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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/04/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE Rel.
Caterina Baisi CONSIGLIERA
Paolo Viarengo CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 20/2025 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1
, in persona del legale rappresentante ing. P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dall'avv. Egidio Paolucci per Parte_2
procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Angela Serra per procura allegata alla memoria di costituzione in appello
APPELLATO
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da ricorso depositato il 23.1.2025
Per l'appellato: come da memoria depositata il 24.3.2025
FATTI DI CAUSA ha chiamato in giudizio la Controparte_1 [...]
esponendo di avere lavorato dal 7.12.2019 Parte_1
alle dipendenze della società convenuta con qualifica di operatore di esercizio in Area Professionale 3° CCNL Autoferrotranvieri e di essere stato licenziato a seguito di procedimento disciplinare con lettera raccomandata dell'1.6.2021; ha affermato la natura ritorsiva e l'illegittimità del licenziamento e ne ha chiesto l'accertamento della nullità o l'annullamento, con le conseguenze di legge.
Costituendosi in giudizio, la ha Parte_1
contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 637/2024, pubblicata il 29.7.2024, il Tribunale di Genova – esclusa la natura ritorsiva del recesso datoriale – ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento con conseguente ordine di reintegra e condanna della convenuta al pagamento di un'indennità pari alle mensilità non corrisposte dal licenziamento fino all'effettiva reintegra, nei limiti di cui all'art. 3 D.Lgs.
23/2015.
Propone appello la società; resiste il sig. Controparte_1
All'udienza del 3.4.2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha accolto il ricorso sulla base delle seguenti
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considerazioni:
- con riferimento alla effettiva sussistenza degli illeciti disciplinari indicati nelle lettere di contestazione, risulta evidente che il recesso datoriale sia stato determinato esclusivamente da due condotte ascritte al ricorrente e ritenute di gravità tale da sostenere la giusta causa per la fine del rapporto:
i. aver mentito sulla dinamica del danneggiamento di un mezzo durante una manovra, occultando i reali aspetti della vicenda, ovvero un danneggiamento che sarebbe stato dolosamente provocato e non avvenuto per caso fortuito;
ii. essersi assentato per malattia senza sottoporsi a visita medica e senza produrre certificato, mentendo sulle reali ragioni dell'assenza, tentando di trasferire gli oneri economici dell'assenza sul datore di lavoro e accusando ingiustamente un collega (figlio del titolare) di complicità nel suo comportamento;
- con riferimento a tale seconda contestazione, l'unico dato che può ritenersi accertato è che il ricorrente si sia assentato un giorno dal lavoro senza produrre una certificazione medica, per il resto parte resistente non ha dimostrato in alcun modo che il ricorrente avesse falsamente affermato di essere malato, inoltre
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dall'istruttoria svolta si evincono chiari elementi a sostegno della tesi ricorrente;
- con riferimento al primo profilo, il ricorrente non è stato licenziato per aver danneggiato un mezzo aziendale, ma per averlo fatto con intenzione e per aver mentito sulla dinamica dell'accaduto; sul punto non risultano dall'attività istruttoria elementi a sostegno della tesi di parte resistente sussistendo, per contro, più dati che depongono a favore di una mera condotta di danneggiamento colposo se non addirittura inevitabile;
in ogni caso, la prova del dolo avrebbe dovuto essere fornita da parte resistente con una dimostrazione particolarmente rigorosa, che non risulta essere stata fornita e che non pare possa essere costituita dal video prodotto dalla società, che, al più, potrebbe offrire qualche elemento, ma solo di natura oggettiva sulle concrete modalità della manovra.
Con il primo motivo di appello la Parte_1
impugna la sentenza per aver erroneamente ritenuto che l'assenza del lavoratore fosse giustificata da malattia e che fosse onere del datore di lavoro dimostrarne la falsità; inoltre, la sentenza sarebbe viziata da motivazioni incoerenti rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti e alle prove acquisite nel corso del giudizio.
Con il secondo motivo di appello la società critica la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che il danneggiamento dei beni aziendali fosse riconducibile a un comportamento non doloso, ma
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colposo o addirittura inevitabile, omettendo di pronunciarsi su tutti i fatti contestati: la decisione impugnata, infatti, avrebbe errato nel ritenere che il video acquisito in giudizio dimostrasse esclusivamente aspetti di natura oggettiva riguardanti le modalità della manovra, senza invece chiarire se il comportamento fosse volontario o meno, omettendo così di valutare adeguatamente la sussistenza di un possibile dolo o colpa grave.
L'appello è infondato.
In via preliminare, per ragioni di ordine logico, va rilevato che l'appellato ha espressamente reiterato (pag. 11 della memoria)
l'eccezione, già proposta nel ricorso introduttivo (pagg. 25-26), di violazione dell'art. 4 St. Lav., con riferimento all'inutilizzabilità delle informazioni raccolte mediante gli strumenti di ripresa audiovisiva.
In sede di discussione orale, il difensore dell'appellante ha rilevato che la controparte avrebbe dovuto impugnare la sentenza per omessa pronuncia sul punto.
Il rilievo è infondato, perché il meccanismo previsto dall'art. 346
c.p.c. comporta che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite;
in tal caso la parte è soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà
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di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo” (Cass. S.U.
13195/2018).
Nel caso in esame, come si evince anche dalla documentazione prodotta in corso di giudizio (doc. 4 appellante), le telecamere Cont erano state autorizzate il 17.3.2020 da parte dell' di Genova per ragioni connesse alla tutela del patrimonio aziendale.
Peraltro, non risulta che la società appellante avesse mai provveduto a dare al lavoratore “adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196”, come prescritto dall'art. 4, 3° comma, St. Lav., ai fini dell'utilizzabilità, “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, delle informazioni raccolte con gli strumenti di controllo a distanza: il consenso al trattamento dei dati personali, rilasciato dal sig. all'atto dell'assunzione (v. allegato al contratto CP_1
di lavoro, doc. 2 appellante), non contiene minimamente le informazioni concernenti le caratteristiche delle telecamere utilizzate, le modalità d'uso delle stesse, le modalità di effettuazione dei controlli, l'utilizzabilità dei dati raccolti a fini disciplinari, e la stessa appellata non ha allegato né dedotto di avere fornito altre successive informazioni nel rispetto del D.Lgs.
196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
In applicazione di tali principi deve affermarsi l'inutilizzabilità ai fini disciplinari del filmato acquisito attraverso il sistema di videosorveglianza (doc. 3 appellante).
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La difesa dell'appellante rileva, comunque, che le evidenze delle immagini del video erano state dettagliatamente spiegate alle pagg. 13-15 della propria memoria difensiva di primo grado, e non erano mai state contestate dalla difesa avversaria, con la conseguenza che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto porre a base della decisione quelle allegazioni non contestate.
La tesi non è fondata: nel primo grado di giudizio, il sig. era il ricorrente e, quindi, non era gravato da oneri di CP_1
specifica contestazione dei fatti allegati dal convenuto nella sua memoria difensiva, avendo egli fornito, nel proprio atto introduttivo, una ricostruzione dei fatti, relativamente al danneggiamento del mezzo aziendale, del tutto incompatibile con quella esposta, a posteriori, dal convenuto nella memoria ex art. 416 c.p.c.. Le parti, quindi, avevano fornito al Giudice, nei rispettivi atti introduttivi, due versioni dei fatti contrastanti e non avevano l'onere di reiterare, all'infinito, la contestazione dell'altrui versione.
Le condotte di danneggiamento del mezzo aziendale e di avere mentito sulla dinamica dell'accaduto, contestate al lavoratore con le lettere del 30.4.2021 e del 19.5.2021, risultano, pertanto, del tutto sfornite di prova.
Quanto al primo motivo di appello, la questione sottoposta all'esame della Corte non attiene all'assenza del lavoratore dal servizio nella giornata del 13.4.2021, che può considerarsi pacifica, ma ad un comportamento del dipendente connotato da un quid pluris rappresentato “dall'aver mentito sulle reali
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ragioni dell'assenza sul lavoro simulando la malattia” e dall'avere “tentato di riversare gli oneri economici dell'assenza
a carico del datore di lavoro”, sostenendo l'appellante che tale condotta avrebbe integrato un tentativo di inganno, compromettendo irrimediabilmente la fiducia e determinando il licenziamento.
Come affermato dal giudice di primo grado, l'unico dato accertato è che il lavoratore si è assentato dal lavoro per un giorno senza produrre il certificato medico a giustificazione dell'assenza, mentre la supposta falsità della dichiarazione relativa alla malattia, o la simulazione della stessa, non trovano alcun riscontro probatorio.
Occorre, pertanto, esaminare se l'assenza ingiustificata per un giorno legittimi l'applicazione della sanzione espulsiva adottata, tenendo conto del principio di proporzionalità, che impone di valutare la congruenza tra la violazione commessa e la severità della misura disciplinare inflitta.
Il rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri e, in particolare, la procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari, è ancora regolato dalle disposizioni speciali del R.D. 148/1931: l'assenza ingiustificata dal servizio per un solo giorno è punita con la multa, ai sensi dell'art. 41 del R.D. 148/1931 (v. anche art. 14
Accordo 27/11/2000 di rinnovo del CCNL di categoria).
L'unica mancanza che risulta provata, dunque, non giustifica l'intimazione del licenziamento per giusta causa, che risulta sanzione del tutto sproporzionata rispetto alla modesta gravità
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dell'illecito.
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 4.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 3.4.2025.
IL PRESIDENTE est.
Federico Grillo Pasquarelli
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