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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 06/02/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 579/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CUBA) il 06/10/1978, cittadino cubano, residente in [...] A, elettivamente domiciliato in Torino, Via Principi d'Acaja n. 15 presso lo
Studio dell'Avv. Alessio Solinas che lo rappresenta e difende in forza di giusta procura in atti;
ricorrente contro
nata a [...] il [...], C.F. , cittadina CP_1 C.F._2
italiana, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Barbara MACCARIO GIOANNAS, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Luigi Salvatore Cherubini n. 83, per delega in atti pagina 1 di 5 resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e Parte_1
la sig.ra in data 6.3.2009, trascritto nel Comune di Settimo Torinese (TO) al n. 3, CP_1
Parte I, Serie , Anno
2. Disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le annotazioni di
competenza.
3. Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a
reciproche domande per il proprio mantenimento e/o quale assegno divorzile
4. Dare atto che al di là di quanto previsto e disciplinato ai punti precedenti, le parti dichiarano di
null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico patrimoniale, avendo già in precedenza
compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto e avendo già separatamente provveduto, per
quanto ivi non precisato, a risolvere ogni altro eventuale rapporto di natura obbligatoria tra di loro.
5. Disporre che le spese di lite sono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla
solidarietà professionale.”
Per il P.M.: “il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.2.2024,
evocava in giudizio la moglie Parte_1 CP_1
innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio,
premettendo che:
- in data 6.3.2009 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1
con rito civile dell'art. 106 c.c. dall'Ufficiale di Stato Civile di Settimo CP_1
Torinese (TO) (Atto n. 3, Parte I, Serie - Anno 2009), la coppia sceglieva il regime patrimoniale della separazione dei beni (Doc. 1);
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
pagina 2 di 5 - in data 25.2.2013, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con cui dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi (Doc. 2);
- dalla fine della relazione coniugale, i coniugi hanno sempre vissuto separatamente e senza ripresa – neppure temporanea – della convivenza.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del
18.12.2024 (celebrata con modalità di trattazione scritta), esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno trovato un accordo, discusso la causa e, a tanto autorizzate, hanno rassegnato conclusioni congiunte, previa rinuncia alle istanze istruttorie, ai provvedimenti provvisori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c..
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 19.12.2024), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
In ogni caso valga il carattere c.d. universale dell'applicabilità dei Regolamenti UE
in materia.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione all'udienza del 21.12.2010 dinanzi al
Presidente del Tribunale di Torino venivano autorizzati a vivere separati, e le condizioni pagina 3 di 5 della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 2024/2023 passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria del 30.1.2024.
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro;
tale accordo,
può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce del carattere sostanzialmente concordato delle condizioni rassegnate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 6.3.2009 tra il sig. e la sig.ra in Settimo Torinese (TO) Parte_1 CP_1
(Atto n. 3, Parte I)
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
B. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
- di essere economicamente autosufficienti e rinunciare a reciproche domande per il proprio mantenimento e/o quale assegno divorzile
- al di là di quanto previsto e disciplinato ai punti precedenti, le parti dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico patrimoniale, avendo già in precedenza compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto e avendo già
pagina 4 di 5 separatamente provveduto, per quanto ivi non precisato, a risolvere ogni altro eventuale rapporto di natura obbligatoria tra di loro.
C. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 579/2024 R.G. Cont.
Oggetto: scioglimento del matrimonio
promossa con ricorso da:
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(CUBA) il 06/10/1978, cittadino cubano, residente in [...] A, elettivamente domiciliato in Torino, Via Principi d'Acaja n. 15 presso lo
Studio dell'Avv. Alessio Solinas che lo rappresenta e difende in forza di giusta procura in atti;
ricorrente contro
nata a [...] il [...], C.F. , cittadina CP_1 C.F._2
italiana, residente a [...], rappresentata e difesa dall'avv. Barbara MACCARIO GIOANNAS, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Luigi Salvatore Cherubini n. 83, per delega in atti pagina 1 di 5 resistente
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
di Ivrea-
Conclusioni congiunte delle parti
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra il sig. e Parte_1
la sig.ra in data 6.3.2009, trascritto nel Comune di Settimo Torinese (TO) al n. 3, CP_1
Parte I, Serie , Anno
2. Disporre la trasmissione dell'emananda sentenza all'Ufficio di Stato Civile per le annotazioni di
competenza.
3. Dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano a
reciproche domande per il proprio mantenimento e/o quale assegno divorzile
4. Dare atto che al di là di quanto previsto e disciplinato ai punti precedenti, le parti dichiarano di
null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico patrimoniale, avendo già in precedenza
compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto e avendo già separatamente provveduto, per
quanto ivi non precisato, a risolvere ogni altro eventuale rapporto di natura obbligatoria tra di loro.
5. Disporre che le spese di lite sono compensate tra le parti, con rinuncia dei rispettivi difensori alla
solidarietà professionale.”
Per il P.M.: “il PM conclude per l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.2.2024,
evocava in giudizio la moglie Parte_1 CP_1
innanzi l'intestato Tribunale affinché pronunciasse lo scioglimento del loro matrimonio,
premettendo che:
- in data 6.3.2009 il sig. contraeva matrimonio con la sig.ra Parte_1
con rito civile dell'art. 106 c.c. dall'Ufficiale di Stato Civile di Settimo CP_1
Torinese (TO) (Atto n. 3, Parte I, Serie - Anno 2009), la coppia sceglieva il regime patrimoniale della separazione dei beni (Doc. 1);
- dall'unione coniugale non nascevano figli;
pagina 2 di 5 - in data 25.2.2013, il Tribunale di Torino pronunciava sentenza con cui dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi (Doc. 2);
- dalla fine della relazione coniugale, i coniugi hanno sempre vissuto separatamente e senza ripresa – neppure temporanea – della convivenza.
La convenuta si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio formulata dalla controparte.
All'udienza di prima comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. del
18.12.2024 (celebrata con modalità di trattazione scritta), esperito con esito negativo il tentativo di riconciliazione, le parti hanno trovato un accordo, discusso la causa e, a tanto autorizzate, hanno rassegnato conclusioni congiunte, previa rinuncia alle istanze istruttorie, ai provvedimenti provvisori ed agli scritti ex art. 473bis.28 c.p.c..
Nelle sue conclusioni (trasmesse in data 19.12.2024), il P.M. ha chiesto l'accoglimento delle richieste congiunte delle parti.
La domanda va accolta perché fondata.
In ogni caso valga il carattere c.d. universale dell'applicabilità dei Regolamenti UE
in materia.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, possa proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge 6
maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi nel procedimento di separazione all'udienza del 21.12.2010 dinanzi al
Presidente del Tribunale di Torino venivano autorizzati a vivere separati, e le condizioni pagina 3 di 5 della loro separazione venivano stabilite con sentenza n. 2024/2023 passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria del 30.1.2024.
Da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti, riscontrata, sul piano documentale, dalle diverse residenze anagrafiche di ciascun coniuge.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le parti hanno raggiunto l'accordo per definire le questioni tra loro;
tale accordo,
può essere recepito e ratificato dal Collegio in quanto conforme a legge.
Le spese di procedura vanno integralmente compensate tra le parti, alla luce del carattere sostanzialmente concordato delle condizioni rassegnate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
A. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito civile in data 6.3.2009 tra il sig. e la sig.ra in Settimo Torinese (TO) Parte_1 CP_1
(Atto n. 3, Parte I)
ordinando all'Ufficiale di stato civile del detto Comune di provvedere alla trascrizione ed alle relative annotazioni dell'emananda Sentenza nel registro degli Atti di Matrimonio e a tutti gli ulteriori incombenti di legge di cui al R.D. nr. 1238/38 e success. modif;
B. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato quanto segue:
- di essere economicamente autosufficienti e rinunciare a reciproche domande per il proprio mantenimento e/o quale assegno divorzile
- al di là di quanto previsto e disciplinato ai punti precedenti, le parti dichiarano di null'altro avere da pretendere dal punto di vista economico patrimoniale, avendo già in precedenza compiutamente definito e regolato ogni loro rapporto e avendo già
pagina 4 di 5 separatamente provveduto, per quanto ivi non precisato, a risolvere ogni altro eventuale rapporto di natura obbligatoria tra di loro.
C. compensa le spese di procedura integralmente tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 28 gennaio 2025
IL GIUDICE rel./est.
Rossella Mastropietro
IL PRESIDENTE
Alessandro Scialabba
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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