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Sentenza 31 maggio 2025
Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 31/05/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
RGEN N 308/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
…
IL G.U.
Dr. Francesco Lauricella
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto: “Altri contratti atipici”
PROMOSSO DA
in persona del legale rappresentante pro tempore (P.I. Parte_1
) P.IVA_1
Avv. Giovanni Sanfilippo
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore Dott. Controparte_2
RESISTENTE
, in persona del legale rappresentante Controparte_3
pro tempore (P.I. P.IVA_2
Avv. Giuseppe Laspina
RESISTENTE
E
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore (C.F. ) P.IVA_3
RESISTENTE
Avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce
Conclusioni delle parti:
Le parti discutono e concludono come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.2.2024, ritualmente notificato a controparte, la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, impugnava, al fine Parte_1
di ottenerne l'annullamento, sei cartelle di pagamento afferenti a tributi erariali e contributivi e precisamente: - cartella di pagamento NR. 29220080004257326 000 – ANNO 2008 ;
- cartella di pagamento NR. 29220090004350814 000 – ANNO 2009 ;
- cartella di pagamento NR. 29220100001093062 000 – ANNO 2009 ;
- cartella di pagamento NR. 29220130003498673 000 – ANNO 2013 ;
- cartella di pagamento NR. 29220140006591516 000 – ANNO 2014 ;
- cartella di pagamento NR. 29220160000728030 000 – ANNO 2016 .
La ricorrente eccepiva la prescrizione del diritto di credito, anche a titolo di interessi e sanzioni, delle somme oggetto delle cartelle di pagamento nonchè la violazione dell'art. 1, commi da 537 a 543, L. 228/2012.
CP_ Costituitosi in giudizio, l' rilevava, con riferimento alla cartella esattoriale sub 3 del ricorso, la competenza del Giudice del lavoro nonché l'inammissibilità del ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art.
3-bis, D.L. 146/21, conv. con L. 215/21 ed in quanto proposto oltre il termine di quaranta giorni ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. lgs. n. 46/1999,
con condanna alle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' , in persona Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, tra l'altro, eccepiva l'inammissibilità
dell'impugnazione dell'estratto di ruolo ed in generale della domanda per carenza di interesse ad agire ex art.100 c.p.c. e perché tardiva, il difetto di giurisdizione del GO e la mancata maturazione del termine prescrizionale relativo al credito e alle sanzioni, con richiesta di condanna alle spese.
Costituitasi in giudizio, altresì, l' Controparte_1
di , in persona del legale rappresentante pro tempore, tra l'altro, eccepiva, in CP_1
via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito, la mancata maturazione del termine prescrizionale relativo al credito nonché, per la cartella di pagamento nr.
29220090004350814 000, la già avvenuta impugnazione con sentenza di rigetto n.
565/2013 da parte della di , con Controparte_6 CP_1
richiesta di condanna alle spese.
Discusso oralmente all'udienza del 10/4/2025, il procedimento viene trattenuto in decisione, indicando il termine di giorni 60 per il deposito della motivazione .
OSSERVA
PRESCRIZIONE – ECCEZIONE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE GO –
INSUSSISTENZA
L'art. 276, comma 2, c.p.c. impone al Giudice di esaminare preventivamente “le questioni
pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e quindi il merito della causa”.
Va preliminarmente affermata la giurisdizione del GO a conoscere della presente controversia quanto all'eccezione di prescrizione del diritto di credito.
Sulla materia in esame si é di recente pronunciata ( di seguito a Cass. Sez. Unite
ordinanza n. 26817 del 16 ottobre 2024 ) Cassazione civile Sez. Unite con ordinanza
n. 2098 del 29 gennaio 2025 nel modo seguente :
In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, il
discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria si determina secondo il
criterio del "petitum sostanziale", da identificarsi non solo in funzione della concreta
pronuncia richiesta al giudice, ma anche e soprattutto in relazione alla causa petendi
e alla intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. Alla giurisdizione tributaria
spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi,
modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se
validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo in caso di notificazione
omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici. Alla giurisdizione ordinaria compete
invece la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale,
a prescindere dall'esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici,
nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria successivi
all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione
di pagamento. L'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata
successivamente alla notificazione della cartella rientra nella giurisdizione del giudice
tributario, anche in caso di ritenuta nullità della notifica della cartella, in
quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie
riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il
contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di
pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.
Osserva questo GU che la ordinanza recente della S.C. va letta appena riportata va
letta cum grano salis ovvero :
la S.C. con l'ordinanza in questione non ha sempre e comunque ricondotto alla
giurisdizioone del Giudice Tributario ogni controversia che investa la avvenuta
prescrizione delle pretesa tributaria, ma ha mantenuto nella giurisdizione del
Giudice Ordinario quelle pretese estintive tributarie dovute a prescrizione ( o ad
altri fatti estintivi) che si siano maturate dopo la notifica della cartella esattoriale.
A tale conclusioni conduce l'inciso utilizzato per escludere da tale ultimo
inserimento quelle pretese estintive maturatesi dopo la notifica “ anche in caso di
ritenuta nullità della notifica della cartella ”, sola evenienza, quella della “ nullità della notifica ” ( e si ripete “ sola ” ) in cui trova una nuova estensione la giurisdizione
del Giudice Tributario ( per il caso di notifica meramente irregolare della cartella
esattoriale e di maturazione dell'evento estintivo dopo la tentata notifica resta contra
- a giudizio di questo GU, interpretando il dictum della S.C. - la giurisdizione del
G.O. ).
Occorre chiedersi se alla “ nullità della cartella ” possa assimilarsi anche l'ipotesi di
mancata prova della effettuata notifica in questione .
A tale conclusione non può pervenirsi. Un conto é, infatti, l'atto di notifica mancante
( come in concreto ) altro é l'atto di notifica nullo o inesistente . Il concetto di atto “
nullo ” afferisce alla mancanza di requisiti formali essenziali intrinseci dell'atto ( ad
esempio, mancata sottoscrizione del notificante a mancata attestazione di avvenuta
notifica); quanto al concetto di “ inesistenza ”, a giudizio di questo GU, lo stesso non
é integrato dalla mera mancata effettuazione dell'atto notificatorio bensì dalla sua
effettuazione in modalità tali da renderlo del tutto inesistente giuridicamente ( in
quanto, ad esempio, compiuto da soggetto non abilitato e con modalità del tutto non
conformi; si pensi ad una notifica non scritta, ma orale ).
Ciò premesso, a giudizio di questo GU - in armonia con la decisione a SSUU della
S.C. intervenuta con ordinanza n. 2098 del 29 gennaio 2025 - nell'ipotesi di sola
mancata prova della effettuata notifica delle cartelle esattoriali gli eventi interruttivi
verificatisi dopo la pretesa notifica si risolvono in fatti interruttivi maturati dopo la
predetta pretesa notifica delle cartelle esattoriali e come tali rientrano nella
giurisdizione del GO.
Occorre, per l'effetto delibare ed esaminare in concreto la questione della avvenuta
prescrizione o meno delle imposizioni tributarie oggetto delle cartelle esattoriali oggi
impugnate, evidenziando che ogni difetto di prova di avvenuta notifica successivo alla data di pretesa notifica oggetto di contraddittorio tra le parti non può che
comportare la prescrizione – come detto apprezzabile da parte di questo GO e non
dal Giudice Tributario – delle imposizioni per fatto successivo alla data di pretesa
notifica e pervenire, in questa sede, nell'ipotesi di accertata prescrizione, alla
declaratoria di nullità della cartella opposta-
Ricorre, pertanto, un vizio della procedura esattoriale riconduciblie a
[...] che ricade anche sotto l'aspetto della insussistenza della Controparte_7 regolarità formale nell'orbita giurisdizionale del GO in ragione della previsione ex art. 2 del d. lgs. 31/12/1992, n. 546 ( investendo, poi, tale orbita, anche la questione prescrizionale con maturazione post-notifica ) norma per la quale :
“ Oggetto della giurisdizione tributaria
1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni altro accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica.
.
Gli eventi prescrittivi maturatisi dopo la notifica delle cartella di pagamento,
pertanto, continuano ad essere inseriti nella valutazione e giurisdizione del GO
quando non si sia in presenza di notifica “ nulla ” o “ inesistente ” ma si sia in presenza di notifica storicamente allegata nella forma di notifica meramente “ non
provata ” o “ assunta come irregolare ” .
Alla luce del superiori iter argomentativo va delibata l'eccezione di prescrizione con riferimento alle cartelle opposte ad eccezione di quella con NR. 29220100001093062000
per la quale si ritiene - come da motivazione che sotto immediatamente segue - la competenza di altro GO ovvero del Giudice del Lavoro.
CARTELLA DI PAGAMENTO NR. 29220100001093062000 – INCOMPETENZA
PER MATERIA – SUSSISTENZA – COMPETENZA DEL GIUDICE DEL
LAVORO
CP_ Quanto all'eccezione di incompetenza per materia rilevata dall con riferimento alla cartella esattoriale con NR. 29220100001093062000, in favore del Giudice del lavoro competente per territorio, la stessa è fondata e deve essere accolta.
E' pacifico che “rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non di quello
tributario la controversia avente ad oggetto diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto
previdenziale obbligatorio anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale
a mezzo di cartella esattoriale, non solo per l'intrinseca natura del rapporto, ma anche
perché l'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, sul riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, nell'estendere tale procedura anche ai contributi o premi dovuti agli enti
pubblici previdenziali, espressamente prevede che il contribuente, in presenza di
richiesta di contributi previdenziali, possa proporre opposizione contro l'iscrizione a
ruolo dinanzi al giudice del lavoro” (Cass., sentenza n. 14077/2023). L'opposizione avverso la cartella indicata dall'attore sub 3 del proprio ricorso ( cartella con NR. 29220100001093062000), avente ad oggetto contributi previdenziali, va proposta, pertanto, al giudice competente per materia ovvero il Tribunale – Sezione
lavoro, territorialmente competente.
ESAME DELLA QUESTIONE RELATIVA ALLA PRESCRIZIONE POST
NOTIFICA CON RIFERIMENTO ALLE SINGOLE RESIDUE CARTELLE
IMPUGNATE
Si procede, ora, ad un esame gradato delle singole cartelle sul piano prescrizionale.
Si evidenzia innanzitutto che tutte le cartelle ad eccezione di quella sottoposta come sopra alla giurisdizione del Giudice del Lavoro riguardano tributi con prescrizione decennale
( trattasi, infatti, o di addizionali regionali IRPEF o di imposizioni per debito IVA ).
Analiticamente si osserva ( alla luce della produzione di parte opponente - da cui é dato evincere, dai relativi estratti di ruolo, anche la natura dell'imposizione e l'anno di riferimento - nonché alla luce della produzione offerta da parte della convenuta della
) : Controparte_3
- cartella di pagamento NR. 29220080004257326 000 – ANNO 2008 - NR.450005 -
VISTO 13.12.2007 – PARTITA 45371 – ASSERITAMENTE NOTIFICATA IL
23.04.2008.
OGGETTO : tributi risalenti all'anno 2004 dovuti ad “ addizionale regionale IRPEF ” La resistente ha provato la notifica della Controparte_3
cartella in data 25/1/2011, mediante la produzione della relativa cartolina di ricevimento
( il credito non é prescritto e la cartella va, per l'effetto, confermata).
- cartella di pagamento NR. 29220090004350814 000 – ANNO 2009 - NR. 450011 -
VISTO 05.01.2009 – PARTITA 84821 – ASSERITAMENTE NOTIFICATA IL
05.12.2009;
OGGETTO : tributi risalenti all'anno 2005 dovuti ad “ addizionale regionale IRPEF ”
La resistente ha provato la notifica della Controparte_3
cartella in data 5/12/2009, mediante la produzione della relativa cartolina di ricevimento
( il credito non é prescritto e la cartella va, per l'effetto, confermata).
- cartella di pagamento NR. 29220130003498673 000 – ANNO 2013 - NN. 250018 E
250058 – VISTO 07.12.2012 e 08.01.2013 - PARTITA 39324 E 67391 -
ASSERITAMENTE NOTIFICATA IL 16.08.2013;
OGGETTO : tributi risalenti all'anno 2009 dovuti a debito IVA.
La resistente ha provato la notifica della Controparte_3
cartella in data 18/7/2013, mediante la produzione della relativa cartolina di ricevimento
( il credito non é prescritto e la cartella va, per l'effetto, confermata).
- cartella di pagamento NR. 29220140006591516 000 – ANNO 2014 – N. 250060-
VISTO 29.01.2014 – PARTITA 55460 – ASSERITAMENTE NOTIFICATA IL
05.12.2014; OGGETTO : tributi risalenti all'anno 2009 dovuti a debito IVA.
La resistente non ha provato la notifica Controparte_3
della cartella mediante la produzione della relativa cartolina di ricevimento ( il credito
é, pertanto, prescritto per decorso della prescizione decennale e la cartella va, per
l'effetto, annullata ).
- cartella di pagamento NR. 29220160000728030 000 – ANNO 2016 – NN. 250018 E
250037 – VISTO DEL 23.12.2015 E DEL 28.01.2016 – PARTITA 14949 E 21077 –
ASSERITAMENTE NOTIFICATA IL 11.07.2016.
OGGETTO : tributi risalenti all'anno 2012 dovuti ad “ IRPEF ”
La resistente ha provato la notifica della Controparte_3
cartella in data 11/7/2016, mediante la produzione della relativa cartolina di ricevimento
( il credito non é prescritto e la cartella va, per l'effetto, confermata).
Il ricorso proposto é, infine, infondato nella parte in cui eccepisce l'annullabilità delle
“partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore” per l'omessa risposta nel termine di 220 giorni dalla richiesta del contribuente ai sensi dell'art. 1, comma 540, L.
228/2012 .
Dirimente ai fini del decidere è la previsione dell'art. 1, comma 538, L. 228/2012, per il quale “a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla notifica, da parte del
concessionario per la riscossione, del primo atto di riscossione utile o di un atto della
procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal concessionario il
contribuente presenta al concessionario per la riscossione una dichiarazione anche con
modalità telematiche con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento
o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del
diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso
esecutivo; b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una
sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una
sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la
pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la
riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in
oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente
creditore”.
Dalla documentazione in atti e per stessa ammissione di parte ricorrente, a fronte di cartelle di pagamento notificate nell'arco temporale tra il 2008 ed il 2016, la dichiarazione di cui sopra risulta inviata a mezzo pec solo in data 28.4.23, quindi, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica.
Il ricorso pertanto deve essere rigettato, in parte qua, in quanto tardivo.
SPESE DEL PROCEDIMENTO
In virtù del complesso quadro giurisprudenziale e delle nuove questioni interpretative affrontate, nonché in ragione della reciproca soccombenza, sussistono giusti motivi per compensare, per l'intero, le spese di lite tra la ricorrente e le resistenti.
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa: - Dichiara la sussistenza della giurisdizione dell'adito Giudice Ordinario quanto all'eccezione di prescrizione con riferimento alle cartelle di impugnazione diverse da quella con n. n. 29220100001093062000;
- , per effetto di prescrizione maturata successivamente alla asserita notifica CP_8
della cartella, la seguente cartella oggetto di impugnazione :
- cartella di pagamento NR. 29220140006591516 000 – ANNO 2014 ;
- CONFERMA non ricorrendo la eccepita prescrizione successivamente alla rispettiva data di notifica, le seguenti cartelle:
- cartella di pagamento NR. 29220080004257326 000 – ANNO 2008 ;
- cartella di pagamento NR. 29220090004350814 000 – ANNO 2009 ;
- cartella di pagamento NR. 29220130003498673 000 – ANNO 2013 ;
- cartella di pagamento NR. 29220160000728030 000 – ANNO 2016 .
- DICHIARA L'INCOMPETENZA PER MATERIA del Tribunale adito a favore del
Giudice del Lavoro, territorialmente competente, con riferimento alla cartella di pagamento n. 29220100001093062000 e assegna il termine di mesi tre ex art. 50 c.p.c.
per la riassunzione della causa davanti al Giudice competente;
- Compensa, per l'intero, le spese di lite tra in persona del Parte_1
legale rappresentante pro tempore e le resistenti.
Caltanissetta, così deciso in data 31/5/2025
Il G.U.
Dr. Francesco Lauricella