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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/05/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. 202/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 202/2025 r.g. promossa da:
, nata a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 14.08.1968 (DNI Parte_1
20.259.932), , nata a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 24.09.1972 Parte_2
( ), nato a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 14.01.1976 C.F._1 Parte_3
(DNI 24.959.107), , nato a [...], provincia di Cordoba Parte_4
(Argentina) il 13.05.2006 (DNI 46.721.994), , nato a [...], Parte_5
provincia di Cordoba (Argentina) il 20.10.2008 (DNI 48.965.569), , nato a [...] Parte_6
Calamuchita, provincia di Cordoba (Argentina) il 27.07.2017 (DNI 56.454.921) tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Boezio 6 presso lo studio dell'Avv. SIMONE TAMAGNINI (C.F.
, che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Diritti della cittadinanza pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti chiedevano accertarsi e dichiararsi il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, per discendenza diretta da cittadino italiano nato il [...] in
Manoppello (PE), il quale emigrava in Argentina e mai veniva naturalizzato come cittadino argentino.
2. Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
3. A sostegno della propria domanda deducevano che in data 10.06.1900 nasceva in Manoppello il sig.
, figlio dei cittadini italiani e;
che lo stesso si univa in Persona_1 Parte_7 Persona_2
matrimonio il 16.10.1937 a Montes de Oca (provincia di Santa Fe) con la sig.ra cittadina Persona_3
italiana; che decedeva il 28.01.1952 a Landela (Santa Fe); che da detta unione nasceva Persona_4
il 09.05.1945 a Landela (Santa Fe), la quale si univa in matrimonio con il
[...] Controparte_2
21.08.1976 a San Jorge (San Martin), dalla cui unione nascevano il Parte_1
14.08.1968 a San Francisco (Cordoba), il 24.09.1972 a Devoto (Cordoba) e Parte_2 [...]
il 14.01.1976 a quest'ultimo contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_3 CP_3 [...]
, dalla cui unione nascevano, in Santa Rosa de Calamuchita, il Persona_5 Persona_6
13.05.2006, il 20.10.2008 e il 27.07.2017; che la cittadinanza italiana è Parte_5 Parte_6 stata trasmessa iure sanguinis da , l'avo emigrato originariamente investito dello status Persona_1 di cittadino, dando prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza e della mancata naturalizzazione dell'avo dante causa prima della nascita della figlia . Persona_4
4. Agli atti del presente procedimento risulta, altresì, che gli odierni ricorrenti si siano preventivamente rivolti agli uffici consolari di Cordoba (Argentina) per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana senza però ottenere, allo stato, la fissazione di alcuna data per un appuntamento o una convocazione. Ciò è dovuto al fatto che, presso tali organi consolari, i richiedenti debbano affrontare un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benché dovuto ad un notevole numero di richieste di cittadinanza, crea, di fatto, uno stato di paralisi dei servizi competenti ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il
Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
5. Ciò premesso, si deve osservare, poi, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui "la risultante di un tale pagina 2 di 5 schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. U n. 4466/09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione" (Corte di Cassazione Sez. U, sentenza n.
25317 del 2022, per cui "secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva").
6. Orbene, nel caso di specie, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis. Precisamente, risulta provata la linea ininterrotta di discendenza dall'avo , cittadino italiano, trasferitosi in Argentina dove, Persona_1
giova ribadire, mai si è naturalizzato cittadino argentino, trasmettendo a tutti i propri discendenti, fino agli odierni ricorrenti, la cittadinanza italiana che deve pertanto essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano con tutte le conseguenze del caso.
7. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n.
91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e pagina 3 di 5 figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
8. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
9. Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara che , nata a [...], provincia di Cordoba Parte_1
(Argentina) il 14.08.1968, , nata a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il Parte_2
24.09.1972, nato a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 14.01.1976, Parte_3 [...]
, nato a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 13.05.2006, Parte_4
, nato a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 20.10.2008 e Parte_5
, nato a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 27.07.2017 sono Parte_6
cittadini italiani;
b) Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
c) spese integralmente compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Pescara, il 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
Nella persona della Dott.ssa Luigina Tiziana Marganella in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 202/2025 r.g. promossa da:
, nata a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 14.08.1968 (DNI Parte_1
20.259.932), , nata a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 24.09.1972 Parte_2
( ), nato a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 14.01.1976 C.F._1 Parte_3
(DNI 24.959.107), , nato a [...], provincia di Cordoba Parte_4
(Argentina) il 13.05.2006 (DNI 46.721.994), , nato a [...], Parte_5
provincia di Cordoba (Argentina) il 20.10.2008 (DNI 48.965.569), , nato a [...] Parte_6
Calamuchita, provincia di Cordoba (Argentina) il 27.07.2017 (DNI 56.454.921) tutti elettivamente domiciliati in Roma, via Boezio 6 presso lo studio dell'Avv. SIMONE TAMAGNINI (C.F.
, che li rappresenta e difende giusta procura in atti C.F._2
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
Nonché
PUBBLICO MINISTERO PRESSO QUESTO TRIBUNALE
OGGETTO: Diritti della cittadinanza pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti chiedevano accertarsi e dichiararsi il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, per discendenza diretta da cittadino italiano nato il [...] in
Manoppello (PE), il quale emigrava in Argentina e mai veniva naturalizzato come cittadino argentino.
2. Il , ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
3. A sostegno della propria domanda deducevano che in data 10.06.1900 nasceva in Manoppello il sig.
, figlio dei cittadini italiani e;
che lo stesso si univa in Persona_1 Parte_7 Persona_2
matrimonio il 16.10.1937 a Montes de Oca (provincia di Santa Fe) con la sig.ra cittadina Persona_3
italiana; che decedeva il 28.01.1952 a Landela (Santa Fe); che da detta unione nasceva Persona_4
il 09.05.1945 a Landela (Santa Fe), la quale si univa in matrimonio con il
[...] Controparte_2
21.08.1976 a San Jorge (San Martin), dalla cui unione nascevano il Parte_1
14.08.1968 a San Francisco (Cordoba), il 24.09.1972 a Devoto (Cordoba) e Parte_2 [...]
il 14.01.1976 a quest'ultimo contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_3 CP_3 [...]
, dalla cui unione nascevano, in Santa Rosa de Calamuchita, il Persona_5 Persona_6
13.05.2006, il 20.10.2008 e il 27.07.2017; che la cittadinanza italiana è Parte_5 Parte_6 stata trasmessa iure sanguinis da , l'avo emigrato originariamente investito dello status Persona_1 di cittadino, dando prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza e della mancata naturalizzazione dell'avo dante causa prima della nascita della figlia . Persona_4
4. Agli atti del presente procedimento risulta, altresì, che gli odierni ricorrenti si siano preventivamente rivolti agli uffici consolari di Cordoba (Argentina) per vedersi ivi riconoscere, in via amministrativa, la cittadinanza italiana senza però ottenere, allo stato, la fissazione di alcuna data per un appuntamento o una convocazione. Ciò è dovuto al fatto che, presso tali organi consolari, i richiedenti debbano affrontare un periodo di attesa sproporzionato ed oggettivamente elevato che, benché dovuto ad un notevole numero di richieste di cittadinanza, crea, di fatto, uno stato di paralisi dei servizi competenti ed istituzionalmente preposti a tale tipo di attività. Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il
Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana del richiedente.
5. Ciò premesso, si deve osservare, poi, come lo schema relativo all'acquisto della cittadinanza sia stato esposto in modo compiuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, per cui "la risultante di un tale pagina 2 di 5 schema è molto semplice. La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario. Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. Donde la prova è nella linea di trasmissione. Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (Cass. Sez. U n. 4466/09). Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione" (Corte di Cassazione Sez. U, sentenza n.
25317 del 2022, per cui "secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva").
6. Orbene, nel caso di specie, dall'esame dei documenti depositati in atti si rileva la discendenza ininterrotta dei ricorrenti dal cittadino italiano sopra indicato, sicché non può dubitarsi della trasmissione ai medesimi della cittadinanza iure sanguinis. Precisamente, risulta provata la linea ininterrotta di discendenza dall'avo , cittadino italiano, trasferitosi in Argentina dove, Persona_1
giova ribadire, mai si è naturalizzato cittadino argentino, trasmettendo a tutti i propri discendenti, fino agli odierni ricorrenti, la cittadinanza italiana che deve pertanto essere riconosciuta, per accertata discendenza diretta da un capostipite italiano con tutte le conseguenze del caso.
7. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n.
91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”. La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e pagina 3 di 5 figlio. Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero: 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato); 2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
8. Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
9. Dunque, alla luce della consolidata giurisprudenza, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta. Nel caso di specie, risultano integralmente provati i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_1
provvedimenti conseguenti.
7. Tenuto conto della natura della procedura e non essendovi stata costituzione in giudizio delle altre parti, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, accoglie il ricorso e, per l'effetto:
a) accerta e dichiara che , nata a [...], provincia di Cordoba Parte_1
(Argentina) il 14.08.1968, , nata a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il Parte_2
24.09.1972, nato a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 14.01.1976, Parte_3 [...]
, nato a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 13.05.2006, Parte_4
, nato a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 20.10.2008 e Parte_5
, nato a [...], provincia di Cordoba (Argentina) il 27.07.2017 sono Parte_6
cittadini italiani;
b) Ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere Controparte_1
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni nei registri di stato civile della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
c) spese integralmente compensate.
pagina 4 di 5 Così deciso in Pescara, il 22 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
Dispone ai sensi dell'art.52 D.lgs. 196/2003 che in caso di riproduzione e diffusione del presente provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
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