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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVII, sentenza 10/02/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA PP, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BIR3100033/2023 SANZ. DL 167/90 2011
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BIR3100033/2023 TRIBUTI VARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO Ricorrente_1 Luogo e Data_1Il contribuente , nato a [...] appellante impugnava la sentenza n. 2280/2024 del 14/05/2024, depositata in data 27/05/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione n. 1, con cui rigettava il ricorso RGR 398/2024 proposto contro il provvedimento irrogazione sanzioni n. T9BIR3100033/2023, anni d'imposta 2011 e 2012. La vertenza riguardava la regolarizzazione di attività finanziarie in Svizzera (omesso monitoraggio fiscale -Quadro RW) effettuate tramite dichiarazioni integrative. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione n. 1, rigettava il ricorso del contribuente, confermando di fatto la tesi dell'Ufficio contenuta nel provvedimento di irrogazione sanzioni, dunque ritenendo applicabile la sanzione commisurata all'intera attività finanziaria estera (e non solo alla quota di disponibilità) nella irrilevanza della prospettata sproporzione di tale sanzione rispetto all'illecito contestato, in prospettato contrasto con il principio di proporzionalità europeo. Nel presente grado del procedimento il Collegio odierno giudicante, vista l'istanza della AF appellata di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevato che la parte contribuente appellante non ha mosso opposizione alcuna all'accoglimento della suddetta istanza di dichiarazione dell'immediata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992) e rilevato che, al contempo, mancano in atti oggettive e concrete ragioni ostative all'accoglimento della suddetta comune istanza delle parti, procede in conformità della concorde volontà delle parti costituite così come del resto confermata anche in sede di udienza. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione, la CGT di secondo grado provvede come in dispositivo. Le spese vanno regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti costituite. Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 17, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
LA PP, Presidente BLANDINI JACOPO, Relatore FRANCONIERO FABIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 103/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2280/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 1 e pubblicata il 27/05/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BIR3100033/2023 SANZ. DL 167/90 2011
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BIR3100033/2023 TRIBUTI VARI 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 160/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti come in atti.
FATTO E DIRITTO Ricorrente_1 Luogo e Data_1Il contribuente , nato a [...] appellante impugnava la sentenza n. 2280/2024 del 14/05/2024, depositata in data 27/05/2024, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione n. 1, con cui rigettava il ricorso RGR 398/2024 proposto contro il provvedimento irrogazione sanzioni n. T9BIR3100033/2023, anni d'imposta 2011 e 2012. La vertenza riguardava la regolarizzazione di attività finanziarie in Svizzera (omesso monitoraggio fiscale -Quadro RW) effettuate tramite dichiarazioni integrative. Con la sentenza qui impugnata, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano, sezione n. 1, rigettava il ricorso del contribuente, confermando di fatto la tesi dell'Ufficio contenuta nel provvedimento di irrogazione sanzioni, dunque ritenendo applicabile la sanzione commisurata all'intera attività finanziaria estera (e non solo alla quota di disponibilità) nella irrilevanza della prospettata sproporzione di tale sanzione rispetto all'illecito contestato, in prospettato contrasto con il principio di proporzionalità europeo. Nel presente grado del procedimento il Collegio odierno giudicante, vista l'istanza della AF appellata di declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere, rilevato che la parte contribuente appellante non ha mosso opposizione alcuna all'accoglimento della suddetta istanza di dichiarazione dell'immediata estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio (ai sensi dell'art. 46 del D. Lgs. 546/1992) e rilevato che, al contempo, mancano in atti oggettive e concrete ragioni ostative all'accoglimento della suddetta comune istanza delle parti, procede in conformità della concorde volontà delle parti costituite così come del resto confermata anche in sede di udienza. Quanto sopra in premessa, in fatto, in diritto ed in motivazione, la CGT di secondo grado provvede come in dispositivo. Le spese vanno regolate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Tributaria di secondo grado della Lombardia, Sezione 17, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni contraria e diversa istanza, domanda, eccezione e deduzione così provvede:
1. Dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere;
2. Spese di procedura integralmente compensate tra le parti costituite. Così deciso in Milano, in data 21/01/2026.
Il Giudice est. Il Presidente (Dott. Jacopo Blandini) (Dott. Filippo Lamanna)