Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 10/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
531/2024 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 531/2024 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Claudia Mogliani ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 29.06.1968; matrimonio trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Abano Terme al n.45, Parte 2, Serie A anno 1968;
- ordinare al Comune di Abano Terme (PD) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) I figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti
2) La casa familiare sita a Este (PD), Via Chiesette Branchine n.39, in proprietà per la quota di 1000/1000 alla sig.ra rimarrà a quest'ultima la Parte_1 quale, concede in comodato d'uso gratuito al sig. , l'appartamento Parte_2 sito nel medesimo immobile di Via Chiesette Branchine n.39 all'interno 2;
3) Tutti i mobili presenti nella casa familiare sita a Este (PD), Via Chiesette Branchine n.39 all'interno 1 e all'interno 2, appartenenti alla sig.ra , Parte_1 rimarranno in proprietà esclusiva a quest'ultima;
1
, nonché i terreni siti nel comune di Borgo Veneto (PD), località Megliadino
[...]
San Fidenzio identificati al N.C.T. del medesimo Comune al Foglio 3, Particelle 256, 272 e 273 appartenenti per la quota di 1000/1000 alla sig.ra , Parte_1 rimarranno in proprietà esclusiva a quest'ultima; 5) il veicolo Volkswagen New Beetle targato BY086LK in proprietà esclusiva della sig.ra rimarrà a quest'ultima. Parte_1
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 9-2-2024 avanti il Tribunale di Rovigo, PT
e chiedevano ai sensi degli artt. 473-bis.49 c.p.c. e 473-
[...] Parte_2 bis.51 c.p.c. la pronuncia cumulativa di separazione personale e di cessazione degli effetti civile del matrimonio da loro contratto il 29-6-1968 ad Abano Terme (PD), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 45, Parte II, Serie A, anno 1968, e dalla cui unione erano nati i figli e , Per_1 Per_2 rispettivamente il 13-10-1971 e il 21-9-1979, e la figlia nata il [...] Per_3
e deceduta il 10-1-2012.
Con sentenza n. 41/2024 il Tribunale di Rovigo ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 4-4-2024.
Con separata ordinanza le parti sono state rimesse innanzi al giudice relatore per la prosecuzione del procedimento in ordine alla domanda di divorzio congiunto e hanno depositato note scritte per l'udienza dell'8-1-2025, svolta con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale il giudice relatore ha rimesso la causa al collegio.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio congiunto, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata dichiarata con la sentenza n. 41/2024, depositata il 4-4-2024 e passata in giudicato il 5-11-2024, sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge.
Le spese di lite si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
2 definitivamente decidendo nella causa n. 531/2024 R.G. promossa da PT
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da PT
e in data 29-6-1968 ad Abano Terme (PD), trascritto
[...] Parte_2 nel registro degli Atti di Matrimonio di quel Comune al n. 45, Parte II, Serie A, anno 1968;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Rovigo, 9 gennaio 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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