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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/11/2025, n. 16357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16357 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54921/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 54921/2024, avente ad oggetto il ricorso ex artt. 170 D.P.R.
115/2002, 15 d.l.vo n. 150/2011 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 5.11.2025, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Marco Gonella, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Luigi Parenti, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Natali, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione di decreto di liquidazione dei compensi del CTU emesso nell'ambito del procedimento di fronte al Tribunale di Roma n. 41392/2018.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5.11.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso, depositato l'11.12.2024, ha chiesto la riforma del decreto di Parte_1 liquidazione emesso dal Tribunale di Roma, sez. V, in data 18.11.2024, nell'ambito del procedimento n. 41392/2018, con cui era stato liquidato in favore della dott. , quale CTU, il Controparte_3 compenso nella misura di € 2.700,00 oltre accessori di legge, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato e nel merito la declaratoria della nullità della CTU e per l'effetto la revoca del provvedimento di liquidazione, con l'accertamento che nulla era dovuto a titolo di compensi, con conseguente ordine di restituzione dell'importo corrisposto in acconto pari ad € 800,00, in subordine la riduzione dell'importo liquidato nell'importo minimo di legge pari ad €
145,12.
A fondamento del ricorso ha dedotto: - di essere condomino del Parte_2
e di aver in tale qualità introdotto procedimento avente ad oggetto l'impugnazione delle
[...] delibere di approvazione dei bilanci 2016, 2017 e 2018; - che in tale procedimento aveva evidenziati i vari vizi delle delibere adottate, contestando gli addebiti nei suoi confronti per un totale di € 9.000,00 circa;
- che il Giudice aveva ritenuto necessario ammettere consulenza tecnica d'ufficio, nominando la dott. ; - che il CTU aveva richiesto la concessione di due proroghe;
- che in data 26.4.2022 era CP_3 stata depositata la relazione e successivamente in data 19.11.2024 era stata emessa la sentenza n.
17595/2024 con la quale era stata respinta la domanda dell'attore; - che nella stessa data era stato emesso decreto di liquidazione del compenso del CTU, quantificato in € 2.700,00, oltre accessori;
- che la consulenza tecnica doveva essere ritenuta affetta da nullità, per gravi irregolarità e omissioni del CTU, che integravano responsabilità penale e disciplinare, avendo l'ausiliario del Giudice rilasciato pareri ed interpretazioni mendaci o addirittura affermato fatti non conformi al vero, con riferimento alle modalità di ripartizione dei consumi di acqua, delle spese per il portiere, delle spese legali ed in ordine all'ammontare dei lavori straordinari di cui al bilancio consuntivo 2017; - che doveva ritenersi che il
CTU fosse venuto meno ai doveri di imparzialità e fedeltà nell'espletamento dell'incarico; - che comunque l'istanza di liquidazione era stata formulata in forma estremamente generica, non essendo in alcun modo precisati i criteri adottati per la determinazione del compenso;
- che si sarebbe dovuto tener conto del valore della controversia, che non poteva essere individuato in € 204.964,00 bensì doveva aver riguardo alla domanda dell'attore; - che si sarebbe dovuto liquidare al più, considerata la non particolare complessità dell'indagine riconosciuta dallo stesso Giudice a quo e tenuto conto della richiesta di due proroghe, applicando l'art. 2 del D.M. 182/2002 e la riduzione di un terzo. la somma di
€ 145,12; - che sussistevano anche i presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Si è costituito in giudizio il in chiedendo in via Parte_2 CP_1 preliminare che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda di nullità della perizia e nel merito il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 6 A tal fine ha dedotto: - che la domanda di nullità della consulenza tecnica doveva ritenersi del tutto inammissibile in sede di opposizione ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002; - che comunque le contestazioni di merito relative al contenuto della relazione del CTU dovevano ritenersi infondate;
- che in relazione alla quantificazione dei compensi nel decreto di liquidazione, essendo il relativo onere stato posto a carico del ricorrente nella sentenza che aveva definito il giudizio, non sussisteva interesse a contestare quanto dedotto dalla controparte.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia Controparte_3 esecutiva del decreto di liquidazione e dell'opposizione.
A tal fine ha dedotto: - che la richiesta di proroga del termine era stata determinata dalla necessità di acquisire documentazione necessaria all'esecuzione dell'indagine affidata;
- che le critiche al contenuto della relazione esposte nel ricorso in opposizione erano già state formulate quali osservazioni alla bozza dell'elaborato ed erano state fatte oggetto di valutazione nella relazione finale, non avendo poi il Giudice ritenuto necessario disporre alcuna integrazione dell'indagine; - che quindi aveva diligentemente svolto il proprio incarico tecnico- contabile;
- che l'istanza di liquidazione era stata formulata tenendo conto della circostanza che erano stati esaminati bilanci relativi a diverse annualità; - che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere integralmente confermato.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato è stata respinta.
Le istanze di prova orale formulate dall'opponente sono state respinte.
All'udienza del 5.11.2025, a seguito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
In via preliminare, in relazione alla reiterata istanza di ammissione delle prove orali formulata dalla parte ricorrente, deve essere confermata la decisione di rigetto già adottata con ordinanza del
14.4.2025, dal momento che i capitoli di prova articolati attengono tutti a profili di natura documentale e comunque riguardanti le conclusioni di merito della relazione depositata dal CTU, non rilevanti ai fini della decisione nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002.
Deve invero ricordarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento
è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede” (cfr. in tal senso
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36396 del 24/11/2021; Sez. 1, Sentenza n. 7294 del 22/03/2013; Sez.
2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011). pagina 3 di 6 In applicazione di tale principio, deve senz'altro ritenersi inammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere in questa sede la dichiarazione di nullità della relazione di consulenza, doglianza da far valere nell'ambito dell'eventuale impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio, recependo le conclusioni dell'ausiliario del Giudice.
Va invece valutata nel merito la contestazione relativa alla quantificazione dei compensi.
Deve premettersi che alla dott. , nell'ambito del procedimento rg. 41392/2018, era stato CP_3 conferito incarico in data 12.5.2021, con la formulazione del seguente quesito:
Dica il perito, letti gi atti, acquisita eventuale ulteriore documentazione di intesa con le parti;
acquisita in ogni caso, vista la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'attore verso il condominio, qualsivoglia documentazione della quale abbia ritenuto di fare richiesta al condominio in quanto pertinente con l'oggetto del quesito:
a) Se vi siano i giustificativi di spesa relativi alle seguenti voci:
1. consumi di acqua;
2. acquisto materiale di pulizia;
3. spese per portiere e sostituto;
4. esborsi lavori galleria;
b) Se, sulla base del regolamento di condominio e delle delibere condominiali che lo abbiano eventualmente integrato o modificato, sia stato rispettato il disposto del regolamento condominiale afferente il criterio di riparto delle spese dell'acqua e di portierato;
c) Se siano state addebitate all'attore somme di pertinenza del dante causa in violazione del biennio legale di solidarietà”.
Il Giudice aveva concesso termine per il deposito della relazione finale fino al 30.11.2021. Tale termine risulta essere stato prorogato su istanza del CTU fino al 15.5.2022. La relazione è stata depositata in data 26.4.2022, unitamente all'istanza di liquidazione dei compensi in cui era stata richiesta la somma di € 3.396,00, in applicazione delle percentuali di cui all'art. 2 d.p.r. 115/2002 ai valori minimi, individuando il valore della causa in € 204.964.00.
In data 19.11.2024, è stato emesso il decreto di liquidazione, oggi opposto, per l'importo di € 2.700,00 oltre accessori.
La difesa del sig. ha contestato tale liquidazione sotto il profilo della individuazione del Parte_1 valore della controversia, che non dovrebbe essere individuato come richiesto dal CTU, bensì facendo riferimento all'importo oggetto di contestazione pari ad € 9.000,00, con la conseguenza che si sarebbe dovuto riconoscere l'importo di € 145,12, tenuto conto della decurtazione di un terzo da effettuare in quanto il termine sarebbe stato prorogato per fatto imputabile all'ausiliario.
Quanto alla individuazione del valore della controversia, si deve tener conto della circostanza che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha enunciato il seguente principio: “nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una pagina 4 di 6 sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 9068 del 21/03/2022; Sez. 2 - , Ordinanza n. 19250 del 07/07/2021 secondo cui “la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla CP_1 validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro”).
Tenuto conto delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, in cui si chiedeva di annullare e/o dichiarare nulle ovvero di nessun effetto giuridico le delibere di approvazione dei bilanci gestione ordinaria e straordinaria 2016, straordinaria 2017 e preventivo gestione ordinaria 2018, in applicazione del principio sopra enunciato deve ritenersi che la controversia instaurata vada qualificata come di valore indeterminabile.
A fronte di tale corretta individuazione del valore della controversia, non risulta possibile fare applicazione del criterio a scaglioni di valore di cui all'art. 2 del D.M. 182/2002: anche tenuto conto della circostanza che l'oggetto della consulenza non rientra totalmente nella previsione dell'indagine meramente contabile, essendo richiesto di valutare la conformità dei riparti rispetto alle disposizioni del regolamento condominiale, dovendosi invece ritenere applicabile il criterio residuale delle vacazioni.
Tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, il valore delle vacazioni va calcolato uniformemente in € 14,68, non dovendosi più distinguere la prima dalle successive. L'importo liquidato nel provvedimento impugnato, in applicazione del criterio delle vacazioni in numero pari 184, deve ritenersi del tutto congruo, con riguardo al tempo impiegato per lo svolgimento dell'indagine, al suo oggetto e alla sua complessità.
L'opposizione deve essere quindi respinta, dovendosi integralmente confermare il provvedimento di liquidazione impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe: pagina 5 di 6 dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità della relazione del CTU;
respinge l'opposizione;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida in € Parte_1
1.500,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 22.11.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valeria Belli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 54921/2024, avente ad oggetto il ricorso ex artt. 170 D.P.R.
115/2002, 15 d.l.vo n. 150/2011 trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 5.11.2025, promossa da:
C.F. ), Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'avv. Marco Gonella, giusta procura prodotta in allegato al ricorso
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. Luigi Parenti, giusta procura prodotta in allegato alla memoria di costituzione
RESISTENTE
e
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. Alessandra Natali, giusta procura prodotta in allegato alla comparsa di costituzione di nuovo difensore
RESISTENTE
OGGETTO: impugnazione di decreto di liquidazione dei compensi del CTU emesso nell'ambito del procedimento di fronte al Tribunale di Roma n. 41392/2018.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 5.11.2025
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 6 Con ricorso, depositato l'11.12.2024, ha chiesto la riforma del decreto di Parte_1 liquidazione emesso dal Tribunale di Roma, sez. V, in data 18.11.2024, nell'ambito del procedimento n. 41392/2018, con cui era stato liquidato in favore della dott. , quale CTU, il Controparte_3 compenso nella misura di € 2.700,00 oltre accessori di legge, chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato e nel merito la declaratoria della nullità della CTU e per l'effetto la revoca del provvedimento di liquidazione, con l'accertamento che nulla era dovuto a titolo di compensi, con conseguente ordine di restituzione dell'importo corrisposto in acconto pari ad € 800,00, in subordine la riduzione dell'importo liquidato nell'importo minimo di legge pari ad €
145,12.
A fondamento del ricorso ha dedotto: - di essere condomino del Parte_2
e di aver in tale qualità introdotto procedimento avente ad oggetto l'impugnazione delle
[...] delibere di approvazione dei bilanci 2016, 2017 e 2018; - che in tale procedimento aveva evidenziati i vari vizi delle delibere adottate, contestando gli addebiti nei suoi confronti per un totale di € 9.000,00 circa;
- che il Giudice aveva ritenuto necessario ammettere consulenza tecnica d'ufficio, nominando la dott. ; - che il CTU aveva richiesto la concessione di due proroghe;
- che in data 26.4.2022 era CP_3 stata depositata la relazione e successivamente in data 19.11.2024 era stata emessa la sentenza n.
17595/2024 con la quale era stata respinta la domanda dell'attore; - che nella stessa data era stato emesso decreto di liquidazione del compenso del CTU, quantificato in € 2.700,00, oltre accessori;
- che la consulenza tecnica doveva essere ritenuta affetta da nullità, per gravi irregolarità e omissioni del CTU, che integravano responsabilità penale e disciplinare, avendo l'ausiliario del Giudice rilasciato pareri ed interpretazioni mendaci o addirittura affermato fatti non conformi al vero, con riferimento alle modalità di ripartizione dei consumi di acqua, delle spese per il portiere, delle spese legali ed in ordine all'ammontare dei lavori straordinari di cui al bilancio consuntivo 2017; - che doveva ritenersi che il
CTU fosse venuto meno ai doveri di imparzialità e fedeltà nell'espletamento dell'incarico; - che comunque l'istanza di liquidazione era stata formulata in forma estremamente generica, non essendo in alcun modo precisati i criteri adottati per la determinazione del compenso;
- che si sarebbe dovuto tener conto del valore della controversia, che non poteva essere individuato in € 204.964,00 bensì doveva aver riguardo alla domanda dell'attore; - che si sarebbe dovuto liquidare al più, considerata la non particolare complessità dell'indagine riconosciuta dallo stesso Giudice a quo e tenuto conto della richiesta di due proroghe, applicando l'art. 2 del D.M. 182/2002 e la riduzione di un terzo. la somma di
€ 145,12; - che sussistevano anche i presupposti per disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto opposto.
Si è costituito in giudizio il in chiedendo in via Parte_2 CP_1 preliminare che fosse dichiarata l'inammissibilità della domanda di nullità della perizia e nel merito il rigetto dell'opposizione.
pagina 2 di 6 A tal fine ha dedotto: - che la domanda di nullità della consulenza tecnica doveva ritenersi del tutto inammissibile in sede di opposizione ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002; - che comunque le contestazioni di merito relative al contenuto della relazione del CTU dovevano ritenersi infondate;
- che in relazione alla quantificazione dei compensi nel decreto di liquidazione, essendo il relativo onere stato posto a carico del ricorrente nella sentenza che aveva definito il giudizio, non sussisteva interesse a contestare quanto dedotto dalla controparte.
Si è costituita in giudizio , chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia Controparte_3 esecutiva del decreto di liquidazione e dell'opposizione.
A tal fine ha dedotto: - che la richiesta di proroga del termine era stata determinata dalla necessità di acquisire documentazione necessaria all'esecuzione dell'indagine affidata;
- che le critiche al contenuto della relazione esposte nel ricorso in opposizione erano già state formulate quali osservazioni alla bozza dell'elaborato ed erano state fatte oggetto di valutazione nella relazione finale, non avendo poi il Giudice ritenuto necessario disporre alcuna integrazione dell'indagine; - che quindi aveva diligentemente svolto il proprio incarico tecnico- contabile;
- che l'istanza di liquidazione era stata formulata tenendo conto della circostanza che erano stati esaminati bilanci relativi a diverse annualità; - che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere integralmente confermato.
L'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto impugnato è stata respinta.
Le istanze di prova orale formulate dall'opponente sono state respinte.
All'udienza del 5.11.2025, a seguito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma c.p.c.
In via preliminare, in relazione alla reiterata istanza di ammissione delle prove orali formulata dalla parte ricorrente, deve essere confermata la decisione di rigetto già adottata con ordinanza del
14.4.2025, dal momento che i capitoli di prova articolati attengono tutti a profili di natura documentale e comunque riguardanti le conclusioni di merito della relazione depositata dal CTU, non rilevanti ai fini della decisione nell'ambito del procedimento ai sensi dell'art. 170 d.p.r. 115/2002.
Deve invero ricordarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte “nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso a favore del consulente tecnico d'ufficio, il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento
è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede” (cfr. in tal senso
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 36396 del 24/11/2021; Sez. 1, Sentenza n. 7294 del 22/03/2013; Sez.
2, Sentenza n. 3024 del 07/02/2011). pagina 3 di 6 In applicazione di tale principio, deve senz'altro ritenersi inammissibile la domanda del ricorrente volta ad ottenere in questa sede la dichiarazione di nullità della relazione di consulenza, doglianza da far valere nell'ambito dell'eventuale impugnazione della sentenza che ha definito il giudizio, recependo le conclusioni dell'ausiliario del Giudice.
Va invece valutata nel merito la contestazione relativa alla quantificazione dei compensi.
Deve premettersi che alla dott. , nell'ambito del procedimento rg. 41392/2018, era stato CP_3 conferito incarico in data 12.5.2021, con la formulazione del seguente quesito:
Dica il perito, letti gi atti, acquisita eventuale ulteriore documentazione di intesa con le parti;
acquisita in ogni caso, vista la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. avanzata dalla difesa dell'attore verso il condominio, qualsivoglia documentazione della quale abbia ritenuto di fare richiesta al condominio in quanto pertinente con l'oggetto del quesito:
a) Se vi siano i giustificativi di spesa relativi alle seguenti voci:
1. consumi di acqua;
2. acquisto materiale di pulizia;
3. spese per portiere e sostituto;
4. esborsi lavori galleria;
b) Se, sulla base del regolamento di condominio e delle delibere condominiali che lo abbiano eventualmente integrato o modificato, sia stato rispettato il disposto del regolamento condominiale afferente il criterio di riparto delle spese dell'acqua e di portierato;
c) Se siano state addebitate all'attore somme di pertinenza del dante causa in violazione del biennio legale di solidarietà”.
Il Giudice aveva concesso termine per il deposito della relazione finale fino al 30.11.2021. Tale termine risulta essere stato prorogato su istanza del CTU fino al 15.5.2022. La relazione è stata depositata in data 26.4.2022, unitamente all'istanza di liquidazione dei compensi in cui era stata richiesta la somma di € 3.396,00, in applicazione delle percentuali di cui all'art. 2 d.p.r. 115/2002 ai valori minimi, individuando il valore della causa in € 204.964.00.
In data 19.11.2024, è stato emesso il decreto di liquidazione, oggi opposto, per l'importo di € 2.700,00 oltre accessori.
La difesa del sig. ha contestato tale liquidazione sotto il profilo della individuazione del Parte_1 valore della controversia, che non dovrebbe essere individuato come richiesto dal CTU, bensì facendo riferimento all'importo oggetto di contestazione pari ad € 9.000,00, con la conseguenza che si sarebbe dovuto riconoscere l'importo di € 145,12, tenuto conto della decurtazione di un terzo da effettuare in quanto il termine sarebbe stato prorogato per fatto imputabile all'ausiliario.
Quanto alla individuazione del valore della controversia, si deve tener conto della circostanza che la più recente giurisprudenza della Suprema Corte ha enunciato il seguente principio: “nell'azione di impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea di condominio, che sia volta ad ottenere una pagina 4 di 6 sentenza di annullamento avente effetto nei confronti di tutti i condomini, il valore della causa deve essere determinato sulla base dell'atto impugnato, e non sulla base dell'importo del contributo alle spese dovuto dall'attore in base allo stato di ripartizione, non operando la pronuncia solo nei confronti dell'istante e nei limiti della sua ragione di debito” (cfr. in tal senso Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 9068 del 21/03/2022; Sez. 2 - , Ordinanza n. 19250 del 07/07/2021 secondo cui “la domanda di impugnazione di delibera assembleare introdotta dal singolo condomino, anche ai fini della stima del valore della causa, non può intendersi ristretta all'accertamento della validità del rapporto parziale che lega l'attore al e dunque al solo importo contestato, ma si estende necessariamente alla CP_1 validità dell'intera deliberazione e dunque all'intero ammontare della spesa, giacché l'effetto caducatorio dell'impugnata deliberazione dell'assemblea condominiale, derivante dalla sentenza con la quale ne viene dichiarata la nullità o l'annullamento, opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio promosso da uno o da alcuni di loro”).
Tenuto conto delle conclusioni formulate nell'atto di citazione, in cui si chiedeva di annullare e/o dichiarare nulle ovvero di nessun effetto giuridico le delibere di approvazione dei bilanci gestione ordinaria e straordinaria 2016, straordinaria 2017 e preventivo gestione ordinaria 2018, in applicazione del principio sopra enunciato deve ritenersi che la controversia instaurata vada qualificata come di valore indeterminabile.
A fronte di tale corretta individuazione del valore della controversia, non risulta possibile fare applicazione del criterio a scaglioni di valore di cui all'art. 2 del D.M. 182/2002: anche tenuto conto della circostanza che l'oggetto della consulenza non rientra totalmente nella previsione dell'indagine meramente contabile, essendo richiesto di valutare la conformità dei riparti rispetto alle disposizioni del regolamento condominiale, dovendosi invece ritenere applicabile il criterio residuale delle vacazioni.
Tenuto conto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 16/2025, il valore delle vacazioni va calcolato uniformemente in € 14,68, non dovendosi più distinguere la prima dalle successive. L'importo liquidato nel provvedimento impugnato, in applicazione del criterio delle vacazioni in numero pari 184, deve ritenersi del tutto congruo, con riguardo al tempo impiegato per lo svolgimento dell'indagine, al suo oggetto e alla sua complessità.
L'opposizione deve essere quindi respinta, dovendosi integralmente confermare il provvedimento di liquidazione impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in epigrafe: pagina 5 di 6 dichiara inammissibile la domanda di accertamento della nullità della relazione del CTU;
respinge l'opposizione;
condanna al pagamento delle spese di lite in favore dei resistenti, che liquida in € Parte_1
1.500,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Roma il 22.11.2025
Il Giudice
dott. Valeria Belli
pagina 6 di 6