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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 11/08/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 126/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 FLAVIANO DAL LAGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lido di Camaiore, Via Enrico De Nicola n. 171, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 ELENA UCCELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Livorno, Piazza Benamozegh n. 17, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 16.06.2025, intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge Parte_1 CP_1
alle seguenti condizioni: addebitare la separazione al convenuto, avendo lo stesso
[...] abbandonato la casa coniugale per andare a convivere con la nuova compagna, con la quale conduceva vita pubblica;
porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle, per il proprio mantenimento, € 5.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese e sottoposti a rivalutazione secondo gli indici Istat, ovvero quanto ritenuto di giustizia;
porre a carico del convenuto il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi la separazione Controparte_1 personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito e nulla disponendo a titolo di mantenimento in favore della coniuge, essendo la stessa economicamente indipendente.
Dopo plurimi rinvii con finalità conciliativa, all'udienza del 16.06.2025 le parti e i loro procuratori hanno dato di avere raggiunto un accordo che prevede la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
-Il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo gravante sull'immobile sito a Torre CP_1 del Lago, via della Guidicciona 155 sino all'estinzione, con rinuncia a chiedere il rimborso di quanto pagato in precedenza a tale titolo, sia nei confronti della moglie che della figlia e contribuirà al mantenimento della moglie versando la somma di € 1.000,00 entro il 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat.
-Il sig. verserà alla moglie, a titolo di arretrati per il mantenimento, la somma CP_1 complessiva di € 9.000,00, tramite tre rate di € 3.000,00 ciascuna, scadenti il 01/07/2025,
01/08/2025, 01/09/2025.
-Le parti concordano nel dare esecuzione immediata al presente accordo.
-Impregiudicata ogni ulteriore questione economico-patrimoniale pendente tra i coniugi.
-Spese compensate.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa in decisione.
pagina 2 di 3 ***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla volontà in tal senso chiaramente dagli stessi manifestata nel corso del giudizio.
Ciò detto, ritiene il Collegio che debba essere recepito, in quanto congruo alla luce delle rispettive condizioni come emergenti dagli atti di causa, l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 16.06.2025 in ordine all'assegno di mantenimento per la coniuge, limitandosi il Tribunale a prendere atto degli ulteriori impegni assunti.
Nessuna ulteriore statuizione è da rendere, in assenza di figli minorenni o economicamente non autosufficienti.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a Imperia il Controparte_1
10.12.1988, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 57, P. 1, anno 1988, alle condizioni congiuntamente indicate all'udienza del 16.06.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 08/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Michele Fornaciari Presidente Dott.ssa Alice Croci Giudice relatore Dott.ssa Michela Boi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 126/2024 promossa da:
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 FLAVIANO DAL LAGO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata a Lido di Camaiore, Via Enrico De Nicola n. 171, come da procura in atti;
RICORRENTE contro
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2 ELENA UCCELLI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato a Livorno, Piazza Benamozegh n. 17, come da procura in atti;
CONVENUTO con la partecipazione di
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Come congiuntamente rassegnate dalle parti all'udienza del 16.06.2025, intendersi qui trascritte.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha chiesto pronunciarsi la separazione personale dal coniuge Parte_1 CP_1
alle seguenti condizioni: addebitare la separazione al convenuto, avendo lo stesso
[...] abbandonato la casa coniugale per andare a convivere con la nuova compagna, con la quale conduceva vita pubblica;
porre a carico del convenuto l'obbligo di corrisponderle, per il proprio mantenimento, € 5.000,00 entro il giorno 5 di ogni mese e sottoposti a rivalutazione secondo gli indici Istat, ovvero quanto ritenuto di giustizia;
porre a carico del convenuto il pagamento del mutuo acceso per l'acquisto dell'abitazione coniugale.
si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi la separazione Controparte_1 personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito e nulla disponendo a titolo di mantenimento in favore della coniuge, essendo la stessa economicamente indipendente.
Dopo plurimi rinvii con finalità conciliativa, all'udienza del 16.06.2025 le parti e i loro procuratori hanno dato di avere raggiunto un accordo che prevede la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
-Il sig. continuerà a pagare le rate del mutuo gravante sull'immobile sito a Torre CP_1 del Lago, via della Guidicciona 155 sino all'estinzione, con rinuncia a chiedere il rimborso di quanto pagato in precedenza a tale titolo, sia nei confronti della moglie che della figlia e contribuirà al mantenimento della moglie versando la somma di € 1.000,00 entro il 20 di ogni mese, con rivalutazione annuale Istat.
-Il sig. verserà alla moglie, a titolo di arretrati per il mantenimento, la somma CP_1 complessiva di € 9.000,00, tramite tre rate di € 3.000,00 ciascuna, scadenti il 01/07/2025,
01/08/2025, 01/09/2025.
-Le parti concordano nel dare esecuzione immediata al presente accordo.
-Impregiudicata ogni ulteriore questione economico-patrimoniale pendente tra i coniugi.
-Spese compensate.
Alla stessa udienza la causa è stata rimessa in decisione.
pagina 2 di 3 ***
Nel merito, osserva il Collegio che sussistono i presupposti per dare corso alla pronuncia di separazione personale delle parti, apparendo allo stato insanabile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta dalla volontà in tal senso chiaramente dagli stessi manifestata nel corso del giudizio.
Ciò detto, ritiene il Collegio che debba essere recepito, in quanto congruo alla luce delle rispettive condizioni come emergenti dagli atti di causa, l'accordo raggiunto tra le parti all'udienza del 16.06.2025 in ordine all'assegno di mantenimento per la coniuge, limitandosi il Tribunale a prendere atto degli ulteriori impegni assunti.
Nessuna ulteriore statuizione è da rendere, in assenza di figli minorenni o economicamente non autosufficienti.
Le spese processuali, in ragione dell'accordo raggiunto, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca così provvede:
- Pronuncia la separazione personale tra , nata a [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], uniti in matrimonio a Imperia il Controparte_1
10.12.1988, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 57, P. 1, anno 1988, alle condizioni congiuntamente indicate all'udienza del 16.06.2025 e sopra trascritte;
- Ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
- Compensa le spese processuali.
Così deciso a Lucca nella camera di consiglio del 08/08/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alice Croci Dott. Michele Fornaciari
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