CASS
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ID VI IC, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Alessandro Cacciotti e Avv. Raffaele Quarta, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1145 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 18/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte suprema, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dall'imputato VI IC ID avverso la sentenza emessa il 2 aprile 2019 dal locale Tribunale, ha riconosciuto il predetto imputato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione sub A), rideterminando la pena inflitta in relazione alla riconosciuta responsabilità in ordine al reato di cui al capo D (artt. 110, 513-bis cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione ed erronea applicazione degli artt. 110-416-bis cod. pen., mancanza di motivazione e travisamento della prova, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, al di là di apodittiche asserzioni, non motiva in ordine alla sussistenza dei presupposti del concorso esterno in associazione mafiosa, rifiutando di prendere atto della realtà processuale invano documentata dalla difesa dalla quale risultava che il ID aveva mantenuto, durante il breve periodo in contestazione, il 2% del mercato, per effetto di clienti suoi personali (v. consulenza per dott. Nitti), senza considerare il contenuto della captazione del 21/10/2011 tra IA EL e un dipendente del ID dalla quale si evinceva che, nel periodo in contestazione, la IA NE ha beneficiato di soli due contratti di fornitura, peraltro non a scapito di ditte concorrenti. Cosicché il ID non ha instaurato alcun rapporto di reciproci vantaggi né con il sodalizio né con i singoli partecipi, non si è imposto in posizione dominante, né , infine, ha fatto ottenere all'organizzazione alcun tipo di risorsa. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FO e EL, non solo sono prive dei necessari riscontri, ma risultano smentite dalla intercettazione richiamata e dalle risultanze indicate nei motivi nuovi e nelle memorie difensive in atti. Inoltre, è lo stesso FO che qualifica il ricorrente come una vittima. Quanto, poi, alla rilevata contraddizione - da parte della rescindente - della precedente sentenza di appello rispetto a quanto accertato in relazione al capo D), è stato inutilmente prospettato dalla difesa che la presunta contiguità di metodi e finalità non integra di per sé il contestato concorso esterno e che la sentenza rescindente non ha espresso un principio di diritto vincolante, non risultando atti di concorrenza rientranti nella nozione fissata da S.U. del 28/11/2019. La sentenza impugnata afferma la responsabilità del ricorrente senza indicare quali condotte a lui ascrivibili siano state finalizzate al consolidamento o 2 rafforzamento del programma associativo e senza indicare il risultato conseguenziale in termini di utile apporto al sodalizio. Inoltre, la sentenza fa leva sull'accertamento definitivo in ordine al capo D), la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, facendo leva su una motivazione espressa dalla sentenza rescindente che si risolve in una mera clausola di stile. Quanto ai nova costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è travisato il contenuto di quelle del FO, che non dichiara affatto che il EL evocava il nome del Di OS e imponeva l'acquisto del calcestruzzo prodotto da ID;
quanto a quelle del EL, tutti i produttori di calcestruzzo si avvalgono di procacciatori e il contratto sottoscritto dal EL era del tutto identico a quelli di altri procacciatori del ID. Inoltre, la sentenza omette di considerare i rilievi difensivi in ordine alla inattendibilità dei dichiaranti. Cosicché risultano frutto di travisamenti le conclusioni della impugnata sentenza, non risultando, in ogni caso, provata la consapevolezza del ID, il quale, non appena ha capito quel che si tramava ai suoi danni, è riuscito a liberarsi del EL, il che non avrebbe potuto fare così rapidamente se fosse stato colluso. Si allegano al ricorso anche le dichiarazioni spontanee del ricorrente depositate nel primo giudizio che risultano ignorate dalla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza rescindente, su ricorso del Pubblico Ministero, ha annullato la precedente decisione assolutoria assumendo che «la qualità di partecipe contestata in imputazione è stata in primo grado qualificata in termini di concorso eventuale nel delitto associativo a concorso necessario, giacché l'imprenditore ID, pur non essendo legato da affectio durevole e costante alla famiglia mafiosa "Di Cosolo", aveva retribuito i servigi offerti dal sodalizio attraverso i soggetti incaricati del procacciamento di affari (clienti acquirenti del calcestruzzo prodotto dal ID), profittando in cambio di ciò di rilevanti vantaggi commerciali. La Corte di appello ha riformato tale decisione ritenendo indimostrato il sinallagma. In particolare, secondo il giudizio espresso dalla Corte di merito [...]le prove raccolte non consentono di dimostrare che il ID, nello svolgimento della sua attività d'impresa, fosse animato dall'intento di contribuire ad implementare e rafforzare le capacità operative della organizzazione criminale, piuttosto che perseguire il profitto, anche attraverso l'ampliamento del portafoglio clienti. Tale dimostrazione è mancata, ad avviso della Corte, anche per l'assenza di elementi 3 dimostrativi della consapevolezza -in capo al ID- di contribuire alle fortune economiche ed egemoniche della famiglia mafiosa[...] Il ricorrente mostra di non condividere tali assunti e censura il percorso argomentativo che ha condotto a tale convincimento, giacché nel corso del giudizio di appello, sull'accordo delle parti, erano state acquisite le dichiarazioni di IG FO e IA EL rese al P.m. in data successiva alla decisione di primo grado. Il contenuto di tali dichiarazioni sopravvenute [...] avrebbe pertanto dovuto formare oggetto di analisi critica, al fine di apprezzarne la rilevanza in termini di colorazione dei rapporti tra ID e gli esponenti della famiglia mafiosa, e per la consapevolezza delle finalità perseguite dal sodalizio e dei metodi usati per guadagnare tali obiettivi, oltre che la volontà evincibile dagli atti di contribuire ad incrementare le fortune di quel sodalizio. Quale che fosse l'esito di una tale valutazione, la Corte di merito aveva certamente l'obbligo di argomentare in ordine alla (riconosciuta o negata) efficacia euristica di tali dichiarazioni, senza abbandonare la fonte dichiarativa, potenzialmente decisiva', alla damnatio memoriae. La motivazione sul punto è dunque graficamente mancata, il che determina l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, ricorrendo il vizio di cui alla lett. e, comma 1, dell'art. 606 cod. proc. pen. [...] L'argomentare della Corte evidenzia altresì intima contraddittorietà, giacché ritiene dimostrata (quanto al reato, capo D, di illecita concorrenza con violenza o minaccia, commesso in concorso con i suoi agenti preposti al procacciamento di affari) l'aggravante "mafiosa" nella sua duplice declinazione, del metodo (nel concorso consapevole dei metodi usati dall'agente) e delle finalità di agevolazione. Tanto avrebbe dovuto indurre la Corte a riconoscere contiguità di metodi e di finalità, idonea a caratterizzare il concorso nell'attività associativa da altri materialmente compiuta. L'inconciliabilità logica delle decisioni avvinte da unico tessuto motivazionale conduce parimenti all'annullamento della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte territoriale». 3. La sentenza impugnata ha confermato la prima decisione di condanna (v. pg. 9 e ss.), ritenendo infondata la versione difensiva secondo la quale l'imputato non avrebbe agito per l'affermazione del clan Di OS sul territorio, né comunque avrebbe avuto la volontà di farlo, ma piuttosto avrebbe assunto EL IA, affiliato al clan, quale procacciatore di affari, per un proprio interesse personale, tenendo tale soggetto a distanza ed evitando così di essere taglieggiato con le richiesta di pagamento del "pizzo" che venivano avanzate agli altri imprenditori operanti nei territori controllati dal sodalizio mafioso. Tale versione confliggerebbe con quanto definitivamente accertato in relazione al capo D, secondo cui il ID ha consapevolmente posto in essere, con il supporto materiale di affiliati al clan Di OS (i quali adottavano in danno della clientela i metodi tipici del sodalizio di appartenenza) atti di illecita concorrenza, atti che da un lato si riflettevano 4 favorevolmente sui suoi affari (nella misura in cui si risolvevano nell'imporre alle vittime l'acquisto del calcestruzzo prodotto dal ID, senza possibilità di rivolgersi ad altri fornitori presenti sul mercato), dall'altro lato erano funzionali, come letteralmente indicato nel capo D dell'imputazione, ad "assicurare il sostentamento economico del clan e degli affiliati", così individuando una logica paritaria e sinallagmatica di vantaggi reciproci, espresso in particolare dalla aggravante mafiosa di agevolazione, così smentendo la tesi secondo la quale l'imputato era vittima del clan e sostanziandosi il profilo psicologico doloso in capo allo stesso imputato nel contribuire ad agevolare l'attività del clan Di OS, non rilevando l'effettivo movente di evitare pretese estorsive da parte dello stesso clan. La sentenza ha così escluso rilevanza alle memorie difensive in quanto volte a contrastare il definitivo contrario accertamento intervenuto e ha ritenuto infondata la censurare difensiva in ordine alla automatica sussistenza del concorso esterno in base alla responsabilità sub D, sul rilievo che la condotta di tale reato è idonea a integrare il concreto, specifico e volontario contributo che vale a sostanziare la condotta concorsuale contestata al ID. Sebbene tale valutazione, secondo la sentenza, giustifichi di per sé la conferma della penale responsabilità per il concorso esterno in associazione mafiosa, risultano ulteriormente confermative di tale responsabilità le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FO e EL, di cui si assume la attendibilità e che hanno avuto diretta conoscenza dei fatti contestati al ID, essendo stati coimputati definitivamente condannati in vari reati scopo - tra i quali quello sub D) - che confermano la responsabilità del ID nei termini sin qui delineati. La disamina di tale integrazione probatoria conduce, secondo la sentenza, alla infondatezza della tesi difensiva secondo cui non sarebbero emersi in modo certo i vantaggi maturati, nel periodo considerato, a vantaggio del ID e del sodalizio mafioso in quanto dall'opera continuativa di imposizione agli imprenditori del luogo dell'acquisto dei cemento prodotto da ID, quest'ultimo ha ricavato il vantaggio di ottenere una maggior quota di mercato a cui, senza i metodi mafiosi impiegati dagli affiliati a lui contigui, non avrebbe avuto accesso. Per converso, è innegabile che dal contributo del ID l'associazione criminosa abbia ricavato plurimi e cospicui vantaggi consistenti nella possibilità di infiltrarsi maggiormente nel tessuto economico locale entrando in contatto, per il tramite dell'imprenditore colluso, con le imprese edili del territorio, nell'accresciuto potere di intimidazione del sodalizio attraverso l'inserimento nel campo delle forniture di calcestruzzo di un affiliato al clan, il EL, assunto dal ID come agente;
nell'ottenimento, dal ID, di provvigioni sulle forniture, che venivano versate direttamente dal EL al capocian in cambio di un premio, e che il sodalizio aveva la possibilità di reinvestire nelle altre sue attività illecite. 5 5. Ritiene questa Corte che le ragioni appena esposte si sottraggono alle censure difensive, che - piuttosto - si palesano inammissibili. 5.1. Innanzitutto, non può trovare alcun accesso la censura - pervero centrale e più volte variamente espressa - che attinge la intervenuta conferma della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo D), sia attraverso la diretta critica della sentenza di legittimità, sia attraverso il tentativo di destituire di fondamento l'intervenuto giudicato sul predetto capo, accampando nuovamente tesi incompatibili con l'accertamento definitivo dell'accusa. 5.2. Rientra nell'inammissibile approccio difensivo la censura in ordine alla omessa valutazione degli apporti difensivi volti ad opporsi alla ricostruzione delle condotte ex art. 513-bis cod. pen., rispetto alla corretta opposizione da parte della sentenza impugnata del giudicato sul capo D). Cosicché incensurabile è la valenza riconosciuta dalla sentenza impugnata a tale definitivo accertamento, in puntuale adempimento del dictum della sentenza rescindente che aveva censurato la contraddizione tra l'affermazione di responsabilità per il reato aggravato dalla circostanza mafiosa e la sua stringente valenza ai fini della responsabilità per il concorso esterno nell'associazione mafiosa. Valenza correttamente giustificata dalla sentenza, in conformità all'orientamento consolidato secondo il quale integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455), non coincidendo la posizione dominante con una posizione monopolistica nell'ambito di mercato, essendo sufficiente l'assunzione - in virtù dell'appoggio mafioso - di una soverchiante capacità contrattuale di natura impositiva. Correità esterna associativa che è incompatibile con la posizione, correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, dell'imprenditore vittima rappresentata - invece - da colui che, soggiogato dall'intimidazione, cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno, senza venire a patti col sodalizio (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024,Marincola, Rv. 286921 - 06). 5.3. Né vale ad inficiare il percorso argomentativo della sentenza impugnata, la reiterazione difensiva in ordine alla automaticità della responsabilità per il reato concorsuale associativo in base a quella per il reato di cui al capo D): a riguardo, la sentenza ha dato puntuale risposta, ascrivendo correttamente a tale ultima 6 condotta, secondo le specifiche connotazioni definitivamente accertate, il contributo che integra il concorso esterno nell'associazione mafiosa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, sanando la contraddizione rilevata dalla sentenza rescindente. Il giudizio così espresso dal Giudice di appello è conforme all'orientamento secondo il quale il delitto di illecita concorrenza previsto dall'art. 513-bis cod. pen. concorre con il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. anche nell'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, stante la diversità delle due fattispecie incriminatrici, caratterizzate, la prima, dall'alterazione della libera concorrenza con violenza e minaccia, e la seconda dall'accordo collusivo tra rextraneus" e l'associato, volto al mantenimento ed al rafforzamento del potere criminale dell'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 37528 del 12/04/2007, Riina, Rv. 237635), ricorrendo nella specie il necessario profilo causale, verificato - secondo condiviso orientamento - ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654), nonché il profilo psicologico, per il quale occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, S.ed.s., Rv. 276768 - 01). 5.4. Infine, genericamente proposta in fatto è la censura sulla attendibilità dei due collaboratori di giustizia e sul contenuto delle loro propalazioni, rispetto alla valutazione, priva di vizi logici e giuridici, espressa dalla Corte di appello sulla valenza ulteriormente corroborativa di tali propalazioni in ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa come sopra avallata, definendosi ancor di più - sulla base di tale integrazione probatoria - il sinallagma stretto dal ricorrente con il clan mafioso, correttamente considerata non rilevante rispetto all'evidenza dei fatti raccontati la percezione soggettiva espressa dal FO sull'essere il ricorrente "un'altra vittima" (v. pg. 6 e sg. della sentenza impugnata). Parimenti generica è la censura in ordine alla omessa considerazione delle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente, rispetto all'incensurabile rigetto delle deduzioni difensive volte a negare il sinallagma mafioso e avallare la posizione di vittima del ricorrente. 7 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/12/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Capozzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, Avv. Alessandro Cacciotti e Avv. Raffaele Quarta, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 6 Num. 1145 Anno 2026 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 18/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Bari, giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte suprema, a seguito di gravame interposto - per quanto in questa sede di interesse - dall'imputato VI IC ID avverso la sentenza emessa il 2 aprile 2019 dal locale Tribunale, ha riconosciuto il predetto imputato colpevole del reato di cui agli artt. 110, 416-bis cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione sub A), rideterminando la pena inflitta in relazione alla riconosciuta responsabilità in ordine al reato di cui al capo D (artt. 110, 513-bis cod. pen., aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione ed erronea applicazione degli artt. 110-416-bis cod. pen., mancanza di motivazione e travisamento della prova, nonché violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, al di là di apodittiche asserzioni, non motiva in ordine alla sussistenza dei presupposti del concorso esterno in associazione mafiosa, rifiutando di prendere atto della realtà processuale invano documentata dalla difesa dalla quale risultava che il ID aveva mantenuto, durante il breve periodo in contestazione, il 2% del mercato, per effetto di clienti suoi personali (v. consulenza per dott. Nitti), senza considerare il contenuto della captazione del 21/10/2011 tra IA EL e un dipendente del ID dalla quale si evinceva che, nel periodo in contestazione, la IA NE ha beneficiato di soli due contratti di fornitura, peraltro non a scapito di ditte concorrenti. Cosicché il ID non ha instaurato alcun rapporto di reciproci vantaggi né con il sodalizio né con i singoli partecipi, non si è imposto in posizione dominante, né , infine, ha fatto ottenere all'organizzazione alcun tipo di risorsa. Quanto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FO e EL, non solo sono prive dei necessari riscontri, ma risultano smentite dalla intercettazione richiamata e dalle risultanze indicate nei motivi nuovi e nelle memorie difensive in atti. Inoltre, è lo stesso FO che qualifica il ricorrente come una vittima. Quanto, poi, alla rilevata contraddizione - da parte della rescindente - della precedente sentenza di appello rispetto a quanto accertato in relazione al capo D), è stato inutilmente prospettato dalla difesa che la presunta contiguità di metodi e finalità non integra di per sé il contestato concorso esterno e che la sentenza rescindente non ha espresso un principio di diritto vincolante, non risultando atti di concorrenza rientranti nella nozione fissata da S.U. del 28/11/2019. La sentenza impugnata afferma la responsabilità del ricorrente senza indicare quali condotte a lui ascrivibili siano state finalizzate al consolidamento o 2 rafforzamento del programma associativo e senza indicare il risultato conseguenziale in termini di utile apporto al sodalizio. Inoltre, la sentenza fa leva sull'accertamento definitivo in ordine al capo D), la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento, facendo leva su una motivazione espressa dalla sentenza rescindente che si risolve in una mera clausola di stile. Quanto ai nova costituiti dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, è travisato il contenuto di quelle del FO, che non dichiara affatto che il EL evocava il nome del Di OS e imponeva l'acquisto del calcestruzzo prodotto da ID;
quanto a quelle del EL, tutti i produttori di calcestruzzo si avvalgono di procacciatori e il contratto sottoscritto dal EL era del tutto identico a quelli di altri procacciatori del ID. Inoltre, la sentenza omette di considerare i rilievi difensivi in ordine alla inattendibilità dei dichiaranti. Cosicché risultano frutto di travisamenti le conclusioni della impugnata sentenza, non risultando, in ogni caso, provata la consapevolezza del ID, il quale, non appena ha capito quel che si tramava ai suoi danni, è riuscito a liberarsi del EL, il che non avrebbe potuto fare così rapidamente se fosse stato colluso. Si allegano al ricorso anche le dichiarazioni spontanee del ricorrente depositate nel primo giudizio che risultano ignorate dalla sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La sentenza rescindente, su ricorso del Pubblico Ministero, ha annullato la precedente decisione assolutoria assumendo che «la qualità di partecipe contestata in imputazione è stata in primo grado qualificata in termini di concorso eventuale nel delitto associativo a concorso necessario, giacché l'imprenditore ID, pur non essendo legato da affectio durevole e costante alla famiglia mafiosa "Di Cosolo", aveva retribuito i servigi offerti dal sodalizio attraverso i soggetti incaricati del procacciamento di affari (clienti acquirenti del calcestruzzo prodotto dal ID), profittando in cambio di ciò di rilevanti vantaggi commerciali. La Corte di appello ha riformato tale decisione ritenendo indimostrato il sinallagma. In particolare, secondo il giudizio espresso dalla Corte di merito [...]le prove raccolte non consentono di dimostrare che il ID, nello svolgimento della sua attività d'impresa, fosse animato dall'intento di contribuire ad implementare e rafforzare le capacità operative della organizzazione criminale, piuttosto che perseguire il profitto, anche attraverso l'ampliamento del portafoglio clienti. Tale dimostrazione è mancata, ad avviso della Corte, anche per l'assenza di elementi 3 dimostrativi della consapevolezza -in capo al ID- di contribuire alle fortune economiche ed egemoniche della famiglia mafiosa[...] Il ricorrente mostra di non condividere tali assunti e censura il percorso argomentativo che ha condotto a tale convincimento, giacché nel corso del giudizio di appello, sull'accordo delle parti, erano state acquisite le dichiarazioni di IG FO e IA EL rese al P.m. in data successiva alla decisione di primo grado. Il contenuto di tali dichiarazioni sopravvenute [...] avrebbe pertanto dovuto formare oggetto di analisi critica, al fine di apprezzarne la rilevanza in termini di colorazione dei rapporti tra ID e gli esponenti della famiglia mafiosa, e per la consapevolezza delle finalità perseguite dal sodalizio e dei metodi usati per guadagnare tali obiettivi, oltre che la volontà evincibile dagli atti di contribuire ad incrementare le fortune di quel sodalizio. Quale che fosse l'esito di una tale valutazione, la Corte di merito aveva certamente l'obbligo di argomentare in ordine alla (riconosciuta o negata) efficacia euristica di tali dichiarazioni, senza abbandonare la fonte dichiarativa, potenzialmente decisiva', alla damnatio memoriae. La motivazione sul punto è dunque graficamente mancata, il che determina l'annullamento con rinvio della decisione impugnata, ricorrendo il vizio di cui alla lett. e, comma 1, dell'art. 606 cod. proc. pen. [...] L'argomentare della Corte evidenzia altresì intima contraddittorietà, giacché ritiene dimostrata (quanto al reato, capo D, di illecita concorrenza con violenza o minaccia, commesso in concorso con i suoi agenti preposti al procacciamento di affari) l'aggravante "mafiosa" nella sua duplice declinazione, del metodo (nel concorso consapevole dei metodi usati dall'agente) e delle finalità di agevolazione. Tanto avrebbe dovuto indurre la Corte a riconoscere contiguità di metodi e di finalità, idonea a caratterizzare il concorso nell'attività associativa da altri materialmente compiuta. L'inconciliabilità logica delle decisioni avvinte da unico tessuto motivazionale conduce parimenti all'annullamento della sentenza impugnata ad altra sezione della Corte territoriale». 3. La sentenza impugnata ha confermato la prima decisione di condanna (v. pg. 9 e ss.), ritenendo infondata la versione difensiva secondo la quale l'imputato non avrebbe agito per l'affermazione del clan Di OS sul territorio, né comunque avrebbe avuto la volontà di farlo, ma piuttosto avrebbe assunto EL IA, affiliato al clan, quale procacciatore di affari, per un proprio interesse personale, tenendo tale soggetto a distanza ed evitando così di essere taglieggiato con le richiesta di pagamento del "pizzo" che venivano avanzate agli altri imprenditori operanti nei territori controllati dal sodalizio mafioso. Tale versione confliggerebbe con quanto definitivamente accertato in relazione al capo D, secondo cui il ID ha consapevolmente posto in essere, con il supporto materiale di affiliati al clan Di OS (i quali adottavano in danno della clientela i metodi tipici del sodalizio di appartenenza) atti di illecita concorrenza, atti che da un lato si riflettevano 4 favorevolmente sui suoi affari (nella misura in cui si risolvevano nell'imporre alle vittime l'acquisto del calcestruzzo prodotto dal ID, senza possibilità di rivolgersi ad altri fornitori presenti sul mercato), dall'altro lato erano funzionali, come letteralmente indicato nel capo D dell'imputazione, ad "assicurare il sostentamento economico del clan e degli affiliati", così individuando una logica paritaria e sinallagmatica di vantaggi reciproci, espresso in particolare dalla aggravante mafiosa di agevolazione, così smentendo la tesi secondo la quale l'imputato era vittima del clan e sostanziandosi il profilo psicologico doloso in capo allo stesso imputato nel contribuire ad agevolare l'attività del clan Di OS, non rilevando l'effettivo movente di evitare pretese estorsive da parte dello stesso clan. La sentenza ha così escluso rilevanza alle memorie difensive in quanto volte a contrastare il definitivo contrario accertamento intervenuto e ha ritenuto infondata la censurare difensiva in ordine alla automatica sussistenza del concorso esterno in base alla responsabilità sub D, sul rilievo che la condotta di tale reato è idonea a integrare il concreto, specifico e volontario contributo che vale a sostanziare la condotta concorsuale contestata al ID. Sebbene tale valutazione, secondo la sentenza, giustifichi di per sé la conferma della penale responsabilità per il concorso esterno in associazione mafiosa, risultano ulteriormente confermative di tale responsabilità le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia FO e EL, di cui si assume la attendibilità e che hanno avuto diretta conoscenza dei fatti contestati al ID, essendo stati coimputati definitivamente condannati in vari reati scopo - tra i quali quello sub D) - che confermano la responsabilità del ID nei termini sin qui delineati. La disamina di tale integrazione probatoria conduce, secondo la sentenza, alla infondatezza della tesi difensiva secondo cui non sarebbero emersi in modo certo i vantaggi maturati, nel periodo considerato, a vantaggio del ID e del sodalizio mafioso in quanto dall'opera continuativa di imposizione agli imprenditori del luogo dell'acquisto dei cemento prodotto da ID, quest'ultimo ha ricavato il vantaggio di ottenere una maggior quota di mercato a cui, senza i metodi mafiosi impiegati dagli affiliati a lui contigui, non avrebbe avuto accesso. Per converso, è innegabile che dal contributo del ID l'associazione criminosa abbia ricavato plurimi e cospicui vantaggi consistenti nella possibilità di infiltrarsi maggiormente nel tessuto economico locale entrando in contatto, per il tramite dell'imprenditore colluso, con le imprese edili del territorio, nell'accresciuto potere di intimidazione del sodalizio attraverso l'inserimento nel campo delle forniture di calcestruzzo di un affiliato al clan, il EL, assunto dal ID come agente;
nell'ottenimento, dal ID, di provvigioni sulle forniture, che venivano versate direttamente dal EL al capocian in cambio di un premio, e che il sodalizio aveva la possibilità di reinvestire nelle altre sue attività illecite. 5 5. Ritiene questa Corte che le ragioni appena esposte si sottraggono alle censure difensive, che - piuttosto - si palesano inammissibili. 5.1. Innanzitutto, non può trovare alcun accesso la censura - pervero centrale e più volte variamente espressa - che attinge la intervenuta conferma della responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo D), sia attraverso la diretta critica della sentenza di legittimità, sia attraverso il tentativo di destituire di fondamento l'intervenuto giudicato sul predetto capo, accampando nuovamente tesi incompatibili con l'accertamento definitivo dell'accusa. 5.2. Rientra nell'inammissibile approccio difensivo la censura in ordine alla omessa valutazione degli apporti difensivi volti ad opporsi alla ricostruzione delle condotte ex art. 513-bis cod. pen., rispetto alla corretta opposizione da parte della sentenza impugnata del giudicato sul capo D). Cosicché incensurabile è la valenza riconosciuta dalla sentenza impugnata a tale definitivo accertamento, in puntuale adempimento del dictum della sentenza rescindente che aveva censurato la contraddizione tra l'affermazione di responsabilità per il reato aggravato dalla circostanza mafiosa e la sua stringente valenza ai fini della responsabilità per il concorso esterno nell'associazione mafiosa. Valenza correttamente giustificata dalla sentenza, in conformità all'orientamento consolidato secondo il quale integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la cosca un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455), non coincidendo la posizione dominante con una posizione monopolistica nell'ambito di mercato, essendo sufficiente l'assunzione - in virtù dell'appoggio mafioso - di una soverchiante capacità contrattuale di natura impositiva. Correità esterna associativa che è incompatibile con la posizione, correttamente esclusa dalla sentenza impugnata, dell'imprenditore vittima rappresentata - invece - da colui che, soggiogato dall'intimidazione, cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno, senza venire a patti col sodalizio (Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024,Marincola, Rv. 286921 - 06). 5.3. Né vale ad inficiare il percorso argomentativo della sentenza impugnata, la reiterazione difensiva in ordine alla automaticità della responsabilità per il reato concorsuale associativo in base a quella per il reato di cui al capo D): a riguardo, la sentenza ha dato puntuale risposta, ascrivendo correttamente a tale ultima 6 condotta, secondo le specifiche connotazioni definitivamente accertate, il contributo che integra il concorso esterno nell'associazione mafiosa, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, sanando la contraddizione rilevata dalla sentenza rescindente. Il giudizio così espresso dal Giudice di appello è conforme all'orientamento secondo il quale il delitto di illecita concorrenza previsto dall'art. 513-bis cod. pen. concorre con il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. anche nell'ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa, stante la diversità delle due fattispecie incriminatrici, caratterizzate, la prima, dall'alterazione della libera concorrenza con violenza e minaccia, e la seconda dall'accordo collusivo tra rextraneus" e l'associato, volto al mantenimento ed al rafforzamento del potere criminale dell'associazione mafiosa (Sez. 6, n. 37528 del 12/04/2007, Riina, Rv. 237635), ricorrendo nella specie il necessario profilo causale, verificato - secondo condiviso orientamento - ponendo in diretta relazione eziologica l'evento, integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante, con la condotta atipica del concorrente, attraverso un accertamento postumo dell'idoneità causale di quest'ultima che, in rapporto alla vita e all'operatività del sodalizio criminoso, deve consistere in un contributo "percepibile" al mantenimento in vita dell'organismo stesso (Sez. 1, n. 49790 del 14/09/2023, Amato, Rv. 285654), nonché il profilo psicologico, per il quale occorre che il dolo diretto investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, S.ed.s., Rv. 276768 - 01). 5.4. Infine, genericamente proposta in fatto è la censura sulla attendibilità dei due collaboratori di giustizia e sul contenuto delle loro propalazioni, rispetto alla valutazione, priva di vizi logici e giuridici, espressa dalla Corte di appello sulla valenza ulteriormente corroborativa di tali propalazioni in ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa come sopra avallata, definendosi ancor di più - sulla base di tale integrazione probatoria - il sinallagma stretto dal ricorrente con il clan mafioso, correttamente considerata non rilevante rispetto all'evidenza dei fatti raccontati la percezione soggettiva espressa dal FO sull'essere il ricorrente "un'altra vittima" (v. pg. 6 e sg. della sentenza impugnata). Parimenti generica è la censura in ordine alla omessa considerazione delle dichiarazioni spontanee rese dal ricorrente, rispetto all'incensurabile rigetto delle deduzioni difensive volte a negare il sinallagma mafioso e avallare la posizione di vittima del ricorrente. 7 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18/12/2025.