caso rammentato quanto segue.
Con la sentenza a Sezioni Unite n. 7514/2022, la S.C. -risolvendo i contrasti sorti nella giurisprudenza- ha precisato che l' non è legittimata ad agire in merito a profili che riguardano il solo ente CP_5 previdenziale, come la questione inerente la prescrizione dei crediti contributivi.
Le Sezioni Unite hanno ribadito in primo luogo che “la Sezione Lavoro di questa Corte (Cass. 19 giugno 2019 n. 16425) ha motivatamente affermato (citando Cass. 25 maggio 2007 n. 12239) che nel caso in cui il debitore intenda reagire alla riscossione del credito contributivo per ottenere
l'accertamento negativo del credito iscritto a ruolo, tanto per infondatezza della pretesa, quanto per intervenuta prescrizione, opponendosi all'iscrizione a ruolo tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999, sul rilievo della mancata notifica della cartella esattoriale
o dell'avviso di addebito, senza tuttavia far valere vizi dell'azione esecutiva, l'azione partecipa della natura dell'opposizione all'esecuzione. La stessa decisione (sul punto si veda anche Cass. 12 novembre 2019 n. 29294) ha evidenziato, inoltre, che l'opposizione all'esecuzione altro non è che un tipo di azione di accertamento negativo del credito. A tal proposito, infatti, non deve trarre in inganno il fatto che il ricorrente lamenti anche la mancata notifica delle cartelle di pagamento, perché ciò è funzionale esclusivamente al recupero della tempestività dell'opposizione (come segnala Cass. 8 novembre 2018 n. 28583), altrimenti tardiva, e a far valere la prescrizione (che è pur sempre questione inerente al merito della pretesa creditoria, essendo l'interesse ad agire del ricorrente solo quello di negare di essere debitore), in un ambito, quello della prescrizione dei contributi previdenziali, in cui, secondo un principio costantemente affermato (Cass. 10 dicembre 2004 n. 23116), il regime della prescrizione già maturata, avente efficacia estintiva e non meramente preclusiva, è sottratto alla disponibilità delle parti, a differenza di quanto accade nella materia civile”.
In secondo luogo la sentenza n. 7514/2022 ha precisato che, quando si chiede al giudice l'accertamento dell'infondatezza della pretesa creditoria o, in ogni caso, della prescrizione dell'azione di riscossione per omessa notifica delle cartelle di pagamento, si invoca una pronuncia sul merito della pretesa contributiva.
“L'omissione della notificazione, d'altra parte, attiene al merito della controversia, perché, oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa, potendone determinare l'eventuale decadenza (Cass. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412). Tale omissione, per altro verso, assume valenza neutra, potendo essere attribuita tanto a inerzia del concessionario quanto a mancata o ritardata trasmissione del ruolo all'esattore, ancor più in mancanza della prospettazione di specifiche responsabilità del concessionario, le quali, in ogni caso, non assumono rilevanza nei rapporti tra destinatario della pretesa contributiva ed ente titolare del credito, in ragione dell'estraneità dell'obbligato al rapporto (di responsabilità) tra l'esattore e l'ente impositore”.
Di conseguenza, proseguono le Sezioni Unite, “Deve ritenersi, invece, per un verso, sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24, il quale declina per il caso di opposizione tempestiva a cartella che la legittimazione passiva è dell'ente impositore. Al contempo non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario:
considerato che
nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario, la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest'ultimo al processo, mentre l'eventuale annullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente, avuto riguardo allo schema dell'art. 1188 cod. civ., comma 1, soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa (Cass. 25 luglio 2007 n. 16412)”; “l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore (adiectus), senza la necessità della partecipazione dello stesso al processo”.
Ne consegue che l' non è titolare del rapporto previdenziale (che intercorre solo Controparte_5 fra il contribuente e l'ente impositore), e non è pertanto legittimata ad agire o a contraddire nei giudizi in relazione ai profili correlati alla prescrizione estintiva del credito dell'ente previdenziale.
Nel caso che qui ci occupa, il Tribunale ha accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dal con CP_1 riferimento ai crediti vantati dall'ente impositore impositori e contenuti nell'avviso di addebito di cui all'intimazione.
La controversia quindi riguarda nel suo nucleo fondamentale l'estinzione per prescrizione dei crediti previdenziali, di cui è titolare solo il predetto ente impositore.
Pertanto solo a tale ente, e non all' spetta la legittimazione a proporre l'appello avverso la CP_5 sentenza dichiarativa dell'estinzione dei crediti per intervenuta prescrizione.
“L'istituto della legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio (legittimazione attiva o passiva) si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta
– trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza inutiliter data –la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (salvo che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno) e in via preliminare al merito (con eventuale pronuncia di rigetto della domanda per difetto di una condizione dell'azione), circa la coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta” (Cass. S.U. n. 1912/2012).
“L'accertamento del difetto di “legitimatio ad causam”, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, cod. proc. civ.,
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione” (Cass. n. 14266/2006, n.
5375/2012, n. 14243/2012).
Applicando tali principi al caso di specie, l'appello proposto dall' -avverso la pronunzia di CP_5 estinzione dei crediti previdenziali per prescrizione emessa dal Tribunale nei termini precisati nel dispositivo della sentenza impugnata- deve ritenersi inammissibile, in quanto era legittimato ad impugnare tale decisione solo l'ente impositore titolare del credito.
Dalla inammissibilità del gravame principale consegue a questo punto la inefficacia dell'appello incidentale tardivo dell' . Esso è stato proposto con memoria difensiva depositata in data CP_2
25.9.2025, cioè oltre il termine di 6 mesi decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado
(in data 23.2.2024), tanto tenuto conto che nei suddetti atti si chiede comunque una riforma della sentenza impugnata nel senso sopra precisato. Ai sensi dell'art. 334 c.p.c. “Le parti, contro le quali è stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse è decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza. In tal caso, se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile, la impugnazione incidentale perde ogni efficacia”.
Appare opportuno richiamare i principi espressi sul punto dalla Suprema Corte.
“L'impugnazione incidentale tardiva è processualmente dipendente, ai sensi dell'art. 334, comma 2,
c.p.c., da quella principale, la cui inammissibilità determina anche quella del gravame incidentale: ne deriva che ove la parte intenda ottenere, incondizionatamente, una decisione sulla propria impugnazione è tenuta a proporla tempestivamente, non potendo, in difetto, dolersi della mancata decisione sulla stessa” (Cass. n. 18415/2018).
“L'appello incidentale tardivo perde ogni efficacia, ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ., quando quello principale è dichiarato inammissibile” (Cass. n. 19284/2014).
“In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 cod. proc. civ., è ammessa
l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile” (Cass. n. 14609/2014).
“La notificazione di un atto di impugnazione non determina per la parte che ne è destinataria la decorrenza del termine breve di impugnazione, perché l'art. 326, comma 1, c.p.c. ricollega tale effetto non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento della formale attività acceleratoria e sollecitatoria specificamente prevista della notificazione della sentenza secondo le previsioni degli art.
285 e 170 c.p.c., e d'altronde l'atto di impugnazione non è necessariamente idoneo a rendere edotta la controparte del complessivo tenore della sentenza a cui fa riferimento” (Cass. n. 31251/2018).
Nel caso che ci occupa, essendo inammissibile l'appello dell' per le ragioni sopra indicate, CP_5
l'appello incidentale tardivo dell' va dichiarato inefficace, essendo stato proposto oltre il termine CP_2 semestrale, pacificamente applicabile e decorrente dalla pubblicazione della sentenza di prime cure
(23.2.2024).
Dalle pronunce di cui sopra consegue l'effetto di consolidamento processuale della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di appello seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, cedono a carico delle parti appellanti in solido tra loro.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co. 1 quater, DPR n. 115/2002 per l'appello principale dell' e per l'appello incidentale tardivo Controparte_5
CP_ dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sull'appello principale proposto in data 25.7.2024 da
[...]
(parte appellante) in persona del legale rappresentante p.t. e sull'appello Controparte_5 incidentale proposto dall' in persona del legale rappresentante p.t. in data 25.9.2025 (parte CP_2 appellante incidentale), nei confronti di (parte appellata), avverso la sentenza del CP_1
Tribunale di LE n. 382/2024, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: dichiara inammissibile l'appello principale dell' ed inefficace Controparte_5
l'appello incidentale dell' ; CP_2 condanna gli appellanti principale ed incidentale alla rifusione in favore della parte appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.906,00 per competenze, oltre esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione ai procuratori di
CP_1 dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002 per l'appello principale e per l'appello incidentale.
LE, all'esito della camera di consiglio del 6 ottobre 2025
Il CONS. EST. (Dr. Arturo Pizzella)
Il PRESIDENTE (Dr. Maura Stassano)