CA
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/06/2025, n. 4004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4004 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO Di NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori Magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente rel. dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per la data del 24.06.1964, ha pronunciato la seguente :
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6036/2018 del ruolo generale affari lavoro, vertente
TRA
, P.IVA CCIAA di LA , corrente in LA ( MI) Corso Parte_1 P.IVA_1 Sempione nr.52, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Leggio e Vanessa Ilaria serafini, presso lo studio dei quali in LA al viale Lazio nr.1 elettivamente domicilia,. Anche presso gli indirizzi fax e di posta elettronica in atti indicati, procure alla lite in atti,
=appellante E
[...]
Controparte_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis domicilia in CP_1 lla via Diaz nr. 11, CP_1
-appellati
FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in questa Corte in data 13.12.2018, la società di cui in epigrafe ha interposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, la nr.3080/2018 del 4 dicembre 2018 , che dichiarò l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione nr.
209 del 09.06.2016 , emessa dalla di con Controparte_1 CP_1 la quale vennero accertate violazioni della normativa in materia di lavoro e venne diffidata la compagine sociale al pagamento delle relative sanzioni. La società ha dedotto la tempestività dell'opposizione ed ha argomentato sulla fondatezza nel merito della proposta opposizione, in quanto le sanzioni sarebbero state irrogate per un errato accertamento in fatto e cioè per un travisamento della natura subordinata dei collaboratori della società. Si è concluso per la riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della proposta opposizione e per l'annullamento della ingiunzione di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati ed hanno concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio.
La causa all'odierna udienza di trattazione scritta è stata discussa e decisa .
Il primo motivo di impugnazione è fondato. Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza nr. 3080/2018 , ha ritenuto la tardività della proposta opposizione ai sensi dell'art.6 del D.lgs. nr.150/2011, in quanto l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 14.06.2016, mentre il ricorso risulta depositato in data 18.07.2016, quindi oltre il termine perentorio di 30 giorni. La doglianza è fondata: dagli atti, e precisamente dal registro degli atti telematici, risulta che il ricorso in opposizione risulta essere stato depositato in data14.07.2016, e solo in data 18.07.2016 lo stesso risulta essere stato accettato dalla Cancelleria. La tempestività dell'opposizione è valutata in relazione all'attività di parte e non già con riferimento alla lavorazione dell'Ufficio Giudiziario. L'opposizione è quindi tempestiva e deve essere esaminata nel merito.
Il secondo motivo di appello è però destituito di fondamento.
Osserva la Corte che elemento indefettibile del rapporto di lavoro è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro ( quali, ad esempio,la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non sia agevole l'apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni, che incidono sull'atteggiarsi del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza che dinanzi ad un accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro il giudice non può limitarsi ad attribuire valore legale alle prove documentali offerte dalle parti, dovendosi procedere alla valutazione complessiva del materiale probatorio;
alla stregua delle cui risultanze dovendo ulteriormente il giudicante emettere una valutazione complessiva del risultato di prova ( cfr. Cass. sez. lav.
30.11.2009 n.25224; Cass. sez. lav. 21.11.2001 n.14664; Cass. sez. lav.
03.04.2000 n.4036; Cass. sez. lav. 27.02.2007 n.4500).
Dall'esame del complesso materiale probatorio risulta infatti che , CP_2 [...]
, , , sono risultati CP_3 Persona_1 Controparte_4 CP_5 essere stati addetti all'attività ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo presso il locale Joya Restaurant bar sito in Sant'Antimo al Corso
Europa nr.45 ; più precisamente in data 20.04.2012 alle ore 23.55 il locale fu oggetto di una ispezione da parte del Nucleo Operativo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in CP_1 materia di lavoro e di legislazione sociale;
durante tale attività , vennero individuati sei operatori , dei quali vennero verbalizzate generalità e dichiarazioni;
tutti e sei gli operatori rilasciarono dichiarazioni sulla subordinazione dei loro rapporti con la società e tutte le dichiarazioni ricevute dai verbalizzanti sono concordi sulle modalità di esercizio del vincolo di subordinazione , nonché sulle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
tali dichiarazioni risultano attendibili non soltanto per il motivo sopra indicato- cioè le stesse dichiarazioni sono concordano tra di loro-, ma anche perché ciascuna di esse non è contraddittoria in se stessa e risulta essere stata assunta nell'immediatezza dei fatti. Tale ultima circostanza temporale assume notevole rilevanza in ragione della impossibilità di allegare una differente prospettazione dei fatti che sia coerente e circostanziata.
Dalle stesse dichiarazioni emergono anche la presenza di elementi sussidiari per l'accertamento del lavoro subordinato e cioè l'assenza del rischio dell'attività degli operatori;
le modalità di pagamento della prestazione, tipica del lavoro subordinato;
l'osservanza di un orario di lavoro e l'inserimento delle prestazioni lavorative in una organizzazione lavorativa che non è propria dei singoli operatori.
Le ore lavorate, poi, sono state conteggiate sulla base delle dichiarazioni degli operatori e trasfuse nel verbale di accertamento. E tali conteggi non sono stati oggetto di contestazione.
I documenti prodotti dalla compagine sociale non assumono rilevanza, in primo luogo perché si pongono in contrasto con le dichiarazioni degli operatori ed in secondo luogo perché risultano generiche rispetto alle caratteristiche del lavoro prestato, all'esito dell'effettuato accertamento ispettivo. L'accoglimento del primo motivo di appello costituisce motivo di legge per compensare per un terzo le spese di lite del doppio grado del giudizio, mentre i restanti due terzi delle spese stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello;
b) compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante alla refusione dei restanti due terzi delle spese stesse, pari ad euro 1.300 per il primo grado ed euro 1550,00 per il secondo grado, piuù rimborso forfettario al 15% e Iva e Cpa se dovuti.
Così deciso in Aversa addì 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
composta dai signori Magistrati: dott. Gennaro Iacone Presidente rel. dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. per la data del 24.06.1964, ha pronunciato la seguente :
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6036/2018 del ruolo generale affari lavoro, vertente
TRA
, P.IVA CCIAA di LA , corrente in LA ( MI) Corso Parte_1 P.IVA_1 Sempione nr.52, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giancarlo Leggio e Vanessa Ilaria serafini, presso lo studio dei quali in LA al viale Lazio nr.1 elettivamente domicilia,. Anche presso gli indirizzi fax e di posta elettronica in atti indicati, procure alla lite in atti,
=appellante E
[...]
Controparte_1 in persona del Direttore pro tempore, rappresentati e difesi
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui ope legis domicilia in CP_1 lla via Diaz nr. 11, CP_1
-appellati
FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in questa Corte in data 13.12.2018, la società di cui in epigrafe ha interposto gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, la nr.3080/2018 del 4 dicembre 2018 , che dichiarò l'inammissibilità per tardività dell'opposizione ad ordinanza ingiunzione nr.
209 del 09.06.2016 , emessa dalla di con Controparte_1 CP_1 la quale vennero accertate violazioni della normativa in materia di lavoro e venne diffidata la compagine sociale al pagamento delle relative sanzioni. La società ha dedotto la tempestività dell'opposizione ed ha argomentato sulla fondatezza nel merito della proposta opposizione, in quanto le sanzioni sarebbero state irrogate per un errato accertamento in fatto e cioè per un travisamento della natura subordinata dei collaboratori della società. Si è concluso per la riforma della sentenza impugnata, per l'accoglimento della proposta opposizione e per l'annullamento della ingiunzione di pagamento.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati ed hanno concluso per il rigetto del gravame con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio.
La causa all'odierna udienza di trattazione scritta è stata discussa e decisa .
Il primo motivo di impugnazione è fondato. Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza nr. 3080/2018 , ha ritenuto la tardività della proposta opposizione ai sensi dell'art.6 del D.lgs. nr.150/2011, in quanto l'ordinanza ingiunzione è stata notificata in data 14.06.2016, mentre il ricorso risulta depositato in data 18.07.2016, quindi oltre il termine perentorio di 30 giorni. La doglianza è fondata: dagli atti, e precisamente dal registro degli atti telematici, risulta che il ricorso in opposizione risulta essere stato depositato in data14.07.2016, e solo in data 18.07.2016 lo stesso risulta essere stato accettato dalla Cancelleria. La tempestività dell'opposizione è valutata in relazione all'attività di parte e non già con riferimento alla lavorazione dell'Ufficio Giudiziario. L'opposizione è quindi tempestiva e deve essere esaminata nel merito.
Il secondo motivo di appello è però destituito di fondamento.
Osserva la Corte che elemento indefettibile del rapporto di lavoro è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro ( quali, ad esempio,la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali possono tuttavia essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non sia agevole l'apprezzamento diretto a causa della peculiarità delle mansioni, che incidono sull'atteggiarsi del rapporto. La giurisprudenza di legittimità ha messo in evidenza che dinanzi ad un accertamento della natura subordinata di un rapporto di lavoro il giudice non può limitarsi ad attribuire valore legale alle prove documentali offerte dalle parti, dovendosi procedere alla valutazione complessiva del materiale probatorio;
alla stregua delle cui risultanze dovendo ulteriormente il giudicante emettere una valutazione complessiva del risultato di prova ( cfr. Cass. sez. lav.
30.11.2009 n.25224; Cass. sez. lav. 21.11.2001 n.14664; Cass. sez. lav.
03.04.2000 n.4036; Cass. sez. lav. 27.02.2007 n.4500).
Dall'esame del complesso materiale probatorio risulta infatti che , CP_2 [...]
, , , sono risultati CP_3 Persona_1 Controparte_4 CP_5 essere stati addetti all'attività ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo presso il locale Joya Restaurant bar sito in Sant'Antimo al Corso
Europa nr.45 ; più precisamente in data 20.04.2012 alle ore 23.55 il locale fu oggetto di una ispezione da parte del Nucleo Operativo del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro di finalizzata alla verifica del rispetto delle norme in CP_1 materia di lavoro e di legislazione sociale;
durante tale attività , vennero individuati sei operatori , dei quali vennero verbalizzate generalità e dichiarazioni;
tutti e sei gli operatori rilasciarono dichiarazioni sulla subordinazione dei loro rapporti con la società e tutte le dichiarazioni ricevute dai verbalizzanti sono concordi sulle modalità di esercizio del vincolo di subordinazione , nonché sulle modalità di espletamento della prestazione lavorativa;
tali dichiarazioni risultano attendibili non soltanto per il motivo sopra indicato- cioè le stesse dichiarazioni sono concordano tra di loro-, ma anche perché ciascuna di esse non è contraddittoria in se stessa e risulta essere stata assunta nell'immediatezza dei fatti. Tale ultima circostanza temporale assume notevole rilevanza in ragione della impossibilità di allegare una differente prospettazione dei fatti che sia coerente e circostanziata.
Dalle stesse dichiarazioni emergono anche la presenza di elementi sussidiari per l'accertamento del lavoro subordinato e cioè l'assenza del rischio dell'attività degli operatori;
le modalità di pagamento della prestazione, tipica del lavoro subordinato;
l'osservanza di un orario di lavoro e l'inserimento delle prestazioni lavorative in una organizzazione lavorativa che non è propria dei singoli operatori.
Le ore lavorate, poi, sono state conteggiate sulla base delle dichiarazioni degli operatori e trasfuse nel verbale di accertamento. E tali conteggi non sono stati oggetto di contestazione.
I documenti prodotti dalla compagine sociale non assumono rilevanza, in primo luogo perché si pongono in contrasto con le dichiarazioni degli operatori ed in secondo luogo perché risultano generiche rispetto alle caratteristiche del lavoro prestato, all'esito dell'effettuato accertamento ispettivo. L'accoglimento del primo motivo di appello costituisce motivo di legge per compensare per un terzo le spese di lite del doppio grado del giudizio, mentre i restanti due terzi delle spese stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta l'appello;
b) compensa per un terzo le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante alla refusione dei restanti due terzi delle spese stesse, pari ad euro 1.300 per il primo grado ed euro 1550,00 per il secondo grado, piuù rimborso forfettario al 15% e Iva e Cpa se dovuti.
Così deciso in Aversa addì 24.06.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone