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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/11/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Parte_1 C.F._1
PA ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Cesenatico, via Mazzini n. 9
- ATTORE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 18.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato telematicamente in data 08.08.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di Parte_2 Controparte_1 aver contratto matrimonio con la convenuta in data 20.01.2006 a Santo Domingo, che il matrimonio veniva successivamente trascritto in Italia, con opzione per il regime di separazione dei beni, che la coppia collocava la residenza familiare presso l'abitazione sita a Ravenna, frazione Osteria, via pagina 1 di 4 Dismano n. 228, e che, trascorso un assai breve periodo di convivenza, sorgevano con la moglie gravissime incomprensioni determinate da un'assoluta incompatibilità di carattere, che gli causavano uno stato di profonda prostrazione che si evolveva in un disturbo depressivo che lo costringeva a diversi ricoveri, con conseguente dissoluzione irrimediabile di ogni comunione tra i coniugi. L'attore, dopo aver dato atto che dal matrimonio non erano nati figli, di aver già presentato ricorso di separazione, che era stato accolto dal Tribunale di Ravenna con sentenza emessa in data 04.02.2021, e che non vi era stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i coniugi, chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, pronunciate le più opportune declaratorie, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra e Parte_1 Controparte_1 poiché è trascorso oltre un anno dalla separazione senza che la convivenza sia ripresa;
dichiarare che entrambi i coniugi si trovano in condizioni economiche pressoché paritarie e sono economicamente autosufficienti per cui nulla dovrà l'uno per il mantenimento dell'altra; dichiarare altresì che ogni rapporto patrimoniale fra gli stessi esistente è stato precedentemente risolto e nulla devono più l'uno all'altra”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 12.08.2023, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. di comparizione delle parti in data 18.01.2024. In data 13.09.2023 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.01.2024 ove procedeva a sentire personalmente l'attore, con ordinanza emessa in data 19.01.2024, dopo aver verificato che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non si era perfezionata, disponeva la rinnovazione della notifica, rinviando il procedimento per i medesimi incombenti all'udienza dello 09.05.2024. Con ordinanza dello 06.07.2024 emessa a scioglimento della riserva assunta alla detta udienza, il Giudice delegato, dopo aver verificato che non era stato rispettato il termine a comparire di sessanta giorni fissato dall'art. 473-bis.14, quinto comma, c.p.c., disponeva nuovamente la rinnovazione della notifica, rinviando il procedimento all'udienza dell'11.12.2024. Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta e aver conseguenzialmente dichiarato la sua contumacia a tale udienza, il Giudice delegato, con separata ordinanza emessa in data 30.01.2025, ordinava a parte attrice di produrre il certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il procedimento all'udienza del 20.03.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Parte attrice procedeva a depositare il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione in data 20.02.2025 e, nelle note scritte depositate in data 18.03.2025, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 25.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine alla domanda oggetto di causa.
pagina 2 di 4 L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Parte_3 Parte_4 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove la convenuta è cittadina della repubblica dominicana. Ebbene, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in virtù dell'art. 3, lett. a), n. i) del regolamento UE, essendo entrambe le parti residenti in Italia. In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nella fattispecie in esame, risulta pertanto applicabile la legge italiana ai sensi del criterio di cui alla lett. a). Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 120/2021, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e confermato dal sig. in udienza, le Pt_1 parti non si sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza. La protrazione dello stato di separazione, le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, l'insistenza nella domanda di divorzio da parte dell'attore e la non opposizione da parte della convenuta che, pur pagina 3 di 4 convenuta in giudizio secondo le forme di rito, non si è costituita nel presente procedimento, sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, della mancata opposizione da parte della convenuta, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig. Pt_1 nei confronti della sig.ra , così provvede:
[...] Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
18.04.1957, e nata a Santo Domingo il [...], a Santo Domingo in [...] Controparte_1
20.01.2006 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna al n. 67, parte 2, serie C, dell'anno 2006;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Treré Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2069/2023 promossa da: (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. EMANUELA Parte_1 C.F._1
PA ed elettivamente domiciliato nel suo studio a Cesenatico, via Mazzini n. 9
- ATTORE - contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- CONVENUTO CONTUMACE -
e con l'intervento obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI Parte attrice ha concluso come da note scritte depositate telematicamente in data 18.03.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato telematicamente in data 08.08.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di Parte_2 Controparte_1 aver contratto matrimonio con la convenuta in data 20.01.2006 a Santo Domingo, che il matrimonio veniva successivamente trascritto in Italia, con opzione per il regime di separazione dei beni, che la coppia collocava la residenza familiare presso l'abitazione sita a Ravenna, frazione Osteria, via pagina 1 di 4 Dismano n. 228, e che, trascorso un assai breve periodo di convivenza, sorgevano con la moglie gravissime incomprensioni determinate da un'assoluta incompatibilità di carattere, che gli causavano uno stato di profonda prostrazione che si evolveva in un disturbo depressivo che lo costringeva a diversi ricoveri, con conseguente dissoluzione irrimediabile di ogni comunione tra i coniugi. L'attore, dopo aver dato atto che dal matrimonio non erano nati figli, di aver già presentato ricorso di separazione, che era stato accolto dal Tribunale di Ravenna con sentenza emessa in data 04.02.2021, e che non vi era stata alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza tra i coniugi, chiedeva al Tribunale di Ravenna di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta e disattesa, pronunciate le più opportune declaratorie, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per Legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato fra e Parte_1 Controparte_1 poiché è trascorso oltre un anno dalla separazione senza che la convivenza sia ripresa;
dichiarare che entrambi i coniugi si trovano in condizioni economiche pressoché paritarie e sono economicamente autosufficienti per cui nulla dovrà l'uno per il mantenimento dell'altra; dichiarare altresì che ogni rapporto patrimoniale fra gli stessi esistente è stato precedentemente risolto e nulla devono più l'uno all'altra”. Con decreto di fissazione di udienza emesso in data 12.08.2023, il Presidente del Tribunale fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. di comparizione delle parti in data 18.01.2024. In data 13.09.2023 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Nessuno si costituiva in giudizio per . Controparte_1
Il Giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 18.01.2024 ove procedeva a sentire personalmente l'attore, con ordinanza emessa in data 19.01.2024, dopo aver verificato che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza non si era perfezionata, disponeva la rinnovazione della notifica, rinviando il procedimento per i medesimi incombenti all'udienza dello 09.05.2024. Con ordinanza dello 06.07.2024 emessa a scioglimento della riserva assunta alla detta udienza, il Giudice delegato, dopo aver verificato che non era stato rispettato il termine a comparire di sessanta giorni fissato dall'art. 473-bis.14, quinto comma, c.p.c., disponeva nuovamente la rinnovazione della notifica, rinviando il procedimento all'udienza dell'11.12.2024. Dopo aver verificato la regolare instaurazione del contraddittorio nei confronti della convenuta e aver conseguenzialmente dichiarato la sua contumacia a tale udienza, il Giudice delegato, con separata ordinanza emessa in data 30.01.2025, ordinava a parte attrice di produrre il certificato del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e rinviava il procedimento all'udienza del 20.03.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Parte attrice procedeva a depositare il certificato di passaggio in giudicato della sentenza di separazione in data 20.02.2025 e, nelle note scritte depositate in data 18.03.2025, insisteva per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso. Con ordinanza emessa in data 25.06.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in via preliminare deve essere affermata la sussistenza della giurisdizione italiana in ordine alla domanda oggetto di causa.
pagina 2 di 4 L'art. 3 del regolamento UE n. 1111/2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale, alla materia della responsabilità genitoriale e a quella della sottrazione dei minori, che ha sostituito il precedente regolamento UE n. 2201/2003 con decorrenza dallo 01.08.2022, stabilisce, al primo comma, che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto per un anno immediatamente prima della domanda o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. Deve altresì precisarsi come la Corte di Giustizia abbia chiarito che gli analoghi criteri dettati dall'art. 3, lett. a), dell'allora vigente regolamento UE n. 2201/2003 trovassero applicazione in tutti i casi in cui i coniugi (o almeno uno di essi) risiedono abitualmente nel territorio dello Stato membro, a prescindere dalla cittadinanza europea, applicandosi dunque anche ai cittadini di paesi terzi (Corte di Giustizia, 29 novembre 2007, n. 68, C-68/07, c ), di talché alcun dubbio può esservi Parte_3 Parte_4 circa l'applicabilità del regolamento UE n. 1111/2019 alla fattispecie in esame, ove la convenuta è cittadina della repubblica dominicana. Ebbene, nel caso di specie, sussiste la giurisdizione italiana in virtù dell'art. 3, lett. a), n. i) del regolamento UE, essendo entrambe le parti residenti in Italia. In ordine alla legge applicabile nella vertenza oggetto di causa, deve farsi richiamo al regolamento UE n. 1259/2010 cd. «Roma III», adottato in sede di cooperazione rafforzata da 14 Stati dell'UE (tra cui l'Italia), applicabile ex art. 18 ai procedimenti avviati a partire dal 21.06.2012. L'art. 8 di tale regolamento stabilisce che, in mancanza di una scelta circa la legge applicabile da parte dei coniugi, “il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza, b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”. Nella fattispecie in esame, risulta pertanto applicabile la legge italiana ai sensi del criterio di cui alla lett. a). Nel merito, la domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta. Come risulta dalla documentazione agli atti, ricorrono infatti i presupposti previsti per l'ipotesi di scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3, numero 2, lett. b), della l. n. 898/1970, come modificato dalla l. n. 55/2015, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione giudiziale n. 120/2021, come risulta dal relativo certificato prodotto in giudizio, ed essendo stato proposto il ricorso di divorzio ben oltre dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale. In tale lasso temporale, come esposto nel ricorso e confermato dal sig. in udienza, le Pt_1 parti non si sono riconciliate, né hanno ripreso la convivenza. La protrazione dello stato di separazione, le allegazioni di cui al ricorso introduttivo, l'insistenza nella domanda di divorzio da parte dell'attore e la non opposizione da parte della convenuta che, pur pagina 3 di 4 convenuta in giudizio secondo le forme di rito, non si è costituita nel presente procedimento, sono elementi che attestano, in modo univoco, che l'unione materiale e spirituale della coppia non può più essere ricostituita. Non vi sono statuizioni accessorie da emettere, in mancanza di specifiche richieste e dell'assenza di figli minori o maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti della coppia. In ragione dei rapporti tra le parti, dell'esito e della natura del giudizio, nonché, pur essendo la contumacia comportamento processualmente neutro, della mancata opposizione da parte della convenuta, le spese di lite vengono compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale, con l'intervento del Pubblico Ministero, decidendo nella causa avente ad oggetto la domanda di scioglimento del matrimonio promossa dal sig. Pt_1 nei confronti della sig.ra , così provvede:
[...] Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da nato a [...] il Parte_1
18.04.1957, e nata a Santo Domingo il [...], a Santo Domingo in [...] Controparte_1
20.01.2006 e trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Ravenna al n. 67, parte 2, serie C, dell'anno 2006;
- ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per l'annotazione e gli ulteriori adempimenti di competenza di cui al d.p.r. 03.11.2000, n. 396. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 18.11.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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