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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. IV, sentenza 23/01/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente e Relatore
CASTROVINCI DARIO, Giudice
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 897/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IPOTEC n. 29876202500000294 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16.5.2025 ,presentava ricorso avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29876202500000294000 , notificata il 17.4.2025 , ed i sottostanti “atti aventi ad oggetto tributi” .
Chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato per i motivi indicati in ricorso.
L' DE s.p.a. si costituiva in giudizio e chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte:
E' infondata è la prima eccezione.
Difatti, non è dovuta “la prodromica notifica della cartella di pagamento”.
Ai sensi dell' art. 77 DPR 602/73, difatti, “decorso inutilmente il termine di cui all' art. 50 co. 1 , il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell' importo complessivo dei crediti per i quali si procede”.
L' art. 50, invece, si riferisce ai termini per iniziare l' espropriazione forzata, e non riguarda affatto l' iscrizione ipotecaria, che ha natura di atto di conservazione della garanzia patrimoniale.
Eccezioni 2-3, relative alla pretesa prescrizione quinquennale dei crediti non erariali e decennale, quanto ai crediti erariali.
Il ricorrente ha del tutto genericamente sollevato le eccezioni di cui sopra.
L' DE, con la sua costituzione, ha allegato copia delle notifiche degli atti sottostanti alla
Comunicazione impugnata ( vedi allegati alle controdeduzioni), effettuate via pec o con notifica postale diretta.
Ha , peraltro, dimostrato di avere anche notificato, nel 2017, 2018, 2022, 2023, 2024 ( vedi allegati da 30
a 39) numerose intimazioni di pagamento , che costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione.
La prova della regolare notifica delle cartelle e delle Intimazioni è completa ed esaustiva e, peraltro, la ricorrente non ha affatto preso posizione circa la prova delle notifiche degli atti prodromici , fornita dalla resistente DE .
Destituita di fondamento, quindi, è l' eccezione di prescrizione, sia della sorte capitale dei tributi indicati nell' Intimazione, sia delle sanzioni ed interessi, sia per i crediti non erariali, sia per i crediti erariali
Si deve , poi, tenere conto che i termini di prescrizione, peraltro, sono stati sospesi/interrotti per 541 giorni, dal 8.3.2020 al 31.8.2021, in forza della normativa emergenziale ( Art. 68 D.L. n. 18/2020;
L.106/2021 di conversione del DL n. 73/2021 ) .
A ciò si aggiunge che, relativamente ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie , affidati all'
Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente , fino alla data del
31.12.2021 , è prevista la proroga di 24 mesi , anche in deroga alle disposizioni dell' art. 3 co. 3
L.27.7.2000, n. 212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate .
Le norme in questione, è appena il caso di ricordare, riguardano non solo “ i pagamenti”, ma anche la
“liquidazione, controllo, accertamento e riscossione”, ai sensi dell' art. 12 co. 1 D.Lgs 159/2015.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate in favore della resistente nella misura di € 1000,00 , oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente nella misura di
€ 1000,00 , oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
Siracusa, 16.1.2026 Il presidente relatore
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 4, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ROSSOMANDI LUCA, Presidente e Relatore
CASTROVINCI DARIO, Giudice
STORACI GIUSEPPINA, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 897/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COM.PREV.IPOTEC n. 29876202500000294 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 16.5.2025 ,presentava ricorso avverso la Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29876202500000294000 , notificata il 17.4.2025 , ed i sottostanti “atti aventi ad oggetto tributi” .
Chiedeva che l'atto impugnato venisse annullato per i motivi indicati in ricorso.
L' DE s.p.a. si costituiva in giudizio e chiedeva nel merito il rigetto del ricorso.
All'udienza del 16.1.2026 il ricorso veniva posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte:
E' infondata è la prima eccezione.
Difatti, non è dovuta “la prodromica notifica della cartella di pagamento”.
Ai sensi dell' art. 77 DPR 602/73, difatti, “decorso inutilmente il termine di cui all' art. 50 co. 1 , il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell' importo complessivo dei crediti per i quali si procede”.
L' art. 50, invece, si riferisce ai termini per iniziare l' espropriazione forzata, e non riguarda affatto l' iscrizione ipotecaria, che ha natura di atto di conservazione della garanzia patrimoniale.
Eccezioni 2-3, relative alla pretesa prescrizione quinquennale dei crediti non erariali e decennale, quanto ai crediti erariali.
Il ricorrente ha del tutto genericamente sollevato le eccezioni di cui sopra.
L' DE, con la sua costituzione, ha allegato copia delle notifiche degli atti sottostanti alla
Comunicazione impugnata ( vedi allegati alle controdeduzioni), effettuate via pec o con notifica postale diretta.
Ha , peraltro, dimostrato di avere anche notificato, nel 2017, 2018, 2022, 2023, 2024 ( vedi allegati da 30
a 39) numerose intimazioni di pagamento , che costituiscono idonei atti interruttivi della prescrizione.
La prova della regolare notifica delle cartelle e delle Intimazioni è completa ed esaustiva e, peraltro, la ricorrente non ha affatto preso posizione circa la prova delle notifiche degli atti prodromici , fornita dalla resistente DE .
Destituita di fondamento, quindi, è l' eccezione di prescrizione, sia della sorte capitale dei tributi indicati nell' Intimazione, sia delle sanzioni ed interessi, sia per i crediti non erariali, sia per i crediti erariali
Si deve , poi, tenere conto che i termini di prescrizione, peraltro, sono stati sospesi/interrotti per 541 giorni, dal 8.3.2020 al 31.8.2021, in forza della normativa emergenziale ( Art. 68 D.L. n. 18/2020;
L.106/2021 di conversione del DL n. 73/2021 ) .
A ciò si aggiunge che, relativamente ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie , affidati all'
Agente della Riscossione durante il periodo di sospensione e, successivamente , fino alla data del
31.12.2021 , è prevista la proroga di 24 mesi , anche in deroga alle disposizioni dell' art. 3 co. 3
L.27.7.2000, n. 212 , e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate .
Le norme in questione, è appena il caso di ricordare, riguardano non solo “ i pagamenti”, ma anche la
“liquidazione, controllo, accertamento e riscossione”, ai sensi dell' art. 12 co. 1 D.Lgs 159/2015.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese processuali vanno poste a carico del ricorrente e vanno liquidate in favore della resistente nella misura di € 1000,00 , oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Visto l'art. 91 c.p.c.,
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente nella misura di
€ 1000,00 , oltre rimborso forfettario spese del 15 % ed accessori di legge.
Siracusa, 16.1.2026 Il presidente relatore